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   Giurisprudenza  

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 gennaio 2000 n. 289

Qualificazione del servizio di mensa come appalto di forniture

FATTO

Il Comune di .........., con deliberazione della Giunta Municipale 15 novembre 1994 n. 509, ha definitivamente aggiudicato alla .............., in esito a licitazione privata, il servizio di refezione scolastica per l'anno 1994/1995.
In precedenza il Comune, a seguito di obiezione avanzata in sede di gara, e sulla base del parere dell'Ufficio legale prot. n. 37927 del 7.11.1994, con deliberazione della Giunta Municipale 10.11.1994 n. 469, aveva escluso la ............, ma poi con la deliberazione n. 509/1994 ha revocato l'esclusione.
Con ricorso notificato il 5 dicembre 1994 la .............. di ..........., unica altra concorrente in gara, ha impugnato l'anzidetta deliberazione, deducendo - con l'unico motivo di gravame - che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
La .............., infatti, ha presentato un certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non conforme alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. Dal certificato prodotto risulta che la ................ esercita attività di "produzione di alimenti precotti, di minestre e brodi" - codice attività 15.89. 2 del quadro D (Settore "attività manufatturiere") - mentre era richiesto il certificato di iscrizione "nel settore di attività specifica per il servizio di ristorazione per conto di Enti Pubblici e Collettivi" - cui corrisponde la voce "mense" codice 55.51.0 del quadro H (Settore "Alberghi e ristoranti") -, giusta la classificazione delle attività economiche del Ministero delle finanze e dell'ISTAT.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Bari, con sentenza 10 giugno 1996 n. 445, ha accolto il ricorso.
Con ricorso depositato il 4 ottobre 1996, il Comune di ................ ha proposto appello avverso l'anzidetta sentenza, denunciandone l'erroneità e deducendo i seguenti motivi:
I) Contraddittorietà della motivazione;
II) Conseguenziale difetto di motivazione in ordine agli elementi legittimanti il provvedimento impugnato.

La ............... si è costituita in giudizio e, con memorie depositate il 18 gennaio 1997 ed il 28 ottobre 1999, ha chiesto che l'appello sia respinto.
Con memoria depositata il 28 ottobre 1999, il Comune di ................ ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

Con il secondo motivo l'appellante deduce che, poiché il settore di specifica attività come definito nella lettera di invito non figura nella codificazione ufficiale adottata dalla Camera di Comrnercio nelle sue certificazioni, occorre verificare l'idoneità degli elementi offerti dalle ditte concorrenti a rappresentare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, riguardante il "servizio di refezione scolastica". Che è contratto di fornitura di beni e non appalto di servizi, giacché le prestazioni di attività, pur previste (nella specie, trasporto e distribuzione di pasti preconfezionati), assumono carattere strumentale e accessorio. Una siffatta qualificazione dell'oggetto della licitazione de qua risulta dal contesto della lettera d'invito e allegato capitolato, indiscusso essendo che la prestazione non contemplava la cottura in loco, né l'approntamento delle mense, né il servizio a tavola. Di conseguenza, risolvendosi l'oggetto principale del contratto nella fornitura di pasti precotti e preconfezionati in appositi contenitori, il certificato camerale prodotto dall'aggiudicataria ne consentiva la partecipazione alla gara.

Il motivo è fondato.

Dalla "Regolamentazione del servizio" contenuta nella lettera di invito si evince che oggetto del contratto era la fornitura di un determinato numero di pasti (ed al costo unitario per pasto era ragguagliato il prezzo a base d'asta), preparati quotidianamente e forniti in contenitori a perdere monodose e monouso, da trasportare dal luogo di cottura dichiarato e consegnare ai plessi scolastici tra le ore 12 e 13 di ogni giorno non festivo, escluso il sabato.
Data la natura dell'oggetto del contratto, risolventesi nella prestazione periodica di cose (pasti preconfezionati), senza che fosse prevista la cottura In loco dei cibi, nè l’approntamento delle mense, né il servizio a tavola, il Collegio reputa che il Comune intendeva stipulare in realtà un contratto di somministrazione (art. 1559 e segg.ti cod. civ.) e non appaltare il servizio di mensa.
Chiarita la natura del contratto e l'oggetto della prestazione, il Collegio osserva che, mentre l'avviso di gara richiedeva l'iscrizione alla Camera di Commercio "per la categoria relativa all'oggetto dell'appalto", individuato come "servizio di refezione scolastica", la lettera di invito chiedeva l'iscrizione "al settore di attività specifica per il servizio di ristorazione per conto di Enti Pubblici e Collettivi", categoria che non figura nella codificazione ufficiale adottata dalla Camera di Commercio nelle sue certificazioni.
In tale situazione, andava verificata l'idoneità degli elementi offerti dalla certificazione esibita dalle ditte concorrenti a comprovare - attesa la rilevata natura del contratto - i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
Tale idoneità ricorre, ad avviso del Collegio, nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla ............, da cui risulta che la stessa esercita attività di "produzione di alimenti precotti, di minestre e brodi" (codice attività 15.89.2 del quadro D - Attività manifatturiere).
Correttamente, pertanto, il Comune di ................ ha aggiudicato alla ............... la gara di che trattasi.
Per le considerazioni sin qui espresse l'appello va accolto. Per l'effetto,in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso originario.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune appellante. Nessun provvedimento va adottato dalla Sezione rispetto alle spese di primo grado dell'originaria controinteressata che nulla ha chiesto al riguardo.

 

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