CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 ottobre 2000 n. 5886
Contratti della P.A. -
Offerta - Offerta anomala - Giudizio espresso dalla p.a. - E di natura
tecnico-discrezionale - Sindacabilità in s.g. - Solo per palesi errori di fatto o per
manifesta irrazionalità.
Contratti della P.A. - Offerta - Offerta anomala - In appalto di fornitura - Sproporzione
tra le previsioni di consumo e considerevole divario tra il prezzo annuo previsto nella
deliberazione di indizione della gara e quello indicato nellofferta - Legittimità
del provvedimento di esclusione.
FATTO
Con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Liguria la società ricorrente ha impugnato la
deliberazione commissariale n. 505 del 25 novembre 1993, di cui aveva avuto notizia con
nota n. 15730 del 22 dicembre 1993, con la quale la U.S.L. n. 5 Spezzina (già U.S.L. 19)
laveva esclusa, per aver prodotto una "offerta anomalmente bassa rispetto al
servizio richiesto", dalla licitazione privata per l'aggiudicazione del
"servizio di manutenzione, conduzione e gestione impianti termici e produzione
vapore" dei vari presidi della U.S.L., cui essa aveva partecipato.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Travisamento delle risultanze
dellistruttoria e di fatti, erroneità dei presupposti, perché lofferta era
stata redatta sulla base degli standards comunemente usati nella materia in questione e
del relativo contenuto tecnico la U.S.L. era stata dettagliatamente informata
2) Violazione dell'art. 16 D.Lgs.
24 luglio 1992 n. 358. Carenza di motivazione, in quanto la norma si riferisce
esclusivamente alle gare aventi ad oggetto forniture di beni alle pubbliche
amministrazioni e non si applicherebbe invece a quelle relative a servizi, come quella in
discussione.
3) Violazione dell'art.9 L. 7
agosto 1990 n. 241, perché nel corso del procedimento volto all'accertamento
dell'anomalia della offerta lAmministrazione non ha tenuto conto della memoria
presentata dalla ricorrente in data 7 dicembre 1993.
4) Carenza di motivazione,
mancando qualunque motivazione circa le ragioni dellesclusione.
Avuta conoscenza della
deliberazione di esclusione, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti con memoria
notificata il 13 marzo 1994, con i quali, ripercorrendo la procedura di valutazione
seguita dalla commissione di gara, ha lamentato, nella sostanza, che l'offerta non avrebbe
dovuto essere qualificata quale "offerta anomala", ma, al più, come offerta
tecnicamente non idonea e che le considerazioni addotte dalla commissione tecnica erano
errate e viziate da travisamento e difetto di motivazione.
Con lappello in esame la
Società ricorrente ripropone le censure dedotte in primo grado e contesta le ragioni
sulle quali si fonda la sentenza gravata, di cui chiede la totale riforma, con il
conseguente annullamento del provvedimento in primo grado e rifusione delle spese ed
onorari del doppio grado di giudizio.
La U.S.L. appellata si è
costituita in giudizio ed ha controdedotto al gravame, chiedendone la reiezione con
condanna della ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata trattenuta in
decisione alludienza pubblica del 16 maggio 2000.
DIRITTO
Lappello è infondato.
Non ha pregio il primo motivo col
quale la Società appellante sostiene linapplicabilità, nella specie, dellart.
16, co. 3, D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.
La gara, invero, dalla quale la
ricorrente è stata esclusa per offerta anomalmente bassa, sebbene volta allaffidamento
del "servizio di manutenzione, conduzione e gestione impianti termici e produzione
vapore" dei vari presidi della U.S.L. appellata, ha per oggetto, in realtà, un
contratto di fornitura, attesa la prevalenza della fornitura del carburante (il cui costo
rappresenta i 5/6 del valore complessivo del contratto) rispetto alle connesse prestazioni
di trasformazione e gestione degli impianti.
Tanto anche a prescindere dalla
considerazione che la lettera di invito, non contestata, afferma testualmente (pag. 3 -
modalità di svolgimento della gara) che "la licitazione privata avrà luogo con
l'osservanza delle norme di cui al DL n.358 del 24.7.1992".
Ad avviso dellappellante,
inoltre, considerato che il motivo dellanomalia è stato ravvisato nel calcolo
errato per difetto del carburante necessario per scaldare i locali in questione,
ricorrerebbe, nella specie, unipotesi di offerta tecnicamente non idonea piuttosto
che di "offerta anomala", vale a dire poco seria o capziosa.
In proposito, a parte la sua
evidente inammissibilità in relazione al risultato ugualmente ostativo alla
partecipazione, al quale porta la diversa ipotizzata qualificazione dellofferta, si
rileva che, ai sensi della citata disposizione legislativa, per ritenere sussistente il
carattere anomalo dellofferta è sufficiente il dato oggettivo che il prezzo
proposto per lesecuzione della prestazione - e, dunque, un elemento essenziale e
volontario dellofferta - sia "manifestamente e anormalmente basso rispetto alla
prestazione", senza che possano assumere alcuna rilevanza, se non nella successiva
fase delle giustificazioni, le ragioni di tale sproporzione.
Anche questo profilo della
censura, pertanto, non è condivisibile.
Infondato è, altresì, il motivo
esposto sub C) dellatto dappello, nel quale si lamenta la violazione dellart.
9 della L. 7 agosto 1990 n. 241, risultando in atti, al contrario, lattiva
partecipazione della ricorrente al procedimento di verificazione della sua offerta
attraverso la produzione di relazioni tecniche e deduzioni, lintervento a
sopralluoghi ed audizioni.
Con il motivo sub B) lappellante
contesta il giudizio di anomalia formulato dalla commissione tecnica, sotto il profilo
delleccesso di potere per travisamento delle risultanze dellistruttoria,
erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.
Riguardo a queste censure,
tuttavia, non può che concordarsi con la pronuncia dinammissibilità espressa dal
giudice di primo grado.
In assenza dell'attribuzione
legislativa al giudice amministrativo di una giurisdizione di merito in materia, invero,
il giudizio sullanomalia dellofferta nelle gare di appalto costituisce una
tipica valutazione tecnico-discrezionale dellAmministrazione ed è sindacabile in
sede di legittimità solo ove presenti palesi errori di fatto o aspetti di manifesta
irrazionalità (giurisprudenza costante; cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. VI, 28
gennaio 2000 n. 400; id., Sez. V, 26 gennaio 2000 n. 345; id., Sez. IV, 5 luglio 1999 n.
1172).
Nella specie, il giudizio della
commissione tecnica, fatto proprio dallAmministrazione, è basato sullo scarto del
46% tra le previsioni della Società ricorrente ed il consumo di combustibili verificatosi
nei tre anni precedenti di servizio; sul considerevole divario tra il prezzo di £.
1.550.000.000 annui, previsto nella deliberazione di indizione della gara (n. 1201/92), e
quello di £. 831.160.000 indicato nellofferta; sullerrata applicazione da
parte della concorrente di un coefficiente di dispersione del calore (quello per le
residenze civili) molto più basso rispetto a quello previsto dalle norme e dalla
letteratura tecnica per le strutture pubbliche, in particolare ospedaliere; sulla rilevata
inesistenza di quote di ammortamento quanto alla spesa relativa ai proposti lavori di
trasformazione degli impianti.
Si tratta di dati di cui neppure
lappellante discute la veridicità, assumendone semmai la inutilizzabilità o
inidoneità ai fini della verifica esperita.
Nessun errore di fatto o
travisamento né alcuna illogicità manifesta è, dunque, ravvisabile nel giudizio e nella
determinazione impugnati.
Alla stregua delle considerazioni
che precedono, lappello si rivela infondato e devessere respinto.
Spese e competenze del secondo
grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge lappello in epigrafe.
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