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CONSIGLIO DI STATO, SEZ.
VI - Ordinanza 24 maggio 2000 n. 2916 Presidente La Medica Estensore Saltelli -
Cavallari Ottavio S.p.A. (Avv.ti Piselli e Gallo) c. ANAS - Ente Nazionale per le Strade
(Avvocatura generale dello Stato).
FATTO
Con atto di appello notificato il
21 ottobre 1999 la Cavallari Ottavio S.pA., in proprio e quale mandataria
dell'associazione temporanea d'impresa con la Anselmi Ghiaia s.r.L, ha chiesto la riforma
della sentenza del TAR del Lazio, sez. Ili, n. 2714 del 7 luglio 1999, con la quale è
stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento di esclusione della sua
offerta dalla gara di licitazione privata per l'aggiudicazione dell'appalto BO 13/98 -
S.S. n. 255 "San Matteo di Decima" - Lavori di costruzione della variante
all'abitato di Nonantola dal Km. 7 + 626 al KM. 13 + 725 e della conseguente
aggiudicazione dell'appalto all'associazione temporanea d'imprese costituita tra la
Impresa Lauro Cantieri S.pA. e la IOS S.p.A. (di cui al secondo verbale della commissione
di gara del 22 marzo 1999).
L'appellante, attraverso cinque
motivi di appello, ha dedotto innanzitutto che illegittimamente l'amministrazione aveva
ritenuto anomala l'offerta presentata per la gara di aggiudicazione dell'appalto sopra
ricordato, senza attivare la relativa verifica in contraddittorio, come disposto dall'art.
30 della direttiva CEE 93/37, non potendo ritenersi rispettata detta normativa europea
dalla disposizione dell'art. 21, comma 1 della 1. 11 febbraio 1994 n. 109.
Si sono costituiti in giudizio
sia lANAS, sia l'Impresa Lauro Cantieri Valsesia S.p.A.
Con ordinanza 2341 del 14
dicembre 1999 è stata respinta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della
sentenza.
All'udienza del 7 marzo 2000 là
causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Con l'atto di appello in esame è
stata sostanzialmente denunciata la violazione dell'art. 30 della direttiva del Consiglio
della CEE n. 93/37 del 14 giugno 1993 e dell'art. 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio
1994 n. 109, interpretato in modo difforme da quanto previsto dalla citata direttiva, per
essere stata omessa ogni verifica dell'anomalia riscontrata nell'offerta della società
ricorrente ed appellante, in contraddittorio con l'impresa medesima e sull'intero
ammontare dell'offerta, prima di procedere alla sua esclusione dalla gara di appalto
indicata nella narrativa in fatto.
L'esame di tale motivo presuppone
l'esatta portata precettiva della norma comunitaria, la cui soluzione in via pregiudiziale
è stata già rimessa da questa Sezione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
con le ordinanze n. 1173 e 1174 del 5 luglio 1999, con le quali, ai sensi sono dell'art.
177 del Trattato CE, sono state sottoposte le seguenti questioni:
1) se osta all'applicazione
dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di clausole di bando di gara per
appalto di lavori pubblici, che impediscano la partecipazione di imprese che non abbiano
corredato le proprie offerte con giustificazioni del prezzo indicato, pari . ad almeno il
75% del valore richiesto a base d'asta;
2) se osta all'applicazione
dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di un meccanismo di rilievo
automatico della soglia di anomalia delle offerte da sottoporre a verifica di congruità
fondato su un criterio casistico ed una media aritmetica, tale da non consentire agli
imprenditori di conoscere preventivamente tale soglia;
3) se osta all'applicazione
dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione di un contraddittorio anticipato,
senza che l'impresa cui è ascritta la presentazione di un'offerta anomala abbia la
certezza di poter far valere le sue ragioni, dopo l'apertura delle buste e prima
dell'adozione del provvedimento di esclusione;
4) se osta all'applicazione
dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la previsione che l'amministrazione
aggiudicatrice possa prendere in considerazione giustificazioni riguardanti
esclusivamente: l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche
adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
5) se osta all'applicazione
dell'art. 30 n. 4 della direttiva n. 93/37 la esclusione di giustificazioni relative ad
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da listini ufficiali." La soluzione di
tali questioni interpretative del diritto comunitario da parte della Corte di Giustizia è
pregiudiziale all'esame di qualsivoglia decisione sull'appello in esame.
Poiché tale situazione è
sussumibile nella fattispecie legale di cui all'art. 295 c.p.c. si deve disporre la
sospensione del presente giudizio fino alla definizione da parte della Corte di Giustizia
delle sopra ricordate questioni pregiudiziali rimesse con le ordinanze n. 1173 e 1174 del
5 luglio 1999.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione IV), visto l'art. 295 c.p.c., sospende il giudizio fino alla
definizione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee delle questioni
pregiudiziali ex art. 177 del Trattato, rimesse con ordinanze del 5 luglio 199 n. 1173 e
1174 di questa IV Sezione.
Così deciso in Roma, nella
camera di consiglio del 7 marzo 2000.
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