| Consiglio di
Stato - Decisione 16 novembre 2000 n. 6128 Aggiudicazione provvisoria - Impugnazione - Facoltà - Aggiudicazione
definitiva - Impugnazione - Necessaria - Aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione
definitiva - Impugnazione congiunta
FATTO E DIRITTO
1. Con delibera dell11
luglio 1990 lUniversità degli studi <<la Sapienza>> di Roma indiceva
distinte licitazioni private da aggiudicarsi ai sensi dellart. 15, lett. b), L. n.
113 del 1981 (criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa), per la
gestione, in locali di proprietà dellAteneo, dei servizi di bar, tabaccheria, e
valori bollati.
La società odierna appellante,
non aggiudicataria del servizio, con tre distinti ricorsi al T.A.R. Lazio, impugnava i
verbali di aggiudicazione delle gare di appalto in favore delle tre società odierne
controinteressate.
1.1. Il giudice adito, riuniti i
tre ricorsi, li dichiarava inammissibili, ritenendo che gli stessi fossero proposti solo
contro le aggiudicazioni provvisorie, prive di autonoma efficacia lesiva, in quanto atti
infraprocedimentali, mentre non risulterebbero impugnate quelle definitive, che sono gli
atti finali dei procedimenti.
2. Avverso la sentenza del
T.A.R., notificatale in data 13 ottobre 1994, la società Cyrano Golosità ha proposto
appello, ritualmente notificato allamministrazione e alle tre società
controinteressate in data 12 dicembre 1994.
Si sono costituite
lamministrazione appellata e la società Leonardi Alberto & C., opponendosi
allaccoglimento del gravame.
3. La società appellante lamenta
che i ricorsi di primo grado non sono stati rivolti, come afferma il T.A.R., solo contro i
verbali di aggiudicazione provvisoria, ma contro l'intero procedimento, e che il petitum
dei ricorsi era lannullamento delle aggiudicazioni delle singole gare di appalto.
Nel merito, la società ripropone
tutti i motivi dei ricorsi di primo grado, non esaminati dal T.A.R. per effetto della
declaratoria di inammissibilità.
3.1. Lappello è fondato.
3.2. Al fine dellesame
della questione principale oggetto del presente appello, giova premettere alcune
considerazioni in diritto in ordine alla impugnazione dellaggiudicazione
provvisoria.
Deve ritenersi, in relazione
allaggiudicazione provvisoria, che:
1) è atto preparatorio e non
conclusivo del procedimento, in relazione al quale non vi è alcun onere, a pena di
decadenza, di immediata impugnazione (C. Stato, sez. V, 11 maggio 1998, n. 543);
2) limpugnazione della
stessa può essere differita al momento in cui si ricorre contro laggiudicazione
definitiva, per cui il dies a quo per ricorrere contro laggiudicazione provvisoria
decorre dalla piena conoscenza di quella definitiva (C.G.A.S. 9 giugno 1998, n. 383);
3) in sede di impugnazione
dellaggiudicazione definitiva potranno farsi valere anche i vizi propri di quella
provvisoria;
4) è comunque in facoltà della
parte non aggiudicataria impugnare immediatamente laggiudicazione provvisoria, che
è autonomamente lesiva, in quanto le inibisce lulteriore partecipazione al
procedimento;
5) rispetto
allaggiudicazione provvisoria, quella definitiva non è atto meramente confermativo
o esecutivo, ma atto che, anche quando recepisce in toto i risultati
dellaggiudicazione provvisoria, comporta comunque una autonoma valutazione; ne
consegue che laggiudicazione definitiva necessita sempre di autonoma impugnazione,
anche se è già stata impugnata quella provvisoria;
6) se la aggiudicazione
provvisoria viene impugnata immediatamente e autonomamente, la parte ha perciò
lonere di impugnare anche, in un secondo momento, laggiudicazione definitiva,
pena limprocedibilità del primo ricorso.
3.3. Facendo applicazione di
siffatte considerazioni in diritto al caso di specie, deve osservarsi che i ricorsi di
primo grado sono stati notificati in data 29 gennaio 1992, vale a dire dopo
ladozione non solo delle aggiudicazioni provvisorie (i cui verbali recano la data
del 30 novembre 1991) ma anche degli atti di aggiudicazione definitiva (che recano la data
del 14 gennaio 1992).
I ricorsi di primo grado appaiono
espressamente rivolti non solo contro i verbali di aggiudicazione provvisoria, ma contro
lintero procedimento sfociato nelle aggiudicazioni definitive, anche se i vizi
dedotti derivano dalle aggiudicazioni provvisorie, i cui risultati sono stati recepiti con
i provvedimenti finali. E, invero, nellepigrafe dei ricorsi si afferma di impugnare
<<laggiudicazione>>, e nel petitum degli stessi si chiede
lannullamento dellintera procedura.
I ricorsi di primo grado appaiono
dunque rivolti sia contro le aggiudicazioni provvisorie che contro quelle definitive,
impugnate congiuntamente; sono stati fatti valere in un contesto unitario i vizi delle
aggiudicazioni provvisorie, che si riflettono su quelle definitive.
Sono perciò state rispettate le
regole processuali che, in materia di aggiudicazione, consentono di impugnare
laggiudicazione provvisoria contestualmente a quella definitiva, e impongono di
impugnare anche laggiudicazione definitiva e non solo quella provvisoria.
4. Laccoglimento
dellappello sotto il profilo del rito, impone al Collegio di esaminare i motivi del
ricorso di primo grado.
4.1. In prime cure si lamentava:
1) la violazione dei principi di
correttezza, trasparenza, buon andamento, imparzialità dellamministrazione e, in
definitiva, del principio di continuità della gara, in quanto la Commissione si riunì il
26 ottobre 1991, aprì i plichi contenenti le offerte tecniche, e poi, invece di
proseguire nelle operazioni, rinviò la seduta ad una data da destinarsi, poi fissata in
una data assai lontana, il 30 novembre 1991, sicché il rinvio, asseritamente
ingiustificato, farebbe sorgere il sospetto che la Commissione abbia voluto esaminare
segretamente i documenti presentati dalle società concorrenti;
2) la violazione della legge
speciale della gara e leccesso di potere, in quanto nella seduta del 30 novembre
1991 la Commissione, in violazione dellart. 15, lett. b), L. n. 113 del 1981 e degli
artt. 6 e 6 bis del capitolato doneri, avrebbe autonomamente deciso di valutare i
progetti sotto il profilo sostanziale e funzionale anziché sotto quello estetico, nonché
di considerare la parte del progetto relativa alla grammatura degli alimenti di carattere
meramente accessorio; erroneo sarebbe poi il punteggio di 37,5 assegnato alle società
controinteressate per lofferta economica, in quanto il punteggio avrebbe dovuto
essere di 33, 3;
3) leccesso di potere in
quanto la Commissione avrebbe assegnato dei punteggi per i progetti di ristrutturazione e
per le prestazioni migliorative senza specificazione alcuna delle ragioni relative a detti
punteggi.
4.2. Tra i motivi di ricorso
appare fondato, ed ha un carattere logicamente assorbente di tutti gli altri, quello
relativo alla violazione del principio di continuità della gara.
Risulta dagli atti che la
Commissione nella seduta del 26 ottobre 1991 aprì le buste dei concorrenti contenenti le
offerte tecniche (tanto che alcune offerte vennero escluse per incompletezza della
documentazione relativa alle offerte tecniche); dopodiché la seduta fu rinviata a data da
destinarsi, senza indicazione di alcuna ragione del rinvio, e la nuova seduta fu tenuta a
notevole distanza di tempo, e, in particolare, il 30 novembre 1991.
4.3. Costituisce principio
proprio delle gare di appalto quello della continuità, nel senso che le operazioni di
esame delle offerte tecniche ed economiche devono essere concentrate in ununica
seduta, senza soluzione di continuità.
Possono essere consentite
eccezioni al principio di concentrazione, solo quando si verifichino situazioni
particolari che obiettivamente impediscano lespletamento di tutte le operazioni in
una sola seduta (C. Stato, sez. V, 23 febbraio 1990, n. 129; C.G.A.S., sez. giur., 16
settembre 1998, n. 477).
Il principio di continuità della
gara, dettato dall art. 71 del regolamento di contabilità di stato (R.D. n.
827/1924) per gli incanti, è applicabile pure alla licitazione privata, in quanto
espressione di canoni generali.
In particolare, il principio di
continuità delle gare costituisce esplicazione dei più generali principi di buon
andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza delloperato
dellamministrazione, e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con
imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, e senza il sospetto di
favoritismi che potrebbero verificarsi se le sedute della Commissione di gara fossero
distanziate nel tempo.
Più in generale, tale principio
mira ad assicurare lassoluta indipendenza di giudizio di chi presiede la gara e a
sottrarlo a possibili influenze esterne, e ad impedire che i criteri di valutazione delle
offerte vengano formulati dopo la conoscenza delle stesse.
La violazione del principio della
continuità del procedimento di gara di appalto di opere pubbliche comporta l'invalidità
della gara, a prescindere dalla verifica delle conseguenze pratiche (C. Stato, sez. IV, 15
luglio 1992, n. 689).
Nel caso di specie, la seduta del
26 ottobre 1991 è stata rinviata a data da destinarsi senza alcuna plausibile ragione, e
la nuova seduta si è tenuta oltre un mese dopo (30 novembre 1991).
Solo nella seconda seduta sono
stati fissati i criteri di valutazione delle offerte tecniche, dopo che queste erano già
state conosciute nella precedente seduta: e tanto in violazione del consolidato principio
secondo cui i criteri di valutazione delle offerte devono essere fissati prima della
conoscenza delle stesse (C. Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n. 1614; C. Stato, sez. V, 24
aprile 1989, n. 220; C. Stato, sez. V, 25 novembre 1988, n. 751).
Siffatto modus operandi ha reso
poco trasparente la procedura, e ingenera il ragionevole sospetto della irregolarità
delle operazioni.
4.4. Si impone, per questo
motivo, lannullamento di tutti gli atti di gara successivi al 26 ottobre 1991.
Laccoglimento del ricorso
in relazione al vizio di violazione della continuità della gara, comporta il logico
assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, volti a sindacare loperato della
commissione successivo al 26 ottobre 1991, operato che viene automaticamente travolto
dallaccoglimento del suddetto motivo di ricorso. Daltro canto
lamministrazione, considerato il tipo di motivo di ricorso accolto, dovrà rinnovare
lintera gara a partire dal bando, mentre non sarebbe più possibile rinnovare le
operazioni a partire dalla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, valutazione
la cui imparzialità sarebbe ormai definitivamente compromessa dal tempo trascorso.
5. In conclusione, va accolto
lappello, e per leffetto vanno annullati gli atti impugnati con il ricorso di
primo grado (verbali di aggiudicazione provvisoria del 30 novembre 1991; atti di
aggiudicazione definitiva del 14 gennaio 1992).
Appare equo compensare
integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie e per leffetto, annulla i provvedimenti impugnati con i ricorsi di primo
grado (e specificati in motivazione).
Compensa interamente tra le parti
le spese, i diritti e gli onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la pubblica
amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
|