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CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 21 novembre 2000 n. 5896
Contratti
della P.A. – Tesoreria enti pubblici – Criteri di aggiudicazione
– Rilevanza di somme per sponsorizzazioni – Legittimità.
Nel
contratto atipico di tesoreria che comprenda sponsorizzazioni, è
legittima la previsione di punteggi per erogazioni che non incidono
sulla trasparenza del contratto e non alterano la par condicio
dei partecipanti alla gara.
Per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della sentenza
del TAR Piemonte – Torino: Sezione II 924/2000, resa tra le parti,
concernente trattativa privata affidamento servizio di tesoreria.
Visti
gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista
la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di
accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Considerato,
nei limiti della valutazione sul fumus boni iuris, che il pagamento di
un corrispettivo in denaro da parte dell’affidatario del servizio di
tesoreria è stato previsto espressamente nella lettera-invito e che
vale a quindi connotare in modo peculiare ma trasparente la struttura
del contratto, senza alterare la par condicio dei partecipanti alla
gara;
Attesto
che dalla qualificazione del contratto come contratto atipico non
sempre può discendere, in via automatica, una valutazione di
illegittimità del procedimento promosso per la sua conclusione;
Ritenuto
che l’incidenza proporzionale della voce relativa a tale
corrispettivo è comunque contenuta entro il limite di punti 50;
Considerato
che dall’esecuzione della sentenza appellata deriva un danno grave
ed irreparabile per l’appellante;
Visto
l’art. 33 della legge n. 1043 del 1971;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza
di sospensione degli effetti della sentenza appellata.
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