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Corte di Giustizia delle
Comunità Europee - Sentenza 26 settembre 2000 C-225/98
«Inadempimento - Appalti
pubblici di lavori - Direttive 71/305/CEE, come modificata dalla direttiva 89/440/CEE, e
93/37/CEE - Costruzione e manutenzione di edifici scolastici dirette dalla Regione
Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord»
Sentenza
1.
Con atto introduttivo depositato presso la
cancelleria della Corte il 22 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha
proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso
diretto a far constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione di
appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici
scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevati
su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49
CE), nonché della direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), come
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GU L 210, pag. 1, in
prosieguo: la «direttiva 71/305»), ed in particolare dei suoi artt. 12, 26 e 29, e della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), ed in particolare dei
suoi artt. 8, 11, 22 e 30. Ambito
normativo
La direttiva 93/37
2.
Conformemente al suo primo 'considerando, la
direttiva 93/37 ha proceduto, per maggior chiarezza e razionalità, alla codificazione
delle disposizioni della direttiva 71/305.
3.
L'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37 prevede
quanto segue: «Per ciascun appalto
concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare
almeno i dati seguenti:
-il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
-i nomi dei candidati o offerenti presi in
considerazione e la giustificazione della loro scelta;
-i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i
motivi del rigetto;
-il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione
della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che
l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
-per quanto riguarda le procedure negoziate, le
circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.
Il verbale o i suoi punti principali sono
comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima».
4.
Ai sensi dell'art. 11, n. 1, della direttiva
93/37, «Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le
caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui
importi eguagliano o superano la soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1».
5.
Secondo l'art. 11, n. 5, della direttiva 93/37,
«Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il
risultato mediante un avviso ...».
6.
L'art. 11, n. 7, della direttiva 93/37 dispone
quanto segue: «I bandi di gara e gli
avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei
termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo
14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.
L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più
rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma
in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono
attribuire.
L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più
tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione».
7.
L'art. 11, n. 11, della direttiva 93/37 precisa: «La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella
Gazzetta ufficiale o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può
avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee».
8.
L'art. 12, nn. 1 e 2, della direttiva 93/37
prevede quanto segue: «1.Nelle procedure
aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di
spedizione del bando di gara.
2.Il termine di ricezione delle offerte previsto
al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura
nell'allegato IV sezione A».
9.
L'art. 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37 è
redatto nei termini seguenti: «3.Nelle
procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio
dell'invito scritto.
4.Il termine di ricezione delle offerte previsto
al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici
hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura
nell'allegato IV sezione A».
10.
Ai sensi dell'art. 22, n. 2, della direttiva
93/37: «Le amministrazioni
aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono
prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che
esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La
forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno
elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della
forcella può essere fissata a venti.
In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a
presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale».
11.
L'art. 27 della direttiva 93/37 prevede quanto
segue: «1.La dimostrazione della
capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:
a)i titoli di studio e professionali
dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei
responsabili della condotta dei lavori;
b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli
ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori
più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di
esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati effettuati a regola d'arte e
con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente
all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente.
c) una dichiarazione dalla quale risultino
l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per
l'esecuzione dell'opera;
d) una dichiarazione dalla quale risulti
l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi
tre anni;
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli
organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel
bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere».
12.
Infine, conformemente all'art. 30, nn. 1 e 2,
della direttiva 93/37: «1. I criteri sui
quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:
a) o unicamente il prezzo più basso;
b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto:
ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la
redditività, il valore tecnico.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara,
tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine
decrescente dell'importanza che è loro attribuita».
La direttiva 71/305
13.
Fatte salve alcune differenze redazionali, le
disposizioni della direttiva 71/305, per quanto attiene alla compilazione ed alla
comunicazione dei verbali (art. 5 bis), le modalità di pubblicazione alle quali devono
conformarsi le amministrazioni aggiudicatrici (art. 12), il termine di ricezione delle
offerte e delle domande di partecipazione (artt. 13 e 14), la dimostrazione delle capacita
tecniche dell'imprenditore (art. 26) e i criteri di aggiudicazione dell'appalto (art. 29,
nn. 1 e 2), avevano lo stesso tenore delle corrispondenti disposizioni della direttiva
93/37, riportate ai punti 3 a 12 della presente sentenza. Fatti di causa e procedimento precontenzioso
14.
Dal fascicolo risulta che l'attenzione della
Commissione è stata attratta all'inizio del 1993 sulla procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico di lavori bandito con la procedura aperta e relativo alla costruzione
dell'istituto di istruzione secondaria polivalente di Wingles (dipartimento del
Pas-de-Calais). Poiché l'importo di tale appalto superava la soglia comunitaria di 5
milioni di ecu, è stato pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee (in prosieguo: la «GUCE») del 21 gennaio 1993, conformemente alle
disposizioni della direttiva 71/305.
15.
Avendo ricevuto una denuncia e ritenuto che non
fossero state rispettate le disposizioni della direttiva 71/305, la Commissione, con
lettera del 27 settembre 1993, ha diffidato le autorità francesi, ingiungendo di
presentare le loro osservazioni entro un termine di due mesi a partire dalla notifica. Le
censure della Commissione erano relative al termine di ricezione delle offerte, inferiore
a 52 giorni, alla designazione discriminatoria dei lotti, alle condizioni minime
discriminatorie, ai criteri di aggiudicazione dell'appalto non conformi alla direttiva
71/305, all'aggiudicazione irregolare dell'appalto ed alla mancanza di comunicazione dei
motivi di rigetto della sua offerta ad un candidato escluso.
16.
Con lettera del 20 dicembre 1993, le autorità
francesi hanno presentato alla Commissione alcune precisazioni in risposta alle censure
riportate nella diffida.
17.
La Commissione, avendo considerato che la detta
lettera non fosse soddisfacente, ha inviato alla Repubblica francese, l'8 settembre 1995,
un parere motivato. Nessuna risposta è stata comunicata dalle autorità francesi.
18.
Intanto, in applicazione della direttiva 93/37, la
Regione Pas-de-Calais ha pubblicato, nella GUCE del 18 febbraio 1995, una serie di
quattordici bandi di gara nell'ambito di un'operazione chiamata «piano licei», per un
importo globale di 1,4 miliardi di FRF. Tali bandi erano identici tra loro e
corrispondevano a licitazioni ristrette relative alla realizzazione di appalti di lavori
di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria per un periodo di dieci anni. Erano
ammessi i gruppi d'imprese ed erano previste le condizioni minime di partecipazione,
specie per quanto riguarda le referenze e le qualificazioni. D'altra parte, i detti bandi
precisavano che le offerte sarebbero state esaminate tenendo conto di diversi criteri di
aggiudicazione, tra cui «il rapporto qualità/prezzo della risposta tecnica e delle
prestazioni», il «termine di realizzazione dei lavori di costruzione e ristrutturazione,
salvo la manutenzione e il modo d'intervento» ed un «criterio supplementare relativo
all'occupazione». Un bando di gara supplementare, relativo alla progettazione ed alla
realizzazione di un liceo di alta qualità ambientale e che prevedeva livelli più elevati
di qualificazione ed il requisito, per l'architetto, di poter esercitare il Francia, è
stato pubblicato nella GUCE del 24 giugno 1995.
19.
Il 10 febbraio 1995 è stato firmato un accordo
tra il presidente della Commissione PMI-appalti delle costruzioni scolastiche della
federazione regionale per l'edilizia, il presidente della federazione regionale per i
lavori pubblici ed il delegato regionale Nord-Pas-de-Calais del sindacato nazionale per il
cemento armato e taluni tecnici industriali per definire le modalità con le quali le PMI
(piccole e medie imprese) regionali e locali, rappresentate dai firmatari, avrebbero
potuto candidarsi per l'appalto globale della costruzione e la manutenzione dei licei
della Regione Pas-de-Calais sotto forma di gruppi riuniti di imprese solidali suddivisi in
tre categorie secondo i bandi di gara pubblicati. Tale accordo è stato pubblicato nel
Moniteur du Bâtiment et des Travaux publics del 17 febbraio 1995, nella rubrica «Testi
ufficiali».
20.
Con lettera del 21 novembre 1995, parimenti
inviata ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la Commissione ha diffidato le autorità
francesi ingiungendo loro di presentare le loro osservazioni in merito alle irregolarità
rilevate in occasione della procedura di aggiudicazione degli appalti rientranti nel piano
licei. La Commissione metteva sotto accusa la politica seguita dalla Regione Pas-de-Calais
e, di conseguenza, dal dipartimento del Nord nell'aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori per gli edifici scolastici. Fondando la propria valutazione sugli elementi del
piano licei, ma anche sul precedente dell'istituto di istruzione secondaria di Wingles e
su talune procedure del consiglio generale del dipartimento del Nord, essa censurava la
politica delle amministrazioni aggiudicatrici dell'agglomerato di Lilla diretta ad
aggiudicare, nel lungo periodo, gli appalti degli edifici scolastici di loro competenza ad
imprese della Regione Pas-de-Calais. Essa censurava altresì il ricorso ad un criterio
supplementare relativo al servizio pubblico dell'occupazione locale derivante dalla
circolare interministeriale TEFP 14/93, del 29 dicembre 1993 (pubblicata nel Moniteur du
Bâtiment et des Travaux publics del 14 gennaio 1994, pag. 235).
21.
Le autorità francesi non hanno fatto riscontro a
tale lettera di diffida. La Regione Pas-de-Calais ha ciononostante nuovamente pubblicato
nella GUCE del 5 gennaio 1996, per ragioni di programmazione di bilancio, quattro bandi di
gara riguardanti quattro licei che già formavano l'oggetto del piano licei nel febbraio
1995.
22.
Poiché la Commissione aveva ricevuto talune
informazioni riguardanti il programma provvisorio degli investimenti per i licei del
Nord-Pas-de-Calais per il periodo 1996-1998, l'entità di tale programma ha condotta la
Commissione stessa ad esaminare la totalità dei bandi di gara pubblicati relativi a
edifici scolastici nella Regione Nord-Pas-de-Calais e nel dipartimento del Nord a partire
dal 1993, anno dell'aggiudicazione dell'appalto dell'istituto di istruzione secondaria di
Wingles. Dette procedure corrispondevano ad appalti banditi in un periodo di tre anni
dalle due amministrazioni aggiudicatrici che sono la Regione Nord-Pas-de-Calais ed il
dipartimento del Nord.
23.
Con lettera di diffida complementare dell'8 maggio
1996, la Commissione ha nuovamente precisato le proprie censure e ha chiesto alle
autorità francesi, in particolare, di trasmetterle ogni informazione rilevante in merito
all'uso, da parte della Regione Nord-Pas-de-Calais, del criterio supplementare riguardante
l'occupazione e dei suoi collegamenti con il piano detto «Licei Occupazione Formazione»
della Regione Nord-Pas-de-Calais, i meccanismi dell'accordo apparso sul Moniteur du
Bâtiment et des Travaux publics del 17 febbraio 1995, citato al punto 19 della presente
sentenza, gli avvisi di preinformazione e di attribuzione, nonché dei verbali di tutte le
procedure di aggiudicazione degli appalti sopra citati. Essa ha altresì chiesto loro di
adottare le misure appropriate affinché le due amministrazioni aggiudicatrici di cui
trattasi rispettassero entro un termine di sei settimane i loro obblighi derivanti dal
diritto comunitario.
24.
Le autorità francesi hanno risposto il 9 agosto
1996 fornendo diversi elementi che riportano un sensibile miglioramento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti della Regione Nord-Pas-de-Calais per i suoi nuovi contratti.
Per il resto, esse hanno contestato le censure fatte valere dalle Commissione.
25.
Come nel caso dell'istituto di istruzione
secondaria di Wingles, la Commissione, ritenendo che tale riscontro non rispondesse in
modo soddisfacente a tutte le censure contenute nella lettera di diffida, il 7 aprile 1997
ha inviato un parere motivato alla Repubblica francese. Le autorità francesi non hanno
risposto a tale parere motivato.
26.
Pertanto, la Commissione ha proposto il ricorso in
esame, composto da otto censure riguardanti rispettivamente la procedura di
preinformazione, il criterio supplementare relativo all'occupazione, il numero di
candidati selezionati, il metodo detto «di aggiudicazione con riferimento al code des
marchés publics (codice degli appalti pubblici)», il modo di designazione dei lotti, le
condizioni minime di partecipazione, la procedura di postinformazione e la mancata
comunicazione dei verbali. Sul merito
Sulla censura relativa al difetto della procedura
di preinformazione
27.
La Commissione fa valere che dall'art. 11, nn. 1,
7 e 11, della direttiva 93/37 risulta che la preinformazione è un atto preliminare
obbligatorio rispetto alla pubblicazione di tutti i bandi di gara privata che dovrà
essere effettuata innanzitutto nella GUCE. Secondo la Commissione, la Regione
Nord-Pas-de-Calais ha proceduto semplicemente, nel caso di specie, una prima volta, il 18
febbraio 1995, alla pubblicazione dei quattordici bandi di gara separati senza aver fatto
ricorso ad una procedura preliminare di preinformazione.
28.
Inoltre, sulla base di un esame dei bandi di gara
pubblicati nella GUCE, supplemento S, nel 1993, nel 1994 e nel 1995, la Commissione
ritiene che la procedura di preinformazione prevista dagli artt. 12 della direttiva 71/305
e 11 della direttiva 93/37 è stata rispettata solo molto raramente dalla Regione
Nord-Pas-de-Calais.
29.
La Commissione rileva altresì di non aver trovato
avvisi di preinformazione pubblicati dal dipartimento del Nord nel periodo di cui trattasi
e constata, sulla base delle informazioni di cui dispone, una violazione reiterata degli
obblighi di preinformazione previsti dagli artt. 12 della direttiva 71/305 e 11 della
direttiva 93/37.
30.
Il governo francese non contesta che, considerato
isolatamente, l'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37 sembra avere un carattere imperativo.
Esso sostiene tuttavia che ilcarattere obbligatorio della pubblicità di un avviso di
preinformazione precedente alla pubblicità di qualsiasi bando di gara non risulta
altrettanto chiaramente dagli artt. 12 e 13 della direttiva 93/37. Infatti, tali ultime
disposizioni prevedono che i termini di ricezione delle offerte (52 giorni in caso di
procedura aperta e 40 giorni in caso di procedura ristretta) possono essere ricondotte
rispettivamente a 36 e 26 giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un
avviso indicativo di preinformazione, il che implica, secondo il governo francese, che
l'avviso di preinformazione previsto all'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37 non ha
carattere obbligatorio.
31.
Si deve ricordare, da un lato, che, ai sensi
dell'art. 11, n. 1, della direttiva 93/37, le amministrazioni aggiudicatrici rendono note,
mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che
intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata
all'articolo 6, n. 1, della detta direttiva.
32.
Occorre rilevare, d'altro lato, che dalle
disposizioni degli artt. 12, nn. 1 e 2, e 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37, risulta
che, in via generale, i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a
52 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per le procedure aperte e
a 40 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto per le procedure
ristrette, ma che gli stessi termini possono essere ridotti rispettivamente a 36 e 26
giorni soltanto se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato l'avviso di
preinformazione.
33.
Poiché il carattere obbligatorio o facoltativo
della preinformazione non risulta esplicitamente dalla lettera di tali disposizioni,
occorre prendere in considerazione nel suo insieme il sistema che la direttiva 93/37 ha
inteso introdurre e, di conseguenza, esaminare congiuntamente ed in modo sistematico le
disposizioni degli artt. 11, n. 1, 12, nn. 1 e 2, e 13, nn. 3 e 4, della direttiva 93/37
per giungere ad un'interpretazione e ad un'applicazione coerenti di tale direttiva.
34.
Al riguardo, occorre rilevare che la procedura di
preinformazione figura tra le regole di pubblicità previste dalla direttiva 93/37. Come
risulta in particolare dal decimo 'considerando della detta direttiva, tali regole sono
dirette a promuovere lo sviluppo, a livello comunitario, di una concorrenza effettiva nel
settore degli appalti pubblici di lavori, garantendo che i potenziali offerenti
provenienti da altri Stati membri siano in grado di rispondere alle diverse offerte in
condizioni paragonabili a quelle degli offerenti nazionali.
35.
Ne consegue che la finalità delle regole di
pubblicità previste dalla direttiva 93/37, di cui fa parte la pubblicazione della
preinformazione, è quella di informare in tempo utile tutti i potenziali offerenti a
livello comunitario sui punti essenziali di una gara affinché questi possano presentare
la loro offerta entro i termini. Questa finalità mostra che il carattere obbligatorio o
non obbligatorio della preinformazione deve essere determinato secondo le disposizioni
della detta direttiva riguardanti i termini di ricezione delle offerte presentate dagli
offerenti.
36.
Occorre constatare, al riguardo, che gli artt. 12,
n. 1, e 13, n. 3, della direttiva 93/37 che fissano in via generale, rispettivamente, a 52
giorni per le procedure aperte e a 40 giorni per le procedure ristrette i termini normali
di ricezione delle offerte, non fanno alcun riferimento alla pubblicazione preliminare di
una preinformazione.
37.
Invece, gli artt. 12, n. 2, e 13, n. 4, della
direttiva 93/37, che riconoscono alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di
ridurre i termini previsti agli artt. 12, n. 1, e 13, n. 3, collegano espressamente tale
possibilità alla pubblicazione preliminare di una preinformazione.
38.
Ne discende che la pubblicazione di una
preinformazione è obbligatoria soltanto qualora le amministrazioni aggiudicatrici
ricorrano alla facoltà loro concessa di ridurre i termini di ricezione delle offerte.
39.
Infatti, se la pubblicazione di una
preinformazione avesse un carattere obbligatorio per tutte le procedure di aggiudicazione,
quale che sia il termine di ricezione delle offerte, la menzione operata agli artt. 12, n.
2, e 13, n. 4, della direttiva 93/37 sarebbe superflua.
40.
Collegando l'esercizio, da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici, della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte all'obbligo di pubblicare una preinformazione, il legislatore comunitario ha
voluto offrire ai potenziali offerenti, relativamente al tempo di cui dispongono per
elaborare le loro offerte, garanzie paragonabili a quelle di cui avrebbero goduto se
fossero stati applicati i termini normali.
41.
Tale interpretazione è inoltre corroborata dai
lavori preparatori della direttiva 89/440, che ha introdotto la procedura di
preinformazione nella direttiva 71/305. Infatti, nella sua proposta di direttiva del
Consiglio, che modifica la direttiva 71/305 [COM (86) 679 def.], la Commissione aveva
inizialmente proposto l'introduzione di un obbligo di pubblicare una preinformazione
almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio della gara, prevedendo altresì che
il termine di ricezione delle offerte fosse raddoppiato per le amministrazioni
aggiudicatrici che non avessero adempiuto tale obbligo. Ora, questa proposta, che
caratterizzava espressamente la procedura di preinformazione come un obbligo, non è stata
accolta dal Consiglio.
42.
Per quanto riguarda, infine, l'argomento della
Commissione secondo cui il carattere obbligatorio della preinformazione è stato
chiaramente riconosciuto dalla Corte nella sentenza 26 aprile 1994, causa C-272/91,
Commissione/Italia (Racc. pag. I-1409), è giocoforza constatare che tale causa riguardava
l'avviso indicativo previsto all'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre
1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture (GU 1977 L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo
1988, 88/295/CEE, che modifica la direttiva 77/62/CEE e che abroga talune disposizioni
della direttiva 80/767/CEE (GU L 127, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva 77/62»).
43.
Ora, l'avviso indicativo previsto all'art. 9, n.
1, della direttiva 77/62 non apre, contrariamente all'avviso indicativo previsto all'art.
11, n. 1, della direttiva 93/37, alcuna possibilità di riduzione dei termini di ricezione
delle offerte, di modo che il problema di interpretazione di cui si trattava nella citata
sentenza 26 aprile 1994, Commissione/Italia, non si poneva in termini analoghi a quelli
della presente causa.
44.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono
e visto che, nel caso di specie, dal fascicolo risulta che le amministrazioni
aggiudicatrici di cui trattasi non hanno ridotto i termini di ricezione delle offerte
riguardanti le gare controverse, occorre concludere che le dette amministrazioni
aggiudicatrici non hanno violato i loro obblighi derivanti dalle direttive 71/305 e 93/37
per quanto attiene alla procedura di preinformazione.
45.
Di conseguenza, si deve dichiarare infondata la
censura della Commissione relativa al difetto di pubblicazione della preinformazione. Sulla censura relativa al criterio supplementare connesso
alla lotta contro la disoccupazione
46.
La Commissione fa valere che, avendo presentato
esplicitamente come criterio di aggiudicazione, in un certo numero di bandi di gara, una
condizione relativa all'occupazione, condizione connessa ad un'azione locale di lotta
contro la disoccupazione, le autorità francesi hanno violato l'art. 30 della direttiva
93/37. La Commissione ammette che il fatto di tener conto di azioni connesse
all'occupazione può essere considerata come una condizione di esecuzione ai sensi della
giurisprudenza Beentjes (sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Racc. pag. 4635, punti
28 e 37), ma rileva che, nel caso di specie, tale possibilità è stata qualificata come
criterio di aggiudicazione nei bandi di gara di cui si tratta. Ora, ai sensi dell'art. 30
della direttiva 93/37, i criteri di aggiudicazione dovrebbero fondarsi sul prezzo più
basso ovvero sull'offerta economicamente più vantaggiosa.
47.
Basandosi sui punti 28 e 37 della citata sentenza
Beentjes, il governo francese sottolinea che un siffatto criterio supplementare di
aggiudicazione è stato autorizzato dalla Corte. Esso precisa inoltre che il criterio di
aggiudicazione di cui si tratta nel caso di specie non rappresenta un criterio principale
come quelli di cui all'art. 29 della direttiva 71/305, i quali sono diretti a consentire
di determinare quale sia l'offerta più vantaggiosa, ma un criterio accessorio non
determinante.
48.
Si deve constatare, in via preliminare, che con la
censura in esame, la Commissione contesta alla Repubblica francese una violazione
dell'art. 30, n. 1, della direttiva 93/37, consistente nella pura e semplice menzione del
criterio connesso alla lotta contro la disoccupazione in alcuni bandi di gara controversi
come criterio di aggiudicazione.
49.
Occorre ricordare che, conformemente all'art. 30,
n. 1, della direttiva 93/37, i criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici possono
fondarsi per l'aggiudicazionedell'appalto sono unicamente il prezzo più basso ovvero,
quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
diversi criteri variabili secondo l'appalto, come il prezzo, il termine di esecuzione, il
costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.
50.
Ciò nonostante, la detta disposizione non esclude
tutte le possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di ricorrere ad un criterio
come la condizione connessa alla lotta contro la disoccupazione ammesso che una siffatta
condizione rispetti tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, ed in
particolare il principio di non discriminazione, come esso deriva dalle disposizioni del
Trattato in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (v., in
tal senso, la sentenza Beentjes, citata, punto 29).
51.
Inoltre, anche se un siffatto criterio non è in
sé incompatibile con la direttiva 93/37, la sua applicazione deve aver luogo nel rispetto
di tutte le norme procedurali della detta direttiva ed in particolare delle disposizioni
di questa in materia di pubblicità (v., in questo senso, con riferimento alla direttiva
71/305, la sentenza Beentjes, citata, punto 31). Ne consegue che un criterio di
aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve essere espressamente
menzionato nel bando di gara affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere
l'esistenza di una siffatta condizione (v., in tal senso, la sentenza Beentjes, citata,
punto 36).
52.
Per quanto attiene all'argomento presentato dalla
Commissione, secondo cui la citata sentenza Beentjes, riguarderebbe una condizione di
esecuzione del contratto e non un criterio di aggiudicazione dell'appalto, basti
constatare che, come risulta chiaramente dal punto 14 della sentenza citata Beentjes, la
condizione legata all'occupazione di disoccupati di lungo periodo, al centro di quella
causa, era servita come base per escludere un offerente e poteva costituire, pertanto,
solo un criterio di aggiudicazione dell'appalto.
53.
Nel caso di specie, come è stato constatato al
punto 48 della presente sentenza, la Commissione contesta la sola menzione di un criterio
siffatto nel bando di gara come criterio di aggiudicazione. Essa non fa valere che il
criterio legato alla lotta contro la disoccupazione non rispetta i principi fondamentali
del diritto comunitario, in particolare il principio di non discriminazione, o che lo
stesso non è stato pubblicato nel bando di gara.
54.
Pertanto, la censura della Commissione relativa al
criterio supplementare di aggiudicazione connesso alla lotta contro la disoccupazione deve
essere respinto. Sulla censura relativa al
numero dei candidati selezionati
55.
La Commissione sottolinea che, nei bandi di gara
apparsi nella GUCE del 18 febbraio 1995, la rubrica 13 indica: «Numero massimo dei
candidati che possono essere ammessi alla presentazione di un'offerta: 5». La Commissione
rileva che,anche se le autorità francesi sembrano considerare, nella loro risposta alla
diffida, che tale massimo di cinque candidati soddisfa l'obbligo, posto dalla direttiva
93/37, di garantire una concorrenza reale, l'indicazione criticata di cui alla rubrica 13
dei bandi di gara citati lascia pensare che il numero dei candidati ammessi a presentare
un'offerta potesse essere inferiore a cinque. Di conseguenza, le autorità francesi non
avrebbero rispettato l'obbligo previsto all'art. 22 della direttiva 93/37.
56.
Invece, il governo francese considera che il
numero massimo di cinque candidati fissato nei bandi di gara rispetta la lettera e lo
spirito dell'art. 22 della direttiva 93/37 ed è sufficiente, nel caso di specie, per il
rispetto dell'obbligo di garantire una concorrenza reale. Il governo francese deduce
dall'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37 che nulla impedisce ad un'amministrazione
aggiudicatrice di limitare a 5 il numero di candidati ammessi a presentare offerta, visto
che lo stesso articolo considera questo numero sufficiente per garantire una concorrenza
reale in condizioni obiettive e non discriminatorie.
57.
Occorre ricordare che, secondo l'art. 22, n. 2,
primo comma, della direttiva 93/37, le amministrazioni aggiudicatrici, quando
attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella
all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono
invitare. Secondo la stessa disposizione, la cifra meno elevata della forcella non deve
essere inferiore a cinque e la cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.
58.
Inoltre, conformemente all'art. 22, n. 2, secondo
comma, della direttiva 93/37, in ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare
offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.
59.
Vero è che l'art. 22, n. 2, della direttiva 93/37
non prevede un numero minimo di candidati che le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad invitare qualora non optino per la fissazione di una forcella prevista da
tale disposizione.
60.
Tuttavia, se il legislatore comunitario ha
considerato che, nell'ambito di una procedura ristretta e qualora le amministrazioni
aggiudicatrici prevedano una forcella, un numero di candidati inferiore a cinque non è
sufficiente per garantire una concorrenza reale, lo stesso deve valere, a maggior ragione,
nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici optino per un numero massimo di
candidati da invitare.
61.
Ne consegue che il numero di imprese che
un'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare offerta nell'ambito di una
procedura ristretta non può essere, in nessun caso, inferiore a cinque.
62.
Ora, è giocoforza constatare che nel caso di
specie, come ammesso dallo stesso governo francese, la formula «Numero massimo dei
candidati che possono essere ammessi alla presentazione di un'offerta: 5», che figura nei
bandi di gara apparsi nella GUCE del 18 febbraio 1995 implica che è il numero massimo dei
candidatiammessi a presentare offerta ad essere stato fissato a cinque. Ne consegue che,
sulla base dei bandi di gara controversi, un numero di candidati inferiore a cinque è
stato considerato ammissibile.
63.
Pertanto, si deve concludere che la censura della
Commissione relativa al numero dei candidati selezionati è fondata e constatare che la
Repubblica francese non ha rispettato gli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art.
22, n. 2, della direttiva 93/37. Sulla
censura relativa al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés
publics»
64.
La Commissione rileva che, nella maggior parte dei
bandi di gara pubblicati tra il 1993 ed il 1995, le amministrazioni aggiudicatrici di cui
trattasi hanno fatto ricorso, nell'indicazione dei criteri di aggiudicazione, al metodo
detto di «aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics», il che sarebbe
contrario alle disposizioni degli artt. 29, n. 2, della direttiva 71/305 e 30, n. 2, della
direttiva 93/37. Rinviando in modo astratto a diverse disposizioni del code des marchés
publics francese, i bandi di gara citati non rispetterebbero il requisito di pubblicità,
come precisato nella citata sentenza Beentjes.
65.
Facendo riferimento alla giurisprudenza della
Corte (v. sentenza 11 luglio 1984, causa 51/83, Commissione/Italia, Racc. pag. 2793), il
governo francese fa valere, in via preliminare, che tale censura della Commissione deve
essere considerata irricevibile in quanto è comparsa per la prima volta nella fase del
parere motivato.
66.
Certo, nella sua lettere di diffida complementare
dell'8 maggio 1996, la Commissione avrebbe assunto una posizione sui criteri di
aggiudicazione degli appalti di cui trattasi e, al riguardo, avrebbe attirato l'attenzione
delle autorità francesi sul fatto che i bandi di gara avrebbero dovuto consentire agli
imprenditori di valutare se gli appalti proposti fossero interessanti per loro. Tuttavia,
il governo francese ritiene che tale menzione non riguardasse esplicitamente la censura
relativa al metodo di aggiudicazione con riferimento al code des marchés publics, ma
fosse compreso nella censura attinente al criterio supplementare relativo all'occupazione.
Così, la detta menzione non avrebbe consentito al governo francese di circoscrivere la
censura come relativa al metodo di aggiudicazione con riferimento al code des marchés
publics, metodo al quale la Commissione si è riferita esplicitamente solo nella fase del
parere motivato.
67.
In subordine, il governo francese sostiene che
l'art. 30, n. 2, della direttiva 93/37 non richiede un elenco dei criteri di
aggiudicazione dell'appalto nel bando di gara, bensì offre all'amministrazione
aggiudicatrice la possibilità di far figurare tali criteri nel bando di gara ovvero nel
capitolato d'oneri. Ora, nel caso di specie, i criteri di aggiudicazione figurerebbero
esplicitamente nei documenti della gara.
68.
Per quanto riguarda la ricevibilità di questa
censura della Commissione, si deve ricordare, da un lato, che, dalla funzione assegnata a
tale fase precontenziosa del procedimento per inadempimento, si desume che la lettera di
diffida ha lo scopo di circoscrivere la materia del contendere e di fornire allo Stato
membro invitato a presentare le proprie osservazioni gli elementi necessari per
predisporre la propria difesa (sentenza 28 marzo 1985, causa 274/83, Commissione/Italia,
Racc. pag. 1077, punto 19).
69.
Dall'altro, si deve rilevare che, secondo una
giurisprudenza costante, poiché la facoltà concessa allo Stato membro interessato di
presentare le sue osservazioni costituisce - anche se esso preferisce non servirsene - una
garanzia fondamentale voluta dal Trattato, l'osservanza di tale garanzia è un presupposto
della ritualità del procedimento per la dichiarazione della trasgressione di uno Stato
(v., segnatamente, sentenze 11 luglio 1984, Commissione/Italia, citata, punto 5, e 28
marzo 1985, Commissione/Italia, citata, punto 20).
70.
Anche se ne consegue che il parere motivato di cui
allart. 169 del trattato CEE deve contenere unesposizione coerente e particolareggiata dei
motivi che hanno condotto la Commissione alla convinzione che lo Stato interessato è
venuto meno a uno degli obblighi che gli incombono in forza del trattato, la Corte non
può però imporre requisiti di precisione così rigidi per quel che riguarda la diffida,
la quale può necessariamente consistere solo in un primo e breve riassunto degli
addebiti. Nulla impedisce dunque alla Commissione di precisare nel parere motivato gli
addebiti da essa già esposti in maniera più globale nella lettera di diffida (v.
sentenza 28 marzo 1985, Commissione/Italia, citata, punto 21).
71.
Al riguardo, dai documenti che formano il
fascicolo risulta che nella lettera di diffida complementare dell'8 maggio 1996, la
Commissione ha criticato in modo globale i criteri di aggiudicazione contenuti nei bandi
di gara controversi. Essa ha attirato l'attenzione delle autorità francesi sul fatto che
i bandi di gara avrebbero dovuto consentire alle imprese di verificare se le informazioni
in essi contenute consentivano loro di valutare se gli appalti proposti le avrebbero
interessate. Essa ha altresì ricordato la giurisprudenza della Corte secondo cui un
generico rinvio ad una disposizione della normativa nazionale non può soddisfare i
requisiti di pubblicità dei bandi di gara
72.
Ne consegue che la diffida, anche se la sua
redazione non era molto esplicita per quanto attiene al metodo detto di «aggiudicazione
con riferimento al code des marchés publics», consentiva tuttavia al governo francese di
avere conoscenza della censura formulata nei suoi confronti. Quindi, tale critica dei
criteri di aggiudicazione svolta in seguito dalla Commissione è una precisazione lecita
delle censure fatte valere nella lettera di diffida. La censura della Commissione è
quindi ricevibile.
73.
Nel merito, si deve ricordare che le
amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione
dell'appalto quello del prezzo piùbasso, ma si fondano su vari criteri per procedere
all'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a
menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Di conseguenza, un
generico rinvio ad una disposizione della normativa nazionale non può soddisfare questa
esigenza di pubblicità (sentenza Beentjes, citata, punto 35).
74.
Certo, il governo francese sostiene che, nel caso
di specie, i criteri di aggiudicazione figuravano espressamente nei documenti
dell'appalto. Tuttavia, esso non ha fornito alla Corte alcun atto idoneo a provare tale
asserzione.
75.
Quindi, si deve concludere che la censura della
Commissione relativa al metodo detto di «aggiudicazione con riferimento al code des
marchés publics» è fondata e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad
essa derivanti ai sensi degli artt. 29, n. 2, della direttiva 71/305 e 30, n. 2, della
direttiva 93/37. Sulla censura relativa al
modo di designazione dei lotti
76.
La Commissione fa valere che gran parte dei bandi
di gara esaminati procedono, sotto la rubrica «Oggetto dell'appalto. Designazione dei
lotti e qualificazione», facendo riferimento a classificazioni di organismi professionali
francesi, in particolare l'OPQCB e Qualibat - Qualifélec. A titolo d'esempio, la
Commissione cita la qualificazione «Qualibat riscaldamento 5312», che corrisponde ad un
ufficio studio tecnico specializzato nel genio climatico, che dispone di almeno quattro
anni di pratica e di una posizione 6 nella convenzione collettiva ETAM degli Edifici e
lavori pubblici.
77.
Certo, le autorità francesi avrebbero precisato,
nella loro risposta alla lettera di diffida, che «tali bandi non indicano che i
certificati idonei ad essere presi in considerazione sono esclusivamente i certificati
rilasciati dalla Qualibat o dalla Qualifélec». La Commissione considera tuttavia che le
specificazioni tecniche alle quali si sono attenute le amministrazioni aggiudicatrici di
cui trattasi possono avere l'effetto di favorire le imprese nazionali, che conoscono tale
sistema di certificazione di qualità e sono abituate a presentare prodotti o prestazioni
conformi alle referenze richieste nel bando di gara.
78.
Il governo francese fa valere che siffatte
referenze sono puramente indicative e non possono realmente presentare un carattere
discriminatorio. Infatti, l'aggiunta di un numero di classificazione sarebbe puramente
superfluo in quanto esso viene ad aggiungersi alla descrizione simultanea di tutti i lotti
in linguaggio comune (elettricità, tubature, ecc.)
79.
Inoltre, il detto riferimento, alla rubrica 3 dei
bandi di gara, a classificazioni definite da organismi professionali non produrrebbe, di
per sé, un effetto discriminatorio in quanto essa non apporta ai candidati nazionali
elementi supplementari, rispetto ai candidati provenienti da altri Stati membri, di
informazione circa le prestazionida fornire. Non si tratterebbe di precisare, sotto la
detta rubrica, gli elementi relativi ai criteri di selezione o di aggiudicazione
dell'appalto, ma di fornire indicazioni sulla natura dei lotti, indicazioni che sarebbero
state sviluppate in modo più preciso nel capitolato d'oneri.
80.
Va rilevato al riguardo che, secondo la
giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, del quale è
specifica espressione l'art. 59 del trattato, vieta non solo le discriminazioni palesi, a
motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che,
mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse conseguenze
(v., in tal senso, sentenza 5 dicembre 1989, causa C-3/88, Commissione/Italia, Racc. pag.
4035, punto 8).
81.
Nel caso di specie, se è vero che il riferimento
a classificazioni di organismi professionali nazionali non comporta che i certificati
idonei ad essere presi in considerazione siano esclusivamente quelli rilasciati da tali
organismi, le specificazioni tecniche considerate sono però talmente particolari e
astratte che, in linea di principio, solo i candidati francesi possono immediatamente
comprenderne l'importanza. Di conseguenza, il ricorso a tali riferimenti per la
designazione dei lotti ha l'effetto di fornire maggiori informazioni sulla natura dei
lotti alle imprese francesi, rendendo così più facile a queste ultime la presentazione
di offerte conformi ai riferimenti codificati presenti nel bando di gara.
82.
Invece, per gli offerenti degli altri Stati membri
è più difficile presentare offerte nel breve termine stabilito in quanto essi devono
innanzitutto informarsi presso le amministrazioni aggiudicatrici interessate sull'oggetto
ed il contenuto di tali riferimenti.
83.
Pertanto, nei limiti in cui la designazione dei
lotti tramite riferimenti a classificazioni di organismi professionali nazionali è idonea
ad avere un effetto dissuasivo nei confronti di offerenti non nazionali, essa rappresenta
una discriminazione indiretta e, quindi, una restrizione alla libera prestazione dei
servizi, ai sensi dell'art. 59 del Trattato.
84.
Di conseguenza, occorre constatare che la censura
della Commissione relativa al modo di designazione dei lotti è fondato e che la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59
del Trattato. Sulla censura relativa alle
condizioni minime di partecipazione
85.
La Commissione fa valere che le condizioni minime
di partecipazione riportate nella rubrica 10 di un certo numero di bandi di gara
pubblicati dal dipartimento del Nord richiedono al progettista un certificato di
iscrizione all'ordine degli architetti. Essa sottolinea che, nonostante la distinzione
operata dalle autorità francesi tra, da un lato, il regime di iscrizione, e, dall'altro
il regime di autorizzazione della capacità di esercitare in Francia la professione di
architetto, nella maggior parte dei casi, la rubrica 10 dei bandi di gara menziona senza
ambiguità «per il progettista: uncertificato d'iscrizione all'ordine degli architetti».
Di conseguenza, il dipartimento del Nord, avendo imposto restrizioni alla libera
prestazione dei servizi di architetti comunitari, sarebbe venuto meno agli obblighi
derivanti dall'art. 59 del Trattato.
86.
La Commissione rileva inoltre che, per quanto
riguarda l'istituto di istruzione secondaria di Wingles, veniva richiesta, nelle
condizioni minime menzionate nel bando di gara, la produzione di un «attestato di
qualificazione professionale OPQCB, Qualifélec FNTP». Ora, da un lato, la direttiva
71/305 prevederebbe, ai suoi artt. 23-28, i criteri qualitativi di selezione delle imprese
candidate e definirebbe più in particolare, al suo art. 26, i mezzi giustificativi delle
capacità tecniche. D'altra parte, risulterebbe dalla sentenza 10 febbraio 1982, causa
76/81, (Transporoute, Racc. pag. 417), che la prova della qualificazione professionale di
un'impresa non può essere apportata con un mezzo di prova diverso da quelli
tassativamente autorizzati dall'art. 26 della direttiva 71/305. Pertanto,
l'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa
derivanti ai sensi della detta disposizione.
87.
Al riguardo, occorre constatare, da un lato, che
il requisito di un certificato di iscrizione del progettista all'ordine degli architetti
può solo favorire la prestazione dei servizi da parte degli architetti francesi, il che
rappresenta una discriminazione nei confronti degli architetti comunitari e, quindi, una
restrizione alla libera prestazione dei servizi di questi ultimi.
88.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, la
direttiva 71/305 osta a che uno Stato membro possa pretendere da un offerente con sede in
un altro Stato membro la prova del fatto che egli soddisfa le condizioni di cui agli artt.
23-26 di detta direttiva e relative alla sua qualificazione professionale con mezzi
diversi da quelli enunciati dalle disposizioni stesse (v., in tal senso, sentenza
Transporoute, citata, punto 15).
89.
Comunque, lo stesso governo francese riconosce che
le dette critiche della Commissione sono fondate, ma sostiene che le violazioni commesse
derivano essenzialmente dall'inesperienza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui
trattasi nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di appalti
pubblici.
90.
Di conseguenza, si deve concludere che la censura
della Commissione relativa alle condizioni minime di partecipazione è fondata e che la
Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai sensi degli artt. 59
del Trattato e 26 della direttiva 71/305. Sulle
censure relative alla procedura di postinformazione ed alla mancata comunicazione dei
verbali
91.
La Commissione sostiene che, durante il periodo
1993-1994 e 1995, la Regione Nord-Pas-de-Calais non ha rispettato l'obbligo di
postinformazione previsto dagliartt. 12, n. 5, della direttiva 71/305 e 11, n. 5, della
direttiva 93/37. Infatti, gli avvisi di aggiudicazione sembrerebbero essere stati
pubblicati solo dal dipartimento del Nord, il che rappresenterebbe, per la Regione
Nord-Pas-de-Calais, una violazione supplementare dei suoi obblighi.
92.
Inoltre, la Commissione rileva che le autorità
francesi non le hanno trasmesso le informazioni richieste con la lettera di diffida
complementare dell'8 maggio 1996, in particolare i verbali di tutte le procedure
contestate. Di conseguenza, le autorità francesi sarebbero venute meno agli obblighi ad
esse derivanti ai sensi dell'art. 8, n. 3, secondo comma, della direttiva 93/37.
93.
Il governo francese ammette, da un lato, che la
Regione Nord-Pas-de-Calais non ha pubblicato gli avvisi di postinformazione conformemente
agli artt. 11, n. 5, della direttiva 93/37, e 12, n. 5, della direttiva 71/305, e,
dall'altro, che i verbali delle procedure di cui trattasi non sono stati trasmessi alla
Commissione, conformemente all'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37. Esso aggiunge che tale
omissione può spiegarsi solo con l'inesperienza delle dette amministrazioni
aggiudicatrici nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione di
appalti pubblici.
94.
Pertanto, si deve concludere che le censure
relative alla procedura di postinformazione ed alla mancata comunicazione dei verbali sono
fondati e che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti ai
sensi degli artt. 12, n. 5, della direttiva 71/305, e 8, n. 3, e 11, n. 5, della direttiva
93/37.
95.
Alla luce di tutte le considerazioni che
precedono, occorre constatare che, in occasione delle diverse procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione degli edifici
scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del Nord rilevati
su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa
derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato, nonché degli artt. 12, n. 5, 26 e 29, n. 2,
della direttiva 71/305, e degli artt. 8, n. 3, 11, n. 5, 22, n. 2 e 30, n. 2, della
direttiva 93/37. Sulle spese
96.
Ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del
regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la
Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Poiché la Commissione è rimasta soccombente su due delle sue censure e la Repubblica
francese sulle altre, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) In occasione delle diverse procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici di lavori relativi alla costruzione e alla manutenzione
degli edifici scolastici condotte dalla Regione Nord-Pas-de-Calais e dal dipartimento del
Nord rilevati su un periodo di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli
obblighi ad essa derivanti ai sensi dell'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a
modifica, art. 49 CE), nonché degli artt. 12, n. 5, 26 e 29, n. 2, della direttiva del
Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989,
89/440/CEE, e degli artt. 8, n. 3, 11, n. 5, 22, n. 2 e 30, n. 2, della direttiva del
Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori.
2)Per il resto il ricorso è respinto.
3)La Repubblica francese e la Commissione delle
Comunità europee sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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