Consiglio
di Stato - Sezione V - Decisione 3 novembre 2000 n. 5903
Scelta del contraente - Potere di non aggiudicare -
Presupposti - Ragioni di pubblico interesse - Eccessiva onerosità dell'offerta
FATTO
Con tre ricorsi proposti dinanzi al TAR per la
Liguria la I.L.E.A. Adriano Gionco Industria Legno e Affini s.p.a., già fornitrice di
feretri mortuari per lazienda trasporti funerari del Comune di Genova, chiedeva
lannullamento della deliberazione della giunta municipale di Genova n. 2320 del 30
giugno 1992 con la quale lamministrazione aveva deciso di non procedere
allaggiudicazione di un lotto posto in gara attraverso la procedura
dellappalto concorso, nonché degli atti della successiva licitazione privata che
aveva determinato laggiudicazione ad altra impresa della fornitura in questione.
Ladito Tribunale, con la sentenza in
epigrafe indicata, rigettava il primo ricorso e dichiarava inammissibili i restanti due.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la
società ILEA, deducendo che, avendo lamministrazione originariamente prescelto,
come sistema di aggiudicazione, lappalto concorso, non avrebbe potuto motivare il
diniego di aggiudicazione esclusivamente con riferimento al profilo economico
dellofferta; che sussisteva anche il vizio dello sviamento, in quanto
lamministrazione, contestualmente al diniego di aggiudicazione, ha deciso di
proseguire il rapporto in corso con lILEA stessa, a condizioni gravose per la
società; che il primo giudice aveva errato anche nel dichiarare linammissibilità
degli altri ricorsi; che, quindi, dovevano essere esaminate le censure svolte a sostegno
dei medesimi.
Il Comune di Genova resisteva al gravame.
DIRITTO
Lappello è infondato.
La Sezione ritiene di non doversi discostare dal
proprio orientamento secondo il quale in materia di contratti della pubblica
amministrazione il potere di non aggiudicare ben può trovare fondamento, in via generale,
in specifiche ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 1999, n.
1986).
Inoltre, va ribadito che leccessiva
onerosità del prezzo indicato nellofferta dellimpresa costituisce grave
motivo di pubblico interesse e giustifica, pertanto, il diniego di approvazione
dellaggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 22, relativa ad una
gara di appalto di lavori pubblici).
Gli anzidetti principi trovano applicazione anche
quanto lamministrazione abbia prescelto, per la scelta del contraente, il sistema
dellappalto concorso.
Cosicchè il diniego di aggiudicazione impugnato
in primo grado, e la pronuncia del TAR di rigetto del ricorso proposto contro tale atto,
sono immuni dai vizi denunciati.
Del pari va condivisa la pronuncia del TAR con
riferimento alla declaratoria di inammissibilità dei restanti ricorsi proposti in primo
grado dalla società ILEA contro gli atti relativi alla licitazione privata esperita
dallamministrazione comunale in seguito al diniego di aggiudicazione.
In via preliminare si osserva che
linfondatezza del primo ricorso determina linsussistenza della censura di
illegittimità derivata fatta valere dallappellante.
Va anche ribadito che il soggetto il quale non ha
presentato domanda di partecipazione alla procedura di aggiudicazione di un appalto non ha
interesse ad impugnare gli atti di gara (Cons. stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909).
Né può essere condiviso lassunto della
società appellante secondo il quale, in sostanza, dalla peculiarità della vicenda in
esame si trarrebbero elementi per potere derogare al predetto principio.
In conclusione lappello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio,
liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, rigetta lappello.
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