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   Giurisprudenza  

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 21 novembre 2000 n.  5896 
Contratti della P.A. – Tesoreria enti pubblici – Criteri di aggiudicazione – Rilevanza di somme per sponsorizzazioni – Legittimità.

Nel contratto atipico di tesoreria che comprenda sponsorizzazioni, è legittima la previsione di punteggi per erogazioni che non incidono sulla trasparenza del contratto e non alterano la par condicio dei partecipanti alla gara.

Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Piemonte – Torino: Sezione II 924/2000, resa tra le parti, concernente trattativa privata affidamento servizio di tesoreria.

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Considerato, nei limiti della valutazione sul fumus boni iuris, che il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte dell’affidatario del servizio di tesoreria è stato previsto espressamente nella lettera-invito e che vale a quindi connotare in modo peculiare ma trasparente la struttura del contratto, senza alterare la par condicio dei partecipanti alla gara;

Attesto che dalla qualificazione del contratto come contratto atipico non sempre può discendere, in via automatica, una valutazione di illegittimità del procedimento promosso per la sua conclusione;

Ritenuto che l’incidenza proporzionale della voce relativa a tale corrispettivo è comunque contenuta entro il limite di punti 50;

Considerato che dall’esecuzione della sentenza appellata deriva un danno grave ed irreparabile per l’appellante;

Visto l’art. 33 della legge n. 1043 del 1971;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata.

 

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