| Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 99
Aziende Speciali -
Obbligo di gara per la scelta del socio privato
FATTO
- La RA.DI., s.r.l., ha impugnato in primo grado:
a) la deliberazione della Giunta
Municipale di Taranto del 22.7.1997, n.1894, di affidamento allA.M.I.U. (Azienda
Municipalizzata Igiene Urbana, trasformata in Azienda Speciale) della costruzione e
gestione della discarica dei rifiuti solidi urbani del bacino TA 2, secondo il progetto
approvato dal Commissario prefettizio con deliberazione del 9.7.1996, n. 376, e la
conseguente convenzione tra il Comune di Taranto e la stessa A.M.I.U.;
b) la deliberazione del Consiglio
di amministrazione del 29.8.1997, n. 175, con la quale lA.M.I.U. ha dato mandato al
suo Presidente di adottare le soluzioni più appropriate per lesecuzione della
deliberazione della Giunta Municipale del 22.7.1997, n. 1894, consentendo, se necessario,
lassunzione da parte dell'A.M.I.U. di "partecipazioni in altre Aziende,
Società ed enti, sia mediante acquisto delle corrispondenti quote di azioni o di
partecipazioni, sia mediante sottoscrizioni di capitali, nei limiti di legge";
c) la deliberazione del
Presidente del Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. del 10.10.1997, ratificata
dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione del 30.10.1997, n. 189, relativa al
versamento dei tre decimi di capitale sociale, per la quota di competenza
dellA.M.I.U., di una costituenda società a responsabilità limitata, con un
capitale sociale di un miliardo sottoscritto per il 51 per cento dallA.M.I.U. e per
il 49 per cento da altri soci;
d) la deliberazione del Consiglio
di amministrazione dellA.M.I.U. del 5.1.1998, n. 21, di ratifica della costituzione
(con atto notarile del 22.10.1997) della S.M.A.L., s.r.l., ad opera del Dott. Palminteri,
in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. e del Sig.
Pietro Lombardi, amministratore unico e rappresentante legale della Lombardi Ecologia,
s.r.l.;
e) la deliberazione del Consiglio
di amministrazione dellA.M.I.U. del 5.9.1998, n. 201, di affidamento alla S.M.A.L.
della costruzione e della gestione della discarica del Bacino TA 2 e di approvazione del
"disciplinare di affidamento per la realizzazione e la gestione dellimpianto
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".
Tale ultima deliberazione è
stata sostituita con la deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione del
26.10.1998, n. 245, non impugnata dalla RA.DI.
La RA.DI., premesso che
limpugnazione concerne "i criteri e le modalità con le quali si è addivenuti
alla individuazione della partenership della società mista", deduceva: violazione
dellart. 97 Cost.; del Titolo II del R.D. 23.5.1927, n. 827; dellart. 87 del
R.D. 3.3.1934, n. 383; dellart. 22 della legge n. 142 del 1990; dellart. 3
della legge n. 241 del 1990; del D. Lgs. N. 157 del 1995.
Si costituivano in giudizio,
opponendosi al ricorso, con eccezioni in rito e nel merito, la Lombardi Ecologia, s.r.l.,
lA.M.I.U., il Comune di Taranto e la S.M.A.L.
Il T.A.R. della Puglia, Sede di
Lecce, Sezione II, con la sentenza del 22.5.1999, n. 355, accoglieva il ricorso
dichiarando "la nullità delle determinazioni adottate dallA.M.I.U. in ordine
alla costituzione della S.M.A.L. s.r.l. e dellatto costitutivo della S.M.A.L. s.rl.
sottoscritto il 22.10.1997".
Appellano, con separati ricorsi,
la Lombardi Ecologia s.r.l. (ric. n. 6163/1999) e la S.M.A.L. s.r.l. (ric. n. 6272/1999).
Le appellanti chiedono la riforma
della sentenza, reiterando le eccezioni in rito e nel merito già formulate in primo
grado, con laggiunta di nuove argomentazioni.
Resiste la RA.DI., s.r.l.,
chiedendo la conferma della sentenza.
Alludienza pubblica del
29.2.2000 i ricorsi sono stati ritenuti per la decisione.
DIRITTO
1.- Gli appelli possono essere
riuniti e definiti con ununica decisione in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2.- Giova premettere brevi note
in ordine al giudizio di primo grado.
La RA.DI, s.r.l., impresa di
smaltimento di r.s.u., ha impugnato gli atti con i quali lA.M.I.U., Azienda
Municipalizzata per lIgiene Urbana di Taranto (Azienda Speciale, ai sensi
dellart. 23 della legge n. 142 del 1990), ha costituito con la Lombardi Ecologia,
s.r.l., una società a responsabilità limitata, la S.M.A.L., riservandosi il 51 per cento
delle quote sociali.
Con il ricorso originario, la
RA.DI. ha impugnato anche altri provvedimenti del Comune di Taranto e dellA.M.I.U.,
attinenti a fasi anteriori e successive alla costituzione della nuova società, ma ha
dedotto censure unicamente avverso le modalità con le quali lA.M.I.U., nella
costituzione della S.M.A.L., ha scelto come socio la Lombardi Ecologia.
Il T.A.R., respinte le eccezioni
in rito sollevate dai resistenti Comune di Taranto, A.M.I.U., S.M.A.L. e Lombardi
Ecologia, ha accolto il ricorso, dichiarando "la nullità delle determinazioni
adottate dallA.M.I.U. in ordine alla costituzione della S.M.A.L. s.r.l. e
dellatto costitutivo della S.M.A.L. s.r.l., sottoscritto il 22.10.1997",
ritenendo illegittima la scelta del socio privato senza il ricorso a procedure di evidenza
pubblica".
Appellano la Lombardi Ecologia e
la S.M.A.L.
3.- Delle questioni in rito va
esaminata, innanzitutto, quella relativa al difetto di giurisdizione, respinta dal T.A.R.
e riproposta dalle società appellanti.
La Sezione ritiene che la
controversia rientri nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dellart. 33, comma
1, del D.Lgs. n. 80 del 1998, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo "tutte le controversie in materia di servizi pubblici".
Per quanto riguarda, in
particolare, il punto della controversia relativo alla legittimità delle modalità con le
quali lA.M.I.U., Azienda Speciale del Comune di Taranto, ha costituito una società
a responsabilità limitata con capitale prevalentemente pubblico, ossia la S.M.A.L., punto
sul quale maggiormente si sofferma leccezione in esame, va sottolineato che si
tratta di fattispecie che il legislatore menziona espressamente fra quelle riservate al
giudice amministrativo, nonostante lampia formulazione del richiamato art. 33, comma
1, del D.Lgs. n. 80 del 1998 già la comprendesse nellambito della giurisdizione
esclusiva.
La lettera a) della disposizione
citata, infatti, indica fra le vertenze rimesse alla giurisdizione esclusiva quelle
relative "alla istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di
pubblici servizi".
La costituzione della S.M.A.L.,
cioè di una persona giuridica, che ha, come oggetto sociale (art. 4 dello Statuto), lo
svolgimento di tutte le attività delineate dallart.1 del D.P.R. n. 915 del 1982 che
ineriscono allo smaltimento dei rifiuti, sinquadra perfettamente nella previsione
dellart. 33, primo comma, lett. a), in quanto con essa lA.M.I.U. ha istituito
un nuovo soggetto agente nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in un settore che la
stessa legge definisce come servizio pubblico e colloca tra i compiti obbligatori dei
comuni da esercitarsi in regime di privativa ( art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 5
della legge regionale n. 17 del 1993).
4.- Per le società appellanti,
invece, lart. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, non sarebbe applicabile alla
fattispecie.
LAzienda Speciale che,
nella disciplina introdotta dalla legge n. 142 del 1990, ha personalità giuridica ed è
dotata di autonomia imprenditoriale, a differenza dellAzienda Municipalizzata
disciplinata dal T.U. 15.10.1925, n. 2578, non sarebbe una pubblica amministrazione, ma un
soggetto economico che gestisce unimpresa e dispone dei propri beni a norma del
codice civile.
LA.M.I.U., pertanto, nella
specie, non avrebbe esercitato potestà amministrative, che condurrebbero la controversia
nellambito di operatività dellart. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1997, ma avrebbe
agito in forza della propria capacità imprenditoriale, avvalendosi della autonomia
negoziale conferitale dalla legge.
La costituzione della S.M.A.L.
sarebbe, quindi, espressione dellautonomia negoziale dellA.M.I.U. e
sfuggirebbe alla cognizione del giudice amministrativo.
La Sezione non condivide tali
argomentazioni.
Questo Consiglio ha già avuto
modo di affermare ( V, 15.5.2000, n. 2735; IV Sez., 26.1.1999, n. 78) che lAzienda
Speciale, definita dallart. 23, primo comma, della legge n. 142 del 1990 come ente
strumentale del Comune, è un ente istituzionalmente dipendente dal predetto ente locale.
Il Comune approva lo statuto
dellazienda speciale, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti
fondamentali, esercita la vigilanza sui suoi atti, ne verifica i risultati di gestione,
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (art. 23, comma sesto, della legge
n. 142 del 1990).
I vincoli che legano
lAzienda Speciale al Comune sono quindi così stretti, sul piano della formazione
degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere
"elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale"
(Corte Cost., sent. 12.2.1996, n. 28).
Lazienda Speciale, pur con
laccentuata autonomia derivantele dallattribuzione della personalità
giuridica (che la differenzia dallAzienda Municipalizzata, dotata unicamente di
autonomia gestionale, finanziaria e contabile, ma priva di autonoma personalità: art. 2
del T.U. citato), è parte dellapparato amministrativo che fa capo al Comune e ha
connotati pubblicistici.
Lattribuzione della
personalità giuridica non ha mutato tale natura e non ha trasformato lAzienda
Speciale in un soggetto privato, ma lha solo configurata come un nuovo centro di
imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, con una propria
autonomia decisionale, e lha facoltizzata, per lesercizio di unattività
che ha rilievo economico, ad effettuare scelte di tipo imprenditoriale, cioè ad
organizzare i fattori della produzione secondo i modelli propri dellimpresa privata
(compatibilmente peraltro con i fini sociali dellente titolare) per il conseguimento
di un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico
(art. 23, comma quarto, della legge n. 142 del 1990).
La cd. capacità imprenditoriale
non va oltre tali confini e subisce restrizioni anche in detti limiti. E sufficiente
a rilevarlo la considerazione del fatto che spetta al Comune la fissazione delle tariffe
dei servizi prodotti dallazienda speciale.
Lart. 22 della legge n.142
del 1990, daltra parte, nel dare al Comune la facoltà di gestire i servizi
pubblici, oltre che nella forma dellazienda speciale, anche a mezzo di società
private (società per azioni o società a responsabilità privata ex art. 17, comma 58,
della legge n. 127 del 1997 costituite o partecipate dallente locale) "qualora
sia opportuno in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o privati" ha evidentemente indicato moduli
alternativi di gestione.
Lazienda Speciale,
pertanto, anche nella sua nuova configurazione, resta un soggetto pubblico e la sua azione
è regolata dal diritto pubblico e si esprime in atti amministrativi autoritativi. Per
lazienda speciale, quindi, come per tutti i soggetti pubblici, anche la negoziazione
privatistica è regolata da procedure di diritto pubblico, da atti amministrativi e
deliberazioni, attraverso i quali si concretizza, in forma procedimentale, la volontà
dellente che precede la conclusione del negozio. Lesame della validità di
tali atti amministrativi, propedeutici alla manifestazione di volontà negoziale,
appartiene in via diretta al giudice amministrativo.
Non esula, dunquei, dalla
giurisdizione amministrativa la cognizione della legittimità della fase costitutiva della
S.M.A.L. e, in particolare, la fase della scelta del socio della costituenda società.
Vè, anzi, da dire, che
inerendo tale fase alla formazione della volontà dellente, la cognizione della sua
legittimità, ossia della legittimità degli atti amministrativi che ne realizzano il
procedimento di formazione, essa sarebbe ugualmente rientrata nellambito della
giurisdizione amministrativa, nella sede della più generale giurisdizione di
legittimità, anche in mancanza dellart. 33 del D.lgs. n. 80 del 1998, che lha
assegnata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La tesi negatoria della
giurisdizione amministrativa, in conclusione, si rivela infondata.
5.- Nellesame degli altri
profili di rito della controversia, deve dichiararsi inammissibile il ricorso originario
nella parte in cui è stata impugnata la deliberazione della Giunta municipale di Taranto
del 22.7.1997 n.1894 (di affidamento allA.M.I.U. della costruzione e gestione della
discarica dei rifiuti solidi urbani del bacino TA 2, secondo il progetto approvato dal
Commissario prefettizio con deliberazione del 9.7.1996, n. 376, e della conseguente
convenzione tra il Comune di Taranto e la stessa A.M.I.U.).
In identica situazione di
inammissibilità vertono limpugnativa della deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 29.8.1997 n. 175 (con la quale lA.M.I.U., ha dato mandato al suo
presidente di ricercare le soluzioni più appropriate per lesecuzione della
deliberazione della Giunta municipale del 22.7.1997, n. 1894, consentendo, se necessario,
lassunzione da parte dell'A.M.I.U. di "partecipazioni in altre aziende,
società ed enti, sia mediante acquisto delle corrispondenti quote di azioni o di
partecipazioni, sia mediante sottoscrizioni di capitali, nei limiti di legge") e
della deliberazione del presidente del Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. del
10.10.1997, ratificata dal Consiglio di amministrazione con la deliberazione del
30.10.1997, n. 189 (relativa al versamento dei tre decimi di capitale sociale, per la
quota di competenza dellA.M.I.U., di una costituenda società a responsabilità
limitata, con un capitale sociale di un miliardo sottoscritto per il 51 per cento
dallA.M.I.U. e per il 49 per cento da altri soci).
Infatti la RA.DI., pur avendo
impugnato formalmente le tre anzidette deliberazioni, non ha formulato censure per
contestarne la legittimità.
Il ricorso di primo grado va
dichiarato improcedibile, poi, nella parte in cui è diretto avverso la deliberazione del
Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. del 5.9.1998, n. 201 (di affidamento alla
S.M.A.L. della costruzione e della gestione della discarica del Bacino TA 2 e di
approvazione del "disciplinare di affidamento per la realizzazione e la gestione
dellimpianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani").
Ciò perché tale deliberazione
è stata sostituita con laltra deliberazione dellA.M.I.U. del 26.10.1998, n.
245, non impugnata dalla RA.DI.
6.- Da quanto precede risulta che
la controversia è delimitata nel suo oggetto alla legittimità della deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 5.1.1998, n. 21, con la quale lA.M.I.U. ha
ratificato latto costitutivo della S.M.A.L., s.r.l., sottoscritto dal Presidente del
Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. e dellamministratore unico e
rappresentante legale della Lombardi Ecologia, s.r.l. (per atto notarile del 22.10.1997) e
il relativo Statuto.
La RA.DI., infatti, con il
ricorso di primo grado, ha proposto censure esclusivamente avverso tale deliberazione,
contestando le modalità con le quali è avvenuta la scelta del socio privato.
7.- Le eccezioni di
irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado, specificamente sollevate
in ordine allimpugnativa della deliberazione del Consiglio di amministrazione
dellA.M.I.U. del 5.1.1998, n. 21, di ratifica della costituzione della S.M.A.L.,
già respinte dal T.A.R. e riproposte dalle società appellanti, sono nuovamente da
respingere.
Le società appellanti non hanno
fornito alcuna prova della eccepita tardività del ricorso ed è noto che tale prova
incombe su chi solleva leccezione.
Il termine per limpugnativa
della deliberazione in parola, secondo quanto sostenuto dallA.M.I.U. nella memoria
di costituzione del 23.7.1999, decorrerebbe dal 15.12.1997, data delliscrizione
della S.M.A.L. nel registro delle imprese, che segna anche il momento della conoscenza
legale della esistenza della nuova società.
Ma la RA.DI. non ha chiesto
linvalidazione dellatto costitutivo della nuova società bensì
lannullamento della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione
dellA.M.I.U., ratificando loperato del suo presidente, ha fatto propria
lintera fattispecie contrattuale e convalidato anche le modalità con le quali è
avvenuta la scelta del socio privato.
Tale convalida era necessaria,
attenendo ad una fase del processo di formazione del contratto (propedeutica alla
conclusione di questo) di esclusiva competenza dellorgano deliberativo
dellente nellesercizio dei suoi poteri pubblicistici.
Rispetto a tale deliberazione,
dunque, occorreva che le appellanti fornissero la prova della intempestività del ricorso
di primo grado. Ed è appunto tale prova a mancare.
Va respinta, poi,
leccezione di inammissibilità della impugnativa della deliberazione 5 gennaio 1998
n. 21 per lomessa tempestiva impugnazione della deliberazione della Giunta
Municipale di Taranto del 22.7.1997, n. 1894.
Con tale deliberazione da ultimo
citata il Comune ha affidato allA.M.I.U. la costruzione e la gestione della
discarica dei rifiuti solidi urbani del bacino TA 2, secondo il progetto approvato dal
Commissario prefettizio con deliberazione del 9.7.1996, n. 376. Essa non riguarda, quindi,
linteresse della RA.DI. ad infirmare la scelta del socio nella costituzione della
S.M.A.L. né è in rapporto di presupposizione rispetto a tale interesse.
Per identiche ragioni è
infondata anche leccezione relativa alla omessa impugnazione della deliberazione del
Consiglio comunale di Taranto del 19.9.1995, n. 257, che ha affidato allA.M.I.U. la
progettazione e la realizzazione di discariche.
Non è fondata, infine,
lulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo cui la RA.DI. avrebbe
dovuto impugnare tempestivamente lo Statuto dellA.M.I.U., nella disposizione che
autorizza lAzienda Speciale a gestire il servizio attraverso una società di diritto
comune.
La controversia, infatti,
concerne unicamente le modalità di scelta del socio privato e non la determinazione
dellA.M.I.U. di costituire una società a responsabilità limitata.
8.- Il ricorso originario,
contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, è poi da ritenere ammissibile sotto
il profilo della legittimazione della RA.DI. a proporlo.
Dal contenuto delle deliberazioni
del Comune di Taranto e dellA.M.I.U., che hanno preceduto e seguito la costituzione
della S.M.A.L., emerge chiaramente che il fine ultimo propostosi dalle predette
amministrazioni è rappresentato dallassegnazione alla nuova società della
realizzazione della discarica Taranto 2, (fine reso evidente dal fatto che lAzienda
si è associata con la Lombardi Ecologia che, pur risultando inadeguata, con la sua
iscrizione allAlbo Nazionale del Costruttori per un importo di sole 300.000.000, per
la realizzazione di una discarica per una spesa di 28.500.000.000, è tuttavia
unimpresa di costruzioni).
Se tale obiettivo si fosse
concretizzato come unico scopo della nuova società, la RA.DI., che non è unimpresa
di costruzioni, certamente non sarebbe stata legittimata ad impugnare gli atti relativi
alla sua formazione.
Ma la S.M.A.L. non ha come
oggetto della sua attività unicamente la realizzazione di nuove discariche.
In base allo statuto societario,
la S.M.A.L. è destinata a diventare lente gestore di tutte le attività, dirette e
collaterali (quali delineate dallart. 2 del D.M. 21.6.1991, n. 324 e dallart.
8 del D.M. 28.4.1998, n. 406), inerenti allo smaltimento di rifiuti del Comune di Taranto,
ivi compresa lattività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
La RA.DI., impresa del settore,
che svolge lattività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(iscritta allAlbo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento Rifiuti,
in forza del decreto del Ministero dellAmbiente del 5.11.1996), è pertanto
legittimata ad impugnare gli atti relativi alla scelta del socio della nuova società, se
non altro perché dallannullamento di questi conseguirebbe il soddisfacimento del
proprio interesse strumentale ad un eventuale rinnovo della procedura mediante una
pubblica gara alla quale potrebbe partecipare. In quella sede, poi, a seconda del
programma societario, potrà valutarsi se la RA.DI., per la sua specializzazione, per
mezzi tecnici ed economici, risponda ai requisiti che lA.M.I.U. riterrà necessari
per la scelta del socio privato.
9.- Nel merito, va mantenuto
fermo lannullamento della deliberazione del 5.1.1998, n. 21, anche se su presupposti
diversi da quelli posti a fondamento della pronuncia del T.A.R.
Deve, innanzitutto, osservarsi
che il dispositivo di accoglimento della sentenza appellata implicitamente ma erroneamente
pronunzia la nullità di tale deliberazione.
Il T.A.R. è pervenuto a tale
conclusione partendo dallobbligatorietà del ricorso a procedure di evidenza
pubblica per lindividuazione del socio privato anche quando alla costituzione di una
società di capitali provveda unazienda speciale e non direttamente il comune.
La mancata osservanza di tali
procedure concretizzerebbe, secondo i primi giudici, la violazione di norme imperative di
legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 e 1418 c.c.
Da ciò la nullità di tutti gli
atti adottati dallA.M.I.U. nella costituzione della S.M.A.L.
Tale nullità, inoltre, secondo
il T.A.R., investirebbe latto costitutivo della S.M.A.L., per quanto previsto
dallart. 2332 c.c., in quanto, risultando nulla la partecipazione dellA.M.I.U.
alla nuova società, verrebbe meno la pluralità dei soci (in origine due).
Tale impostazione non è
condivisa dalla Sezione.
Oggetto dellimpugnativa,
infatti, come si è già rilevato, è un atto amministrativo, ossia la deliberazione n. 21
del 1998, che, se riconosciuto invalido, va annullato e non dichiarato nullo.
E poi inconferente in sé
il richiamo allart. 2332, primo comma, n. 8), c.c., per il quale la mancanza di
pluralità dei soci è causa di nullità della società. Tale disposizione, infatti,
riguarda solo le società per azioni (e la sentenza, aprendo la liquidazione della
società, avrebbe dovuto anche procedere alla nomina dei liquidatori, ai sensi del comma
quarto della stessa disposizione) e non le società a responsabilità limitata. Queste
possono essere costituite anche da un solo socio (e perfino con atto unilaterale e non con
un contratto, ai sensi dellultimo comma dellart. 2475 c.c., introdotto dal
D.Lgs. 3.3.1993, n. 88).
La pronuncia del T.A.R., inoltre,
condivisibile per quanto concerne la individuazione del vizio invalidante la costituzione
della S.M.A.L., non può essere seguita per quanto riguarda le argomentazioni addotte per
rilevarlo.
Il T.A.R. ha ritenuto di
applicare alla fattispecie, attraverso uninterpretazione estensiva, le conclusioni
alle quali è pervenuta la giurisprudenza amministrativa in materia di scelta del socio
nella formazione delle società di capitali preordinate alla gestione di pubblici servizi.
La giurisprudenza ha affermato
che tale scelta deve necessariamente seguire procedure di evidenza pubblica non solo nel
caso in cui la partecipazione pubblica sia minoritaria, come richiesto espressamente
dallart. 12, primo comma, della legge 23.12.1992, n. 498, ma anche quando
lente territoriale partecipi alla società in posizione dominante, secondo
loriginaria previsione dellart. 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del
1990, che ammetteva unicamente la partecipazione maggioritaria dellente locale.
Tutto il ragionamento del T.A.R.
è indirizzato ad adattare tale interpretazione giurisprudenziale anche alla costituzione
da parte dellA.M.I.U. della S.M.A.L., nella quale lAzienda si è riservata il
51 per cento delle quote sociali.
La Sezione ritiene che non sia
necessario tale sforzo dinterpretazione e che il caso in esame possa essere definito
in base al diritto positivo.
Deve, infatti, rilevarsi che
lart. 23 della legge n. 142 del 1990, nel sostituire alla azienda municipalizzata
lazienda speciale, ha conferito a questultima, con la soggettività giuridica,
la facoltà di elaborare linee programmatiche e piani di azione per la gestione del
servizio in modo del tutto autonomo dallente che ne è il titolare, salvo le
direttive di questo, ma non ha introdotto nuovi strumenti giuridici per la sua azione.
In particolare, la legge del 1990
non ha posto nuove norme per la formazione dei contratti aziendali.
Escluso, quindi, che
lattività di diritto privato dellazienda speciale sia svincolata dai principi
generali più indietro ricordati relativi alla formazione dei contratti delle
amministrazioni pubbliche, può affermarsi che il profilo pubblicistico del relativo
procedimento è tuttora disciplinato dalla normativa di cui al D.P.R. 4.10.1986, n. 902,
che contiene specifiche disposizioni per lattività contrattuale delle "Aziende
di servizi dipendenti dagli enti locali", agli artt. da 56 a 61 del Capo IV.
Dallesame di tale normativa
emerge che, per la formazione dei contratti aziendali, la gara pubblica è la regola.
Lart. 57, infatti, dispone:
"i contratti sono di norma preceduti da apposite gare", salvo i casi di
trattativa privata espressamente enumerati dallart. 61.
La Sezione ritiene che tale
regola riguardi, indistintamente, tutti i tipi di contratto e che debba obbligatoriamente
osservarsi anche per la formazione di un contratto di società.
Il precedente art. 56, infatti,
impone lapplicazione della normativa regolamentare, oltre che ai tradizionali
contratti di scambio (in cui ha rilievo il valore della controprestazione), anche a quelli
inerenti "ai servizi in genere", ritenuti necessari "per il perseguimento
dei fini istituzionali" dellazione aziendale, tra i quali può ben essere
inquadrato un contratto di società, se giudicato necessario al conseguimento dei detti
fini ( contratto al quale non è estraneo il carattere di onerosità. Cfr. 1^ Sez. par.
1.2.1985, n. 130).
Una procedura di evidenza
pubblica, del resto, è pienamente compatibile con la natura del contratto associativo
concluso da una pubblica amministrazione.
Essa è addirittura imposta
dallart. 12, primo comma, della già citata legge n. 498 del 1992, riguardo alla
costituzione di società di capitali da parte delle provincie e dei comuni per la gestione
dei servizi pubblici (" gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati
e all'eventuale collocazione dei titoli azionari con procedure di evidenza pubblica")
ed è confermata dalla più recente legge 15.5.1997, n. 127, che, allart. 17, comma
59, nel prevedere la costituzione da parte delle città metropolitane e dei comuni di
costituire, eventualmente anche con la partecipazione della provincia o della regione,
società per azioni per la progettazione e la realizzazione di interventi di
trasformazione urbana, stabilisce che gli azionisti privati "siano scelti mediante
procedure di evidenza pubblica".
La Sezione si è già espressa in
tal senso, ritenendo applicabile la procedura di evidenza pubblica al contratto
associativo, anche in assenza di una specifica disposizione del tipo di quella contenuta
nellart. 56 del D.P.R. n. 902 del 1986. Ha affermato la Sezione, con la decisione
del 12.2.1998, n. 192, che "anche mancando nellordinamento una specifica norma
atta a disciplinare la scelta del socio nelle società a capitale pubblico maggioritario
di cui allart. 22, comma 3, lett. e), della legge n.142 del 1990, non di meno deve
escludersi che la scelta stessa possa sottrarsi ai principi concorrenziali ormai
immanenti, nellordinamento, tutte le volte in cui debba effettuarsi la scelta di un
operatore privato chiamato a svolgere attività per conto e nellinteresse della
p.a.".
La scelta del socio per la
costituzione della S.M.A.L. doveva, quindi, essere rimessa ad una procedura selettiva che,
previa unindagine ricognitiva delle imprese del settore, procedesse ad una
valutazione comparativa delle stesse basata su parametri oggettivi, che la medesima
A.M.I.U. avrebbe potuto predisporre per individuare il socio imprenditore più idoneo per
capacità e competenze tecniche, per esperienze conseguite nel settore, per solidità
finanziaria ed altri elementi. Si trattava, in sostanza, non di scegliere un soggetto
qualsiasi ma un socio imprenditore, destinato, attraverso il nuovo ente, alla cogestione
di un servizio pubblico nel pubblico interesse.
E da ritenere illegittima,
pertanto, la modalità di costituzione della S.M.A.L., che si è risolta nella mera
cooptazione (in sostanza, mediante trattativa privata al di fuori dei casi consentiti
dallart. 61 del D.P.R. n. 902 del 1986) da parte dellA.M.I.U. della Lombardi
Ecologia, della quale, a parte le certificazioni in atti (che ne attestano
lesercizio di impresa agente nel settore), non è stato evidenziato (dagli atti
deliberativi relativi alla vicenda) alcun altro requisito atto a manifestare la sua
idoneità a divenire cogestore di un servizio pubblico (in definitiva, in luogo del comune
titolare), di così grande rilevanza economica e, soprattutto, sociale.
Le società appellanti hanno solo
sostenuto che lazienda speciale non configura una pubblica amministrazione e che,
quindi, godeva di una libertà di scelta nella stipulazione del contratto di società pari
a quella rinvenibile nelle manifestazioni negoziali di un soggetto privato e che,
comunque, sarebbero inapplicabili nella specie i principi che impongono il ricorso a
criteri concorsuali nella scelta del socio privato, in quanto la S.M.A.L. è una società
a prevalente capitale pubblico.
Queste tesi risultano ampiamente
confutate dalle considerazioni che precedono.
Del tutto inconferente, infine, e
tale da non richiedere alcuna particolare confutazione, è il tentativo di assimilare la
S.M.A.L. ad una associazione temporanea di imprese ovvero ad una società di gestione di
servizi, progettuali ed amministrativi: è sufficiente la lettura dello Statuto della
S.M.A.L. a far escludere questa tesi.
In conclusione, la illegittimità
delle modalità con le quali si è operata la scelta del socio privato nella costituzione
della S.M.A.L. va condivisa.
In sostanza il T.A.R. ha ritenuto
contraria al diritto ed estranea al mondo giuridica la deliberazione del Consiglio
damministrazione dellA.M.I.U. del 5 gennaio 1998 n. 21.
Tale nucleo essenziale della
sentenza di primo grado deve restare fermo, sia pure con le modifiche di configurazione
giuridica indicate fin qui.
10.- Nessuna pronuncia, invece,
il T.A.R. poteva adottare rispetto al contratto di società stipulato fra lA.M.I.U.
e la Lombardi Ecologia che, pertanto, non poteva essere dichiarato nullo
(indipendentemente dal ragionamento sulla cui base tale nullità è stata dichiarata, del
quale ci si è occupati più indietro).
Ogni pronuncia su tale atto,
infatti, pur ammissibile in quanto rientrante nellambito della giurisdizione del
giudice amministrativo estesa alla cognizione dei diritti soggettivi in forza
dellart. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, è da ritenere preclusa dal fatto che nessuna
domanda è stata proposta al riguardo con loriginario ricorso della RA.DI. E
ovvio che anche in materia di giurisdizione escludeva la parte che intendeva avanzare, sia
pure sotto condizione, domande attinenti a nullità, risarcimenti od indennità, deve far
ciò secondo le normali regole processuali.
11.- Concludendo, i due appelli
riuniti devono essere accolti per quanto di ragione e la sentenza appellata deve essere
riformata sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che precedono.
12.- Le spese dei due gradi di
giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere integralmente compensate fra tutte le
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli entrambi li accoglie per quanto di
ragione e, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
- a) dichiara inammissibile il
ricorso originario contro la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Taranto
del 22.7.1997 n. 1894, la deliberazione del Consiglio di amministrazione
dellA.M.I.U. del 29.8.1997 n. 175, e a deliberazione del Presidente
dellA.M.I.U. del 10.10.1997 ratificata dalla deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 30.10.1997 n. 189;
- b) dichiara improcedibile per
sopravvenuto difetto dinteresse il ricorso di primo grado contro la deliberazione
del Consiglio di amministrazione dellA.M.I.U. del 5.9.1998 n. 201;
- c) conferma laccoglimento
del capo delloriginario ricorso diretto avverso la deliberazione del Consiglio di
amministrazione dellA.M.I.U. del 5.1.1998 n. 21 e, con diversa motivazione
lannullamento di tale deliberazione;
- d) compensa integralmente fra
tutte le parti le spese dei due gradi di giudizio;
- e) ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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