| Consiglio di
Stato - Decisione del 20 ottobre 2000 n. 5622 Illegittimità della comunicazione mediante lettera
raccomandata degli inviti a partecipare alla licitazione privata con procedura accelerata
FATTO
Vengono in decisione due appelli
proposti avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso
originariamente proposto dalla Lloyd Adriatico s.p.a. per lannullamento della
delibera della Giunta regionale della Calabria n. 211 del 1998, con la quale è stata
definitivamente aggiudicata alla controinteressata Assitalia s.p.a. la licitazione privata
per lappalto del servizio di assicurazione della responsabilità civile di alunni,
docenti e personale a.t.a. per il periodo 1 gennaio 1998 31 agosto 2000.
La sentenza di primo grado ha
così motivato in fatto ed in diritto la propria statuizione: "allesito
dellistruttoria
è emerso che, con lettera raccomandata spedita il 1.l2.1997
all'indirizzo della casa-madre di Trieste, la società ricorrente veniva invitata, con
altre, a partecipare alla licitazione privata per l'appalto di assicurazione per
responsabilità civile di alunni, docenti e personale a.t.a., indetta dall'Assessorato
alla pubblica istruzione della Regione Calabria, per il periodo 1.1.1998-31.8.2000".
"L'invito, però, le
perveniva il 15.12.1997, quando per contro il termine ultimo per la presentazione delle
offerte era fissato per le ore 12 del 16.12.1997, mentre l'apertura delle buste era
programmata per il 17.12.1997".
"Egualmente, la Lloyd
Adriatico approntava un'offerta che, tramite l'agente di Catanzaro, recapitava alla
commissione di gara alle ore 15,10 dello stesso 17.12.1997, prima dell'apertura delle
buste".
"L'offerta veniva esclusa
nonostante le giustificazioni e le rimostranze dell'agente e la gara veniva aggiudicata
alla s.p.a. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia".
"Con la delibera impugnata,
la G.R. approvava le operazioni di gara".
"Alla stregua
dell'esposizione dei fatti testé riportata, è chiaro che la società ricorrente non è
stata posta nelle condizioni di partecipare utilmente alla gara".
"E' onere della stazione
appaltante, infatti, far si che le lettere d'invito siano inoltrate in modo da pervenire
in tempo utile".
"Peraltro, già
discriminante in tal senso appare il fatto che l'ente Regione abbia indirizzato l'invito
per la Lloyd Adriatico presso la sede di Trieste e quello per l'Assitalia presso l'agenzia
di Catanzaro".
"Pertanto, dinanzi alle
giuste osservazioni mosse dall'agente, la commissione di gara avrebbe dovuto sincerarsi
della loro rispondenza al vero ed eventualmente ammettere l'offerta con riserva".
Poiché così non è stato,
conseguono la declaratoria di fondatezza del ricorso e lannullamento dellatto
impugnato".
Avverso tale sentenza hanno
interposto due distinti appelli, nella forma dellimpugnazione principale, sia la
Regione Calabria sia la Assitalia s.p.a..
Allodierna udienza le cause
sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. I due appelli devono
essere riuniti, ai sensi dellart. 335 del codice di procedura civile, in quanto
proposti avverso la medesima sentenza.
Nel merito, gli appelli in esame
sono infondati.
2. Il primo motivo
dellappello della Regione Calabria, ed il secondo del gravame proposto
dallAssitalia, censurano la sentenza di primo grado per non aver valutato ed accolto
le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità formulate relativamente al ricorso di
primo grado.
Detto ricorso, invece, risulta
ricevibile, sulla base del rilievo che leventuale provvedimento di esclusione della
Lloyd Adriatico ove esistente non sarebbe sicuramente riconducibile al
verbale del 17 dicembre 1997 della Commissione di gara, ma semmai alla delibera di Giunta
Regionale del 29 dicembre 1997, che è latto avente valore decisorio con cui è
stata disposta lapprovazione del verbale.
Di tale delibera, però, non
risulta essere stata effettuata alcuna comunicazione alla parte originariamente
ricorrente, né consta che questultima ne abbia avuto piena conoscenza, almeno fino
a sessanta giorni prima della proposizione del ricorso (che è del 26 marzo 1998).
In ordine, invece,
allammissibilità dello stesso ricorso di primo grado, va osservato quanto segue.
Con il ricorso di primo grado è
stato impugnato solamente il provvedimento di aggiudicazione della gara alla
controinteressata Assitalia, non anche almeno espressamente
lesclusione da essa della società ricorrente.
Deve tuttavia rilevarsi come, nel
caso di specie, non sia dato ravvisare un provvedimento formale che abbia espressamente
disposto lesclusione della ricorrente.
Nel sopra citato verbale di gara
del 17 dicembre 1997 (approvato dalla citata delibera di Giunta regionale del 29 dicembre
1997), infatti, non si rinviene alcuna menzione espressa dellesclusione della
ricorrente: ciò in quanto nel verbale di gara è inserita una attestazione ("per
quanto riguarda la richiesta del Loyd Adriatico [di veder aperta la busta contenente la
propria lofferta], pur non essendo di competenza della Commissione, la stessa
ritiene che la pretesa di ammissione non sia meritevole di accoglimento per i seguenti
motivi
) dalla quale risulta lassenza di ogni intento decisorio da parte della
Commissione medesima (né a tale difetto di provvedimento espresso ha posto rimedio la
Giunta regionale, essendosi essa limitata ad approvare, senza alcuna integrazione, gli
atti della Commissione).
Quello che è mancato, in
sostanza, è il provvedimento espresso sebbene necessariamente provvisorio
che avrebbe dovuto adottare la Commissione di gara, disponendo formalmente
lesclusione della ditta la cui offerta fosse stata ritenuta intempestiva
(provvedimento che, poi, sarebbe divenuto definitivo per effetto della mera approvazione
dei verbali da parte della Giunta regionale).
In assenza di tale incondizionata
manifestazione della volontà dellAmministrazione di escludere la ditta ricorrente
in primo grado, deve escludersi che sussistesse il correlativo onere di impugnativa.
Non occorre, insomma, impugnare
espressamente unesclusione che pur risultando de facto dalla mancata apertura
della busta non sia stata formalmente disposta con unesplicita determinazione
dellAmministrazione.
Ne segue linfondatezza
delleccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, reiterata con il
motivo in esame.
3. Il secondo motivo
dellappello della Regione Calabria, ed il primo del gravame proposto
dallAssitalia, censurano la sentenza di primo grado per ultrapetizione: il T.A.R.
avrebbe accolto il ricorso per illegittimità di unesclusione che non era stata
espressamente impugnata.
Per dimostrare
linfondatezza del motivo di appello in esame, è sufficiente richiamare
largomentazione svolta relativamente ai motivi testé esaminati: il ricorso sarebbe
stato inammissibile in presenza di un formale provvedimento di esclusione non
espressamente impugnato; ma, in difetto di esso, limpugnazione giurisdizionale è
stata ammissibilmente proposta avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara al
controinteressato, quale primo ed unico atto lesivo del procedimento.
Sicché il T.A.R., senza
incorrere in alcuna ultrapetizione, ha accolto il ricorso annullando tale impugnata
aggiudicazione e, implicitamente, lillegittima attività ad essa prodromica (ivi
inclusa la non apertura, di fatto, della busta della originaria ricorrente).
4. Il terzo motivo di
entrambi gli appelli censura il merito della statuizione resa dal T.A.R.: non sarebbe
stata operata alcuna illegittimità da parte della Commissione di gara, avendo essa
rispettato il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara previsto
dallart. 10, VIII comma, lett. B, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (anzi,
lAmministrazione, nella fattispecie, aveva fissato un termine di ricezione delle
offerte successivo di quindici giorni allinvio della lettera dinvito, a fronte
del termine minimo di dieci giorni fissato dalla menzionata disposizione normativa).
Anche questargomentazione
degli appellanti è del tutto infondata.
Giova ricordare brevemente la
successione temporale degli eventi: il giorno 1 dicembre 1997 venivano spediti gli inviti
a tutti i partecipanti alla gara (ma allAssitalia presso lAgenzia di
Catanzaro, mentre alla Lloyd Adriatico presso la sede di Trieste); il termine per la
presentazione delle offerte era fissato al 16 dicembre 1997; la raccomandata di invito
perveniva a Trieste il 16 dicembre, e la Lloyd riusciva a far pervenire la propria offerta
il 17 dicembre, poco prima dellapertura delle buste, prevista per quello stesso
giorno.
In tale situazione, non è vero
che lAmministrazione appaltante abbia rispettato i termini di cui al succitato art.
10 del D.Lgs. n. 157/95.
Il rispetto del termine
abbreviato di cui allart. 10, VIII comma, lett. B, del D.Lgs. n. 157/95 (pur
prescindendosi dalle opinabili contestazioni di merito svolte dalla difesa della Lloyd
Adriatico in ordine alla sussistenza delle ragioni dellurgenza invocate talora
strumentalmente dalle Amministrazioni) postula in ogni caso che siano osservate tutte le
previsioni di cui ai commi IX, X e XI dello stesso art. 10.
Tra esse, in particolare, la
norma del comma XI impone, in riferimento ai casi in cui si voglia fare applicazione dei
termini abbreviati di cui al comma VIII, il ricorso ai "canali più rapidi
possibili".
Tra questi ultimi deve escludersi
che possa oggi rientrare la lettera raccomandata semplice, o anche espressa.
Esistono ormai, invero, mezzi
assai più rapidi di quelli appena indicati; ed infatti il citato comma XI parla, sia pure
esemplificativamente, di "telegramma, telescritto, telefono o telecopia".
In analogia ai mezzi di
trasmissione dellofferta sopra indicati, che ne consentono la ricezione in tempo
c.d. reale, può ammettersi, al più, il ricorso, da parte delle Amministrazioni che
intendano avvalersi dellabbreviazione dei termini di cui al comma VIII, al servizio
di Postacelere (che garantisce, contrattualmente, il recapito della missiva in
ventiquattro o quarantotto ore dalla spedizione), ma non certamente alla lettera
raccomandata, semplice ovvero espressa, che non dà alcuna certezza dei tempi di inoltro
al destinatario, e che pertanto si pone come la fattispecie de qua
paradigmaticamente dimostra in rapporto di incompatibilità con le esigenze di
estrema rapidità cui intendono far fronte i commi VIII e ss. del citato art. 10.
Del resto, se non si seguisse
lopzione esegetica appena tratteggiata, diverrebbe addirittura rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 10,
comma VIII, laddove fa riferimento alla "data di spedizione della lettera
dinvito", anziché a quella della sua ricezione da parte dellimpresa
destinataria.
Questione che, invece, è
superabile interpretando correttamente il comma XI dellart. 10, nel senso che esso
impone il ricorso alla Postacelere, ovvero ad altri strumenti non meno veloci di
trasmissione degli inviti alla gara, quali fax, telex, etc..
È del tutto pleonastico, a
questo punto, ricordare come ogni interprete sia vincolato a prescegliere, tra due esegesi
astrattamente possibili di un testo normativo, lunica di esse che si conformi ai
principi della Costituzione.
5. Un quarto motivo di
appello, presente nel solo gravame della Assitalia, con il quale viene rilevato che la
Commissione di gara non avrebbe potuto comunque ammettere alla gara la Lloyd Adriatico in
quanto ciò esulava dai suoi poteri, resta assorbito dalle considerazioni che precedono.
Attesa, infatti,
lillegittimità della procedura seguita per effetto dei vizi che sono stati sopra
evidenziati, la Regione Calabria non avrebbe dovuto procedere allaggiudicazione
della gara allAssitalia, ma avrebbe dovuto disporne la sua ripetizione a partire dal
primo atto viziato e non sanato; vale a dire essendo comunque pervenuta
lofferta della Lloyd Adriatico prima dellapertura delle altre buste, ed avendo
ciò sanato il vizio dellinoltro degli inviti con mezzo meno rapido di quello
richiesto dalla legge, secondo quanto si è sopra osservato a partire
dallincompleta apertura di tutte le buste che erano comunque pervenute prima
dellinizio dellapertura delle stesse.
6. In conclusione, gli
appelli devono essere integralmente disattesi, con conseguente conferma della sentenza
gravata con le integrazioni motivazionali che precedono.
7. Le spese del presente
grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale Sezione IV riunisce gli appelli e li respinge, condannando
gli appellanti a rifondere alla Lloyd Adriatico s.p.a. le spese del presente grado del
giudizio, che vengono liquidate in £ 5.000.000 a carico di ciascuno dei due appellanti.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dallAutorità amministrativa.
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