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   Giurisprudenza  

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 24 maggio 2000 n. 2916 – Presidente La Medica Estensore Saltelli - Cavallari Ottavio S.p.A. (Avv.ti Piselli e Gallo) c. ANAS - Ente Nazionale per le Strade (Avvocatura generale dello Stato).

FATTO

Con atto di appello notificato il 21 ottobre 1999 la Cavallari Ottavio S.pA., in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea d'impresa con la Anselmi Ghiaia s.r.L, ha chiesto la riforma della sentenza del TAR del Lazio, sez. Ili, n. 2714 del 7 luglio 1999, con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione della sua offerta dalla gara di licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto BO 13/98 - S.S. n. 255 "San Matteo di Decima" - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Nonantola dal Km. 7 + 626 al KM. 13 + 725 e della conseguente aggiudicazione dell'appalto all'associazione temporanea d'imprese costituita tra la Impresa Lauro Cantieri S.pA. e la IOS S.p.A. (di cui al secondo verbale della commissione di gara del 22 marzo 1999).

L'appellante, attraverso cinque motivi di appello, ha dedotto innanzitutto che illegittimamente l'amministrazione aveva ritenuto anomala l'offerta presentata per la gara di aggiudicazione dell'appalto sopra ricordato, senza attivare la relativa verifica in contraddittorio, come disposto dall'art. 30 della direttiva CEE 93/37, non potendo ritenersi rispettata detta normativa europea dalla disposizione dell'art. 21, comma 1 della 1. 11 febbraio 1994 n. 109.

Si sono costituiti in giudizio sia l’ANAS, sia l'Impresa Lauro Cantieri Valsesia S.p.A.

Con ordinanza 2341 del 14 dicembre 1999 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della sentenza.

All'udienza del 7 marzo 2000 là causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Con l'atto di appello in esame è stata sostanzialmente denunciata la violazione dell'art. 30 della direttiva del Consiglio della CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993 e dell'art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, interpretato in modo difforme da quanto previsto dalla citata direttiva, per essere stata omessa ogni verifica dell'anomalia riscontrata nell'offerta della società ricorrente ed appellante, in contraddittorio con l'impresa medesima e sull'intero ammontare dell'offerta, prima di procedere alla sua esclusione dalla gara di appalto indicata nella narrativa in fatto.

L'esame di tale motivo presuppone l'esatta portata precettiva della norma comunitaria, la cui soluzione in via pregiudiziale è stata già rimessa da questa Sezione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con le ordinanze n. 1173 e 1174 del 5 luglio 1999, con le quali, ai sensi sono dell'art. 177 del Trattato CE, sono state sottoposte le seguenti questioni:

1) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di clausole di bando di gara per appalto di lavori pubblici, che impediscano la partecipazione di imprese che non abbiano corredato le proprie offerte con giustificazioni del prezzo indicato, pari . ad almeno il 75% del valore richiesto a base d'asta;

2) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di un meccanismo di rilievo automatico della soglia di anomalia delle offerte da sottoporre a verifica di congruità fondato su un criterio casistico ed una media aritmetica, tale da non consentire agli imprenditori di conoscere preventivamente tale soglia;

3) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di un contraddittorio anticipato, senza che l'impresa cui è ascritta la presentazione di un'offerta anomala abbia la certezza di poter far valere le sue ragioni, dopo l'apertura delle buste e prima dell'adozione del provvedimento di esclusione;

4) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione che l'amministrazione aggiudicatrice possa prendere in considerazione giustificazioni riguardanti esclusivamente: l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;

5) se osta all'applicazione dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la esclusione di giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi sono rilevabili da listini ufficiali." La soluzione di tali questioni interpretative del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia è pregiudiziale all'esame di qualsivoglia decisione sull'appello in esame.

Poiché tale situazione è sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 295 c.p.c. si deve disporre la sospensione del presente giudizio fino alla definizione da parte della Corte di Giustizia delle sopra ricordate questioni pregiudiziali rimesse con le ordinanze n. 1173 e 1174 del 5 luglio 1999.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), visto l'art. 295 c.p.c., sospende il giudizio fino alla definizione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee delle questioni pregiudiziali ex art. 177 del Trattato, rimesse con ordinanze del 5 luglio 199 n. 1173 e 1174 di questa IV Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2000.

 

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