F A T T O
1.1. Il Comune di Lecco
ebbe a bandire una licitazione privata avente ad oggetto la realizzazione dei
lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’approdo denominato Darsena
di San Cataldo (per un importo complessivo dei L. 1.350.000), come da progetto
stralcio approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 15 febbraio 1996, da
espletarsi nell’ambito di una concessione di costruzione e gestione, secondo
lo schema di cui agli artt. 19 e segg. L. 109/94, da aggiudicarsi all’offerta
economicamente più vantaggiosa (con riferimento alla minore durata del periodo
di gestione, costituente il compenso delle opere da realizzare).
Alla lettera d’invito,
diramata con nota prot. n. 32134 del 29 maggio 1996, faceva seguito la
presentazione di tre sole offerte (Nachira Romolo, ATI Darsena Salento S.a.s./Ingemar
S.r.l. ed ATI Crudo/Mangé). Esclusa la ditta Nachira, la gara veniva
aggiudicata – con deliberazione n. 1428 del 27 giugno 1996 della Giunta
municipale - alla ATI Darsena Salento/Ingemar, che aveva offerto una gestione di
9 anni (mentre l’offerta dell’altra concorrente prevedeva un ribasso di soli
10 giorni rispetto al massimo consentito).
Stipulata apposita
convezione e versata la somma richiesta una tantum nella lettera d’invito, l’aggiudicataria
procedeva alla realizzazione delle opere e dava avvio alla gestione.
Sennonché, nel
frattempo, gli atti di gara erano stati impugnati dalla seconda classificata
(A.T.I. Crudo/ Mangé).
Il relativo giudizio -
dopo l’emissione della sentenza di accoglimento n. 346 del 2 giugno 1997 dell’adita
Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - era
definito con decisione n. 481/1998 di questa Sezione, che, in accoglimento dell’appello
incidentale (respinto il principale) confermava con differente motivazione la
sentenza di primo grado, dando particolare rilievo alle alterazioni riscontrate
nella documentazione esibita da Carlà Antonio, quale legale rappresentante
della Darsena Salento S.a.s. (in relazione alle quali, lo stesso era stato
rinviato a giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, per i reati di cui agli artt.
81, 476, 2° comma, e 482 c.p.), e affermando la necessità di escludere dalla
gara l’A.T.I. Darsena Salento/Ingemar, facendo, in ogni caso salvi gli
ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, data la particolare natura della
gara oggetto del giudizio, nella quale i lavori di ristrutturazione e
ammodernamento della darsena di S. Cataldo erano destinati ad essere compensati
con i proventi della gestione del servizio reso con la detta struttura.
In esecuzione della
citata decisione d’appello, la Giunta municipale di Lecce, con delibera n. 207
del 22 marzo 1999, previa acquisizione di parere legale e sul presupposto di un
pregresso accordo con la subentrante (sottoscritto in data 5 marzo 1999) ha
provveduto ad aggiudicare alla A.T.I. Crudo/Mangé la gara di cui trattasi,
affidandole la gestione della Darsena di s. Cataldo per anni 16, con decorrenza
dall’1 aprile 1999, verso un corrispettivo di L. 914.502.980 oltre IVA (in
considerazione dell’avvenuta realizzazione delle opere previste nel capitolato
di gara) e versamento di L. 100.000.000 (secondo quanto previsto nello schema di
convenzione allegato alla deliberazione n. 68 del 15 febbraio 1996), con
pagamento dilazionato secondo precise scadenze.
1.2. La Darsena Salento
S.a.s., in proprio e quale capogruppo della A.T.I. costituita con la INGEMAR
S.r.l., ha, quindi, proposto impugnazione davanti al Tribunale Amministrativo
della Puglia, Sezione di Lecce (numero di ruolo 897/99) per l’annullamento
della citata deliberazione n. 207 del 22 marzo 1999 (unitamente agli atti
collegati) e la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei
danni, denunciando illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili e
ponendo in evidenza il fatto che i lavori di costruzione erano stati già da
essa eseguiti, con la conseguenza che la successiva gestione – una volta che
non fosse più spettata alla originaria aggiudicataria – veniva a porsi come
attività del tutto autonoma, da affidarsi a terzi mediante ordinaria procedura
ad evidenza pubblica, anche per la considerazione che, rimasta l’ATI Crudo/Mangé
l’unica impresa in gara, l’offerta della stessa andava assoggettata ad una
specifica verifica della effettiva convenienza. Infine, l’intervenuto
annullamento dell’aggiudicazione non avrebbe potuto compromettere la gestione
della darsena da parte della ricorrente, in quanto costituiva corrispettivo di
lavori già portati a compimento, come parrebbe dire in sostanza la clausola di
salvezza degli ulteriori provvedimenti, contenuta nella decisione n. 481/98 del
Consiglio di Stato.
Ulteriori profili di
censura erano dedotti dalla ricorrente con memoria 27 aprile 1999, con
riferimento agli atti già impugnati (incompetenza della Giunta, dovendo gli
atti impugnati essere adottati dal Consiglio comunale o dal Dirigente, comunque,
in ogni caso, non dalla Giunta; eccesso di potere per contraddittorietà con il
parere reso dall’Avv. Rampino e con le risultanze della relazione tecnica 3
novembre 1998; eccesso di potere per irrazionalità, con riferimento ad opere
che, in base al verbale in data 5 marzo 1999, avrebbero dovuto essere rimosse o,
ad ogni modo eliminate).
Infine, motivi aggiunti
erano proposti a seguito della determinazione n. 174 del 23 aprile 1999, con la
quale il Dirigente responsabile del Centro di responsabilità 6° - (lavori
pubblici, demanio, patrimonio) del Comune di Lecce ratificava e faceva propri i
contenuti della deliberazione n. 207/99 della Giunta, oggetto dell’impugnazione.
Con essi erano proposte – avverso la determinazione dirigenziale, qualificata
quale atto confermativo - censure coincidenti con quelle già dedotte contro il
provvedimento originariamente impugnato.
L’Amministrazione
comunale e i controinteressati Mangè e Crudo, quest’ultimo anche nella
qualità di capogruppo della ATI posta in essere con il Mangè, si costituivano
in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e difendendo, nel
merito, l’operato dell’Amministrazione
Nel corso del giudizio,
il Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione limitatamente all’ordine
di rimozione di cui alla nota 26 marzo 1999 del Comune, facendo tuttavia salvi
gli eventuali provvedimenti adottati nell’esercizio del potere di vigilanza
sul territorio.
1.3. Altro ricorso(che
prendeva il numero di ruolo 958/99), era proposto davanti allo stesso
giudice, avverso la medesima deliberazione n. 207/99, dalla Stilnautica 2000,
che, assumendo di essere in possesso dei requisiti per partecipare alla
eventuale gara per la gestione della darsena di S.Cataldo, deduceva i vizi
analoghi a quelli di cui al ricorso precedente, chiedendo, altresì, il
risarcimento dei danni.
Il Comune e la A.T.I.
controinteressata si costituivano in giudizio, sollevando eccezioni di rito e di
merito.
1.4. Infine un
ulteriore ricorso (che ha preso il n. 2612/99 di ruolo) è stato proposto
dalla Darsena Salento S.a.s., per l’impugnazione di una serie di atti relativi
alla revoca dell’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di un
distributore di carburante nell’area prospiciente i bacini denominati
"darsena di S. Cataldo" (determinazione n. 1 del 12 agosto 1999 del
Dirigente del 16° settore del Comune di Lecce e non meglio indicate
autorizzazione in favore di altro soggetto e consequenziale licenza del
Ministero delle Finanze) nonché per il risarcimento del danno conseguente alla
revoca in questione, sottolineando l’autonomia dell’autorizzazione revocata,
rispetto all’aggiudicazione annullata e deducendo profili vari di
illegittimità del provvedimento impugnato (mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento, violazione della normativa in tema di impianti per la
distribuzione di carburanti, difetto, erroneità e contraddittorietà della
motivazione ed illegittimità derivata dagli atti impugnati con il precedente
ricorso).
Anche in tale giudizio
si sono costituiti l’Amministrazione comunale ed i controinteressati per
contrastare, in rito e nel merito, le domande avversarie.
1.5. Le tre cause sono
state chiamate alla pubblica udienza del 16 febbraio 2000 e ne è stata disposta
la riunione con sentenza n. 205 del 21 aprile 2000, con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile per mancanza di interesse
il ricorso n. 897/99 proposto dalla Stilnautica 2000; ha respinto in toto il
ricorso n. 2612 del 1999 della Darsena Salento S.a.s. avverso la revoca dell’autorizzazione
relativa all’installazione ed all’esercizio del distributore di carburante
per imbarcazioni da diporto all"interno della darsena di S. Cataldo; ha
accolto, al contrario, il ricorso n. 897/99 della stessa Darsena Salento in
proprio e nella qualità di capogruppo della ATI costituita con la Ingemar S.r.l.,
nei soli limiti dell’annullamento della deliberazione n. 207 del 22 marzo 1999
e della determinazione dirigenziale n. 174 del 23 aprile 1999, che aggiudicano
la gara alla seconda classificata, piuttosto che procedere a nuovo procedimento
ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di gestione della
darsena in questione, disattese, al riguardo le eccezioni preliminari dei
resistenti, relativi alla mancanza di specifica procura per l’impugnativa
della determinazione dirigenziale, impugnata con motivi aggiunti, del vizio di
notificazione della memoria da valere come motivi aggiunti direttamente al
Comune di Lecce ed all’ATI Crudo/Mangé piuttosto che ai procuratori
costituiti ed infine alla carenza di legittimazione e di interesse della
ricorrente, in forza della mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara
per la gestione della darsena.
2.1. Avverso l’anzidetta
sentenza sono stati promossi autonomi appelli da tutte le parti in causa.
2.2. Con ricorsi nn.
5126/2000 e 5462/2000, rispettivamente Mangè Antonio e Crudo Michele, quest’ultimo,
in proprio e quale capogruppo della ATI costituita con il Mangè, da un lato, ed
il Comune di Lecce dall’altro, chiedono l’annullamento del capo della
sentenza di accoglimento parziale del ricorso n. 897/99.
Erroneamente il giudice
di primo grado avrebbe ritenuto ammissibile l’impugnazione della
determinazione dirigenziale n. 174 del 23 aprile 1999, effettuata con motivi
aggiunti, notificati direttamente alla parte privata (e neppure notificata al
Comune), in assenza di procura ad litem, senza tenere conto che deliberazione
della Giunta e determinazione dirigenziale costituivano espressione di due
ordini di poteri, l’una di determinarsi sulla prosecuzione della gara a suo
tempo indetta e l’altra di concludere il procedimento concorsuale, con la
formale aggiudicazione alla seconda classificata.
Invero, nella descritta
situazione l’impugnazione della determinazione dirigenziale andava dichiarata
inammissibile (o meglio ancora, inesistente) e, conseguentemente, improcedibile
il ricorso avverso la deliberazione della Giunta, per sopravvenuto difetto di
interesse, non potendo il provvedimento successivo considerarsi meramente
consequenziale e quindi automaticamente compreso nella clausola di stile del
ricorso introduttivo.
Sotto differente
profilo, l’esclusione dalla gara della Darsena Salento e della ATI di cui
questa era capogruppo, per accertata illegittimità della sua ammissione,
precluderebbe in radice la possibilità, per la concorrente esclusa, di far
valere un suo qualsiasi interesse alla rinnovazione della gara.
Sussisterebbe, fra l’altro,
per l’appellata, un vero e proprio divieto di partecipazione alla pretesa
nuova procedura di aggiudicazione, desumibile dall’art. 3 R.D. 18 novembre
1923 n. 2440 e dall’art. 68 del Regolamento di esecuzione, sicché anche per
tale aspetto non sarebbe configurabile la sussistenza dell’interesse all’impugnazione,
cui andrebbe ad aggiungersi la considerazione (asserisce il Comune appellante)
della irregolarità contributiva derivante dalla circostanza che la Darsena
S.a.s. sarebbe debitrice nei confronti dell’I.N.P.S. per contributi
previdenziali ed assistenziali di ingente ammontare.
Nel merito, oltre ad
essere incensurabile la scelta dell’amministrazione di dare seguito alla gara
sarebbe del tutto infondata e pretestuosa l’affermazione secondo cui l’avvenuta
esecuzione delle opere avrebbe esaurito l’oggetto dell’aggiudicazione.
Invero la gestione della darsena rappresentava l’elemento qualificante della
selezione, e la scelta operata è stata ampiamente dall’esigenza di non
aggravare il procedimento coerentemente con la ravvisata convenienza della
conclusione della gara con il secondo classificato. La parte privata poi mette
particolarmente in evidenza la coerenza del comportamento dell’amministrazione
con l’esigenza di non vanificare, ai danni del soggetto che ha assunto l’iniziativa
di promuovere il procedimento giurisdizionale, gli effetti favorevoli della
decisione.
2.3. Con ricorso n.
5484/2000 la S.a.s. Darsena Salento, in proprio e nella qualità, impugna la
sentenza in esame nella parte in cui respinge il ricorso n. 2612/99, e nelle
parti in cui non accoglie il ricorso 897/99.
A -
Erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto che la revoca impugnata
con il ricorso n. 2612/99 derivasse dall’annullamento dell’aggiudicazione in
favore dell’ATI di cui la Darsena Salento è capogruppo.
L’autorizzazione all’installazione
e gestione dell’impianto di distribuzione carburante a suo tempo ottenuto
dalla Darsena Salento sarebbe infatti provvedimento autonomo, tanto è che il
decreto regionale di autorizzazione all’intallazione ed all’esercizio del
distributore (e lo stesso parere favorevole del Comune Lecce sarebbero
intervenuti quando già l’aggiudicazione della gara era stata annullata dal
Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 346/97 della Sezione di
Lecce.
Del resto, per il
profilo oggettivo, l’installazione e la gestione dell’impianto in questione
non figurano fra le prestazioni accessorie, mentre, per il profilo soggettivo, l’autorizzazione
è stata conferita in capo alla sola S.a.s. Darsena Salento in proprio.
Ma vi sarebbe di più,
in quanto neppure sussisterebbe collegamento temporale fra la durata della
gestione della darsena e quella (superiore) dell’impianto.
In ogni caso, peraltro,
sarebbero erronee le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo
grado in ordine alla omessa comunicazione dell’avvio del procedimento,
denunciata con il ricorso di primo grado, che pertanto meriterebbe di essere
accolto anche sul punto della domanda risarcitoria.
B
– In relazione al ricorso n. 897/99, il giudice di primo grado avrebbe omesso
di pronunciarsi su un punto della domanda, ossia sulla dedotta necessarietà
dell’affidamento dell’attività gestoria al soggetto che aveva comunque
portato a termine l’opera di cui la gestione costituiva il compenso.
A parte ciò la
sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui non riconosce il
diritto al risarcimento del danno, omettendo fra l’altro di pronunciarsi in
ordine all’interesse oppositivo, con riferimento alla custodia della struttura
a fronte di una retta mensile.
In definitiva, per i
suddetti profili la sentenza di primo grado andrebbe riformata anche in ordine
al ricorso di cui trattasi di cui si chiede l’integrale accoglimento.
C
- Con motivo aggiunto subordinato, poi, la stessa appellante rileva che la
sentenza impugnata sarebbe incorsa in errore nel non avere tratto le logiche
conseguenze dalla illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata
della gestione della darsena, per ciò che riguarda, invece, l’affidamento,
alla stessa, dell’impianto di distribuzione di carburante.
2.4. Infine, con
ricorso n. 7371/2000, la STILNAUTICA 2000 di Fabio Sabato impugna la
sentenza in epigrafe per la parte in cui dichiara l’inammissibilità del
ricorso dalla stessa proposto.
Avrebbe errato il
giudice di primo grado nel ritenere la ditta in questione carente di
legittimazione e di interesse in ordine all’impugnazione della scelta comunale
di aggiudicare la gara al secondo classificato piuttosto che indire una nuova
gara per la sola gestione dell’approdo marino "Darsena di S.Cataldo".
Ed infatti, soltanto
dopo che l’Amministrazione abbia fissato i requisiti minimi di partecipazione
(i quali necessariamente non possono coincidere con quelli richiesti per una
gara ad oggetto misto, come quella originaria) sarebbe possibile asserire la
mancanza di requisiti in capo all’attuale appellante, la quale opera nel
settore del rimessaggio e della costruzione di imbarcazioni marittime, e che, in
ogni caso, potrebbe riunirsi in ATI con altra impresa.
Il ricorso, pertanto,
doveva essere ritenuto ammissibile e fondato, in forza delle censure denunciate
in primo grado e puntualmente riproposte in questa sede.
3. Nei giudizi si sono
costituite le altre parte contraddicendo le affermazioni ex adverso e
resistendo, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, agli appelli.
Infine, depositate le
parti ulteriori scritti difensivi esaustivamente trattanti le rispettive ragioni
di difesa, le cause sono state chiamate alla pubblica udienza del 17 novembre
2000 e trattenute in decisione.
D I R I T T O
1. Le cause devono
essere riunite trattandosi di appelli avverso la medesima decisione n. 2005 del
2000 della Sezione II di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, ciascuno per quanto per quanto di ragione e di interesse delle parti
appellanti.
2. Oggetto del
contendere è l’aggiudicazione al secondo classificato – a seguito dell’annullamento
giurisdizionale della precedente aggiudicazione – di una licitazione privata
indetta per la realizzazione di opere di ristrutturazione ed ammodernamento di
un approdo marittimo da espletarsi nell’ambito di una concessione di
costruzione e gestione, secondo lo schema di cui agli artt. 19 e segg. L. n.
109/94, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa,
intendendosi per tale quella comportante una minore durata del periodo di
gestione (costituente il compenso delle opere di ristrutturazione ed
ammodernamento).
Il problema centrale,
cui si riconnettono, poi, taluni dei rilievi di inammissibilità delle azioni
promosse in primo grado (sollevati dalla ATI Crudo/Mangé e dal Comune di Lecce)
è se, intervenuto l’annullamento dell’aggiudicazione allorché l’aggiudicataria
aveva portato a compimento le opere di ristrutturazione e ammodernamento della
darsena, l’Amministrazione comunale conservasse integro il potere di scelta
fra la possibilità di avvalersi della procedura espletata (assegnando la gara
al secondo classificato) e la promozione di una nuova gara per l’affidamento
(della sola gestione della darsena, dietro pagamento di un prezzo sul quale
stabilire il concorso e valutare la convenienza delle offerte), ovvero se, come
preteso dalle ricorrenti originarie e condiviso dal giudice di primo grado (che
tuttavia ha dichiarato per motivi propri inammissibile il ricorso di altra
ditta, estranea alla precedente procedura), l’Amministrazione soggiacesse, al
contrario, al percorso obbligato della indizione di una nuova gara, avente ad
oggetto esclusivamente la concessione della gestione della darsena, per essere
divenuto impossibile uno degli elementi del sinallagma contrattuale
originariamente messo a concorso (la realizzazione dei lavori, rispetto alla
quale, la gestione costituiva – a detta degli originari ricorrenti e secondo l’apprezzamento
del giudice di primo grado, soltanto il prezzo della concessione).
La questione, che
riveste priorità logica rispetto alle eccezioni di inammissibilità già
sollevate in primo grado dai resistenti e riproposte nei rispettivi atti di
appello, deve essere risolta in senso difforme da quanto affermato nella
sentenza impugnata.
Invero, in via
generale, l’annullamento, in sede giurisdizionale, dell’aggiudicazione al
primo classificato, per vizi che (senza inficiare la procedura nel suo
complesso) avrebbero dovuto soltanto determinare l’esclusione del concorrente
preferito, così come non comporta automatica invalidità degli atti del
procedimento non incisi dalla pronuncia giurisdizionale, neppure è idonea a
mutare i termini dell’ipotesi contrattuale intorno alla quale si è
determinata la volontà dei partecipanti e la formazione delle singole offerte,
e ciò anche nel caso in cui l’aggiudicatario escluso abbia posto in essere,
nelle more del giudizio, un’attività riconducibile alla prestazione dovuta in
forza del relazione contrattuale instaurata per effetto dell’aggiudicazione.
Tale attività - a
parte il fatto di costituire evento temporalmente successivo ed esterno allo
svolgimento della procedura (che ne ha costituito il presupposto) - una volta
annullata l’aggiudicazione – è, infatti, destinata ad assumere le
connotazioni di un’attività di fatto, in forza della proiezione ex tunc
degli effetti dell’annullamento.
Il fenomeno è stato
correttamente percepito dal giudice di primo grado che non ha mancato di
rilevare che, quanto dovuto all’aggiudicatario escluso, per i lavori posti in
essere, risponde a logiche totalmente diverse da quelle che presiedono alla
controprestazione, così da non potersi definire "prezzo" o, comunque,
"corrispettivo" della prestazione resa, bensì, esclusivamente,
"indennità", cui l’escluso ha titolo secondo le regole di diritto
comune, derivanti dall’art. 2041 c.c. in correlazione, per quanto qui
interessa, con l’art.936 c.c.
In tale quadro, può
anche verificarsi, in astratto, che la prestazione di fatto abbia esaurito l’interesse
per il quale l’Amministrazione si era determinata ad indire la gara, ed è
ovvio, dunque che se ne tenga conto ai fini delle successive determinazioni.
Tale non è, tuttavia,
la situazione venutasi a determinare nel caso in esame, come, del resto, non ha
mancato di indicare la decisione n. 481/98 con la quale la Sezione ha
espressamente fatti salvi i successivi provvedimenti, in relazione alla
particolare natura della gara oggetto del giudizio.
Ed infatti, la
tipicità della concessione di lavori pubblici risiede nell’interesse
(pubblico) di conseguire un bene di matura mista costituito dalla realizzazione
dei lavori e dalla loro gestione funzionale ed economica.
Ciò è posto in
evidenza dal tenore dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 109
(espressamente richiamato nella lettera d’invito alla licitazione di cui si
discute), che definisce la "gestione funzionale ed economica" nell’ambito
dell’oggetto della concessione di lavori pubblici.
Dalla definizione
normativa emerge la natura ambivalente della gestione, che è, nello stesso
tempo, una componente del bene su cui si incentra l’interesse pubblico
perseguito e, contemporaneamente, "controprestazione" a favore del
concessionario, per il quale, costituisce, per tale profilo, un
"diritto".
Corollario di tale
riflessione è che la mera esecuzione dei lavori (quand’anche compiutamente
avvenuta, di fatto, con piena rispondenza del risultato al pattuito) non è
idonea a realizzare l’oggetto dedotto in gara, in quanto l’opera in sé é
soltanto una delle componenti e neppure, necessariamente, la più significativa
dell’oggetto contrattuale, spettando all’Amministrazione, mediante l’indicazione
puntuale dell’ordine di importanza degli elementi da assumere per definire l’offerta
più vantaggiosa (art.21, comma 3, L. n. 109 del 1994), la definizione della
componente principale dell’oggetto della concessione.
Se, dunque, la gestione
funzionale ed economica della darsena è stata una componente del bene pubblico
perseguito con l’indizione della licitazione di cui si tratta, la circostanza
che il nuovo aggiudicatario consegua il "diritto di gestire" a
titolo di controprestazione dei lavori di ristrutturazione ed ammodernamento,
eseguiti di fatto dall’aggiudicatario escluso non comporta un vizio funzionale
della procedura tale da richiedere, necessariamente, l’espletamento di una
nuova gara per la realizzazione dell’interesse pubblico originariamente
perseguito.
Ed invero, fatti salvi
dalla pronuncia di annullamento tutti gli altri atti della procedura, ivi
compresa, dunque l’ammissione del secondo classificato e l’apprezzamento
della sua offerta, sia pure in posizione subgradata rispetto all’aggiudicatario
successivamente escluso, il problema che si pone è soltanto quello della
fungibilità della prestazione eseguita (in tutto o in parte) dall’aggiudicatario
apparente, problema che colloca al di fuori degli atti della procedura, usciti
indenni dal giudizio di annullamento e che ben può essere risolto (come in
effetti è avvenuto correttamente – previo accordo con la ATI Crudo- Mangé)
in applicazione di istituti di diritto comune che consentono – anche nel
settore pubblico - di attribuire al titolare della posizione soggettiva i
risultati di un’attività utilmente svolta dal terzo, ove questo corrisponda
(a giudizio insindacabile dell’Amministrazione) all’interesse pubblico
specifico.
Nessun ostacolo, del
tipo indicato nella sentenza impugnata, si oppone dunque alla scelta
conservativa, in quanto accertati e valutati i requisiti ed i presupposti di
partecipazione alla gara sulla base dello schema originario, la scelta in
questione consentiva (come ha in effetti consentito) di effettuare l’aggiudicazione,
sulla base dell’oggetto dedotto in gara, rispetto al quale sono soltanto
mutati i termini della convenzione contrattuale, nella quale l’erogazione
dilazionata dell’indennizzo dovuto dal comune per l’acquisizione delle opere
realizzate di fatto ha preso (in massima parte) il posto dell’esecuzione delle
opere.
Chiarita, dunque, la
praticabilità della scelta, trova applicazione, al caso in esame, il principio,
più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui in, materia di procedure
ad evidenza pubblica, l’annullamento giurisdizionale (o anche in via di
autotutela) dell’aggiudicazione, facendo venir meno il vincolo negoziale sorto
con l’adozione del provvedimento rimosso, restituisce in pieno alla potestà
di diritto pubblico della stazione appaltante il potere di scelta fra l’avvalersi
– per il conseguimento del bene perseguito - della procedura espletata oppure
di revocare gli atti che vi hanno dato luogo, con ampia discrezionalità,
interagente sui limiti del sindacato di legittimità ed anche sulla
individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il controllo
giurisdizionale.
4. Peraltro, l’alternativa
fra l’avvalersi degli atti della procedura o procedere ad una nuova gara, può
essere sciolta a favore della seconda soluzione soltanto previa revoca, in via
di autotutela, degli atti validi della procedura.
La Sezione ha avuto
già modo di affermare che, in assenza di una regola di carattere generale che,
nella materia in esame, imponga scelte vincolate del tipo indicato dell’abrogato
art. 30 D.Lvo n. 406 del 1991 (aggiudicazione al secondo classificato), l’Amministrazione
- una volta annullata, con effetto ex tunc, la primitiva aggiudicazione
– è, comunque tenuta ad operare le proprie scelte attenendosi alle regole di
imparzialità e buona amministrazione che hanno trovato – nella legge generale
sul procedimento amministrativo – una puntuale specificazione, nel senso dell’economia
dei mezzi procedimentali per soddisfare il pubblico interesse, e dell’obbligo,
a carico dell’Amministrazione, di non aggravare il procedimento (Sez. VI n.
244 del 14 gennaio 2000).
Ciò che, dunque, è
suscettibile di sindacato – almeno in linea astratta – è l’esercizio del
potere di autotutela, non in quanto incidente su posizioni consolidate (tali non
potendo definirsi quelle dei soggetti in graduatoria, per i quali non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione), bensì perché lesivi dell’affidamento posto
dai partecipanti alla conclusione del procedimento, alla stregua delle regole
generali stabilite dalla legge n. 241 del 1990.
In tale senso si è,
anche recentemente espressa la Sezione (dec. n. 244 del 14 gennaio 2000)
affermando che il rilievo conferito dalla legge citata non soltanto ai
destinatari del provvedimento, ma anche a coloro che dal provvedimento possono
trarre pregiudizio, impone di considerare meritevole di una, sia pur limitata,
tutela, a fronte della decisione dell’Amministrazione di esercitare il potere
di revoca sugli atti di una procedura ad evidenza pubblica di cui sia stata
annullata l’aggiudicazione, la posizione del secondo classificato, il quale ha
interesse alla conservazione degli atti della procedura ancora utilizzabili ed
è destinato a ricevere un innegabile pregiudizio dalla revoca.
La necessaria
osservanza delle regole che governano l’azione dell’Amministrazione, anche
nell’ipotesi che interessa, è stata più volte affermata dalla giurisprudenza
amministrativa (per tutte, Sez. V, n. 1263 del 24 ottobre 1994; Sez. VI , n. 652
del 30 aprile 1994).
Non possono, infatti,
non tenersi nella dovuta considerazione le aspettative di chi, collocato al
secondo posto in graduatoria ha provocato il controllo giurisdizionale sulla
illegittima ammissione alla procedura del concorrente dichiarato aggiudicatario.
Il riconoscimento della
sussistenza di un interesse legittimo del secondo classificato ad apporsi all’esercizio
del potere di revoca, non giustifica, in senso inverso, il riconoscimento di
analoga e contrapposta posizione del concorrente escluso nei riguardi del
mancato esercizio del potere di autotutela.
L’imprenditore che ha
subìto gli effetti dell’annullamento giurisdizionale non è titolare di
alcuna posizione qualificata alla rinnovazione della procedura, neppure sulla
considerazione che – in astratto – ciò gli darebbe la possibilità di
partecipare al concorso.
Meno che mai una
posizione di interesse legittimo nel senso anzidetto può essere riconosciuta al
terzo, rimasto estraneo al procedimento di evidenza pubblica.
Appartiene infatti alle
regole generali, l’assoluta discrezionalità dell’Amministrazione di
ricorrere al potere di autotutela, rispetto al quale, la posizione dell’amministrato
che aspiri al riesame (senza, fra l’altro, avere formulato alcuna istanza in
tal senso) si configura – in via generale - alla stregua di un interesse di
mero fatto, insuscettibile di tutela giurisdizionale.
E’ evidente, dunque,
che le conclusioni alle quali è pervenuto, sul punto, il giudice di primo grado
sono frutto di un salto logico, nell’erroneo convincimento che il ricorso ad
una nuova gara costituisse la sola possibilità, per l’amministrazione, di
affidamento della gestione della darsena di cui si tratta.
5. In definitiva, gli
appelli nn. 5126/2000 e 5462/2000 devono trovare accoglimento per il prevalente
ed assorbente accoglimento delle censure intese a negare in radice la
sussistenza dell’interesse dall’aggiudicataria esclusa ad impugnare i
provvedimenti con i quali è stato deciso di dare corso alla procedura con
aggiudicazione della concessione alla controinteressata con conseguente
inammissibilità del ricorso di primo grado, in parziale riforma, sul punto,
dell’appellata sentenza, la quale, al contrario, deve essere confermata, nella
parte in cui dichiara inammissibile il ricorso della Stilnautica 2000, ancorché
in base alla causa di inammissibilità sopra considerata.
6. Deve essere respinto
l’appello n. 5484/2000.
Prevalente ed
assorbente è la considerazione del presupposto del procedimento di
installazione e gestione del distributore di carburante destinato all’approvvigionamento
dei natanti fruenti della darsena, correttamente fatto risiedere, dal giudice di
primo grado, nella disponibilità del suolo pubblico occorrente, tale da fare
escludere una differente allocazione dell’impianto in seguita al venire meno
dell’anzidetta disponibilità.
Quanto al mancato
avviso dell’avvio del procedimento, la Sezione, pur aderendo, in linea di
principio ai canoni interpretativi dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990,
invocati dalla ricorrente, ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, alla
stessa non può riconoscersi alcun interesse all’annullamento, per tale
profilo, della revoca, per la considerazione che dalla rinnovazione della
procedura non potrebbe derivarle alcuna pratica utilità neanche sotto il
profilo del risarcimento del danno.
A parte la
sopravvenienza, nelle more del giudizio, dei provvedimenti definitivi con cui il
Comune di Lecce ed il Ministero delle Finanze hanno rilasciato l’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto di distribuzione del carburante all’interno
della darsena di San Cataldo al Centro Nautico San Cataldo S.r.l., quale avente
causa dal concessionario della darsena ATI Crudo-Mangé, non può riconoscersi
risarcimento da danno ingiusto all’operatore che ha intrapreso le iniziative
relative all’impianto di cui trattasi in pendenza di una controversia dal cui
esito negativo sarebbe dipeso il venir meno della disponibilità del suolo
pubblico in cui l’impianto doveva essere esercitato.
E’ fin troppo
evidente, infatti, che la Darsena Salento ha assunto a proprio carico i rischi
del buon esito del giudizio, senza che alcun addebito possa essere mosso al
riguardo alle Amministrazioni, per di più sulla considerazione che la stessa
Darsena ha continuato a dare corso alle iniziative malgrado la pronuncia di
primo grado sfavorevole, essa stesso aggravando le conseguenze patrimoniali di
cui ora si duole.
7. In conclusione,
assorbite tutte le altre questioni, devono essere accolti i ricorsi nn.
5126/2000 e 5462/2000 e devono essere, al contrario, respinti i ricorsi nn.
5484/2000 e 7371/2000, con conseguente annullamento parziale della sentenza
appellata nei sensi di cui sopra e condanna della S.a.S. Darsena Salento in
proprio e quale mandataria ATI, e della STILNAUTICA 2000 di Fabio Sabato, in
persona del legale rappresentante in carica sig. Fabio Sabato, al pagamento
delle spese del giudizio, in favore di Mangé Antonio e Crudo Michele, quest’ultimo
anche come ditta mandataria della ATI costituita con la ditta individuale Mangé
Antonio e del Comune di Lecce in persona del Sindaco in carica, secondo la
liquidazione precisata in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, riunisce
i ricorsi in epigrafe;
accoglie i ricorsi nn.
5126/2000 e 5462/2000;
respinge i ricorsi nn.
5484/2000 e 7371/2000;