| Consiglio di
Stato - Sezione Sesta - Decisione del 10 novembre 2000 n. 6056 Offerte anomale - Metodo di calcolo della soglia di
anomalia nelle offerte per gli appalti di lavori - Taglio delle ali e calcolo della media
degli scarti
F A T T O
La controversia riguarda il
pubblico incanto esperito dalla GE.S.A.C. Gestione Servizi Aeroportuali Campani s.p.a. in
data 19 luglio 1999, per l'appalto dei lavori di ristrutturazione degli impianti di
condizionamento ed elettrico di alcuni locali della stazione aeroportuale di Capodichino
di Napoli, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante
ribasso percentuale sull'importo dei lavori a corpo a base d'asta per un ammontare paria
£. 1.124.447.819.
All'esito della gara svolta
secondo l'articolo 21, comma 1 bis, della legge 109/1994, come modificata dalla legge
415/1998, l'offerta della società AIR Tecno Consulting è risultata la seconda graduata
(con un ribasso del 23,330%) dopo quella della ditta appellante Marzocchi Impianti s.a.s.
che si è aggiudicata la gara con un ribasso pari al 23,871 %.
La commissione aggiudicatrice
della gara denominata "Ristrutturazione Impianti Aerostazione", nominata dalla
società GE.S.A.C. s.p.a. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani, come chiarito nel
verbale del 19 luglio 1999, aveva dapprima effettuato la media di tutte le 35 offerte
ammesse e, sulla base di tale media, aveva quindi individuato ed escluso il dieci per
cento delle offerte più alte rispetto alla predetta media e il dieci per cento delle
offerte più basse, sempre rispetto alla suddetta media, escludendo in tal modo i due
ribassi massimi e i due ribassi minimi (e così escludendo in totale 4 offerte, pari al
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle 35 offerte ammesse).
La ricorrente Air Tecno
Consulting s.r.l. in 1° grado aveva contestato il criterio di determinazione della soglia
di anomalia seguito dalla commissione giudicatrice, in particolare per quel che riguarda
il cd. "taglio delle ali", poiché la commissione, in asserita violazione del
nuovo testo della legge "Merloni", non avrebbe preventivamente escluso dal
computo le "ali" rappresentate dal 10% rispettivamente dei maggiori e dei minori
ribassi.
La ricorrente premetteva di avere
interesse allaccoglimento dellinterpretazione sostenuta, in quanto, se la
commissione giudicatrice avesse proceduto correttamente alla preventiva esclusione
"del 10% su tutte le offerte ammesse che presentavano il maggior ribasso e del 10% su
tutte le offerte ammesse che presentavano il minor ribasso", l'aggiudicazione sarebbe
spettata ad essa impresa esponente Air Tecno Consulting.
La sentenza appellata ha accolto
il ricorso.
Con lappello notificato il
15 settembre 1999 la Marzocchi Impianti s.a.s. sostiene lesattezza della soluzione
interpretativa adottata dalla commissione giudicatrice e lerroneità, viceversa, di
quella seguita nella sentenza appellata.
Con ordinanza del 28 settembre
1999 n.1787 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare della sentenza.
D I R I T T O
Lappello è infondato.
Dispone lart.1-bis. L. 11
febbraio 1994, n. 109 come sostituito dallart. 7 della L. 18 novembre 1998, n. 415
che nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a cinque milioni di
ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un
ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media (cd. taglio delle "ali").
Nella gara di cui trattasi erano
pervenute inizialmente quarantatré offerte. All'atto dell'apertura dei plichi erano
ammesse n. 40 imprese (ed escluse n. 3 per i motivi indicati nelle schede allegate). Prima
di effettuare il cd. taglio delle "ali", erano invece risultate ammesse n. 35
(trentacinque) imprese.
Ai fini dellapplicazione
del criterio del cd. taglio delle "ali", la Commissione aggiudicatrice della
gara in questione, nel verbale del 19 luglio 1999, aveva dichiarato che, prima di
procedere all'apertura delle buste, la stazione appaltante avrebbe calcolato la media di
tutte le offerte ammesse e sulla base di tale media avrebbe individuato ed escluso il 10%
delle offerte più alte rispetto a detta media ed il 10% delle offerte più basse sempre
rispetto alla predetta media. Dopo l'esclusione a seguito del taglio delle
"ali", avrebbe individuato limpresa aggiudicataria ai sensi della
normativa vigente, tra le partecipanti rimaste in gara.
Secondo lappellata, la
commissione aggiudicatrice avrebbe dovuto prima di tutto predisporre l'elenco delle
offerte ammesse, in ordine decrescente di ribasso offerto; poi procedere direttamente al
taglio di un primo dieci per cento, arrotondato all'unità superiore (4 su 35), delle
offerte con maggior ribasso, e quindi effettuare il taglio di un ulteriore dieci per cento
(altre 4) delle offerte con ribasso minore, senza procedere al preventivo calcolo di una
prima media dei ribassi allo scopo (ritenuto errato) di dividere le offerte in due gruppi,
uno delle offerte superiori alla predetta media ed uno delle offerte inferiori, sui quali
calcolare separatamente il dieci per cento e così individuare le "ali" da
tagliare; indi calcolare la media dei ribassi (e lo scarto medio aritmetico
"correttivo") sulle sole offerte residue dopo il taglio del doppio dieci per
cento (4+4=8) delle offerte estreme ormai definitivamente escluse (trattandosi di appalto
di valore inferiore alla soglia comunitaria).
La controversia dunque riguarda
l'interpretazione dell'inciso "con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso" contenuto nell'art. 21, comma 1 bis, della legge 109 del 1994 cit.,
consistendo nello stabilire se esso comporti, come ritenuto dallappellante Marzocchi
Impianti s.a.s., che il taglio dovrebbe riguardare il dieci per cento di tutte le offerte
ammesse, e questo dieci per cento andrebbe ripartito per metà a carico del cinquanta per
cento delle offerte superiori alla media ("il dieci per cento delle offerte di
maggior ribasso", inteso dunque come il dieci per cento calcolato sul gruppo di tutte
le offerte di maggior ribasso rispetto alla media), e per l'altra metà a carico del
cinquanta per cento delle offerte inferiori alla media ("il dieci per cento delle
offerte di minor ribasso", inteso come il dieci per cento calcolato sul gruppo delle
offerte di minor ribasso rispetto alla media). Secondo lappellata, invece, la
disposizione "dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso" nel comma 1 bis
dell'art. 21 cit., andrebbe intesa nel senso che il dieci per cento, calcolato sul totale
delle offerte ammesse, andrebbe sottratto due volte, una prima volta a carico dell'estremo
superiore dell'elenco delle offerte ammesse, una seconda volta a carico dell'estremo
inferiore.
L'appellante, viceversa, sostiene
che linterpretazione seguita dalla commissione sia aderente alla lettera ed allo
spirito della disposizione del comma 1 bis dell'art. 21 cit.
Tra laltro, secondo la
deducente, la disposizione in esame, finalizzata allindividuazione della cd.
"soglia danomalia", presupporrebbe la determinazione della media
aritmetica delle offerte, tenuto presente che questultima non coincide, se non per
puro caso, con la posizione centrale nella graduatoria delle offerte in ordine di ribasso
decrescente, considerato oltretutto che tale lettura della norma ha condotto
all'esclusione di sole quattro offerte estreme (pari per l'appunto al dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, di tutte le offerte ammesse), anziché di otto, come
sarebbe avvenuto se si fosse seguita la tesi dellaltra parte, e sarebbe pertanto
preferibile alla luce del principio che tende ad assicurare la più ampia partecipazione
alla gara.
La Sezione ritiene che
linterpretazione accolta dai primi giudici sia quella più aderente alla lettera ed
alla ratio della disposizione in esame.
La ratio della disposizione è
rinvenibile negli atti parlamentari (A.C. 4420, VIII Commissione in sede redigente, seduta
del 9 luglio 1998), secondo cui lo spirito del meccanismo del taglio delle ali risponde
all'esigenza di introdurre un mero temperamento al cd. decreto Costa, per porre rimedio al
fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al
solo scopo di condizionare pesantemente le medie.
Le esigenze sottese alla
disposizione in esame sono dunque, sotto un profilo logico, prevalenti sul comune
principio, in tema dammissione alle gare, che tende ad assicurare la più ampia
partecipazione.
La lettera della disposizione,
per ciò che riguarda il taglio delle ali ("esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso"), è poi quella di dovere in primo luogo procedere alla
formazione dellelenco delle partecipanti in ordine dentità del ribasso
percentuale offerto, calcolare il 10% del numero delle partecipanti alla gara arrotondato
allunità superiore (nella specie quattro), indi tagliare dallelenco le prime
quattro e le ultime quattro.
La soluzione seguita dalla
commissione aggiudicatrice passa viceversa, come ha efficacemente notato la sentenza
appellata, per la fase, non prevista dalla disposizione, della fissazione della media
aritmetica di tutti i ribassi offerti al fine di suddividere le offerte in due gruppi, per
poi individuare allinterno di questultimi le "ali" dei ribassi
estremi da escludere. Ma lunica media prevista nel comma 1 bis cit. è quella del
periodo immediatamente precedente a quello in esame, che va calcolata sullelenco
delle partecipanti come risultante a seguito del taglio delle ali ("media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione
").
Conclusivamente, le operazioni da
compiere nellapplicazione della disposizione in esame, ai fini
dellindividuazione della soglia danomalia sono, nellordine, innanzitutto
la predisposizione dellelenco delle offerte ammesse in ordine crescente dei
rispettivi ribassi offerti; poi il calcolo del numero delle offerte ammesse arrotondato
all'unità superiore; quindi lesclusione dall'elenco di un numero, pari a
questultimo, delle offerte di minor ribasso, nonché di un identico numero delle
offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali); il calcolo della media
aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo il taglio delle ali; infine il
calcolo, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di esclusione
mediante il cd. taglio delle ali, della media aritmetica dei ribassi superiori alla media
di cui al punto che precede, che rappresenta appunto la soglia di anomalia.
La sentenza appellata merita
dunque integrale conferma.
Le spese di giudizio, in
relazione alla novità delle questioni affrontate, debbono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta lappello.
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