| Consiglio di
Stato - Decisione del 30 novembre 2000 n. 6367 Offerta economicamente più vantaggiosa - Progetto
presentato deve essere conforme a quello di massima predisposto dallAmministrazione
F A T T O
Con ricorso al Tar della Puglia
notificato il 10 febbraio 1999 la Edil Putignano s.r.l, impresa esclusa
dallaffidamento della concessione della costruzione e gestione della piscina
comunale di Noci in esito alla licitazione privata esperita da quel Comune, impugnava la
deliberazione del commissario prefettizio del 30.11.1998, n. 85, recante presa datto
dellaggiudicazione della concessione alla Fimco s.p.a., nonché i verbali di gara
del 9.11. e del 16.11.1998 e gli atti presupposti.
Deduceva otto motivi di ricorso.
Resistevano al ricorso il Comune
di Noci e la Fimco s.p.a .
Il Tar adito sez. I
definiva il giudizio con sentenza 3 dicembre 1999, n. 1831, con cui rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza propone
appello la Edil Putignano s.r.l., con ricorso notificato il 17 gennaio 2000, riproponendo
i motivi di ricorso di primo grado.
Resistono all'appello il Comune
di Noci e la Fimco s.p.a..
Con ordinanza cautelare 29
febbraio 2000, n. 1073 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione
dellefficacia della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, uditi i
difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione: quindi, è stato pubblicato il
dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, della legge 6.12.1971, n.
1034, introdotto dallart. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
D I R I T T O
Con il primo motivo
lappellante sottopone a critica la sentenza impugnata per aver disatteso la censura
con la quale si lamentava la difformità del progetto definitivo presentato dalla Fimco
dal progetto preliminare dellamministrazione.
Il motivo è fondato.
Lamministrazione comunale
aveva indetto per laffidamento della concessione per la costruzione e gestione della
piscina comunale una licitazione privata con il criterio dellofferta economicamente
più vantaggiosa.
I concorrenti dovevano produrre
un progetto-offerta definitivo, sulla base del progetto preliminare approvato dal
concedente.
Lautonomia progettuale
delle imprese concorrenti, quindi, incontrava un triplice ordine di limitazioni normative.
In primo luogo, la limitazione
conseguente allart. 3 del disciplinare di concessione, secondo cui limmobile
da realizzare doveva essere destinato ad uso esclusivo della specifica attività.
In secondo luogo, le limitazioni
correlate al criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, secondo il quale,
come segnalato dalla giurisprudenza, le modifiche al progetto predisposto
dallamministrazione non possono configurare unalternativa progettuale, ma
devono limitarsi a innovazioni complementari e strumentali (sez.V, 23 maggio 1997, n.
536), nel rispetto delli linee essenziali e dellimpostazione del progetto di base
(sez. V, 14 ottobre 1992, n. 1001).
In terzo luogo, le limitazioni
conseguenti alla sopravvenuta definizione normativa dei diversi livelli di progettazione
e, in particolare, del progetto definitivo, inteso come quello che individua compiutamente
i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare (art. 16, comma 4, l. n.
109/94 e succ. mod.).
La relazione tecnica al progetto
preliminare approvato dallamministrazione evidenziava: nucleo di servizi
bar-ristorante, recupero dellinvaso della vecchia piscina per dedicarlo a spazio
scoperto polivalente per mostre ed esposizioni, parco giochi per bambini, verde attrezzato
e complesso della piscina coperta con annessi servizi.
In particolare, venivano
previsti: il locale pronto soccorso-visita medica, spazi per il pubblico con servizi
igienici, uno spazio per la ginnastica prenatatoria.
La relazione tecnica al progetto
definitivo della Fimco, da parte sua, evidenziava, tra laltro: due palestre ginniche
con spazi complementari (per mq. 500), una con attrezzature e macchinari per il fitness e
la muscolazione ed unaltra per le attività ginniche, danza e attività motorie
libere in generale (yoga, tai chi, arti marziali etc.); spazi per fisioterapia,
riabilitazione e servizi sanitari (per mq. 640): saune, massaggi, zone relax, ambulatori
medici, palestra specializzata per fisioterapia ed una nursery per lintrattenimento
dei bambini.
Non giova allappellata
dedurre, anche con la produzione di riviste specializzate, che il progetto presentato
rispondeva ai più moderni criteri progettuali di polivalenza e di polifunzionalità.
Su ciò si può ben convenire.
Il fatto, però, è un altro: è
che le predette strutture non erano previste nel progetto preliminare.
Questultimo, pur essendo un
progetto organico, aveva ad oggetto esclusivamente la piscina e le strutture direttamente
connesse, alluso delle quali limmobile era tassativamente vincolato.
Il progetto definitivo della
Fimco, invece, aveva ad oggetto anche strutture sportive e sanitarie indipendenti dalla
piscina.
Né, contrariamente a quanto
ritenuto dai primi giudici, la previsione nel progetto definitivo di palestre destinate ad
attività sportive indipendenti dal nuoto può trovare plausibile fondamento nella
previsione - nel progetto preliminare - di uno spazio per la ginnastica prenatatoria,
così come la previsione nel progetto definitivo delle strutture dellarea
"benessere" non aveva attinenza necessaria con la previsione nel progetto
preliminare della fruibilità dellimpianto anche da parte di soggetti disabili o di
attività propedeutiche al nuoto.
Si trattava dunque non di una
serie di innovazioni complementari e strumentali, ma di unalternativa progettuale
riconducibile a linee guida dichiaratamente diverse da quelle del progetto preliminare e
dirette a consentire al concessionario, tramite la previsione di attività complementari o
connesse a quella natatoria, di raggiungere più rapidamente lequilibrio
finanziario.
Alternativa progettuale che,
peraltro, non soltanto si poneva al di fuori delle linee di sviluppo del progetto
preliminare, ma confliggeva con lobbligo, di cui allart. 3 del disciplinare di
concessione, di destinare limmobile ad uso esclusivo della specifica attività e,
incidendo sul valore economico dellopera, elemento di valutazione primario
dellofferta, finiva per alterare il funzionamento della par condicio.
A fronte a tali considerazioni,
di ordine strettamente giuridico, a nulla rileva che lamministrazione, destinataria
finale dellopera pubblica, potesse aver interesse ad aggiudicare la concessione al
progetto più articolato.
Per le suesposte considerazioni,
lappello va accolto e vanno conseguentemente annullati il verbale di gara del
16.11.1998, recante aggiudicazione della concessione, e la deliberazione del commissario
prefettizio del 30.11.1998, n. 85, recante presa datto del medesimo.
Ogni altra questione resta
assorbita.
Le spese del doppio grado,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste ad esclusivo carico
del Comune di Noci, che ha dato causa alla controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g.
(Sez. V), definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'appello e, per leffetto, in
riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di gara del 16.11.1998 e la
deliberazione del commissario prefettizio del 30.11.1998, n. 85;
- Compensa le spese del doppio grado nei confronti
delloriginaria controinteressata s.p.a Fimco;
- Condanna il Comune di Noci a rimborsare
allappellante ed ex ricorrente Edil Putignano s.r.l. le spese del doppio grado di
giudizio, liquidate in complessive lire 15.000.000 (quindicimilioni).
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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