| Corte
Costituzionale - Sentenza del 18 novembre 2000 n. 507 Urbanistica - Regioni - Illegittimità del silenzio
assenso sui PRG
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso notificato il 29 gennaio 1998 e depositato il 6 febbraio 1998 (r. ric.
n. 12 del 1998), la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 9, 77, terzo comma, 117 e 118 della
Costituzione, dellart. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica).
La
disposizione impugnata dispone che siano considerati validi gli strumenti
urbanistici già intesi approvati a seguito dellapplicazione, da parte degli enti
che li hanno adottati, delle procedure del silenzio-assenso previste dai decreti legge 27
settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995,
n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25
novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n.
285, 22 luglio 1996, n. 388, 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono stati fatti
salvi ai sensi dellart. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; ed
aggiunge che, a tal fine, il termine di centottanta giorni previsto per la
formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto
legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge.
La
Regione dapprima ricorda di avere già impugnato davanti alla Corte costituzionale due dei
decreti legge i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 662 del 1996; e che la
Corte si è pronunciata sui due ricorsi con la sentenza n. 429 del 1997. Con tale
pronuncia la Corte avrebbe escluso, richiamando la precedente sentenza n. 244 del 1997,
che la sanatoria comportasse violazione della sfera regionale, in quanto la legge ex art.
77, terzo comma, della Costituzione potrebbe avere ad oggetto solo le situazioni
verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti legge non convertiti, mentre la
formazione del silenzio-assenso nel termine di centottanta giorni avrebbe potuto
verificarsi soltanto dopo i sessanta giorni di vigenza di ognuno dei decreti legge.
Secondo
la ricorrente, la norma oggi impugnata sarebbe incostituzionale per violazione appunto
dellart. 77, terzo comma, della Costituzione, in quanto corollario delle
affermazioni delle sentenze costituzionali nn. 244 e 429 del 1997 sarebbe
lincostituzionalità di una norma che faccia salvi effetti che non si erano ancora
prodotti al momento della decadenza per mancata conversione dei decreti legge.
Sarebbero
violati anche lart. 9 della Costituzione, le competenze in materia di tutela dei
beni ambientali e protezione della natura attribuite alle Regioni dagli artt. 82 e 83 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, in generale, le competenze regionali legislative e
amministrative in materia di urbanistica di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione.
Sarebbe infatti incostituzionale, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, il
ricorso al silenzio-assenso per le attività amministrative ad alta discrezionalità,
quali le attività di pianificazione territoriale, che finiscono per incidere
sullessenza stessa della competenza regionale: e, in un ambito di competenza
normativa della Regione, non potrebbe che essere una legge regionale ad attribuire al
silenzio della Pubblica Amministrazione, in ipotesi specifiche, un significato
concludente, come lapprovazione o il rifiuto. La Corte costituzionale, ricorda la
Regione, ha già dichiarato incostituzionale la previsione dellart. 12, comma 3, del
decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, in riferimento alla disciplina posta dallart.
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto essa, spostando la decorrenza del
termine stabilito per il parere delle autorità preposte alla tutela del paesaggio,
avrebbe inciso sulle competenze normative ed amministrative delle Regioni a statuto
ordinario, fino a svuotarle in pratica di ogni contenuto (sentenza n. 302 del 1988).
2.
Non si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, mentre ha depositato
atto di intervento fuori termine il Comune di Lonato, svolgendo diverse considerazioni,
depositando alcuni documenti e conclusivamente chiedendo che la Corte rigetti il ricorso
della Regione Piemonte, considerando la gravità della situazione in cui versano i
comuni italiani che, in piena buona fede, hanno inteso approvati i propri
strumenti urbanistici generali dando ad essi attuazione.
3.
Con ricorso notificato il 28 gennaio 1998 e depositato il 7 febbraio 1998 (r. ric.
n. 13 del 1998), la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della
Costituzione, degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1;
43; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1, 4 e 5, della legge n. 449 del 1997.
La
Regione ricorrente sostiene che tutte le disposizioni impugnate comprimono
lautonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
Con
riguardo allart. 32, commi 2, 4 e 5, la Regione denuncia la violazione degli artt.
2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. In particolare, quanto al comma 2, che
disciplina le conseguenze dell'eventuale inadempimento in relazione agli obiettivi di
risparmio sulla spesa per la acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 dello stesso
articolo, essa lamenta che tale comma equipari, sul piano delle fattispecie da sanzionare
da parte dello Stato, l'inadempienza delle Regioni e quella delle relative aziende
unità sanitarie locali e aziende ospedaliere; conseguentemente consenta una
sanzione a carico della Regione e del suo sistema sanitario complessivo in relazione ad un
eventuale inadempimento localizzato anche in una sola azienda, fattispecie che dovrebbe
competere alla Regione sanzionare, sul piano istituzionale, finanziario e disciplinare, e
non allo Stato; faccia irragionevolmente gravare, senza necessità di tutela di alcun
interesse costituzionalmente meritevole, conseguenze sanzionatorie su soggetti pubblici ed
utenti che non avrebbero in alcun modo concorso al fatto ritenuto lesivo; consenta
lintervento statale sul sistema sanitario regionale, in funzione sanzionatoria e,
nel caso di omissione di singole aziende, sostitutiva dellintervento regionale,
senza che sia contemplata alcuna procedimentalizzazione (non sarebbero previsti preavvisi,
diffide, termini per provvedere e non sussisterebbe alcuno scrupolo di rispetto delle
esigenze del metodo della leale collaborazione); demandi allo Stato, e per esso al
Ministro della sanità, una discrezionalità illimitata, salva la soglia massima del 3%, e
salvo il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, nel dosare la sanzione
finanziaria, in assenza di parametri che consentano di proporzionare la sanzione
allinadempimento.
Il
comma 4 dello stesso art. 32, poi, applica alle Regioni che entro il 31 marzo 1998 non
abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della
salute mentale di cui allart. 1, comma 20, della legge n. 662 del 1996, e che non
abbiano provveduto alla completa istituzione delle residenze territoriali e alla chiusura
degli ospedali psichiatrici, le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo.
Secondo la ricorrente, il termine sarebbe di irragionevole brevità, a motivo degli
investimenti immobiliari e degli interventi edilizi, di grande complessità e di
significativa lunghezza, da porre in atto; e linosservanza eventuale del termine
sarebbe sanzionata in forma irragionevolmente grave e priva di proporzionalità rispetto
allentità delleventuale inadempimento, oltre che rimessa nellan e nel
quomodo ad una eccessiva discrezionalità dellautorità statale.
Il
comma 5 dello stesso articolo, infine, disciplina il riutilizzo delle disponibilità
finanziarie derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2, devolvendole al finanziamento di
azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato luogo
allinadempienza o a progetti speciali a favore di fasce sociali deboli; e destina le
risorse derivanti dalle riduzioni di cui al comma 23 dellart. 1 della legge n. 662
del 1996 e al comma 4 dello stesso art. 32 alla realizzazione di un progetto-obiettivo
Tutela della salute mentale, nonché, a titolo incentivante, a favore di
aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di
chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Tale disciplina, secondo la ricorrente,
prevederebbe la possibilità di assegnazione di risorse non direttamente alle Regioni, ma
alle singole aziende, da parte del Ministro, con aggiramento non solo del sistema di
finanziamento del Servizio sanitario regionale come disciplinato dalla legge n. 833 del
1978 e successive modificazioni, e dunque della autonomia finanziaria regionale, ma anche
della capacità di governo della sanità da parte della Regione; rimetterebbe al Ministro
della sanità la determinazione della quota di fondi da assegnare alle Regioni con il solo
vincolo del parere della Conferenza Stato-Regioni, salvo lavvalimento
dellOsservatorio nazionale sulla salute mentale e dellIstituto superiore della
sanità, che sarebbero peraltro meri organi statali centrali; concederebbe al Ministro una
irragionevole discrezionalità nella riassegnazione dei fondi, non significativamente
correlata a parametri legislativamente disciplinati e caratterizzati dalla necessaria
correlazione con finalità di interesse pubblico, a rilevanza costituzionale, nella cui
individuazione e nel cui perseguimento le Regioni abbiano parte; contemplerebbe la
attivazione, pur limitatamente alla psichiatria, di un potere sostituivo ibrido,
comportante la nomina di commissari ad acta definiti regionali, ma nominati
dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, dintesa con la
Regione interessata.
Con
riguardo allart. 34, comma 1, che prescrive linquadramento progressivo in
ruolo come dirigenti di primo livello degli specialistici ambulatoriali in regime
convenzionale, medici e non, in aree di attività specialistica individuate dalla Regione,
la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della
Costituzione. Linquadramento ingenererebbe, rispetto al rapporto convenzionale, un
significativo aggravio di spesa a carico del SSN, a cui non farebbe riscontro alcuna messa
a disposizione delle risorse necessarie, con conseguente pregiudizio sia per
lautonomia finanziaria regionale, sia per la capacità regionale di governo del
sistema sanitario, e ciò nello stesso momento in cui si impone unulteriore
riduzione della spesa complessiva, nelle forme del già impugnato art. 32, ed in
violazione del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo
e responsabilità finanziaria.
Con
riguardo allart. 37 della legge, che consente la fornitura gratuita a carico del SSN
della protesi mammaria alle assistite che abbiano subito un intervento di mastectomia,
senza mettere a disposizione delle Regioni nessuna risorsa sanitaria aggiuntiva, la
Regione denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della
Costituzione. Secondo la ricorrente, larticolo impugnato pregiudicherebbe
lautonomia finanziaria e il governo della spesa, oltre che il diritto alla salute, a
causa della scarsità delle risorse disponibili.
Con
riguardo allart. 39, comma 19, che estende alle Regioni ed alle Province autonome la
disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale, la Regione denuncia la
violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione,
secondo la ricorrente, protraendo unartificiosa emergenza, equiparerebbe
indebitamente le Regioni ad enti quali le camere di commercio, gli enti del SSN e gli enti
locali, aventi diversa posizione costituzionale; e reitererebbe, prolungherebbe nel tempo
e generalizzerebbe misure di contenimento dellutilizzo di personale che la Corte
costituzionale ha già statuito dover essere temporanee e preordinate ad instaurare un
regime transitorio in attesa della riforma sanitaria o di un riassetto generale del
settore.
Con
riguardo allart. 41, comma 1, della legge, che detta norme generali relative alla
revisione degli organi collegiali, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione. La norma, in difetto di una specifica esenzione delle
Regioni, sarebbe applicabile anche a queste ultime, e le equiparerebbe così a categorie
di enti non munite di alcuna garanzia costituzionale di autonomia; inoltre essa,
attribuendo la competenza, in ordine alla revisione, allorgano di direzione
politica responsabile, invaderebbe il campo riservato alla Regione in ordine alla
distribuzione dei compiti allinterno della propria organizzazione. Non parrebbe, del
resto, trattarsi di misure urgenti e provvisorie volte al contenimento del disavanzo
pubblico, quanto di misure organizzative caratterizzate da una scelta di principio non
provvisoria, ma a regime.
Con
riguardo allart. 43, che ha ad oggetto contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
dellutenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della
produttività, la Regione denuncia la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione. La ricorrente censura la disciplina generale (contenuta nel comma 3),
ritenuta applicabile anche alle Regioni in difetto di espressa esenzione, delle
convenzioni con soggetti pubblici e privati per la fornitura a titolo oneroso di
consulenze o servizi aggiuntivi, col vincolo di destinazione del 50% dei ricavi delle
convenzioni stipulate ai fini di cui al comma 1 ad economie di bilancio. Tali misure,
ritenute dalla ricorrente a regime e non transitorie, sarebbero incompatibili con
lautonomia finanziaria regionale, oltre che con quella legislativa ed
amministrativa, autonomia che esigerebbe che le Regioni possano conformare liberamente gli
strumenti operativi in questione, così come lutilizzo dei loro ricavi.
Quanto
allart. 44, comma 4, della legge, che estende lapplicabilità dellart.
14 della legge n. 59 del 1997 alle amministrazioni di cui allart. 1 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, e quindi anche alle Regioni, la ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La disposizione consentirebbe
allo Stato di imporre soppressioni e fusioni di enti, trasformazioni in soggetti di
diritto privato, nonché varie altre prescrizioni organizzative anche alle Regioni,
omettendo qualunque procedura di raccordo e comprimendo lautonomia organizzativa
regionale; e sarebbe incostituzionale anche nel caso in cui il suo significato stesse
nellestensione dei principi di cui allo stesso art. 14 alle Regioni, in qualità di
principi fondamentali della legislazione statale.
Quanto
infine allart. 47, comma 1, e allart. 48, commi 1, 4 e 5, che dettano
disposizioni concernenti rispettivamente le limitazioni ai pagamenti a carico del bilancio
dello Stato a favore di enti caratterizzati da giacenze di disponibilità liquide, il
concorso del sistema delle autonomie regionali agli obiettivi della finanza pubblica
mediante il blocco del fabbisogno finanziario, e la sospensione dei pagamenti ad
eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali allente o a soggetti che
intrattengono con lente rapporti giuridici e negoziali, la Regione ricorrente
denuncia la violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
La
disciplina in questione sarebbe intrinsecamente irragionevole, almeno quanto al comma 5
dellart. 48, poiché non si comprenderebbe quale titolo di pagamento dovrebbe
sussistere a favore di terzi in assenza di rapporti giuridici e negoziali, e quanto
allart. 47, comma 1, poiché non si comprenderebbe quale sia la assegnazione di
competenza delle Regioni sulla cui entità il Tesoro con proprio decreto determina
limporto minimo delle giacenze, compreso tra il 10 e il 20% delle assegnazioni
stesse; demanderebbe, almeno quanto al comma 1 dellart. 47, al Ministro del tesoro
la determinazione delle categorie di enti e del limite di giacenza che attiva la ripresa
dei pagamenti statali, in violazione della riserva di legge di cui allart. 119 della
Costituzione; equiparerebbe Regioni ed altri enti, locali e non; non configurerebbe misure
temporanee o di emergenza, ma strutturerebbe vincoli permanenti; limiterebbe
eccessivamente lautonomia finanziaria regionale, e con essa quella legislativa ed
amministrativa, introducendo fattori di incertezza e di imprevedibilità gestionale.
5.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo di
dichiarare non fondate tutte le questioni sollevate dalla Regione Lombardia, e osservando
quanto segue in relazione a ciascuna delle disposizioni impugnate.
Con
riguardo allart. 32, comma 2, la difesa erariale sostiene che il legislatore ha
soltanto e doverosamente assunto alcuni parametri di comportamenti che
evidenzierebbero la mancata corrispondenza delle Regioni alle indicazioni per il
contenimento delle spese specificate al comma 1: mancata corrispondenza da cui, del tutto
ragionevolmente, si farebbe conseguire una riduzione della quota del Fondo sanitario
regionale, per evitare la quale le Regioni sarebbero state incentivate allosservanza
tempestiva di (necessarie) regole di rigore. Né lequiparazione, a tal fine, delle
inadempienze delle Regioni e delle relative aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
potrebbe essere intesa come una menomazione del potere sopraordinato delle Regioni sulle
aziende, avendosi qui riguardo alle conseguenze oggettive che le inadempienze comportano
rispetto al fine unitario perseguito. E sarebbe proprio nel più incisivo controllo sulle
aziende da parte delle Regioni che queste potrebbero corrispondere a quel dovere di leale
collaborazione che incombe anche su di esse. Non si dovrebbe minimizzare la portata del
previsto parere della Conferenza Stato-Regioni-Città, di cui la legge n. 59 del 1997 ha
introdotto una innovativa disciplina, già attuata con il decreto legislativo n. 281 del
1997, pure richiamato dalla norma in esame, e che sarebbe improntata appunto al principio
di leale collaborazione.
Le
medesime osservazioni varrebbero, secondo la difesa erariale, anche per le successive
censure. Con riguardo allart. 32, comma 4, non sarebbe incoerente con
lesigenza della razionalizzazione e della ottimizzazione della spesa
lindicazione di un termine per lattuazione degli strumenti di pianificazione:
il termine corrisponderebbe ad una funzione acceleratoria che con il medesimo
intento di evitare ulteriori dispersioni di risorse finanziarie, in cui spesso proprio le
Regioni sarebbero incorse è stata di recente perseguita in via generale in materia
appunto di opere pubbliche.
Ad
analogo intento corrisponderebbe anche lart. 32, comma 5, in base al quale anche i
recuperi di somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 verrebbero
utilizzati in materia sanitaria per un migliore perseguimento di finalità non realizzate
a causa delle inadempienze, e comunque secondo un disegno di priorità già presente nella
politica sanitaria adottata. Ciò, quindi, non per effetto di nuove e sovrapposte linee
programmatiche dello Stato, ma secondo un corretto indirizzo generale da cui le Regioni
non sarebbero state né saranno escluse, trovando anzi esse il loro organo di raccordo e
di verifica nella Conferenza StatoRegioni, di cui la ricorrente minimizzerebbe la
funzione.
Quanto
allart. 34, comma 1, la difesa erariale sostiene che la Regione non dovrebbe dolersi
nei confronti di tale disposizione, in quanto sarebbe attribuito proprio alle Regioni,
come la stessa ricorrente riconosce, il potere di individuare le aree di attività
specialistiche in cui operare gli inquadramenti.
Quanto
allart. 37, disposizione di cui la stessa Regione riconoscerebbe la doverosità,
lAvvocatura afferma che la spesa da essa prevista andrebbe ricondotta al quadro
finanziario complessivo, nella cui composizione le Regioni avrebbero una presenza
determinante.
Quanto
allart. 39, comma 19, la difesa erariale afferma che una programmazione del
fabbisogno del personale compatibile con le disponibilità di bilancio non potrebbe non
essere richiesta per tutti i settori fondamentali di spesa, come appunto quello sanitario,
e che tale previsione, data la sua ratio, limitata nel tempo, si ricondurrebbe
allottica accolta dalla giurisprudenza costituzionale, che ne riconosce la
legittimità in vista di un riassetto generale del settore, sempre direttamente
condizionato dal quadro finanziario complessivo. Né, a questo fine, potrebbe avere alcuna
rilevanza che le Regioni siano indicate insieme ad altri soggetti di spesa.
Quanto
allart. 41, comma 1, parimenti non si vedrebbe in che modo tale disposizione possa
incidere sui poteri decisionali delle Regioni, ove pure la norma sia ad esse applicabile,
del che la stessa ricorrente dubiterebbe.
Quanto
allart. 43, la difesa erariale ne sostiene la compatibilità con lautonomia
regionale, in quanto in esso si prevede soltanto che le pubbliche amministrazioni, al fine
di favorire linnovazione dellorganizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, possono stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione, etc.: nessun vincolo verrebbe imposto ad alcuno, salvo per una quota dei
risparmi così (eventualmente) ottenuti.
Quanto
allart. 44, comma 4, lAvvocatura contesta che la ricorrente, pur esprimendo
dubbi interpretativi sul testo, ne dia una lettura particolarmente forte, ritenendolo
idoneo a sottrarre direttamente poteri alle Regioni; al contrario, la norma richiamerebbe
ai fini dellattuazione della delega della legge n. 59 del 1997, relativa alla
riorganizzazione degli apparati centrali lobiettivo di una complessiva
riduzione dei costi amministrativi, indicando una serie di principi e criteri direttivi
idonei allo scopo. Secondo lAvvocatura, dunque, la legge sulla finanza pubblica era
la sede naturale per tale richiamo; e lallarme della Regione Lombardia sarebbe
ingiustificato, proprio di fronte ad una legge come la n. 59 del 1997, ispirata ad
unevoluzione in senso federale, e non centralistico, dellordinamento.
Quanto
infine agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la difesa erariale si richiama ancora
una volta alla ragion dessere della normativa in esame, diretta ad un contenimento
della spesa che spettava allo Stato di prevedere, come responsabile primario del bilancio.
In
definitiva, secondo lAvvocatura, rimarrebbero decisive anche per la legge in esame
le considerazioni formulate dalla Corte costituzionale ad analogo proposito, secondo cui
lopera di risanamento della finanza pubblica richiederebbe un impegno solidale di
tutti gli enti territoriali erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia
costituzionale dellautonomia finanziaria delle Regioni non potrebbe fungere da
impropria giustificazione per una esenzione. La finalità, anche nella legge n. 449 del
1997 perseguita dal Governo e dal Parlamento, di contenere il perdurante disavanzo della
spesa pubblica giustificherebbe una manovra complessiva di riduzione della spesa in tutti
i settori e con specifico riferimento alla spesa sanitaria, mediante misure che incidono
su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario.
6.
Con ricorso notificato il 28 gennaio 1998 e depositato il 7 febbraio 1998 (r. ric.
n. 14 del 1998), la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione,
degli artt. 17, commi 10, 22 e 29; 18; 32, commi 2, 4, 5 e 15; 34, comma 1, 37; 39, comma
19; 41, commi 1 e 3; 43; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55,
comma 14, della legge n. 449 del 1997.
La
ricorrente sostiene che tutte le disposizioni impugnate comprimono lautonomia
legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
Con
riguardo allart. 17, comma 10, la Regione Veneto sostiene che la disposizione
impugnata, che demanda alle Regioni a statuto ordinario la riscossione,
laccertamento, il recupero, i rimborsi, lapplicazione delle sanzioni ed il
contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo
che un decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca
le modalità di queste operazioni e approvi uno schema tipo di convenzione per
laffidamento a terzi dellattività di controllo e riscossione, violerebbe
lart. 119 della Costituzione, in quanto eccederebbe lambito delle
forme e dei limiti dellautonomia tributaria regionale, e
inciderebbe sugli artt. 117 e 118 della Costituzione, interferendo nella materia
dellordinamento degli uffici regionali e compromettendo lautonomo e
differenziato esercizio delle funzioni amministrative regionali, attraverso
limposizione dello stesso identico modello di attività a tutte le Regioni. La
scelta del legislatore statale sarebbe altresì irrazionale (art. 3 della Costituzione, in
relazione agli artt. 5, 117, 118 e 119), in quanto pretenderebbe di omogeneizzare per
lintero territorio nazionale le modalità di esercizio di tutte queste attività,
senza alcuna ragione giustificativa. Tale irrazionalità sarebbe particolarmente evidente
per quanto concerne la previsione della convenzione tipo relativa ai rapporti tra
Amministrazione e concessionari, perché in questo caso, contrariamente a quello della
convenzione con i tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche, disciplinato
dal successivo comma 11, non verrebbero in gioco i rapporti fra lAmministrazione e
gli utenti, interessati ad un servizio ispirato a regole analoghe su tutto il territorio
nazionale. Ancora, la legge censurata non delimiterebbe in alcun modo il potere
discrezionale del Ministro, che dunque risulterebbe carente di idoneo fondamento
legislativo, e le Regioni non sarebbero garantite dalla sola previsione del parere della
Conferenza Stato-Regioni. Infine, più radicalmente, la disposizione impugnata
contrasterebbe con le norme costituzionali invocate, in quanto affiderebbe alle Regioni
compiti onerosi senza la previsione di copertura finanziaria.
Con
riguardo allart. 17, comma 22, che riduce da lire 350 a lire 242 per ciascun
litro la quota dellaccisa sulla benzina spettante alle Regioni a statuto
ordinario come tributo proprio ai sensi dellart. 3, comma 12, della legge n. 549 del
1995, la Regione denuncia la violazione degli artt. 5 e 119 della Costituzione, in quanto
la disposizione comprometterebbe gravemente lautonomia finanziaria della ricorrente.
Il presupposto di questa unilaterale riduzione di un tributo proprio delle Regioni sarebbe
una sorta di compensazione interna del carico fiscale nel settore della circolazione
automobilistica: tuttavia, a fronte di una riduzione certa della capacità impositiva
delle Regioni, si contrapporrebbe un riequilibrio meramente eventuale, derivante
dallincremento di altre entrate, con conseguente impossibilità per le Regioni di
contare su una previsione di entrata certa.
Quanto
allart. 17, comma 29, che istituisce la tassa sulle emissioni di anidride solforosa
e di ossidi di azoto, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, 32 e 119 della
Costituzione. Si tratterebbe dellistituzione di una tipica tassa
ambientale, che tuttavia non sarebbe regolata dalla disciplina tipica delle
tasse di questo tipo, poiché le Regioni non vengono qualificate come compartecipi del
relativo gettito, al contrario di quanto avviene per le tasse sui consumi di combustibili
ai sensi dellart. 6 della legge n. 158 del 1990; e poiché il gettito non è
destinato alladozione di interventi di prevenzione e di risanamento ambientali, in
contrasto con lesigenza costituzionale di tutela della salute della collettività.
Quanto
allart. 18, che istituisce unimposta erariale regionale sulle emissione sonore
degli aeromobili, la Regione deduce la violazione degli artt. 3, 5, e 119 della
Costituzione. La disposizione, riservando allo Stato sia le modalità di accertamento,
riscossione e versamento della nuova imposta, sia la determinazione dellaliquota,
lederebbe il principio di ragionevolezza e lautonomia finanziaria regionale, in
quanto della regionalità dellimposta resterebbe traccia solo nel nomen.
Infine, vi sarebbe violazione della riserva di legge di cui allart. 119 della
Costituzione, in quanto il regolamento ministeriale destinato a recare la disciplina
dellimposta (alla cui formazione la Regione non sarebbe chiamata a partecipare) non
troverebbe alcuna delimitazione nella legge censurata.
Con
riguardo allart. 32, commi 2, 4, 5 e 15 la Regione Veneto denuncia la violazione
degli artt. 2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Le censure relative ai commi
2, 4 e 5 sono svolte in modo del tutto identico a quelle proposte dalla Regione Lombardia
con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è detto sopra. Quanto al
comma 15, che facoltizza le Regioni ad autorizzare spese sanitarie in favore di categorie
di non cittadini precedentemente non assistite dal Servizio sanitario, la ricorrente
afferma che tale norma non metterebbe a disposizione alcuna risorsa aggiuntiva destinata a
coprire le relative spese, con conseguente compromissione dellautonomia finanziaria
regionale e del diritto costituzionale alla salute.
Con
riguardo allart. 34, comma 1, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 32,
81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, svolgendo censure identiche a quelle proposte
dalla Regione Lombardia con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è
detto sopra. Lo stesso deve dirsi per le censure relative allart. 37, impugnato in
relazione agli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; allart.
39, comma 19, impugnato in relazione agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della
Costituzione, e allart. 41, comma 1, impugnato in relazione agli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione.
I
parametri da ultimo citati sostengono anche limpugnazione del comma 3 dello stesso
art. 41 che, secondo la Regione ricorrente, inciderebbe sullautonomia regionale in
riferimento al trattamento economico del proprio personale e allorganizzazione dei
propri uffici.
Con
riguardo allart. 43, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione, svolgendo censure identiche a quelle proposte dalla Regione Lombardia
con il ricorso iscritto al r. ric. n. 13 del 1998, di cui si è detto sopra. Lo stesso
deve dirsi per le censure relative allart. 44, comma 4, impugnato in relazione agli
artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; e agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5,
impugnati in relazione agli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Con
riguardo allart. 49, comma 18, la Regione ricorrente deduce la violazione degli
artt. 3, 24, e 77, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, della Costituzione, affermando
che tale disposizione del cui contenuto si è riferito sopra, al paragrafo 1, a
proposito del ricorso della Regione Piemonte , sarebbe palesemente violativa delle
proprie attribuzioni.
La
ricorrente premette che già la previsione dellultimo dei decreti legge a cui tale
disposizione fa riferimento (art. 5, comma 3, del decreto legge n. 495 del 1996, non
convertito, i cui effetti sono stati fatti salvi dallart. 2, comma 61, della legge
n. 662 del 1996) nel prevedere che lapprovazione dello strumento urbanistico
e delle relative varianti da parte della Regione e, ove prevista, della provincia o di
altro ente locale, avviene entro 180 giorni dalla data di trasmissione, da parte
dellente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della
necessaria documentazione, e che, decorso infruttuosamente il termine, i piani si
intendono approvati si sarebbe esposta già di per sé a pesantissimi
dubbi di legittimità costituzionale per compressione dellautonomia regionale,
imponendo il silenzio-assenso in una materia di competenza regionale quale è
lurbanistica. La norma impugnata avrebbe confermato questi dubbi.
Quanto
alla dedotta violazione dellart. 77, terzo comma, secondo periodo, in relazione agli
artt. 5, 117 e 118, della Costituzione, la Regione ricorda che di fatto i decreti legge
reiterati non avrebbero determinato alcuna lesione del potere regionale di approvazione
degli strumenti urbanistici locali, perché il termine di 180 giorni non avrebbe mai
potuto utilmente decorrere nel vigore di alcuno, e neanche dellultimo, di tali
decreti, non essendo mai intervenuta la legge di conversione; e nota poi che la
disposizione oggi impugnata disporrebbe ciò che non avrebbe potuto disporre neppure la
legge di conversione, e cioè, prevedendo lutile decorso del termine per il passato,
consentirebbe ai decreti legge di produrre oggi effetti che non avevano potuto produrre
ieri.
Quanto
alla dedotta violazione dellart. 77, secondo comma, in relazione agli artt. 5, 117 e
118 della Costituzione, la Regione afferma che la disposizione impugnata avrebbe ignorato
il limite della provvisorietà che la Costituzione impone ai decreti legge, rendendo
continua e definitiva la disciplina disposta dalla catena dei decreti legge.
Quanto
alla dedotta violazione dellart. 24, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione, ancora, la ricorrente si duole della violazione del diritto di agire in
giudizio davanti alla Corte costituzionale per la difesa delle proprie attribuzioni
costituzionalmente garantite, in quanto la Regione allora non avrebbe avuto interesse ad
impugnare nessuno dei decreti legge, data limpossibilità logico-costituzionale
dellapplicazione dellistituto del silenzio-assenso da essi previsto; ma,
daltro canto, oggi la disposizione impugnata le impedirebbe di dolersi anche nei
confronti dei decreti legge che essa resuscita, in quanto ormai decaduti.
Quanto
infine alla violazione dellart. 3, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione, la ricorrente sostiene che la disposizione impugnata sarebbe intimamente
contraddittoria, e dunque viziata per irrazionalità interna, e nello stesso tempo lesiva
delle attribuzioni costituzionali della ricorrente, quando afferma che sono considerati
validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito
dellapplicazione dei decreti legge non convertiti, poiché nessuno dei decreti
legge, come lo stesso legislatore avrebbe riconosciuto quando è intervenuto a saldare un
decreto allaltro, avrebbe potuto produrre leffetto del verificarsi del
silenzio-assenso.
Con
riguardo allultima disposizione impugnata, lart. 55, comma 14, che secondo la
Regione detterebbe unanalitica disciplina delle attività agricole da attuarsi con
decreto legislativo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della
Costituzione: la lesione delle attribuzioni regionali nella materia dellagricoltura,
di competenza regionale, sarebbe immediata, e precederebbe la prevista emanazione di un
decreto legislativo, in quanto il coinvolgimento regionale sarebbe limitato al parere
della Conferenza Stato-Regioni, e in nessun punto, fra i principi e criteri direttivi
indicati, si darebbe conto della esigenza di salvaguardia delle attribuzioni regionali.
7.
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la Corte voglia dichiarare non fondate tutte le questioni sollevate dalla Regione
Veneto, e osservando quanto segue in relazione a ciascuna delle disposizioni impugnate.
Quanto
allart. 17, comma 10, la difesa erariale afferma che il conferimento alle Regioni
dei poteri relativi ai propri tributi, quali sono le tasse automobilistiche non erariali,
risponderebbe ai principi dellautonomia, per cui non si comprenderebbe come la
ricorrente possa lamentarsi che per la amministrazione di proprie entrate le Regioni non
ricevano adeguata copertura finanziaria; inoltre, anche in considerazione della diffusione
e della specificità del tributo, sarebbe ragionevole la preoccupazione di garantire
lomogeneità dei procedimenti su tutto il territorio.
Quanto
allart. 17, comma 22, la riduzione dellaccisa sulla benzina conseguirebbe ad
unoperazione di complessiva riorganizzazione dellimposizione nel settore della
circolazione automobilistica, e avrebbe lo scopo di mantenere il gettito nella misura
vigente al 31 gennaio 1994 (recte: al 31 dicembre 1997). Questa operazione non potrebbe
essere ostacolata per linteresse di una sola Regione, tanto più che laccisa
sulla benzina non sarebbe un vero tributo della Regione, anche se ad esso attribuito.
Quanto
allart. 17, comma 29, non si comprenderebbe, afferma la difesa erariale, perché la
ricorrente lamenti che le Regioni non partecipino al reddito della tassa sulle emissioni
di anidride solforosa e di ossido di azoto.
Quanto
allart. 18, lAvvocatura sostiene che, poiché la nuova imposta sulle emissioni
sonore degli aeromobili non sarebbe una entrata a beneficio della Regione, in quanto
questultima collaborerebbe soltanto alla distribuzione del gettito, non vi sarebbe
ragione perché essa sia abilitata ad esercitare sue potestà in materia.
Passando
allesame delle censure formulate sulle disposizioni in materia di spesa, ed in
particolare di quella relativa allart. 32, comma 2, lAvvocatura afferma che
non sarebbe illegittimo un sistema sanzionatorio che, a fronte di inadempienza oggettiva,
utilizzi il mezzo della riduzione del fondo a favore della Regione; peraltro, proprio la
Regione sarebbe chiamata ad individuare le responsabilità degli operatori e a graduare le
sanzioni.
Quanto
allart. 32, comma 4, non parrebbe violato alcun principio costituzionale; peraltro
la materia oggetto della sanzione avrebbe dovuto essere definita già da tempo.
Quanto
allart. 32, comma 5, secondo lAvvocatura le disponibilità del fondo sanitario
nazionale derivanti dalle riduzioni delle quote spettanti alle Regioni inadempienti
sarebbero ragionevolmente assegnate, con il concorso di vari pareri, alle aziende che
hanno attuato i programmi, e non si potrebbe pretendere che il provento di sanzioni venga
amministrato dallo stesso soggetto sanzionato.
Quanto
allart. 32, comma 15, tale disposizione, secondo la difesa erariale, prevederebbe la
possibilità ma non imporrebbe che le aziende siano autorizzate ad erogare
prestazioni a cittadini extracomunitari.
Quanto
allart. 34, comma 1, la regolarizzazione del personale sanitario a rapporto
convenzionale sarebbe stata da tempo attesa, e la Regione non potrebbe ostacolarla.
Quanto
allart. 37, lAvvocatura sostiene che non sarebbe necessario che ogni singola
prestazione trovi una specifica copertura.
Quanto
agli artt. 39, comma 19, e 41, commi 2 (recte: 1) e 3, la difesa erariale osserva che la
riduzione delle spese per il personale prevista nel comma 1 dellart. 39 per lo Stato
si applica a tutti gli enti pubblici, e che sarebbe strano che la Regione fosse esente da
questo dovere.
Quanto
allart. 43, trattandosi di norma che consente, non potrebbe profilarsi una
violazione.
Quanto
allart. 44, comma 4, si tratterebbe di una norma genericamente programmatica.
Quanto
agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la partecipazione delle Regioni alle operazioni
per la stabilizzazione della finanza pubblica, nel particolare momento, sarebbe doverosa.
Quanto
allart. 49, comma 18, sul silenzio-assenso regionale per lapprovazione degli
strumenti urbanistici, la difesa erariale osserva che la norma, che fa parte di un
articolo la cui rubrica è Norme particolari per i comuni e le province, non
violerebbe le prerogative regionali, ricollegandosi a numerose altre che perseguono, da
una parte, la legittimazione di situazioni urbanistiche con sanatorie di varia natura,
dallaltra, lo snellimento delle procedure di approvazione con il mezzo del silenzio
accoglimento.
Quanto
infine allart. 55, comma 14, lAvvocatura sostiene che, trattandosi di legge di
delega mirante a sostenere le attività agricole nel confronto con i costi comunitari,
anche con varie provvidenze e con alleggerimento degli oneri per i servizi, si sarebbe al
di fuori della competenza regionale in materia di agricoltura.
8.
Nellimminenza delludienza, nel giudizio instaurato con ricorso della
Regione Piemonte (r. ric. n. 12 del 1998) ha depositato memoria la ricorrente, insistendo
per laccoglimento della questione.
In
relazione allintervento in giudizio del Comune di Lonato, la Regione ne eccepisce
linammissibilità, dovendosi dubitare in generale della compatibilità con il
carattere del giudizio di legittimità costituzionale in via principale della
partecipazione di soggetti diversi da quelli che vi sono chiamati dalla legge; e non
ricorrendo comunque, nel caso di specie, i presupposti per lammissibilità di un
intervento, poiché non sarebbe possibile configurare in capo al
Comune interveniente, anche qualora questo avesse concretamente inteso come approvato il
proprio strumento urbanistico decorso il termine previsto dai decreti legge, una
situazione individualizzata, bensì soltanto un interesse riflesso ed eventuale
allesito del giudizio di legittimità costituzionale.
Quanto
al merito, la Regione, prendendo posizione sugli argomenti esposti nellatto di
intervento del Comune di Lonato, e ricordando la giurisprudenza della Corte in materia di
limiti alla decretazione durgenza, sostiene che al di là dellipotesi
contemplata dallart. 77, terzo comma, della Costituzione non sarebbe comunque
ipotizzabile alcuna disposizione di salvaguardia degli effetti del decreto legge non
convertito, che sarebbe di per sé illegittima. E aggiunge che la possibilità di far
salvi gli effetti prodotti durante la vigenza interinale del decreto legge sarebbe rimessa
esclusivamente alla valutazione discrezionale del legislatore, fermo restando in ogni caso
il rispetto degli altri precetti costituzionali: condizione che, tuttavia, nel caso di
specie non risulterebbe essere stata rispettata, in quanto il provvedimento impugnato
sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione.
Non
potrebbe neanche escludersi, prosegue la memoria, che le Regioni, ricorrendo in via
principale innanzi alla Corte costituzionale, lamentino il mancato rispetto delle norme
costituzionali regolanti lesercizio del potere governativo di adozione dei decreti
legge, così come delle regole per lemanazione di una disciplina degli effetti di
decreti legge non convertiti, quanto meno nei limiti in cui ricorra altresì la violazione
di norme costituzionali che comportano la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionalmente garantita.
Dopo
essersi soffermata sulle motivazioni delle due sentenze della Corte costituzionale, la n.
244 e la n. 429 del 1997, aventi ad oggetto, rispettivamente, la clausola di salvezza
degli effetti dei decreti legge non convertiti (lart. 2, comma 61, della legge n.
662 del 1996), e le disposizioni in ordine alla formazione del silenzio assenso regionale
contenute in due dei decreti legge reiterati, la memoria sostiene che
lillegittimità costituzionale della norma oggi impugnata deriverebbe dalla
circostanza che essa andrebbe ad integrare un contenuto normativo di cui le due sentenze
della Corte avrebbero implicitamente riconosciuto lillegittimità costituzionale: la
normativa impugnata avrebbe infatti disposto, in contrasto con i principi dellart.
77, terzo comma, della Costituzione, così come interpretati appunto dalle due sentenze
della Corte, che il termine di decorrenza dei centottanta giorni per la formazione del
silenzio-assenso dovesse essere computato, ove non maturato (come non poteva maturare) nel
periodo di vigenza di un singolo decreto legge, sommando il periodo di vigenza dei
successivi decreti legge.
Infine,
la memoria ricorda come la Corte costituzionale avrebbe già in passato affermato
lillegittimità di previsioni di silenzio-assenso con riferimento alle attività
amministrative ad alta discrezionalità, da ultimo con la sentenza n. 26 del 1996, avente
ad oggetto una legge della ricorrente Regione Piemonte in materia di programmi integrati
di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale.
9.
Nel ricorso proposto dalla Regione Lombardia (r. ric. n. 13 del 1998), in
prossimità delludienza hanno depositato memoria la Regione ricorrente e il
Presidente del Consiglio dei ministri. Entrambe le memorie si soffermano distintamente su
ciascuna delle disposizioni impugnate.
La
memoria della Regione Lombardia, quanto allart. 32 della legge n. 449 del 1997, di
cui sono impugnati i commi 2, 4 e 5, riassume gli argomenti già sviluppati nel ricorso
introduttivo, insistendo in particolare sulla circostanza che le disposizioni impugnate
sarebbero irragionevoli, oltre che incostituzionali, nella parte in cui, a fronte delle
ridottissime competenze riconosciute alle Regioni, farebbero tuttavia carico alle stesse
di eventuali disfunzioni nel sistema, ancorché si tratti di disfunzioni o errori non
riconducibili ad una responsabilità diretta delle medesime; e sulla circostanza che le
stesse Regioni resterebbero escluse dal procedimento anche nella fase successiva di
assegnazione delle risorse resesi disponibili in seguito allapplicazione delle
sanzioni.
Quanto
agli artt. 34, comma 1, e 37, essi si caratterizzerebbero per una evidente compromissione
del diritto costituzionale alla salute, oltre che delle esigenze di buon andamento
dellamministrazione, non mettendo a disposizione delle Regioni le risorse necessarie
per far fronte ai disposti aggravi di spesa.
Quanto
allart. 39, comma 19, la memoria insiste sul fatto che, secondo la giurisprudenza
costituzionale, eventuali misure di contenimento o di blocco delle assunzioni di
personale, finalizzate a riduzioni di spesa, sarebbero legittime solo quando si tratti di
misure temporanee, preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa di un
riassetto generale del settore; la misura impugnata non realizzerebbe questa condizione.
Quanto
allart. 41, comma 1, la memoria ribadisce che tale disposizione, non avente
carattere meramente transitorio, violerebbe lautonomia regionale, in quanto
sottrarrebbe alle Regioni il potere di organizzare i propri uffici, nonché il dominio e
il controllo della distribuzione dei compiti allinterno di essi.
La
memoria si sofferma quindi sullart. 43, nella parte in cui vincola lutilizzo
di una percentuale predeterminata dei ricavi netti derivanti dalle consulenze o dai
servizi aggiuntivi di cui al comma 3, destinandola ad economie di bilancio. Tale
disposizione sarebbe anchessa di carattere permanente, ed imporrebbe un doppio
vincolo di ordine sostanziale, qualitativo e quantitativo, sottraendo alla Regione ogni
libertà di valutazione e di impiego delle proprie risorse, attraverso una irrazionale ed
arbitraria omogeneizzazione delle situazioni di bilancio di tutte le Regioni, con
conseguente lesione della stessa autonomia politica della Regione, privata della capacità
di decisione in ordine alle spese.
Quanto
allart. 44, comma 4, la memoria insiste sulle censure già formulate nel ricorso,
evidenziando limpossibilità di superare il dubbio di legittimità costituzionale
interpretando la disposizione impugnata come una mera norma di principio.
Quanto
allart. 47, comma 1, la memoria ne ribadisce il contrasto con lart. 119 della
Costituzione. La norma, da un lato, rinviando ad un decreto ministeriale la determinazione
del limite di giacenza che consente la ripresa dei pagamenti dello Stato a favore delle
varie categorie di enti, fra cui anche le Regioni, contrasterebbe con la previsione
costituzionale secondo cui siffatti limiti possono essere fissati solo da leggi della
Repubblica di coordinamento della finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Dallaltro lato la norma, prevedendo un meccanismo di difficile, se non impossibile
applicazione (non si comprenderebbe quale sia lassegnazione di competenza di
ciascuna Regione in relazione alla cui entità il decreto ministeriale dovrebbe procedere
alla determinazione dellimporto minimo di tali giacenze), contrasterebbe con
lesigenza di certezza dellautonomia finanziaria regionale, presupposta dalla
Costituzione. Ancora, il meccanismo da essa previsto determinerebbe incertezze anche sugli
equilibri di bilancio, mirando a rendere inesigibili crediti della Regione verso lo Stato
che, in base alle fonti giuridiche che li disciplinano, si presenterebbero invece già
liquidi ed esigibili.
Quanto
allart. 48, commi 1, 4 e 5, la Regione ne sottolinea il contrasto con lo stesso art.
119 della Costituzione, nella parte in cui introduce il blocco dei pagamenti delle
Regioni, con la sola esclusione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali
allente e a terzi, fino a quando la Conferenza permanente Stato-Regioni non abbia
definito i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1, e nella
parte in cui riconosce alla stessa Conferenza permanente e alla Conferenza Stato-città la
facoltà di proporre lintroduzione di vincoli, con decreto ministeriale, sugli
utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti della tesoreria unica, in caso di
accertata incompatibilità del fabbisogno rispetto agli obiettivi indicati dal comma 1.
Sia
il blocco autoritativo dei pagamenti delle Regioni, sia la previsione di vincoli di
utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4, lederebbero
loperatività gestionale delle Regioni, finendo per operare alla stregua di una
misura coercitiva, finalizzata a coartare la volontà delle Regioni in sede di Conferenza
permanente, al fine di far accettare alle stesse criteri operativi satisfattivi delle
esigenze dello Stato; e lederebbero lautonomia finanziaria e contabile garantita
dallart. 119 della Costituzione, limitando la disponibilità e lutilizzo delle
giacenze di cassa presso la Tesoreria dello Stato, nonché laccreditamento a favore
delle Regioni delle somme ad esse spettanti ai sensi della normativa vigente. Sul punto,
la memoria ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il sistema di
tesoreria unica non costituisce di per sé violazione dellautonomia regionale,
purché non si trasformi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria
regionale: al contrario di quello che accadrebbe con le norme impugnate, in base alle
quali le Regioni non potrebbero effettivamente disporre delle somme di propria pertinenza
già accreditate nei conti presso la tesoreria statale o da accreditare in conformità
delle norme vigenti. E questo con possibile violazione, oltre che dellautonomia
finanziaria regionale, dei diritti dei creditori e del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione di cui allart. 97 della Costituzione.
10.
La memoria del Presidente del Consiglio dei ministri, quanto allart. 32,
comma 2, della legge n. 449 afferma in primo luogo linammissibilità delle censure
che non concernono una lesione o menomazione della sfera costituzionale delle attribuzioni
regionali, quali in particolare quella riferita allart. 3 della Costituzione. In
relazione alla disposta riduzione della quota del Fondo sanitario nazionale in caso di
accertata inadempienza delle Regioni, poi, la difesa erariale ribadisce la ragionevolezza
e ladeguatezza della misura, e osserva che la legge non precluderebbe alla Regione
di riversarne le conseguenze sugli enti (ASL e aziende ospedaliere) che siano
esclusivamente responsabili dellinadempienza, oltre che sui dirigenti e sul
personale, come espressamente previsto dalla norma impugnata; benché, dati i penetranti
poteri di indirizzo, controllo ed intervento correttivo spettanti alle Regioni nei
confronti delle ASL ed aziende ospedaliere, sarebbe difficile ipotizzare una inadempienza
per omissione non attribuibile alla stessa Regione.
Daltro
lato, il Ministro della sanità non godrebbe di illimitata discrezionalità nel dosare la
sanzione, in quanto la legge fisserebbe lammontare massimo della sanzione e
postulerebbe la sua motivata graduazione in rapporto alla gravità e allentità
dellinadempienza; e la stessa legge delineerebbe una procedura proposta del
Ministro, previo parere della Conferenza unificata idonea di per sé alla piena
rappresentazione e difesa degli interessi regionali.
Anche
la doglianza relativa allart. 32, comma 4, presenterebbe profili di inammissibilità
e, comunque, sarebbe infondata. La disposizione, infatti, prevedendo una proroga (al 31
marzo 1998) del termine per ladempimento regionale, che ai sensi dellart. 1
della legge n. 662 del 1996 sarebbe scaduto il 31 gennaio 1997, non potrebbe ritenersi
irragionevole per eccessiva brevità del termine.
Quanto
allart. 32, comma 5, secondo periodo, il procedimento delineato dalla legge per la
ripartizione e la utilizzazione delle disponibilità aggiuntive sarebbe tale da
assicurare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, ladeguata tutela degli
interessi della Regione, dato che il necessario intervento della Conferenza Stato-Regioni
dovrebbe rimuovere qualsiasi sospetto di irragionevole discrezionalità del Ministro nella
riassegnazione dei fondi.
Quanto
allart. 32, comma 5, terzo periodo, la censura sarebbe incomprensibile: il potere
sostitutivo per lutilizzo delle disponibilità di cui allart. 1, comma 23,
della legge n. 662 del 1996 dovrebbe essere inteso chiaramente nei confronti delle aziende
sanitarie, e non già della Regione, attraverso la nomina di un commissario ad acta con
provvedimento del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità e di
intesa con la Regione interessata.
Quanto
allart. 34, comma 1, della legge, esso dovrebbe essere letto in correlazione con il
comma 4, che attribuisce alle Regioni la rideterminazione, tramite le ASL, delle ore da
attribuire alla branca specialistica ambulatoriale, in modo da realizzare nel 1998 una
riduzione complessiva annua non inferiore al 10% dei costi sostenuti per detta disciplina
nel 1997, detratti alcuni costi. Lipotesi avanzata dalla ricorrente, di un
pregiudizio alla propria autonomia finanziaria, sarebbe quindi infondata, in quanto la
complessiva manovra sarebbe al contrario destinata a comportare una apprezzabile economia
di spesa, stimata, per il 1998, in circa 100 miliardi.
Quanto
allart. 39, comma 19, la disposizione non inciderebbe in alcun modo sulla autonomia
normativa e finanziaria della Regione, in quanto il principio fondamentale da essa
enunciato mirerebbe ad assicurare la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico al
fine del suo ridimensionamento entro i limiti del complessivo quadro di riferimento delle
compatibilità finanziarie, a cui sono chiamate a partecipare anche le Regioni.
Quanto
allart. 41, comma 1, esso corrisponderebbe alle stesse esigenze di razionalizzazione
della spesa pubblica, di cui si è appena detto, oltre che di recupero
dellefficienza dei tempi dei procedimenti amministrativi; daltro lato,
rimarrebbe riservata alle Regioni lindividuazione degli organismi regionali ritenuti
indispensabili per la realizzazione delle proprie finalità.
Quanto
allart. 41, comma 3, in realtà non impugnato dalla Regione Lombardia, la difesa
erariale sostiene che il suo scopo sia quello di eliminare, dal primo rinnovo
contrattuale, tutte le disposizioni che prevedano automatismi sui trattamenti economici
settoriali dei pubblici dipendenti, al fine di sostituirle con corrispondenti disposizioni
da inserire in accordi collettivi, ferma la competenza delle Regioni; in ciò la
disposizione rafforzerebbe quanto già previsto dallart. 49 del d.lgs. n. 29 del
1993, le cui disposizioni costituirebbero principi fondamentali di riforma
economico-sociale vincolanti per le Regioni.
Quanto
allart. 43, comma 3, lAvvocatura non ne ravvisa il contrasto con lart.
119 della Costituzione: il limite allautonomia regionale sarebbe ragionevole, in
vista della realizzazione del generalizzato contenimento del disavanzo pubblico.
Quanto
allart. 44, comma 4, tale disposizione non sarebbe tale da incidere immediatamente e
concretamente sullautonomia regionale, in difetto dellemanazione del previsto
decreto legislativo; e, comunque, essa si limiterebbe ad estendere alle trasformazioni
delle strutture delle amministrazioni pubbliche quanto previsto dallart. 14 della
legge n. 59 del 1997, articolo che andrebbe letto in relazione al precedente art. 11,
lettera b, del quale costituirebbe una specificazione.
Quanto
allart. 47, comma 1, la difesa erariale in primo luogo precisa che tale disposizione
riguarda solo gli stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio statale, quali individuati
nel d.m. 16 gennaio 1998. In secondo luogo, le censure proposte dalla ricorrente sarebbero
infondate, sia perché al decreto ministeriale sarebbe rimessa solo la concreta
determinazione dei limiti di giacenza per categorie di enti, entro la fascia (dal 10 al
20%) prefissata dalla legge; sia perché, nonostante che lerogazione da parte dello
Stato sia subordinata ad una condizione temporaneamente sospensiva, e cioè
allammontare della giacenza, la norma non limiterebbe lautonomia regionale, a
cui verrebbe comunque assicurata lintegrale attribuzione delle risorse spettanti.
Infine,
di nessun fondamento sarebbe la doglianza riferita allart. 48, comma 5, il quale
conterrebbe esclusivamente una norma di salvaguardia, provvisoriamente operante, nei
limiti specificati, in attesa delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
11.
Nel ricorso proposto dalla Regione Veneto (r. ric. n. 14 del 1998), in prossimità
delludienza hanno depositato memoria la Regione ricorrente e il Presidente del
Consiglio dei ministri. Entrambe le memorie si soffermano distintamente su ciascuna delle
disposizioni impugnate.
Quanto
agli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43; 44, comma
4; 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, la memoria della ricorrente riproduce in modo del tutto
identico quanto affermato dalla memoria della Regione Lombardia, di cui si è detto sopra,
al paragrafo 9.
Quanto
invece alle disposizioni impugnate in materia tributaria (art. 17, commi 10, 22 e 29, e
art. 18), la memoria della Regione Veneto complessivamente ne ribadisce
lillegittimità costituzionale, sia là dove gli interventi non comportano
listituzione di nuovi tributi né lelevazione dellaliquota di quelli
esistenti, in cui illegittima sarebbe la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi
derivanti dagli interventi previsti; sia nel caso dellart. 18, in cui si è in
presenza della istituzione di una nuova imposta, a causa della violazione del principio di
leale collaborazione insita nella mancata previsione di forme di partecipazione e
consultazione della Regione sia a monte sia a valle del procedimento di riscossione, e in
ragione della totale indifferenza per le peculiarità di ciascun ambito regionale, che
tale norma rivelerebbe.
In
particolare, con riferimento allart. 17, comma 10, la memoria ribadisce che tale
norma violerebbe lautonomia finanziaria regionale, e pretenderebbe di uniformare la
disciplina di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, sanzioni e contenzioso
relativi alle tasse automobilistiche non erariali, demandandone la disciplina ad un
decreto ministeriale, senza tenere conto delle peculiarità di ciascuna Regione e delle
prerogative a queste riconosciute nella materia degli uffici regionali.
Quanto
allart. 17, comma 22, la compromissione dellautonomia finanziaria della
Regione ricorrente risulterebbe dalla violazione del principio costituzionalmente
garantito della libera ed autonoma determinazione dellaliquota dellimposta
regionale, la cui riduzione ad opera del legislatore nazionale, peraltro, nella specie
andrebbe a vantaggio dellerario dello Stato, il quale incasserebbe la differenza
esistente tra la precedente aliquota e quella ridotta a seguito dellapplicazione
della disposizione contestata. Quanto al comma 29 dello stesso articolo e al successivo
art. 18, la memoria ripete le censure già mosse nel ricorso introduttivo.
Quanto
allart. 32, comma 15, esso viene accomunato dalla memoria regionale agli artt. 34,
comma 1, e 37, di cui si è detto sopra al paragrafo 9, a proposito della memoria
depositata dalla Regione Lombardia nel giudizio da essa instaurato.
Quanto
allart. 49, comma 18, la memoria si sofferma sugli effetti concernenti la sua
applicazione, affermando che durante il periodo di vigenza dei decreti legge che
prevedevano la formazione del silenzio-assenso della Regione decorsi centottanta giorni
dalla trasmissione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale veneta avrebbe
approvato 632 strumenti urbanistici, di cui solo 208 nel termine di centottanta giorni; e
che allepoca sarebbe stato pressoché unanime lorientamento, avallato dalla
stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 244 e 429 del 1997, secondo cui il
predetto termine, a seguito della mancata conversione in legge dei decreti, non potesse
mai giungere a compimento. Ne conseguirebbe lillegittimità della norma ora
impugnata, per violazione dellart. 77 della Costituzione, in quanto essa farebbe
salvi effetti di decreti legge non ancora prodottisi al momento della loro decadenza per
mancata conversione.
Per
provare ulteriormente lirragionevolezza della disposizione impugnata, di carattere
interpretativo e di natura retroattiva, la memoria sostiene infine che dalla sua
applicazione potrebbe discendere lillegittimità derivata dei provvedimenti
regionali diversi da quelli di mera approvazione degli strumenti urbanistici intervenuti
oltre il termine di centottanta giorni, e che tali provvedimenti (approvazioni con
modifiche dufficio, approvazioni con proposte di modifica, e provvedimenti di
restituzione degli strumenti urbanistici) sarebbero, per quanto riguarda la Regione
Veneto, circa 345.
Quanto
infine allart. 55, comma 14, la memoria ribadisce che da tale disposizione
deriverebbe una grave lesione delle attribuzioni regionali in materia di agricoltura. In
proposito, la Regione ricorda che con la legge n. 59 del 1997, ma ancor prima con il
d.P.R. n. 616 del 1977, il legislatore statale avrebbe seguito la logica di mantenere in
capo allo Stato, e per esso al Ministero per le politiche agricole, solo compiti di
disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di importazione ed
esportazione di prodotti agricoli ed alimentari e di regolazione dei mercati. In realtà
tuttavia, la decentralizzazione delle funzioni sarebbe mancata, e la disposizione
impugnata ne costituirebbe la riprova. La memoria insiste nellaffermare che
lesigenza di fornire allo Stato gli strumenti necessari per il perseguimento di una
disciplina di carattere unitario nel settore della regolazione dei mercati e delle
politiche agricole in vista del generale interesse nazionale andrebbe necessariamente
raccordata con la contestuale previsione di momenti di cooperazione tra Stato e Regione, e
che non sarebbe sufficiente a sanare lillegittimità costituzionale della
disposizione impugnata la mera previsione della consultazione della Conferenza permanente
Stato-Regioni; del resto, conclude la Regione, tale disposizione andrebbe ben oltre
lattribuzione allo Stato di funzioni di coordinamento del settore agricolo,
sottraendo illegittimamente alle Regioni funzioni ad esse costituzionalmente spettanti.
12.
La memoria depositata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
agli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43, comma 3;
44, comma 4; 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, riproduce in modo del tutto identico quanto
affermato dalla memoria dello stesso Presidente del Consiglio nel giudizio instaurato con
ricorso della Regione Lombardia, di cui si è detto sopra al paragrafo 10.
Quanto
allart. 17, comma 10, la difesa erariale premette che i decreti ministeriali ivi
previsti sono stati rispettivamente emanati in data 25 novembre 1998 e lart.
7 del decreto prevede che le sue disposizioni sono destinate ad applicarsi fino a quando
le Regioni non provvedano ad emanare unautonoma disciplina e 10 novembre
1999.
Venendo
alle censure formulate dalla Regione, la difesa erariale osserva che, essendo le tasse
automobilistiche non erariali tributi propri della Regione sulla base dellart. 23
del d.lgs. n. 504 del 1992, lo Stato, nel trasferire le funzioni strumentali
relative a tale tributo, non avrebbe dovuto assumersi né direttamente né indirettamente
gli oneri economici connessi al loro esercizio, i quali non potrebbero che essere a carico
dellente regionale, titolare del tributo.
Quanto
alla contestata previsione dei decreti ministeriali che devono emanarsi sentita la
Conferenza Stato-Regioni, per assicurare che siano rappresentati gli interessi regionali
, essa sarebbe dettata dalla ragionevole necessità di assicurare, allatto del
trasferimento di tali funzioni, uno schema normativo uniforme ed omogeneo per
lesercizio delle stesse da parte di tutte le Regioni a statuto ordinario, anche al
fine del coordinamento della relativa disciplina sia tra le varie Regioni sia con le
funzioni tuttora esercitate in materia dallo Stato, fra cui quelle attinenti alle tasse
automobilistiche nelle Regioni a statuto speciale, oltre a quelle indicate nellart.
3, comma 3, e nellart. 5 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998. Non ci
sarebbe dunque contrasto con la potestà legislativa attuativa in materia tributaria di
cui allart. 119 della Costituzione, norma che consentirebbe, nel rispetto degli
altri principi costituzionali, la determinazione con legge di forme e limiti
allautonomia regionale, in particolare in funzione di coordinamento anche con la
finanza dello Stato; e, del resto, le Regioni avrebbero la possibilità di rappresentare
le proprie valutazioni, in vista della predisposizione del regolamento, in sede di
Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, la formulazione della disposizione impugnata
sembrerebbe diretta a prevedere lo schema regolamentare omogeneo in mancanza di norme
autonomamente poste dalle Regioni, che la disposizione impugnata non intenderebbe
escludere: e in tal senso la norma sarebbe stata correttamente interpretata dallart.
7 del decreto ministeriale del 25 novembre 1998, di cui si è detto. Ancora, la
disposizione impugnata non inciderebbe sulla materia dellordinamento degli uffici
regionali, limitandosi a prevedere che il decreto ministeriale regoli le modalità di
svolgimento delle funzioni strumentali trasferite; come dimostrerebbe lo stesso decreto
del 28 novembre, il quale si rimetterebbe, in proposito, in tutte le sue previsioni, alle
scelte, anche organizzative delle Regioni (art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4, comma
2; art. 5, comma 7).
Quanto
allart. 17, comma 22, la riduzione della quota di accisa sulla benzina sarebbe
strettamente collegata allaumento della fiscalità disposta nel settore della
circolazione automobilistica dallo stesso art. 17, in modo da garantire comunque alle
Regioni una effettiva, e non già meramente sperata ed eventuale, invarianza dei proventi.
Quanto
allart. 17, comma 29, la difesa erariale ribadisce che nessun principio
costituzionale imporrebbe la compartecipazione regionale alla tassa di nuova istituzione,
spettando invece al legislatore statale fissare se ed in che limiti le Regioni possono
partecipare al relativo gettito; né si potrebbe dire che tale tassa sia correlata ai
singoli ambiti territoriali regionali, anziché allintero territorio nazionale, in
quanto il rischio ambientale non rispetta i confini regionali, e difettando, del resto,
una destinazione legislativa dei proventi ad una specifica finalità.
Quanto
allart. 18 della legge, anche a prescindere dallinammissibilità della censura
in assenza del previsto regolamento, secondo lAvvocatura non sarebbe profilabile
alcuna pur potenziale menomazione dellautonomia finanziaria regionale, in quanto la
nuova imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili non sarebbe un tributo regionale, ma
avrebbe chiara natura di tributo erariale (statale), con mero conferimento agli
assessorati regionali della funzione di destinazione ai beneficiari del gettito di una
imposta statale (comma 3).
Quanto
allart. 32, comma 15, i compiti di erogazione di prestazioni ad alta
specializzazione a cittadini extracomunitari, nel quadro di programmi assistenziali
approvati dalla Regione, troverebbero copertura nella quota del fondo sanitario nazionale
attribuita a ciascuna Regione, nellambito della quale spetterebbe comunque alla
Regione valutare discrezionalmente, in relazione alle disponibilità esistenti,
leventuale esercizio di queste forme di assistenza.
Quanto
allart. 37, tale disposizione comporterebbe un onere estremamente contenuto, e non
comprometterebbe di fatto lautonomia finanziaria e gestionale della Regione; del
resto, la fornitura gratuita di protesi mammarie sarebbe già stata prevista nel decreto
ministeriale 28 dicembre 1992, per cui la norma non prevederebbe alcun onere aggiuntivo
né a carico del Servizio sanitario nazionale, né a carico della Regione.
Quanto
allart. 49, comma 18, la difesa erariale eccepisce preliminarmente
linammissibilità dei profili che invocano come parametro norme costituzionali le
cui asserite violazioni non inciderebbero sulle attribuzioni costituzionali della Regione,
ed in particolare lart. 77, terzo comma, della Costituzione. Nel merito, afferma che
la disposizione impugnata costituirebbe lesercizio sostantivo di ulteriore ed
innegabile potestà legislativa, nellambito della quale il Parlamento avrebbe
autonomamente regolato situazioni pregresse senza incidere sulla sfera di attribuzioni
regionali, riprendendo da un lato la previsione dei decreti legge decaduti, nella parte in
cui configuravano il termine di centottanta giorni per la formazione del silenzio-assenso
regionale sullapprovazione degli strumenti urbanistici, dallaltro lato dando
rilievo anche al tempo eventualmente maturato nel periodo di vigenza dei decreti legge
reiterati. La Regione, inoltre, solo genericamente lamenterebbe la lesione delle proprie
attribuzioni, senza dedurre alcuna specifica doglianza.
Quanto
infine allart. 55, comma 14, della legge n. 449, lAvvocatura, dopo avere
ricordato che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. 30 aprile 1998, n.
173, osserva, da un lato, che la mancata espressa riserva delle competenze regionali non
potrebbe essere intesa come implicante la lesione delle stesse, il cui rispetto andrebbe
invece inteso come presupposto, come confermerebbe anche la previsione del previo parere
della Conferenza Stato-Regioni nella emanazione del decreto legislativo. Daltro
lato, la maggior parte delle materie implicate dalla delega gli oneri fiscali e
previdenziali, i costi energetici e del denaro, i servizi assicurativi
allesportazione e le procedure di utilizzo dei fondi strutturali , pur
riguardando lagricoltura, esulerebbe dalla competenza regionale.
Considerato
in diritto
1.
I tre ricorsi proposti dalla Regione Piemonte, dalla Regione Lombardia e dalla
Regione Veneto investono disposizioni solo parzialmente coincidenti della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Precisamente, lart. 49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte e Veneto; gli
articoli 32, commi 2, 4, e 5, 34, comma 1, 37, 39, comma 19, 41, comma 1, 43, 44, comma 4,
47, comma 1, 48, commi 1 e 5, sono impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto; gli
articoli 17, commi 10, 22 e 29, 18, 32, comma 15, 41, comma 3, e 55, comma 14, dalla sola
Regione Veneto; lart. 48, comma 4, dalla sola Regione Lombardia.
Stante
la connessione oggettiva, i giudizi debbono essere riuniti per essere decisi con unica
pronunzia.
2.
In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile lintervento spiegato
dal Comune di Lonato nel giudizio instaurato con il ricorso della Regione Piemonte, dal
momento che la memoria è stata depositata oltre il termine previsto dallart. 23,
terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3.
Un primo gruppo di questioni riguarda disposizioni in materia tributaria.
Lart.
17, comma 10, nello stabilire che la riscossione, laccertamento, nonché il
recupero, i rimborsi, lapplicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo
relativi alle tasse automobilistiche non erariali (oggetto di nuova disciplina sostanziale
contenuta nei commi 5, 6, 7, 9, 15 e 16 dello stesso articolo) sono demandati alle Regioni
a statuto ordinario, prevede altresì che essi sono svolti con le modalità
stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza Stato-Regioni
e previo parere delle commissioni parlamentari competenti; e che con lo stesso o con
separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni
possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, lattività di
controllo e riscossione delle tasse automobilistiche, mentre la riscossione coattiva
è svolta a norma della disciplina statale sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e di altri enti pubblici, di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (ora
abrogato dallart. 68 del d.lgs. 14 aprile 1999, recante Riordino del servizio
nazionale della riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337).
La ricorrente Regione Veneto afferma che tale
disposizione, pretendendo di imporre un modello standardizzato di disciplina
dellesercizio dellautonomia tributaria regionale, eccederebbe
lambito delle forme e dei limiti dellautonomia
finanziaria regionale determinati, ai sensi dellart. 119, primo comma, della
Costituzione, dalla legge della Repubblica, e violerebbe altresì gli articoli 117 e 118
della Costituzione disciplinando la materia dellordinamento degli uffici regionali e
compromettendo, senza ragioni giustificative, lautonomo e differenziato esercizio
delle funzioni amministrative regionali. Lillegittimità della disposizione sarebbe
aggravata dal fatto che la discrezionalità del Ministro non sarebbe in alcun modo
delimitata, e discenderebbe, ancora, dalla circostanza che con essa si sarebbero affidati
alla Regione compiti onerosi senza la previsione della copertura finanziaria, in
violazione degli articoli 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.
4.
La questione è solo parzialmente fondata.
Non
è illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole
Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle
tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse
(cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, contenente Riordino della finanza
degli enti territoriali, a norma dellarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) funzioni già svolte dallo Stato (cfr. art. 25, comma 1, del medesimo
d.lgs. n. 504 del 1992) e nel momento in cui prevede nuove modalità di riscossione
di detti tributi (cfr. commi 11 e 12 dello stesso articolo 17 della legge n. 449 del
1997), assicuri la continuità dellattività di riscossione, il raccordo
dellattività regionale con le nuove modalità di riscossione disciplinate dalla
legge, e il coordinamento con lattività di riscossione delle stesse tasse che
rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione
uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga unautonoma
disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e
di coordinamento. In tal senso in effetti dispone il d.m. 25 novembre 1998, n. 418,
emanato in attuazione della disposizione impugnata: lart. 7 del decreto stabilisce
che le disposizioni dello stesso regolamento trovano applicazione fino a quando le
regioni non provvedono ad emanare unautonoma disciplina, che dovrà comunque tenere
conto delle esigenze di coordinamento con lattività di competenza dello Stato nella
stessa materia, attribuendo dunque unefficacia cedevole alle altre
disposizioni del regolamento. E tale significato di autorizzazione
allemanazione di una normativa statale transitoria e cedevole nei
confronti della successiva normativa regionale deve essere attribuito allart.
17, comma 10, primo periodo, della legge n. 449 del 1997, il quale, così inteso, si
sottrae alle prospettate censure di legittimità costituzionale.
5.
E costituzionalmente illegittima, invece, la previsione del secondo periodo
dello stesso comma, che demanda ad un decreto ministeriale anche la definizione di uno
schema tipo di convenzione per laffidamento a terzi, da parte della Regione,
dellattività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
La
disciplina di tali rapporti convenzionali si colloca interamente entro lambito
dellorganizzazione degli uffici regionali, materia affidata alla competenza delle
Regioni: in ordine a tale disciplina, nessuna ragione unitaria o di coordinamento esige
limposizione di una normativa statale uniforme, ferma restando, ovviamente,
lapplicabilità dei principi e delle norme generali sullattività contrattuale
delle Regioni. La previsione di uno schema tipo di convenzione invade, pertanto, la sfera
riservata allautonomia regionale.
6.
Lart. 17, comma 22, dopo avere stabilito che le tariffe delle tasse
automobilistiche destinate ad essere fissate, con nuovi criteri, ai sensi del
precedente comma 16 devono fornire un gettito equivalente a quello delle
stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni
già disposte dallart. 3, comma 154, della legge n. 549 del 1995, e ulteriormente
maggiorato di un importo pari a quello delle soppresse addizionali e tasse speciali, del
canone di abbonamento allautoradiotelevisione e relativa tassa di concessione, della
tassa sulle concessioni governative per le patenti di guida, nonché dellimporto
delle riduzioni di tariffa previste dal comma 5, dispone, corrispondentemente,
la riduzione da lire 350 a lire 242 per litro della quota dellaccisa sulla benzina
attribuita alle Regioni ordinarie dallart. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995.
Secondo
la Regione Veneto tale ultima previsione sarebbe illegittima in quanto mancherebbe la
certezza delle maggiori entrate compensative della riduzione della quota regionale
dellaccisa.
7.
La questione non è fondata.
Le
nuove tariffe delle tasse automobilistiche, devolute interamente alle Regioni ordinarie,
sono disciplinate in modo tale da assicurare alle Regioni stesse un gettito superiore al
passato, perché compensativo anche del gettito di imposte soppresse, già di pertinenza
statale: e ciò anche senza tener conto della facoltà di incremento delle stesse tasse,
prevista a favore delle Regioni dallart. 24, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, e
confermata, a decorrere dallanno 1999, dal comma 16, ultimo periodo, dello stesso
impugnato art. 17. A questo incremento di entrate corrisponde la riduzione della quota
della accisa sulla benzina, di spettanza delle medesime Regioni ordinarie.
La
censura di pretesa incertezza delle entrate a favore della Regione non si fonda su alcun
elemento oggettivo; i margini di variabilità e di imprevedibilità dellandamento
del gettito sono fisiologici in ogni tributo, e del resto sussistono anche per il tributo
laccisa sulla benzina cui si riferisce la riduzione disposta; ma non
si può dire che la disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo
tale da esporre le Regioni al rischio di una perdita di gettito. Senza dire che, come
questa Corte più volte ha statuito (cfr. sentenze nn. 123 del 1992 e 370 del 1993), la
Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantità di risorse, ma solo il
diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate
rispetto ai compiti loro attribuiti; e, nella specie, tale inadeguatezza certamente non si
verifica.
8.
Lart. 17, comma 29, istituisce una tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto prodotte dai grandi impianti di combustione (che vengono
definiti nel terzo periodo dello stesso comma).
La
Regione lamenta che, pur trattandosi di una tassa ambientale, le Regioni non
siano chiamate a compartecipare al relativo gettito, e che questo non sia destinato ad
interventi di prevenzione o risanamento ambientale, in violazione dellesigenza
costituzionale di tutela della salute della collettività.
9.
La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.
Lesistenza
di una competenza non esclusiva delle Regioni in materia di tutela e di
gestione dellambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale,
listituzione da parte dello Stato, nellesercizio della sua generale potestà
impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina,
possano definirsi ambientali nel senso che essi abbiano anche effetti di
incentivo o disincentivo di condotte, rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per
lambiente; né il gettito di tali tributi deve necessariamente essere devoluto, in
tutto o in parte, alle Regioni.
Le
censure mosse dalla Regione in ordine alla devoluzione e allimpiego del gettito
della nuova tassa si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del
legislatore statale, irrilevanti nella sede del giudizio di costituzionalità.
Quanto
infine al profilo concernente la violazione dellart. 32 della Costituzione, la
questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel
giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme
costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.
10.
Lart. 18 anchesso impugnato dalla sola Regione Veneto
istituisce unimposta, definita erariale regionale, sulle emissioni
sonore derivanti dal traffico aereo, imposta che si aggiunge ai già previsti diritti
aeroportuali; la disciplina dellentità del tributo, commisurata alla rumorosità
degli aeromobili, e della sua riscossione è demandata ad un regolamento (peraltro non
ancora emanato). Il gettito dellimposta sarà assegnato nellanno successivo
allo stato di previsione degli assessorati regionali per essere destinato, con
modalità stabilite dagli stessi assessorati, a sovvenzioni e indennizzi alle
amministrazioni e ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali.
La
Regione lamenta che la disciplina del tributo, pur definito regionale, sia
interamente rimessa allo Stato, e che la Regione non sia coinvolta nemmeno nel
procedimento di adozione del previsto regolamento.
11.
La questione non è fondata.
Il
nuovo tributo fra laltro incidente in materia, quella del traffico aereo, di
competenza statale è istituito come imposta statale (cfr. sentenza n. 348 del
2000), e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La
definizione di imposta regionale sta solo ad indicare che il suo gettito,
riscosso nellambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali
compresi nel rispettivo territorio, è devoluto alla Regione medesima, per essere
impiegato con vincolo di destinazione alle finalità indicate dalla legge, ma con
modalità rimesse alla stessa Regione (il riferimento improprio agli assessorati
regionali, nonché ai relativi stati di previsione, non rileva in questa
sede, in quanto non è oggetto di specifica censura).
12.
Un secondo gruppo di disposizioni impugnate concerne lorganizzazione del
Servizio sanitario nazionale e la spesa sanitaria.
Lart.
32 della legge reca interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria. In
particolare, il comma 1 (non censurato) fissa, in termini di percentuale della spesa degli
anni precedenti, gli obiettivi di risparmio sulla spesa per lacquisizione di beni e
servizi da parte delle aziende sanitarie per il 1998. Il comma 2 prevede, nel caso di
inadempimento da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie degli obblighi imposti per
il contenimento della spesa sanitaria, una riduzione, in misura non superiore al 3 per
cento, della quota di riparto del Fondo sanitario nazionale spettante alla Regione. Le
riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni e Stato-città. Spetta alle Regioni individuare le modalità
per lattribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti
e al restante personale, per ladempimento degli obblighi derivanti alle aziende
sanitarie dalle disposizioni dello stesso comma. Il comma 4 stabilisce che analoghe
riduzioni, in questo caso già previste dallart. 1, comma 23, della legge n. 662 del
1996 nella misura dello 0,50 per cento della quota spettante, si applichino a titolo di
sanzione alle Regioni che entro il 31 marzo 1998 non abbiano dato attuazione agli
strumenti di pianificazione previsti dalla legge in materia di tutela della salute mentale
e non abbiano provveduto alla realizzazione delle strutture residenziali necessarie per la
definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici. A sua volta, il comma 5 prevede che le
disponibilità del Fondo derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono
utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte al superamento degli ostacoli
che hanno dato luogo alla inadempienza o di progetti speciali di innovazione organizzativa
e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli; e che le disponibilità
derivanti dalle riduzioni cui si riferisce il comma 4, ed altre derivanti da minore spesa,
siano utilizzate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo
Tutela della salute mentale, nonché, a titolo incentivante, a favore di
aziende sanitarie che abbiano attuato i programmi di chiusura degli ospedali psichiatrici.
Per le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al comma 4, si prevede che il
Consiglio dei ministri, dintesa con la Regione interessata, attivi un potere
sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto
previsto dal citato progetto obiettivo. La quota dei fondi da attribuire alle Regioni ai
sensi di tale comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
I
commi 2, 4 e 5 sono impugnati dalle Regioni Lombardia e Veneto. In relazione al comma 2 i
ricorsi lamentano che siano equiparate linadempienza della Regione e quella delle
aziende sanitarie; che conseguentemente si preveda una sanzione finanziaria a carico della
Regione anche per linadempimento di una singola azienda, e si facciano gravare
irragionevolmente conseguenze negative su soggetti pubblici e utenti incolpevoli; che non
si preveda un procedimento garantista e collaborativo per lapplicazione delle
riduzioni, la determinazione della cui entità sarebbe lasciata alla illimitata
discrezionalità del Ministro, salva la soglia massima del 3%, e salvo il parere della
Conferenza unificata. In relazione al comma 4, si lamenta che il termine per gli
adempimenti imposti sarebbe irragionevolmente breve, e la sanzione irragionevolmente grave
e non proporzionata allentità dellinadempimento, ma rimessa ad una
determinazione eccessivamente discrezionale. In relazione al comma 5, infine, si lamenta
che si preveda lassegnazione di fondi direttamente alle aziende, saltando il livello
della Regione; che si attribuisca al Ministro una eccessiva discrezionalità in detta
assegnazione di fondi; che si istituisca un potere sostitutivo ibrido, del
quale non sarebbe chiaro se si eserciti nei confronti dellazienda o della stessa
Regione.
13.
Le questioni sono infondate.
Regioni
e aziende sanitarie sono, a diverso titolo, coinvolte nella responsabilità per il
conseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria e anche degli obiettivi di
risparmio che il legislatore statale senza peraltro che su questo punto le Regioni
ricorrenti muovano alcuna contestazione legittimamente stabilisce nel quadro della
politica di bilancio. Le aziende sono responsabili della gestione dei rispettivi servizi e
strutture; le Regioni sono chiamate a programmare, fra laltro, limpiego delle
risorse anche attraverso la ripartizione del fondo sanitario regionale, ed a esercitare
poteri di indirizzo e di controllo sulle aziende.
Poiché
lo Stato, dal punto di vista finanziario, intrattiene rapporti diretti solo con la
Regione, è logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario volti ad
incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale si traducano in
riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale, restando in capo alla
Regione il compito e la responsabilità di utilizzare a sua volta i propri poteri di
riparto per trasferire la sanzione a livello delle singole aziende, oltre che
per azionare le responsabilità dei direttori generali, dei dirigenti e del restante
personale, come espressamente è previsto dal comma 2 in esame.
Né
si può dire che lapplicazione delle riduzioni sia lasciata ad una totale
discrezionalità del Ministro. In realtà, non solo le proposte di riduzione delle quote
del fondo sanitario sono formulate dal Ministro previo parere della Conferenza unificata,
nella quale sono rappresentate sia le Regioni, sia le autonomie locali alle quali le
aziende sanitarie si collegano dal punto di vista territoriale: ma le riduzioni debbono
essere decise in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, e quindi con il
procedimento alluopo previsto dalla legge, che contempla una delibera del CIPE su
proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 12, comma
3, del d.lgs. n. 502 del 1992, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 517 del 1993; si
tratta peraltro di un meccanismo di riparto destinato a venir meno a decorrere
dallanno 2001, con la prevista cessazione dei trasferimenti erariali in favore delle
Regioni a statuto ordinario: art. 1, comma 1, lettera d, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n.
56). Nellambito di tale procedura partecipata, gli inadempimenti ai quali il
Ministro intenda far seguire le riduzioni in parola dovranno essere individuati
specificamente e contestati alla Regione interessata, affinché questa possa eventualmente
far valere le proprie ragioni e giustificazioni. Lentità della riduzione, a sua
volta, non può essere decisa con totale discrezionalità, poiché non solo deve essere
rispettato il limite massimo del 3 per cento, fissato dalla disposizione in esame, ma,
entro questo limite, deve essere commisurata al tipo e al grado dellinadempimento
accertato.
Quanto
alle riduzioni previste dal comma 4, a conferma ed integrazione di quanto già stabilito
dallart. 1, comma 23, della legge n. 662 del 1996, lapparente brevità del
termine imposto per gli adempimenti (31 marzo 1998) si giustifica tenendo conto che si
tratta dellosservanza di obblighi fondamentali quelli di sostituzione delle
vecchie strutture manicomiali con strutture e servizi territoriali idonei a far fronte
alle esigenze dei malati di mente al di fuori di una logica di segregazione già
previsti dalla legge, a partire dalla riforma recata con la legge n. 180 del 1978, e in
parte articolati anche temporalmente dal progetto obiettivo Tutela della salute
mentale approvato, per il triennio 1994-96, con d.P.R. 7 aprile 1994, dallart.
3, comma 5, della legge n. 724 del 1994, che stabiliva la scadenza del 31 dicembre 1996
per la chiusura dei residui ospedali psichiatrici, e successivamente dallart. 1,
comma 20, della legge n. 662 del 1996, che stabiliva il termine del 31 gennaio 1997 per
ladozione di appositi strumenti di pianificazione.
In
questo caso, poi, lentità della riduzione non è affatto lasciata alla discrezione
dellesecutivo statale, poiché, al contrario, essa è fissata dallart. 1,
comma 23, della legge n. 662 del 1996, cui il comma qui impugnato fa rinvio, nello 0,50
per cento della quota del Fondo. Né ha pregio la censura di sproporzione della sanzione
rispetto alla possibile gravità dellinadempimento, trattandosi, come si è detto,
di obiettivi da gran tempo imposti alle Regioni, e potendosi daltra parte applicare
la riduzione, come è ovvio, solo ad inadempimenti sostanziali e significativi.
Quanto
al comma 5, deve precisarsi che le assegnazioni dei fondi tratti dalle disponibilità in
questione dovranno essere fatte non già, direttamente, a favore delle aziende, ma sempre
a favore delle Regioni interessate alle quali sono assegnate le quote del Fondo
sanitario nazionale perché esse a loro volta le destinino, con vincolo
finalistico, alle aziende sanitarie, volta a volta, dove debbono attuarsi le azioni di
sostegno, o i progetti speciali, o debba trovare realizzazione quanto previsto dal
progetto obiettivo, o si verifichino le condizioni previste dalla disposizione in esame
per i finanziamenti a titolo incentivante, e cioè siano stati attuati i programmi di
chiusura degli ospedali psichiatrici. Così dovendosi intendere la disposizione
denunciata, essa si sottrae alle censure mosse dalle ricorrenti.
I
criteri imposti dalla legge per le predette assegnazioni di fondi sono daltra parte
sufficientemente precisi, così da non dar luogo a determinazioni arbitrarie o
eccessivamente discrezionali degli organi centrali.
In
relazione, infine, al potere sostitutivo, mediante la nomina di commissari ad acta, per la
realizzazione del progetto obiettivo Tutela della salute mentale, si deve
osservare che esso, da un lato, riguarda chiaramente solo le aziende sanitarie, e non la
Regione; ed è attivato, dallaltro lato, mediante intesa fra il Ministro e la
Regione interessata, della quale, pertanto, risultano salvaguardate le attribuzioni,
tenendo anche conto che si tratta di adempimenti (quelli previsti dal progetto obiettivo)
da tempo stabiliti su base nazionale in vista della tutela del diritto alla salute nel
campo, particolarmente delicato e importante, della salute mentale.
14.
E impugnato, dalla sola Regione Veneto, anche il comma 15 dellart. 32,
ai sensi del quale le regioni, nellambito della quota del Fondo sanitario
nazionale ad esse destinata, autorizzano, dintesa con il Ministero della sanità, le
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che
rientrino in programmi assistenziali approvati dalle regioni stesse, per alta
specializzazione, a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari
nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche
per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di
reciprocità relativi allassistenza sanitaria, nonché di cittadini di
Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni
politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio
sanitario nazionale per lassistenza sanitaria.
Secondo
la ricorrente si attribuirebbero così nuovi compiti alla Regione senza corrispondente
aumento di risorse, e si pregiudicherebbe il diritto costituzionale alla salute. Sarebbe
violato altresì il principio di cui allart. 97 della Costituzione.
15.
La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.
Le
prestazioni in discorso, a favore di cittadini stranieri che non avrebbero altrimenti
titolo allassistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, non solo debbono
essere comprese fra quelle rientranti in programmi assistenziali approvati dalla Regione,
ma sono oggetto di specifica autorizzazione della stessa Regione, sia pure rilasciata
dintesa con il Ministro: ciò significa che la semplice determinazione ministeriale
non basta, se non vi è anche il consenso della Regione. Autorizzazione che, peraltro, la
Regione rilascia nellambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad
essa spettante, e dunque avendo riguardo anche alle risorse disponibili.
Si
può inoltre ricordare che, in base allart. 34 della (sopravvenuta) legge 6 marzo
1998, n. 40, in seguito trasfuso nellart. 36 del testo unico approvato con d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286, le spese sostenute dalle aziende sanitarie a favore di stranieri cui
viene rilasciato il permesso di soggiorno per cure mediche nellambito dei programmi
umanitari definiti ai sensi dellart. 12, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 502 del
1992, come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993, previa autorizzazione del Ministero
della sanità, dintesa con quello degli esteri, sono rimborsate tramite le
Regioni e fanno carico al Fondo sanitario nazionale: i relativi trasferimenti a
favore della Regione sono fra quelli esclusi dalla cessazione prevista dallart. 1
del d.lgs. n. 56 del 2000 (cfr. art. 1 cit., comma 2).
Quanto
infine ai profili concernenti la violazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, la
questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel
giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme
costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.
16.
Le Regioni Lombardia e Veneto impugnano il comma 1 dellart. 34, che prevede
linquadramento nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali già
operanti con rapporto convenzionale, e che siano in possesso di determinati requisiti di
età e di durata oraria dellincarico già ricoperto. Secondo le ricorrenti tale
norma sarebbe illegittima in quanto genererebbe un aggravio di spesa a loro carico, senza
provvedere a porre a loro disposizione le risorse necessarie. Sarebbero violati altresì i
principi di cui agli artt. 32 e 97 della Costituzione.
17.
La questione è in parte non fondata, in parte inammissibile.
Premesso
che rientra nellambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale definire il
regime dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale degli specialisti che in esso
operano, e che della relativa spesa si tiene conto in sede di determinazione della misura
del Fondo sanitario nazionale, va osservato che la norma impugnata affida alle Regioni il
compito di individuare aree di attività specialistica con riferimento alle quali,
ai fini del miglioramento del servizio, si prevedono gli inquadramenti in questione:
onde non è sottratta alle Regioni stesse che dispongono inoltre di ampi poteri
sullorganizzazione dei servizi la possibilità di decidere in ordine
allentità e al tempo degli inquadramenti medesimi. Né, del resto, le Regioni
ricorrenti hanno dato dimostrazione adeguata della formazione, per effetto della stessa
norma, di un onere supplementare eccedente le risorse attribuite al Servizio.
Quanto
ai profili concernenti la violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione, la questione
risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel giudizio di
legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che
non riguardino la propria sfera di competenza.
18.
Lart. 37, anchesso censurato dalle Regioni Lombardia e Veneto,
stabilisce che il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi
mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea
documentazione dellintervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.
Anche in questo caso la censura si fonda sullassunto che verrebbe imposto un nuovo
onere senza prevedere le relative risorse, con pregiudizio del diritto alla salute.
Sarebbe violato altresì il principio di cui allart. 97 della Costituzione.
19.
La questione è in parte infondata, in parte inammissibile.
Stabilire
quali siano le prestazioni minime cui hanno diritto gli assistiti dal Servizio sanitario
nazionale è compito specifico della legislazione e della programmazione statali, ed è in
rapporto a tali prestazioni che viene determinata la dimensione finanziaria del Fondo
sanitario nazionale (cfr. artt. 1 e 12, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Del
resto la fornitura della protesi mammaria alle assistite mastectomizzate era già
prevista, nellambito della disciplina delle protesi dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali (cfr. art. 2, numero 1, e allegato A, voce 30., Protesi
fisiognomiche, del d.m. 28 dicembre 1992, in seguito sostituito dal regolamento
approvato con d.m. 27 agosto 1999, n. 332: cfr. lart. 2, lettera d), onde la portata
della norma in esame appare essenzialmente quella di affermare il diritto delle assistite,
che hanno subito lintervento, alla fornitura della protesi, anche indipendentemente
dalle procedure di riconoscimento della invalidità.
Da
ultimo, peraltro, il comma 7 dellart. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992,
introdotto dallart. 8 del d.lgs. n. 229 del 1999, affida la disciplina delle
modalità di erogazione e di remunerazione dellassistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui allart. 1 dello stesso d.lgs. n. 502, ad un
decreto del Ministro della sanità emanato dintesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Quanto
infine ai profili concernenti la violazione degli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, la
questione risulta inammissibile, non essendo le Regioni legittimate a lamentare, nel
giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la violazione di norme
costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.
20.
Un terzo gruppo di questioni investe disposizioni della legge impugnata in materia
di personale e di disciplina dellattività amministrativa.
Lart.
39 della legge prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale. I
successivi commi dal 2 al 18 dello stesso articolo dettano una disciplina specifica,
valida per le amministrazioni statali, in tema di assunzioni e di passaggio di personale a
determinati servizi ed uffici.
Le
Regioni Lombardia e Veneto impugnano il comma 19 dello stesso art. 39, il quale stabilisce
che le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale (nonché altri enti dotati di
autonomia) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1
finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
Secondo
le ricorrenti, tale norma sarebbe illegittima in quanto equiparerebbe indebitamente le
Regioni ad enti con diversa posizione costituzionale, e generalizzerebbe misure di
contenimento del personale ammesse in passato dalla giurisprudenza di questa Corte solo in
quanto temporanee e transitorie.
21.
La questione non è fondata.
Stabilire
che anche le amministrazioni regionali debbano conformare la propria attività ai principi
della programmazione del fabbisogno di personale e del contenimento della spesa di
personale rientra certamente nella potestà del legislatore statale ai sensi del primo
comma dellart. 117 della Costituzione. E la disposizione in questione non va al di
là di siffatta statuizione, limitandosi a richiedere alle Regioni di adeguarsi a tali
principi, senza imporre modalità o misure specifiche né obiettivi quantitativamente
determinati.
Né
ha pregio la censura secondo cui le Regioni sarebbero indebitamente equiparate ad enti
diversamente considerati dalla Costituzione. Ciò che conta è che il legislatore statale,
nellimporre obblighi alle Regioni, non varchi i limiti ad esso consentiti dalla
Costituzione stessa, in particolare dagli articoli 117 e 119. Non è certo vietato al
legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali,
nellambito dei rispettivi ordinamenti, forme di autonomia simili a quelle garantite
alle Regioni dalle norme costituzionali, né fissare in proposito principi comuni
vincolanti.
22.
Lart. 41, comma 1, della legge impugnata stabilisce che al fine di
conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti
amministrativi, lorgano di direzione politica responsabile, con provvedimento da
emanare entro sei mesi dallinizio di ogni esercizio finanziario, individua i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni
amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dellamministrazione o dellente interessato; e aggiunge che gli
organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo allemanazione del provvedimento e le relative funzioni sono
attribuite allufficio che riveste preminente competenza nella materia.
Secondo
le Regioni ricorrenti si avrebbe ancora una volta una indebita equiparazione delle Regioni
ad enti non dotati di autonomia costituzionalmente garantita; inoltre, attribuendo la
competenza ad adottare il provvedimento in questione allorgano di direzione politica
responsabile, si violerebbe lautonomia organizzativa della Regione.
23.
La questione non è fondata.
La
disposizione in esame va intesa nel senso che essa opera nei confronti delle Regioni solo
come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di
semplificazione dellorganizzazione e in ispecie a provvedere alla soppressione degli
organismi superflui, con quelle finalità di risparmio e di efficienza che legittimamente
il legislatore statale può imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle
amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli
organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la
conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla
disciplina dettata dalla legge regionale.
Così
intesa, la disposizione non è dunque lesiva dellautonomia delle Regioni. Quanto poi
alla lamentata equiparazione delle Regioni ad altri enti, vale quanto si è appena
osservato a proposito dellart. 39, comma 19; mentre lindicazione della
competenza dell organo di direzione politica responsabile solo
genericamente individuato non eccede lambito del principio, vincolante anche
per le Regioni, di distinzione fra organi di direzione politica e organi di gestione,
definito dallart. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, e ancor prima dallart. 2, comma
1, lettera g, numero 1, della legge n. 421 del 1992.
24.
La sola Regione Veneto impugna altresì il comma 3 dello stesso art. 41, ai cui
sensi lattribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato
può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dallentrata in
vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale
contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti
dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di
spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il
presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
dei Vigili del fuoco.
Secondo
la ricorrente tale disposizione inciderebbe sullautonomia della Regione in ordine al
trattamento del proprio personale e allorganizzazione dei propri uffici, con una
misura organizzativa priva dei caratteri di urgenza e di provvisorietà.
25.
La questione non è fondata.
La
norma in esame non fa che trarre le conseguenze del principio legislativo
costituente principio fondamentale vincolante per le Regioni (cfr. in proposito sentenza
n. 352 del 1996) secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle pubbliche
amministrazioni con le sole eccezioni stabilite dalla legge dello Stato sono
disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel
settore privato, e i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art.
2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993): onde, in particolare, il trattamento
economico, che è materia non riservata alla legge ai sensi dellart. 2, comma 1,
lettera c, della legge n. 421 del 1992, è disciplinato esclusivamente dai contratti
collettivi e da quelli individuali.
Non
si tratta dunque di sancire una impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge
regionale nellambito del sistema delle fonti, ma della piana e logica conseguenza
del sistema, stabilito con efficacia anche nei confronti delle Regioni dal legislatore
statale, del rapporto di lavoro pubblico assimilato a quello privato e contrattualizzato.
Se la legge regionale potesse, ciò nonostante, continuare a disporre lattribuzione
ai dipendenti delle Regioni di trattamenti economici, che verrebbero a sovrapporsi o ad
aggiungersi a quelli previsti dai contratti collettivi, lintero sistema in questione
verrebbe evidentemente compromesso con riguardo al comparto dei dipendenti regionali.
La
regola, secondo cui il trattamento economico è definito in modo vincolante in sede di
accordi collettivi, e le disposizioni di legge preesistenti, recanti attribuzione di
trattamenti economici, cessano di operare a seguito della stipulazione dei medesimi
accordi, era già stata sancita dal legislatore statale allorquando, con la legge quadro
sul pubblico impiego, si era definito il sistema della disciplina in base ad
accordi (cfr. art. 3 della legge n. 93 del 1983). Essa è stata ripresa dal
legislatore statale allorché ha realizzato la cosiddetta privatizzazione e la
contrattualizzazione dei rapporti di impiego pubblico. Già nellart. 2, comma 2-bis,
del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dallart. 2 del d.lgs. n. 546 del
1993, si stabiliva che nelle materie non soggette a riserva di legge (e quindi anche in
materia di trattamenti economici) eventuali norme di legge, intervenute dopo la
stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge
[statale] non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in
vigore il successivo contratto collettivo. Più di recente, successivamente alla
legge impugnata, tale regola è stata sancita, in termini pressoché identici a quelli
della disposizione qui in esame, dal nuovo comma 3 dellart. 2 del d.lgs. n. 29 del
1993, come sostituito dallart. 2 del d.lgs. n. 80 del 1998.
26.
E impugnato altresì, dalle Regioni Lombardia e Veneto, lart. 43. Più
specificamente (e in questo senso la questione deve essere precisata), è censurato il
comma 3 di tale articolo, ai sensi del quale, ai fini di cui al comma 1 vale a dire
al fine di favorire linnovazione dellorganizzazione amministrativa e di
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati,
le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o
privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le
spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del
presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e
dello spettacolo, sono definite ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, cioè con regolamenti governativi.
Ad
avviso delle ricorrenti tale norma sarebbe incompatibile con lautonomia finanziaria,
legislativa ed amministrativa regionale.
La
disposizione in esame risulta ora abrogata dallart. 6, comma 5, lettera m, della
legge 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dallentrata in vigore dei regolamenti
previsti dal comma 4 dello stesso articolo: abrogazione di cui, peraltro, non è chiaro se
abbia portata generale, atteso che tale articolo 6 contiene unicamente disposizioni
per lAmministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di
polizia e delle Forze armate.
27.
La questione non è fondata.
Anche
la disposizione in oggetto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei
confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto
facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle
amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono
soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui
ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per
cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui è parola costituisce economia di
bilancio.
Intesa
in questi termini, la disposizione impugnata non può ritenersi lesiva dellautonomia
regionale.
28.
Larticolo 44 della legge, al comma 4, stabilisce che le disposizioni
dellarticolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle
trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni
pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Tra
queste ultime sono comprese le amministrazioni regionali. Lart. 14 della legge n.
59, a sua volta, detta i criteri direttivi cui doveva attenersi il Governo
nellesercitare la potestà legislativa delegata ai fini del riordino degli enti
nazionali, prevista dallart. 11, comma 1, lettera b, della stessa legge n. 59 del
1997: criteri che prevedono la fusione o la soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari, o la trasformazione degli enti per i quali lautonomia non sia
necessaria o funzionalmente utile; la trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti per i quali non è necessaria la personalità di
diritto pubblico, e in enti pubblici economici o in società di diritto privato di quelli
ad alto indice di autonomia finanziaria; nonché ladozione di principi
di omogeneità di organizzazione, di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza, di contenimento delle spese di funzionamento, di programmazione.
Secondo
le ricorrenti lo Stato potrebbe in tal modo imporre soppressioni, fusioni o
trasformazioni, o altre prescrizioni organizzative, nei confronti di strutture regionali,
omettendo procedure di raccordo, e comprimendo lautonomia organizzativa regionale.
Ciò varrebbe anche se si dovesse intendere la norma come recante principi fondamentali di
legislazione.
29.
La questione non è fondata.
La
disposizione in esame non estende né rinnova alcuna delega al Governo, diversa da quella,
per il riordino degli enti nazionali, per la quale lart. 14 della legge n. 59 del
1997 dettava i criteri e principi direttivi. Nei confronti delle Regioni essa dunque non
può avere altro senso se non quello di stabilire principi per la rispettiva legislazione,
alla quale spetta disciplinare la sorte degli enti e delle strutture regionali.
Intesa
la disposizione in questo senso, non ne deriva alcuna lesione dellautonomia
regionale, poiché i criteri in questione hanno portata generale e non valicano la sfera
di ciò che la legge statale può stabilire come principio fondamentale vincolante per le
Regioni.
30.
Un quarto gruppo di questioni investe talune disposizioni della legge impugnata in
materia di disciplina dei flussi finanziari.
Lart.
47, comma 1, stabilisce che, al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti
allobbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in
conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono
effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dellentità
dellassegnazione di competenza
(seguono alcune previsioni specifiche
concernenti gli enti locali).
Secondo
le Regioni ricorrenti sarebbe violata la riserva di legge di cui allart. 119 della
Costituzione; le Regioni sarebbero indebitamente equiparate ad altri enti, e si
limiterebbe lautonomia regionale introducendo elementi di incertezza e di
imprevedibilità nella gestione. Infine, non sarebbe chiaro quale sia la
assegnazione di competenza delle Regioni sulla quale si commisura il limite di
giacenza.
31.
La questione non è fondata.
Le
Regioni, come altri enti pubblici, sono assoggettate al sistema della cosiddetta tesoreria
unica, previsto dal legislatore statale (legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modifiche e integrazioni) al fine di evitare la necessità per il Tesoro di accrescere il
livello di indebitamento per procurarsi risorse che, trasferite ad altri enti del c.d.
settore pubblico allargato, potrebbero restare in giacenza presso le rispettive tesorerie,
prima che gli enti medesimi le utilizzino per erogare le proprie spese. A tale scopo gli
enti autonomi sono soggetti a limitazioni in ordine alle disponibilità liquide che essi
possono detenere presso il sistema bancario, e la facoltà di effettuare nuovi prelievi
dai conti presso il Tesoro è subordinata al rispetto di detti limiti.
Questa
Corte ha già avuto occasione di esaminare tale sistema sotto il profilo della
legittimità costituzionale, affermando che esso non è lesivo dellautonomia
costituzionalmente garantita alle Regioni sino a quando esso non si trasformi in un mezzo
improprio di controllo sulla spesa regionale: ciò non accade se resta fermo il diritto
delle Regioni di disporre delle risorse loro assegnate per effettuare le spese
autonomamente da esse decise (cfr. sentenze nn. 412 del 1993 e 171 del 1999). Il sistema
è ora in via di parziale superamento, anche attraverso lattuazione di una
sperimentazione, mirandosi ad escludere gradualmente le entrate proprie degli enti
dallobbligo di versamento nei conti presso il Tesoro, ma stabilendo lobbligo
per gli enti di utilizzare, ai fini delle rispettive esigenze di spesa, dette entrate
proprie con priorità rispetto alle risorse trasferite dal bilancio dello Stato, e
prevedendo la modulazione dei pagamenti statali a favore degli enti in relazione
allesaurimento delle disponibilità esistenti sui conti presso il Tesoro (cfr. artt.
7, 8 e 9 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279).
La
disposizione qui impugnata non innova sostanzialmente a detto sistema, limitandosi a
prevedere limiti di giacenza delle disponibilità nei conti presso il Tesoro, cui vengono
subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti autonomi,
comprese le Regioni: senza che da ciò derivino vincoli impropri a carico delle Regioni
quanto allutilizzo delle risorse ad esse assegnate.
Non
è violata la riserva di legge di cui allart. 119 della Costituzione, poiché la
disposizione in esame detta una disciplina precisa e fissa i limiti, minimo e massimo,
delle giacenze, entro i quali il Ministro del Tesoro è abilitato a stabilire la soglia
cui è subordinata lerogazione dei pagamenti statali: onde la discrezionalità del
Ministro si esercita entro confini ragionevolmente delimitati.
Né
può dirsi che si introducano così elementi di incertezza: al contrario il decreto del
Ministro deve stabilire un limite preciso di giacenza (fissato per il 1998 e per il 1999
nel 14 per cento: cfr. art. 1 del d.m. Tesoro 16 gennaio 1998, e art. 1 del d.m. Tesoro 4
marzo 1999). Del pari non sussiste incertezza circa la base cui si commisura il limite di
giacenza: la legge si riferisce alla assegnazione di competenza, cioè
allimporto complessivo delle somme assegnate alla Regione e destinate ad essere
trasferite ad essa dal bilancio dello Stato (cfr. infatti lart. 1, comma 2, dei due
decreti ministeriali citati, che precisa i capitoli del bilancio dello Stato cui le
assegnazioni si riferiscono).
Nemmeno
infine, per le ragioni già dette (sopra, n. 21), può costituire fondato motivo di
censura la circostanza che la disciplina in esame riguardi le Regioni al pari di altri
enti dotati di autonomo bilancio, ed egualmente destinatari di trasferimenti da parte
dello Stato.
32.
Dellart. 48 sono impugnati i commi 1, 4 (solo dalla Regione Lombardia), e 5.
Il
comma 1 stabilisce che il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che
il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la
spesa sanitaria nonché la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di
trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia
superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non
sia superiore a quello dellanno precedente maggiorato in misura pari al tasso
programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, dintesa con il Ministro della sanità, procede al
monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano
quelli effettuati nellanno precedente incrementati del tasso programmato
dinflazione; dellesito viene data informazione alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I
commi 2 e 3 affidano alle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali il
compito di stabilire i criteri operativi per il computo del fabbisogno e le procedure per
il monitoraggio degli andamenti mensili del medesimo, rispettivamente per le Regioni e per
gli enti locali.
Il
comma 4 prevede che, nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno
incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1, la Conferenza Stato-Regioni e la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze,
propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di
vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da
disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Il
comma 5, a sua volta, stabilisce che in attesa delle indicazioni delle predette
Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali
interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni
patrimoniali allente o a soggetti che intrattengono con lente rapporti
giuridici e negoziali.
Anche
queste disposizioni sono censurate in quanto inciderebbero sullautonomia regionale
ed equiparerebbero indebitamente le Regioni ad altri enti. Si lamenta, poi,
lintrinseca irragionevolezza della disciplina: a proposito del comma 5, in
particolare, non si capirebbe, secondo le ricorrenti, quale titolo di pagamento possa
sussistere a favore di terzi in assenza di un rapporto giuridico o negoziale.
33.
E infondata la questione relativa al comma 1. Stabilire obiettivi globali di
contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nellambito e
ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della
programmazione finanziaria nazionale, rientra nellambito dei compiti di
coordinamento della finanza pubblica che lart. 119 della Costituzione attribuisce
alla legge della Repubblica.
Del
pari infondata è la questione che investe il comma 4. Il potere, nel caso di andamenti
incompatibili con gli obiettivi, di proporre misure di ordine finanziario per assicurare
il conseguimento di questi ultimi, è infatti demandato alla Conferenza Stato-Regioni, e
cioè alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e Governi regionali: ad
essa è demandato anche di stabilire i criteri per la rilevazione dellandamento del
fabbisogno, a cui si collegano le eventuali misure nel caso di andamenti incompatibili con
gli obiettivi. Le Regioni non sono dunque soggette a provvedimenti unilaterali, ma
concorrono responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie. Il
contenuto di queste ultime non è precisato, se non col riferimento alla eventuale
introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di
tesoreria unica. Tali vincoli inciderebbero bensì sulla capacità di spesa delle Regioni:
tuttavia, dato il carattere generale dei medesimi, e lo stretto collegamento con gli
obiettivi globali di finanza pubblica e col rispetto del limite di fabbisogno
espressamente stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48, la previsione in esame appare
rispettosa dei principi costituzionali; mentre limposizione eventuale di altre
misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dellautonomia finanziaria
regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni
strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni.
34.
Fondata è invece la questione che investe il comma 5. Una misura drastica quale
lobbligatoria sospensione dei pagamenti, sia pure con leccezione (la cui
portata non appare facilmente precisabile) di quelli la cui omissione potrebbe causare
danni patrimoniali allente o ad altri soggetti, incide in modo irragionevolmente
severo sullautonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa già
avviati: mal si concilia dunque con lo status costituzionale delle Regioni.
Il
comma 5 deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte
riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
35.
Sono, infine, impugnate due disposizioni concernenti materie specifiche:
lart. 49, comma 18, in materia di urbanistica, e lart. 55, comma 14, in
materia di agricoltura.
Lart.
49, comma 18, è impugnato dalle Regioni Piemonte (il cui ricorso ha per oggetto solo
questa disposizione) e Veneto. Esso stabilisce che sono considerati validi gli
strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dellapplicazione, da parte
degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste da
una serie di decreti legge (non convertiti in legge), i cui effetti sono fatti salvi
ai sensi dellarticolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e che
ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto [dai
decreti legge predetti] per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo
di vigenza del singolo decreto legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei
successivi decreti legge.
La
disposizione in esame violerebbe anzitutto, secondo entrambe le Regioni ricorrenti,
lart. 77, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione, perché pretenderebbe di
estendere la portata della sanatoria degli effetti dei decreti legge non convertiti al di
là di quanto previsto da detta norma costituzionale; e, secondo la Regione Veneto,
lart. 77, secondo comma, della Costituzione, perché, pretendendo di
saldare a posteriori tra di loro i decreti legge succedutisi nel tempo,
contrasterebbe con il limite temporale della provvisoria efficacia del decreto legge in
attesa di conversione.
Inoltre,
secondo la Regione Piemonte, sarebbero violati lart. 9 della Costituzione e le
competenze regionali in materia urbanistica, in particolare perché al silenzio in
siffatta materia, spettante alla competenza della Regione solo la legge regionale
potrebbe attribuire un significato concludente, quale si verifica col silenzio-assenso.
La
Regione Veneto, a sua volta, lamenta altresì la violazione dellart. 24 della
Costituzione, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, perché la Regione che non
aveva a suo tempo interesse ad impugnare i decreti legge, per limpossibilità che
leffetto di approvazione degli strumenti urbanistici, proprio del silenzio-assenso,
si producesse entro il termine di efficacia, di sessanta giorni, proprio di ciascuno dei
decreti si vedrebbe oggi preclusa la possibilità di dolersi nei confronti dei
decreti legge medesimi, ormai decaduti, ma che verrebbero resuscitati dalla
disposizione in esame; nonché la violazione dellart. 3 della Costituzione, sempre
in riferimento agli artt. 5, 117 e 118, per lirrazionalità interna che si
manifesterebbe nellaffermare che sono considerati validi gli strumenti urbanistici
già intesi approvati a seguito dellapplicazione dei decreti legge non
convertiti, riconoscendo contemporaneamente la necessità di una saldatura fra
i decreti, proprio al fine di determinare leffetto dellapprovazione per
silenzio-assenso.
36.
La questione è fondata.
I
decreti legge in questione, succedutisi con continuità fra il 1994 e il 1996, e tutti
decaduti, stabilivano, con disposizioni pressoché identiche, che lapprovazione da
parte della Regione degli strumenti urbanistici fosse da intendersi avvenuta in
base ad un meccanismo di silenzio-assenso alla scadenza del termine di centottanta
giorni dalla loro trasmissione da parte dellente territoriale che li aveva adottati.
Lart. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, dopo la decadenza dellultimo
decreto legge della catena, non più reiterato, e senza riprendere la norma da
essi provvisoriamente introdotta, ha fatto salvi gli effetti prodotti dai decreti non
convertiti.
Questa
Corte, investita da due ricorsi della Regione Piemonte e da un ricorso della Regione
Lazio, relativi rispettivamente a due dei decreti non convertiti, ma i cui effetti erano
stati oggetto della sanatoria, e alla stessa clausola di sanatoria, ha già avuto
occasione di pronunciarsi (sentenze nn. 429 e 244 del 1997) sugli effetti della predetta
clausola di sanatoria, escludendo che essa potesse aver prodotto leffetto di
approvazione, per silenzio-assenso, degli strumenti urbanistici a suo tempo adottati e
trasmessi alla Regione, senza che questa si pronunciasse. Infatti ciascun decreto ha avuto
efficacia solo per sessanta giorni, e i rispettivi periodi di provvisoria efficacia non
potevano sommarsi fra di loro (decaduto un decreto e ad esso succedutone un altro,
lefficacia del primo è venuta meno, e solo il secondo è operante), e dunque tra
gli effetti dei decreti decaduti, consolidati dalla disposizione di sanatoria, non poteva
ritenersi compreso quello di approvazione degli strumenti, che avrebbe richiesto, per
prodursi, il decorso del più ampio termine di centottanta giorni sotto il permanente
vigore della stessa disposizione provvisoria. Né, come è evidente, potrebbe attribuirsi
alla clausola di sanatoria unefficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si
dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti e quelli soltanto già
prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge (restando impregiudicato ovviamente
lulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse,
nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva: sentenza n. 244 del 1997).
Sulla base di questi presupposti la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora
proposte dalla Regione Piemonte, aventi ad oggetto i decreti legge non convertiti, ed
infondata la questione proposta dalla Regione Lazio in relazione agli artt. 115, 117 e 118
della Costituzione (mentre la stessa questione è stata dichiarata inammissibile con
riferimento allart. 77 della Costituzione), avente ad oggetto la clausola di
sanatoria.
La
disposizione qui impugnata, la quale stabilisce che sono considerati validi,
in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati
sotto il vigore dei decreti legge decaduti, e che il termine di centottanta giorni
previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno
dei singoli decreti legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei
successivi decreti legge, pretende dunque di far luogo ad un effetto diverso e
ulteriore rispetto a quello derivante dalla clausola di sanatoria contenuta nellart.
2, comma 61, della legge n. 662 del 1996; e di disporre, con effetto retroattivo, che un
silenzio-assenso mai formatosi si debba intendere oggi, ora per allora, perfezionato,
convalidandosi così a posteriori lefficacia di strumenti urbanistici che in realtà
non sono mai stati approvati dalla Regione.
Ora,
indipendentemente dai limiti generali che, dal punto di vista costituzionale, debbono
ritenersi operanti per il legislatore che intenda attribuire efficacia retroattiva alle
proprie disposizioni, è evidente che, nella specie, al legislatore statale non può
ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che lapprovazione espressa
degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve
intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono
intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo
stabilire, nellambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva
legislazione regionale, ai sensi dellart. 117, primo comma, della Costituzione,
viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare,
per il passato, lefficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in
vigore.
La
disposizione impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima per
violazione dellart. 117 della Costituzione, restando assorbito ogni ulteriore
profilo di censura.
37.
Lultima disposizione impugnata, dalla sola Regione Veneto, è lart. 55,
comma 14. Esso stabilisce che gli interventi pubblici nel settore agricolo e
forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel
quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e
allarmonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese
agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire linnovazione tecnologica
e limprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. La
disposizione prosegue prevedendo una delega al Governo ad emanare, sentita fra
laltro la Conferenza Stato-Regioni, disposizioni legislative con losservanza
di principi e criteri direttivi che vengono così indicati: a) contenimento ed
armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei
fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri
fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al
costo del denaro; b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema
agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con lestensione del
credito specializzato e dei servizi assicurativi allesportazione dei prodotti verso
i Paesi extracomunitari; c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole e lintegrazione economica della
filiera agro-industriale; d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi
strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema
dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.
Secondo
la Regione ricorrente si verificherebbe, già con la disposizione di delega, una lesione
delle attribuzioni regionali, in quanto si prevede una analitica disciplina delle
attività agricole, da attuarsi con decreto legislativo, con il solo parere della
Conferenza Stato-Regioni, senza che sia indicata fra i criteri direttivi la salvaguardia
delle competenze regionali in materia.
38.
La questione non è fondata.
La
prima parte della disposizione impugnata si riferisce ad obiettivi generali della
programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il quadro nel
quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore.
La
delega legislativa prevista dalla seconda parte del comma 14 esercitata dal Governo
con il d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che non risulta essere stato impugnato dalla Regione
ricorrente non è di per sé lesiva delle competenze regionali, e non modifica né
tende a modificare lesistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni. Essa
deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella
competenza dello Stato come del resto suggerisce il riferimento, nellambito
dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e
contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi allesportazione e
per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio,
nellambito dei più generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o
disposizioni di coordinamento. Né può trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle
interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che
il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Resta
ovviamente impregiudicata la possibilità di sindacato sulle norme legislative delegate,
anche sotto il profilo del rispetto delle competenze regionali.
39.
Le Regioni Lombardia e Veneto censurano altresì lart. 32, commi 2, 4 e 5,
della legge n. 449 del 1997, in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione;
lart. 39, comma 19, in riferimento agli artt. 32, 97 e 128 della Costituzione;
lart. 47, comma 1, in riferimento allart. 97 della Costituzione; lart.
48, comma 1, in riferimento allart. 97 della Costituzione; mentre la sola Regione
Lombardia censura lart. 48, comma 4, in riferimento allart. 97 della
Costituzione. Tali censure, tuttavia, non sono in alcun modo argomentate né nei ricorsi
introduttivi né nelle successive memorie, sicché, sotto questi profili, le questioni
vanno dichiarate inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
a)
dichiara la illegittimità costituzionale dellart. 17, comma 10, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica);
b)
dichiara la illegittimità costituzionale dellart. 48, comma 5, della predetta legge
27 dicembre 1997, n. 449;
c)
dichiara la illegittimità costituzionale dellart. 49, comma 18, della predetta
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i
ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998):
art.
32, commi 2, 4 e 5
art.
34, comma 1
art.
37
art.
39, comma 19
art.
41, comma 1
art.
43, comma 3
art.
44, comma 4
art.
47, comma 1
art.
48, comma 1;
e)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 48, comma
4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt.
117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r.
ric. n. 13 del 1998);
f)
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in
epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998):
art.
17, comma 10, primo periodo
art.
17, comma 22
art.
17, comma 29
art.
18
art.
32, comma 15
art.
41, comma 3
art.
55, comma 14;
g)
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi
2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27
dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della
Costituzione, dalle Regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e
14);
h)
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma
29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso
in epigrafe (r. ric. n. 14);
i)
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 48,
comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento
allart. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe
(r. ric. n. 13).
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