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Corte Costituzionale -
Ordinanza n. 60 Anno 2000
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dellart. 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di lavori pubblici), modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n.
101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216, promosso con
ordinanza emessa l8 gennaio-12 febbraio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale
per lEmilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto dal Consorzio cooperative
di produzione e lavoro di Forlì contro il Comune di Cesena ed altra, iscritta al n. 786
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dellanno 1998.
Visto latto di
costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì;
udito nelludienza
pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
uditi gli avvocati Renato
Docimo e Franco G. Scoca per il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì.
Ritenuto che con ordinanza
emessa l8 gennaio - 12 febbraio 1998 nel corso di un giudizio promosso dal Consorzio
cooperative di produzione e lavoro di Forlì per ottenere l'annullamento del provvedimento
di esclusione, adottato dal Comune di Cesena, da una licitazione privata per l'affidamento
dell'appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per
lEmilia-Romagna, sede di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione ed al principio di ragionevolezza, questione di legittimità costituzionale
dellart. 13, comma 4, della legge quadro in materia di lavori pubblici (11 febbraio
1994, n. 109, modificata con il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216); questa disposizione vieta ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di unassociazione temporanea o
consorzio, di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale per chi abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio;
che il Tribunale amministrativo
interpreta questa disposizione nel senso che sia esclusa la partecipazione simultanea di
un consorzio di cooperative di produzione e lavoro (costituito in base alla legge 25
giugno 1909, n. 422) e di una cooperativa ad esso aderente, ma non invece la
partecipazione alla gara di più consorzi aventi in comune una o più cooperative
aderenti, e ritiene che la mancata previsione, anche in questo secondo caso, della
esclusione, disposta invece per le associazioni temporanee o per i consorzi costituiti in
base all'art. 2602 cod. civ., determinerebbe una non ragionevole disparità di trattamento
tra diversi tipi di consorzio e sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento
della pubblica amministrazione, giacché l'autonomia dei consorzi di cooperative di
produzione e lavoro non escluderebbe la sussistenza di una possibile comunione di
interessi tra i soggetti concorrenti quando alla gara partecipano simultaneamente consorzi
che abbiano in comune quali aderenti una o più cooperative;
che si è costituito in giudizio
il Consorzio cooperative di produzione e lavoro di Forlì, ricorrente nel giudizio
principale, sostenendo che la questione di legittimità costituzionale sarebbe irrilevante
o infondata, attesa la peculiare natura dei consorzi di cooperative, dotati di
personalità giuridica, che partecipano agli appalti di opere pubbliche con autonomia
nelle offerte avvalendosi dei propri requisiti di idoneità.
Considerato che,
successivamente allordinanza che ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, è sopravvenuta una nuova disciplina del divieto di cumulare
partecipazioni ad una medesima gara per laggiudicazione di un appalto pubblico;
che, difatti, la legge 18
novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici", ha disposto, all'art. 9, comma
23, che i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (costituiti a norma
della legge n. 422 del 1909) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati concorrono, ed ha stabilito inoltre il divieto per i consorziati di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
che questa previsione pone sul
piano normativo ciò che, secondo la giurisprudenza, era in precedenza possibile sul piano
amministrativo, giacché il bando o la lettera di invito potevano richiedere, ai fini
della ammissione alla gara, lindicazione preventiva delle cooperative consorziate
per le quali lofferta veniva formulata;
che è opportuno che il giudice
rimettente valuti se, anche a seguito del mutamento intervenuto nella disciplina
normativa, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, rilevante nei termini in
cui essa è stata proposta;
che, pertanto, gli atti vanno
restituiti al giudice rimettente.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli
atti al Tribunale amministrativo regionale per lEmilia-Romagna, sede di Bologna.
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