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CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. IV - Sentenza 22 maggio 2000 n. 2938 - Pres. de Lise, Est. Poli -
Regione Veneto (Avv.ra Stato) c. Consiglio Nazionale degli Architetti (Avv. M. Sanino).
Ordine degli Architetti di Belluno ed altri (n.c.) - (annulla TAR Veneto, Sez. I, sent. 29
settembre 1998 n. 1567).
FATTO
Con ricorso notificato il 12
novembre 1999 al Consiglio Nazionale degli Architetti, la Regione Veneto proponeva appello
avverso la sentenza del T.A.R. per il Veneto, prima sezione, n. 1567 del 29 settembre
1998, con cui veniva annullato l'atto negativo di controllo - delibera del Comitato
regionale di controllo, sezione di Belluno, n. 7560 del 29 novembre 1994 - concernente
l'approvazione del progetto di ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del
cimitero del Comune di Lozzo di Cadore - delibera consiliare n. 46 del 5 settembre 1994.
A seguito della cancellazione
dall'albo dell'avvocato Francesco Artale, difensore e domiciliatario in primo grado del
ricorrente Ordine degli Architetti di Belluno (cfr. relata di notificazione dell'ufficiale
giudiziario del 12 novembre 1999), l'appellante procedeva ad una nuova notificazione (il
17 novembre 1999) del gravame all'avvocato Francesco Rasera Berna - codifensore in primo
grado del medesimo Ordine degli Architetti di Belluno - presso la segreteria del Tribunale
amministrativo regionale del Veneto. Tutto ciò a mente dell'art. 35, 2° comma, del T.U.
n. 1054 del 1924; tale disposizione stabilisce che il ricorrente, che non abbia eletto nel
ricorso domicilio in Roma, si intenda averlo eletto, per gli atti e gli effetti del
ricorso presso la segreteria del Consiglio di Stato; per analogia si ritiene comunemente
che la norma vada applicata al processo dinanzi ai Tar, nel senso che il ricorrente debba
eleggere domicilio presso la sede capoluogo o in quella staccata ove si svolgerà il
processo, altrimenti il domicilio si intende eletto presso la segreteria del Tribunale
(cfr. C.d.S., sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164); essendo venuta meno l'elezione del
domicilio per l'avvenuta cessazione della professione di avvocato da parte del difensore
domiciliatario, correttamente la Regione appellante ha notificato il gravame presso la
segreteria del Tribunale. Nel caso di specie trova applicazione l'art. 28 della legge n.
1034 del 1971 che disciplina, con il riferimento all'art. 330 c.p.c., il luogo della
notificazione del ricorso in appello. Se la parte vittoriosa non ha notificato la sentenza
(come verificatosi nella presente fattispecie), la notificazione dell'atto di appello deve
essere effettuata presso il procuratore costituito, ovvero nella residenza dichiarata o
nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado (cfr. sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164;
Cass. S.U. n. 12593 del 1993). Essendo venuto meno il domiciliatario indicato per il
giudizio di primo grado, ex lege è scattata la presunzione di elezione del domicilio
presso la segreteria dell'ufficio giudiziario a quo (in termini sez. IV, n. 1164 del 1999
cit.).
Si costituiva nel presente grado
di giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti deducendo l'infondatezza del gravame
in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione
all'udienza pubblica del 18 aprile 2000.
DIRITTO
1. L'appello è fondato e deve
essere accolto.
2. L'unica questione di diritto
sottesa al gravame in trattazione consiste nello stabilire se la progettazione delle opere
cimiteriali sia appannaggio indistintamente degli architetti e degli ingegneri, ovvero
solo di questi ultimi.
Il giudice di prime cure ha
annullato, su ricorso del locale Ordine degli Architetti, la determinazione negativa del
Comitato regionale di controllo - sezione di Belluno - assunta sulla deliberazione del
Consiglio comunale di Lozzo di Cadore concernente l'approvazione del progetto di
ampliamento, in variante allo strumento urbanistico, del cimitero, affidato all'architetto
Lucio Boni.
3. È pacifico nella
giurisprudenza di questo Consiglio che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed
igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza
degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92;
sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).
Tale regola discende
dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d.
23 ottobre 1925, n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e
di architetto - che riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole
opere di edilizia civile; mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri,
quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori,
acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le
operazioni di estimo, (estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per
i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che
presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2° comma, cit., che
conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la
parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus).
4. Resta da stabilire se la
progettazione di opere cimiteriali integri o meno la nozione di opera igienico-sanitaria.
Al quesito va data senz'altro
risposta positiva, giusta le convergenti indicazioni provenienti dal complesso della
normativa di settore.
In ordine cronologico sovviene la
disposizione sancita dall'art. 17, r.d. 6 ottobre 1912, n. 1306 - regolamento provvisorio
per l'esecuzione della legge 25 giugno 1911, n. 586, sulle agevolezze ai comuni per la
provvista di acqua potabile, per i mutui per le opere di igiene e per la costruzione e la
sistemazione di ospedali comunali e consorziali - nella parte in cui, espressamente,
annovera i cimiteri fra le opere riguardanti la pubblica igiene.
Nello stesso senso, il testo
unico delle leggi in materia sanitaria - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 337 - prevede
che ciascun comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, conformemente
alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cfr. l'art. 49, d.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285 - regolamento di polizia mortuaria - che ribadisce tale obbligo), e ne affida la
sorveglianza all'autorità sanitaria per evidenti ragioni di tutela degli interessi
igienico sanitari della popolazione.
Per le medesime esigenze, l'art.
338 del testo unico su menzionato, introduce un regime particolare disciplinante le zone
di rispetto dei cimiteri (cfr. C.d.S. 28 febbraio 1996, n. 3031/95, in ordine agli scopi
di tutela igienico-sanitaria della disciplina dettata dall'art. 338 cit.; per Cons. giust.
amm. 29 ottobre 1990, n. 365, la prescrizione delle distanze delle aree cimiteriali per la
realizzazione di edifici di qualsiasi natura risponde alla doppia finalità di
salvaguardare esigenze igieniche e di assicurare adeguato decoro ai luoghi destinati alla
sepoltura).
Coerentemente l'art. 344 del
testo unico in commento stabilisce che siano i regolamenti locali di igiene e sanità a
contenere, fra le altre, le disposizioni di polizia mortuaria.
Simmetricamente, l'art. 51 del
nuovo regolamento di polizia mortuaria - d.P.R. n. 285 del 1990 cit. - affida al sindaco
la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, ed al coordinatore sanitario della
unità sanitaria locale il controllo sul funzionamento del cimitero; ond'è che
l'attività all'interno dei cimiteri, essendo regolata in via primaria dal regolamento di
polizia mortuaria e, in via secondaria, dal piano regolatore cimiteriale, non è compresa
nell'ambito di applicazione della L. n. 10 del 1977 (in termini Cass. pen., sez. III, 10
gennaio 1990, Giordano).
5. In conclusione l'appello deve
essere accolto, ma, ravvisando giusti motivi, il collegio compensa integralmente fra le
parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto e,
in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente
compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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