Consiglio di Stato - Decisione 13 novembre 2000 n. 6069
Cause di esclusione - Appalti di
progettazione - Criterio di aggiudicazione - Prezzo più basso - Bando di gara - Tariffa
professionale - Maggiorazioni - Rinuncia - Causa di esclusione
FATTO
Con la decisione impugnata il
T.A.R. della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal Raggruppamento temporaneo di
imprese costituito tra la S.p.a. Austin Italia, ling. Domenico Insinga e
larch. Piero Puddu avverso: a) il provvedimento (contenuto nel verbale 16-17 ottobre
1996) di esclusione dellofferta presentata dal Raggruppamento stesso dalla gara per
licitazione privata di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.8.1996,
nonché il provvedimento di aggiudicazione disposto a favore del Raggruppamento temporaneo
di imprese costituito tra lo Studio Sibilla ed associati e la S.r.l. Serin e la S.r.l.
C.E.A.S.; b) il punto G della lettera di invito 19 settembre 1996.
La gara riguardava, tra
laltro, il conferimento dellincarico di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonché di predisposizione dei documenti necessari per lottenimento
dellabitabilità e delle altre autorizzazioni comunali, il tutto per interventi di
edilizia residenziale pubblica da realizzare nel Comune di Rozzano (Milano).
In quel giudizio il
Raggruppamento vincitore della gara aveva proposto ricorso incidentale, censurando le
altre clausole della lettera di invito.
LAzienda lombarda per
ledilizia residenziale di Milano nellatto di appello, notificato il 20 ottobre
1999, osserva che le varie disposizioni richiamate nella sentenza a sostegno della
asserita possibilità per il professionista di rinunziare, con una sua libera valutazione,
a taluni compensi devono essere lette ed interpretate in maniera diversa e conforme ai
principi generali in materia di pubbliche gare.
Rchiama in proposito:
- il principio di inderogabilità
dei minimi tariffari tra i quali non possono non farsi rientrare anche le maggiorazioni
previste dagli artt. 2 e 13 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri e degli architetti);
- lassenza di uno specifico
accordo delle parti, necessario per la rinunzia alle maggiorazioni relative alla
particolare urgenza;
- linderogabilità dei
compensi comunque dovuti per la copertura delle spese relative allespletamento
dellincarico (onorari a vacazione, spese vive), atteso che la previsione alternativa
delineata dal secondo comma dellart. 13 della citata legge n. 143 consente solo la
possibilità di scelta tra liquidazione analitica e liquidazione forfettaria.
In via subordinata,
lAzienda appellante afferma che, anche nellipotesi in cui non si ritenessero
inderogabili le dette maggiorazioni, nel bando in questione e nella collegata lettera di
invito, lAmministrazione ha ritenuto di dover indicare le proprie condizioni di
accettabilità dellofferta nellambito di quella specifica
"pattuizione" tra le parti richiamata dalla Corte di Cassazione a garanzia della
affidabilità dellofferta.
Nelle note integrative,
successivamente depositate, lappellante ripropone e ribadisce leccezione di
inammissibiltà del ricorso di primo grado, atteso il carattere immediatamente lesivo
della clausola della lettera di invito che andava impugnata nel previsto termine di
decadenza. Insiste, quindi, nei motivi contenuti nellatto di appello e conclude per
la riforma della decisione qui contestata.
Si è costituito in giudizio il
Raggruppamento temporaneo Austin Italia S.p.A. che rinvia ai motivi di ricorso ed alle
difese svolte in primo grado e chiede la conferma della decisione impugnata.
Alla pubblica udienza del 21
marzo 2000, su concorde richiesta delle parti, la controversia è stata spedita in
decisione.
DIRITTO
1. Ai fini del decidere, il
Collegio ritiene opportuno precisare alcune circostanze in fatto, nonchè i punti
rilevanti della normativa della gara che viene qui in discussione.
LIstituto autonomo per le
case popolari della provincia di Milano (ora A.L.E.R.) bandiva tra le altre, una gara
mediante licitazione privata, ai sensi dellart. 23, primo comma, lettera a), del
D.Lgs. 17.3.1995, n. 157 per laffidamento dellincarico di predisposizione dei
progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché dei documenti ed atti per
lottenimento dellabitabilità e delle altre autorizzazioni comunali, incarico
concernente la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica nel comune di
Rozzano.
Nel bando era previsto il ricorso
alla procedura accelerata di cui allart.10, comma 8, del D.Lgs. n. 157 del 1995 ed
il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso. Nella lettera di invito
erano, poi, precisati i criteri e le modalità di formulazione delle offerte e, per la
parte che qui interessa, al punto D), n.4, si richiedeva, a pena di esclusione,
"lindicazione
della percentuale offerta per le maggiorazioni previste
dalla tariffa del conseguente onorario presunto, come meglio indicato al punto G)
."; venivano, successivamente indicate le modalità di calcolo
dellonorario desunte dalla tariffa professionale degli ingegneri.
Sullonorario così
determinato veniva espressamente prevista lapplicazione di due maggiorazioni: quella
per la speciale urgenza della prestazione di cui allart.2 della tariffa nella misura
massima del 15% e quella stabilita dal successivo art. 13 per il conglobamento dei
compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della stessa tariffa (vacazioni; spese per
viaggio, vitto e alloggio, ecc
..) nella misura massima del 60%.
LIstituto, nel punto G),
precisava, quindi, che i concorrenti indicassero "
la percentuale offerta per le
maggiorazioni previste dalla tariffa nella misura complessiva del 75% dellonorario
di cui:
-15% per la speciale urgenza;
- sino ad un massimo del 60% per
i compensi accessori di cui agli art. 4 e 6 (art.13 della tariffa), fermo restando che, in
ogni caso, la soglia minima derivante dalla sommatoria delle citate maggiorazioni dovrà
essere non inferiore al 30%.."
Il Rappruppamento temporaneo di
imprese costituito tra la Austin Italia S.p.a., ling. Domenico Insinga e
larch. Piero Puddu, partecipava alla gara e veniva escluso per non aver indicato,
nella propria offerta, le percentuali di maggiorazione (dal 30% al 75%) previste nella
lettera di invito relativamente alle voci contenute negli artt. 2 e 13 della tariffa
professionale e, quindi, per non aver specificato "la soglia minima di maggiorazione
prevista nella misura del 30% dal punto G) della lettera di invito al fine di rispettare i
minimi tariffari". Lincarico, a conclusione della procedura di gara, era
aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra lo studio Sibilla ed
associati, la S.r.l. Serin e la S.r.l. C.E.A.S., dopo il sorteggio previsto dalla lettera
di invito per il caso di parità di titoli.
Il Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, davanti al quale era stata denunziata la illegittimità della
esclusione del Raggruppamento Austin Italia s.p.a. e del punto G) della lettera di invito,
ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati sul rilievo che le censurate
prescrizioni della lettera di invito (che avevano condotto al provvedimento di esclusione)
apparivano in contrasto con la libera valutazione del concorrente, privandolo della
facoltà di rinunziare ai compensi accessori, atteso che dalla normativa in materia non è
dato rilevare lesistenza di un limite minimo inderogabile. E siffatta
interpretazione, confermata dalla Corte di Cassazione relativamente ai rapporti tra
privati, non può non valere anche quando una delle parti del rapporto sia la Pubblica
Amministrazione.
2. LA.L.E.R (succeduta
allI.a.c.p.) contesta, con lappello in esame, le argomentazioni svolte e le
conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado e ciò fa sulla base di una
serie di considerazioni sostanziali riguardanti:
- la espressa previsione di
esclusione dalla gara contenuta nella lettera di invito;
- la non facoltatività dei detti compensi
accessori.
3. Lappello è fondato. Il
Collegio ritiene, innanzitutto, di poter prescindere dallesame della eccezione
pregiudiziale - sollevata in limine dalla difesa dellI.A.C.P. e ribadita in questa
sede dallA.L.E.R. - di inammissibilità del ricorso in primo grado per omessa
impugnativa, nel prescritto termine di decadenza delle previsioni della lettera di invito,
che si presentavano immediatamente lesive, data linfondatezza nel merito della
pretesa fatta valere in prime cure dal Raggruppamento Austin Italia S.p.a..
Invero, lesame della
controversia va condotto, come già precisato, sulla base della normativa della disposta
licitazione privata e dei principi generali elaborati dalla giurispudenza in materia di
pubbliche gare.
Si è già evidenziato che
lallora I.A.C.P. aveva indicato nel bando che il criterio di aggiudicazione della
gara in questione era quello del prezzo-onorario più basso e aveva enunciato : requisiti
per la partecipazione. Nella successiva lettera di invito stabiliva, in dettaglio, i
requisiti e le modalità di formulazione delle offerte e ciò gli era consentito, atteso
che, nel sistema della licitazione privata, la lettera di invito può fissare ulteriori
prescrizioni generali, specificative ed attuative del bando, idonee a costituire, insieme,
con esso, la lex specialis della gara.
In particolare
lAmministrazione aveva precisato che lofferta avrebbe dovuto indicare, pena
lesclusione dalla gara, anche la percentuale per le maggiorazioni previste dagli
artt. 2 e 13 della tariffa professionale, che venivano, perciò, a costituire elemento
essenziale dellofferta.
Daltra parte, un attenta
lettura della tariffa professionale, anche alla luce degli interessi coinvolti, non
consente di ritenere derogabili le maggiorazioni in discorso.
In particolare lart. 2,
comma 3, della legge 2 marzo1949, n. 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli
architetti) dispone, infatti, testualmente che "
quando una prestazione è
richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati
del 15%, salvo diversa pattuizione tra le parti.." E evidente, quindi, che, in
assenza di uno specifico accordo delle parti ( che nella specie è mancato, essendo, anzi,
la volontà dellAmministrazione in senso contrario) siffatta maggiorazione non può
essere unilateralmente rinunziata, come ha fatto il Raggruppamento temporaneo Austin
Italia s.p.a...
Ad analoghe conclusioni deve
pervenirsi relativamente alle maggiorazioni di cui al successivo art. 13, che disciplina
gli onorari a percentuale dovuti al professionista (onorari a vacazione, spese di viaggio,
vitto e alloggio; spese per personale di aiuto; ecc.) per i quali, anche se è previsto un
sistema alternativo di rimborso forfettario, è stata dichiarata espressamente la
inderogabilità dallarticolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 che dispone
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione
fissati dalla legge 2
marzo 1949, n. 143 o stabiliti secondo il disposto della presente legge sono
inderogabili".
E allora evidente la
legittimità della previsione di gara che non si pone, come si è chiarito, in contrasto
con la normativa professionale. Essa, invero, appare finalizzata a assicurare un
trattamento omogeneo tra tutti i concorrenti e risponde alla esigenza di garantire la
maggiore serietà del procedimento di gara e la scelta dellofferta più rispondente
allinteresse dellAmministrazione, atteso che per la natura della prestazione
richiesta sembrava necessario conciliare il criterio del prezzo più basso con il rispetto
dei minimi tariffari.
Né la previsione di una soglia
minima di maggiorazione ha portato i concorrenti ad offrire tutti il minimo stabilito. Dai
verbali di gara risultano, infatti, percentuali di maggiorazione variabili tra il minimo
del 30% ed il 60%.
5. La infondatezza della prima
censura del ricorso di primo grado accolta dal Tribunale amministrativo regionale adito
conduce allesame degli altri motivi in quella sede dichiarati assorbiti.
Lamentava, ancora, il
Raggruppamento escluso dalla gara che lAmministrazione avrebbe disposto la
esclusione automatica "solo perchè lofferta è stata ritenuta anormalmente
bassa" con violazione dellart. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Sul punto è sufficiente la
lettura del verbale di gara del 17 ottobre 1996 (pag. 7) nel quale è detto: "
.
saranno escluse le offerte inferiori ai minimi di tariffa
.(relativamente alla Austin
Italia) lofferta è formulata senza alcuna maggiorazione per la speciale urgenza e
senza alcuna richiesta di rimborso spese, non rispettando quindi la soglia minima di
maggiorazione prevista nella misura del 30% dal punto G) della lettera di invito. Detta
soglia è stata fissata al fine di rispettare i minimi tariffari
". La unica
ragione della esclusione è stata, pertanto, il mancato rispetto delle prescrizioni del
bando.
6. Dalla documentazione in atti
emerge, ancora, il puntuale adempimento, da parte della Commissione di gara, di tutte le
prescrizioni procedimentali previste dal bando in caso di parità di più offerte, atteso
che, nella specie, non stato era possibile chiedere il miglioramento delle offerte
(previsto dal bando in caso di parità e preliminare rispetto al sorteggio)
"..considerato che le offerte più basse sono attestate alla soglia minima del 30% di
maggiorazione, determinata dallIstituto nella lettera di invito per garantire la
inderogabilità dei minimi di tariffa.." (stesso verbale, pg.8).
7. In conclusione, lappello
proposto dallAzienda lombarda per ledilizia residenziale di Milano va accolto
con la conseguente riforma della decisione impugnata.
Sussistono motivi per compensare
tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, (Sezione IV), definitivamente pronunziando, accoglie lappello
indicato in epigrafe e, per leffetto, in riforma della decisione impugnata, respinge
il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese e
gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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