| Consiglio di
Stato - Decisione del 26 ottobre 2000 n. 5735 Appalti - Offerte anomale - art. 21 Legge 109/94 -
Compatibilità con le direttive comunitarie - Analisi delle giustificazioni limitata al
75% delle voci di prezzo che compongono l'offerta
F A T T O
Con sentenza 6 aprile 2000, n.
2808, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione III ha
respinto il ricorso proposto da COOPSETTE S.r.c.l. in proprio e nella qualità di
mandataria di un'associazione temporanea con Sparaco s.p.a. avverso gli atti (verbale
8.1.1999; relazione 23.4.1999 prot. n. 1069; verbale 29.4.1999) con i quali l'A.N.A.S. -
Ente Nazionale per le Strade ha dichiarato inammissibile la sua offerta nella
licitazione privata per l'appalto F120/98 (S.C.G. Grosseto Fano: tronco Arezzo-Monterchi,
lavori di costruzione del tratto compreso tra le località Palazzo del Pero e Le Ville di
Monterchi lotto n. 4) ed ha aggiudicato l'appalto al raggruppamento
"Mambrini-Carchella", nonchè avverso la lettera di invito, per quanto di
ragione.
La disposta esclusione della
COOPSETTE S.r.c.l. era motivata, a seguito di verifica per essere stata l'offerta
risultata superiore alla soglia di anomalia, dal fatto che era stata allegata
un'autorizzazione per la discarica, non valida per tutta la durata dei lavori e con
capienza limitata a mc. 98.000 a fronte di una quantità di materiali scavati pari a mc.
164.707 di cui mc. 130.436 da portare a rifiuto.
Con il presente appello,
l'impresa COOPSETTE S.c.r.l., tra le doglianze proposte per contestare l'impugnata
sentenza, ha lamentato, tra l'altro, violazione dell'art. 30 quarto comma
della direttiva n. 93/37 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, per difettosa instaurazione
del contraddittorio.
Ad avviso dell'appellante
Società il giudizio di verifica delle offerte "anomale", alla stregua del
citato art. 30, 4° comma della direttiva n. 93/37 CEE, deve essere attivato in un momento
successivo alla presentazione dell'offerta sulla base di un apposito contraddittorio, con
il quale verrebbero consentite ulteriori giustificazioni rispetto a quelle prodotte a
corredo dell'offerta.
Viceversa deduce l'impresa
resistente che il legislatore nazionale, nel recepire i principi comunitari con la legge
14.2.1994, n. 109 (art. 21 comma 1bis) ha disposto, al fine di effettuare la
valutazione dell'anomalia, che le offerte debbono essere correlate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative,
finalizzate all'instaurazione del contraddittorio sin dalla fase iniziale della gara.
D I R I T T O
- Osserva il Collegio che la decisione della causa
di cui si tratta presuppone lindividuazione della esatta portata della norma
comunitaria invocata dallappellante.
Lappello verte infatti
proprio sulla procedura di verifica delle offerte anomale per gli appalti superiori alla
soglia comunitaria ed in particolare pone la questione se sia necessaria, alla luce della
normativa comunitaria, una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte anomale,
con richiesta di giustificazioni, successivamente allapertura di tutte le offerte.
- Occorre al riguardo precisare quanto segue.
II.1 Lart. 30, n. 4, della
direttiva 93/37, nella parte che qui interessa, così dispone: "Se per un determinato
appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione,
lamministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto,
le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dellofferta e verifica
detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.
Lamministrazione
aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti leconomia
del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone lofferente per eseguire i lavori o
loriginalità del progetto dellofferente".
Precedentemente il diritto
comunitario aveva disciplinato la materia delle offerte anomale nel settore dei lavori
pubblici con lart. 29 n. 5 della direttiva del consiglio 71/305 del 26 luglio 1971
che così stabiliva: "qualora, per un determinato appalto, talune offerte presentino
manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione,
lamministrazione aggiudicatrice ne verifica la composizione prima di decidere in
merito allaggiudicazione dellappalto. Alluopo essa chiede
allofferente di fornire le giustificazioni necessarie, segnalandogli eventualmente
quelle ritenute inaccettabili. Se i documenti relativi allappalto prevedono
laggiudicazione al prezzo più basso, lamministrazione aggiudicatrice è
tenuta a motivare il rigetto delle offerte ritenute troppo basse presso il comitato
consultivo istituito con decisione del consiglio del 26 luglio 1971".
II.2 La Corte di Giustizia
(sentenza 22 giugno 1989, causa 103/88) aveva fornito una interpretazione della norma
sopra riportata nel senso che essa vietasse agli Stati membri di emanare disposizioni che
comportino lesclusione dufficio dalle gare di talune offerte determinate
secondo un criterio matematico, invece di obbligare lamministrazione aggiudicatrice
ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio delle offerte anomale prima di
procedere alla loro esclusione.
II.3. Lo Stato Italiano ha inteso
recepire il precetto comunitario con la disposizione sancita nellart. 21, comma 1
bis, l. n. 109 del 1994, che così recita: "nei casi di aggiudicazione di lavori pari
o superiori ai 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
lamministrazione interessata deve valutare lanomalia delle offerte di cui
allart. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente
a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il
1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
lOsservatorio, sulla base dellandamento delle offerte ammesse alle gare
espletate nellanno precedente.
A tal fine la pubblica
amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate
sulleconomicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate
o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode lofferente, con
esclusione, comunque di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative, ovvero
i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere
corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di
prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera dinvito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base
dasta".
II.4 A tale disposizione sono
state apportate modifiche marginali dallart. 7 della legge n. 415 del 18 novembre
1998 (comunque inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame).
Il Ministro dei lavori pubblici
(cfr. D.M. 28 aprile 1997 e 18 dicembre 1997, emanati a mente del primo alinea del
ricordato comma 1 bis, rispettivamente per gli anni 1997 e 1998), nella riconosciuta
impossibilità di fissare una soglia di allarme unica per tutto il territorio nazionale ed
in considerazione della mancata costituzione dellOsservatorio dei lavori pubblici,
ha individuato la percentuale di ribasso che determina lobbligo per la stazione
appaltante di sottoporre a procedura di verifica lofferta anomala, secondo un
criterio casistico (mutevole per ciascuna gara in concreto espletata) ed una formula
matematica "
misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte
le offerte ammesse incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media" (art.1 dei precitati decreti ministeriali);
conseguentemente gli imprenditori non possono conoscere, al momento della predisposizione
della propria offerta, quale sia il livello di ribasso considerato a rischio dalla
stazione appaltante e comportante l'obbligo per quest'ultima di procedere alla verifica in
contraddittorio; ciò sarà infatti possibile solo allesito del confronto di tutte
le offerte ammesse alla gara.
Viceversa, essi devono fornire le
giustificazioni (comprensive dellanalisi dei costi) a pena di esclusione
dellofferta dalla gara, prima dello svolgimento della stessa.
II.5. La prassi costante delle
stazioni appaltanti italiane è proprio nel segno di pretendere, a pena di esclusione
dell'offerta, che la stessa sia corredata, al momento della presentazione, da
giustificazioni (redatte su appositi moduli) per almeno il 75% del prezzo indicato, salvo
poi a verificarne la congruità.
La normativa italiana e la prassi
amministrativa, rispetto allart. 30 n. 4 della direttiva 93/37, fissano il momento
del contraddittorio alla fase di presentazione delle offerte.
Orbene, proprio con riferimento
all'accertamento della eventuale anomalia, la direttiva 93/37 distingue tra
"precisazioni" circa la composizione dell'offerta e "giustificazioni"
(ai fini della verificazione della composizione): ora, mentre le "precisazioni"
sembrano effettivamente coincidere con le giustificazioni di cui all'art. 21, comma 1 bis,
sopra riportato, nulla è detto nella legge circa le giustificazioni vere e proprie, che
viceversa appaiono costituire il proprium della direttiva stessa.
II.6. E indispensabile
quindi delimitare la portata dellart. 30 n. 4 della direttiva 93/37, accertando se
lo stesso imponga di realizzare necessariamente la fase del contraddittorio a valle della
presentazione delle offerte, con una verifica individuale, compiuta dialetticamente con
limpresa interessata, senza preclusioni temporali circa gli elementi che
questultima sia in grado di fornire per corroborare lattendibilità
dellofferta oppure consenta anche il contraddittorio anticipato; questo, invero
potrebbe trovare una giustificazione letterale nella nuova formulazione della disposizione
sancita dallart. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37, rispetto a quella di cui
allart. 29 n. 5 della direttiva n. 71/305, dove si imponeva alla stazione appaltante
di segnalare allimpresa le giustificazioni considerate inaccettabili: tale onere
procedimentale infatti non è più espressamente richiamato dallart. 30 n.4.
II.7. Quanto, poi, alla
previsione nazionale secondo cui sono escluse giustificazioni relativamente agli elementi
i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative o i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali, va rilevato che,
relativamente ai valori stabiliti da disposizioni normative o amministrative, è di queste
che deve essere accertata la conformità o meno dell'ordinamento comunitario, con la
conseguenza che, in caso di esito negativo di tale accertamento, esse debbono essere
disapplicate dall'amministrazione o dal giudice; con riferimento, invece, ai valori
rilevabili da dati ufficiali, la relativa previsione potrebbe risultare non conforme alla
disposizione comunitaria, in quanto la stessa può non essere rispettosa del principio
della libera concorrenza e della ricerca della maggiore qualificazione del sistema delle
imprese comunitarie, da ritenersi un obiettivo primario della Unione Europea.
II.8 La questione interpretativa
del diritto comunitario viene prospettata, nel caso in esame, in un giudizio pendente
dinanzi ad una giustificazione nazionale suprema e come tale essa è devoluta alla
competenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 177, terzo
comma, Trattato CEE (che assume la nuova numerazione di art. 234, secondo la tebella B
allegata all'art. 13 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16
giugno 1998, n. 209, a far data dal 1°.5:1999 essendosi verificate le condizioni previste
dall'art. 14, 2° comma, del trattato tesso, come da comunicato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8.4.1999).
Al riguardo si ricorda
lindirizzo sancito recentemente dalla stessa Corte di Giustizia (sentenza 26.11.1998
causa C-7/97) secondo cui un giudice nazionale può sottoporre alla sua attenzione una
questione pregiudiziale per ottenere chiarimenti in ordine alla interpretazione di norme
comunitarie, anche quando tali chiarimenti abbiano la funzione di guidarlo
nellinterpretazione di una norma interna.
III. La rimessione alla Corte di
Giustizia della questione circa lesatta portata e corretta interpretazione
dellart. 30 n. 4 della direttiva 93/37, decisiva ai fini della decisione della causa
in esame, comporta la sospensione del presente giudizio, riservandosi ogni ulteriore
statuizione, ivi compresa quella afferente alle spese di lite, allesito della
prosecuzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta):
- visto lart. 177 del
Trattato CEE, sottopone alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le seguenti
questioni pregiudiziali:
- se osta allapplicazione dellart. 30 n.
4 della direttiva n. 93/37, la previsione di clausole di bandi di gara per appalti
pubblici, che impediscano la partecipazione di imprese che non abbiano corredato le
proprie offerte con giustificazioni del prezzo indicato, pari ad almeno il 75% del valore
richiesto a base dasta;
- se osta allapplicazione dellart. 30 n.
4 della direttiva n. 93/37, la previsione di un meccanismo di rilievo automatico della
soglia di anomalia delle offerte da sottoporre a verifica di congruità, fondato su un
criterio casistico ed una media aritmetica, tale da non consentire agli imprenditori di
conoscere preventivamente tale soglia;
- se osta allapplicazione dellart. 30 n.
4 della direttiva n. 93/37, la previsione di un contraddittorio anticipato, senza che
limpresa cui è ascritta la presentazione di unofferta anomala abbia la
possibilità di far valere le sue ragioni, dopo lapertura delle buste e prima
delladozione del provvedimento di esclusione;
- se osta allapplicazione dellart. 30 n.
4 della direttiva n. 93/37, la previsione che lamministrazione aggiudicatrice possa
prendere in considerazione giustificazioni riguardanti esclusivamente: leconomia del
procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone lofferente;
- se osta allapplicazione dellart. 30 n.
4 della direttiva n. 93/37, la esclusione di giustificazioni relativa ad elementi i cui
valori minimi sono rilevabili da listini ufficiali;
- visti gli artt. 177 del
Trattato CEE e 295 del codice di procedura civile sospende lulteriore corso del
giudizio;
- riserva ogni ulteriore
statuizione sul merito e sulle spese del presente giudizio allesito della sua
prosecuzione;
- manda alla segreteria per gli
adempimenti di sua competenza.
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