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   Giurisprudenza  

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 ottobre 2000 n. 5886

Contratti della P.A. - Offerta - Offerta anomala - Giudizio espresso dalla p.a. - E’ di natura tecnico-discrezionale - Sindacabilità in s.g. - Solo per palesi errori di fatto o per manifesta irrazionalità.
Contratti della P.A. - Offerta - Offerta anomala - In appalto di fornitura - Sproporzione tra le previsioni di consumo e considerevole divario tra il prezzo annuo previsto nella deliberazione di indizione della gara e quello indicato nell’offerta - Legittimità del provvedimento di esclusione.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria la società ricorrente ha impugnato la deliberazione commissariale n. 505 del 25 novembre 1993, di cui aveva avuto notizia con nota n. 15730 del 22 dicembre 1993, con la quale la U.S.L. n. 5 Spezzina (già U.S.L. 19) l’aveva esclusa, per aver prodotto una "offerta anomalmente bassa rispetto al servizio richiesto", dalla licitazione privata per l'aggiudicazione del "servizio di manutenzione, conduzione e gestione impianti termici e produzione vapore" dei vari presidi della U.S.L., cui essa aveva partecipato.

Ha dedotto le seguenti censure:

1) Travisamento delle risultanze dell’istruttoria e di fatti, erroneità dei presupposti, perché l’offerta era stata redatta sulla base degli standards comunemente usati nella materia in questione e del relativo contenuto tecnico la U.S.L. era stata dettagliatamente informata

2) Violazione dell'art. 16 D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358. Carenza di motivazione, in quanto la norma si riferisce esclusivamente alle gare aventi ad oggetto forniture di beni alle pubbliche amministrazioni e non si applicherebbe invece a quelle relative a servizi, come quella in discussione.

3) Violazione dell'art.9 L. 7 agosto 1990 n. 241, perché nel corso del procedimento volto all'accertamento dell'anomalia della offerta l’Amministrazione non ha tenuto conto della memoria presentata dalla ricorrente in data 7 dicembre 1993.

4) Carenza di motivazione, mancando qualunque motivazione circa le ragioni dell’esclusione.

Avuta conoscenza della deliberazione di esclusione, la ricorrente ha presentato motivi aggiunti con memoria notificata il 13 marzo 1994, con i quali, ripercorrendo la procedura di valutazione seguita dalla commissione di gara, ha lamentato, nella sostanza, che l'offerta non avrebbe dovuto essere qualificata quale "offerta anomala", ma, al più, come offerta tecnicamente non idonea e che le considerazioni addotte dalla commissione tecnica erano errate e viziate da travisamento e difetto di motivazione.

Con l’appello in esame la Società ricorrente ripropone le censure dedotte in primo grado e contesta le ragioni sulle quali si fonda la sentenza gravata, di cui chiede la totale riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento in primo grado e rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

La U.S.L. appellata si è costituita in giudizio ed ha controdedotto al gravame, chiedendone la reiezione con condanna della ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 maggio 2000.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Non ha pregio il primo motivo col quale la Società appellante sostiene l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 16, co. 3, D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358.

La gara, invero, dalla quale la ricorrente è stata esclusa per offerta anomalmente bassa, sebbene volta all’affidamento del "servizio di manutenzione, conduzione e gestione impianti termici e produzione vapore" dei vari presidi della U.S.L. appellata, ha per oggetto, in realtà, un contratto di fornitura, attesa la prevalenza della fornitura del carburante (il cui costo rappresenta i 5/6 del valore complessivo del contratto) rispetto alle connesse prestazioni di trasformazione e gestione degli impianti.

Tanto anche a prescindere dalla considerazione che la lettera di invito, non contestata, afferma testualmente (pag. 3 - modalità di svolgimento della gara) che "la licitazione privata avrà luogo con l'osservanza delle norme di cui al DL n.358 del 24.7.1992".

Ad avviso dell’appellante, inoltre, considerato che il motivo dell’anomalia è stato ravvisato nel calcolo errato per difetto del carburante necessario per scaldare i locali in questione, ricorrerebbe, nella specie, un’ipotesi di offerta tecnicamente non idonea piuttosto che di "offerta anomala", vale a dire poco seria o capziosa.

In proposito, a parte la sua evidente inammissibilità in relazione al risultato ugualmente ostativo alla partecipazione, al quale porta la diversa ipotizzata qualificazione dell’offerta, si rileva che, ai sensi della citata disposizione legislativa, per ritenere sussistente il carattere anomalo dell’offerta è sufficiente il dato oggettivo che il prezzo proposto per l’esecuzione della prestazione - e, dunque, un elemento essenziale e volontario dell’offerta - sia "manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione", senza che possano assumere alcuna rilevanza, se non nella successiva fase delle giustificazioni, le ragioni di tale sproporzione.

Anche questo profilo della censura, pertanto, non è condivisibile.

Infondato è, altresì, il motivo esposto sub C) dell’atto d’appello, nel quale si lamenta la violazione dell’art. 9 della L. 7 agosto 1990 n. 241, risultando in atti, al contrario, l’attiva partecipazione della ricorrente al procedimento di verificazione della sua offerta attraverso la produzione di relazioni tecniche e deduzioni, l’intervento a sopralluoghi ed audizioni.

Con il motivo sub B) l’appellante contesta il giudizio di anomalia formulato dalla commissione tecnica, sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento delle risultanze dell’istruttoria, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.

Riguardo a queste censure, tuttavia, non può che concordarsi con la pronuncia d’inammissibilità espressa dal giudice di primo grado.

In assenza dell'attribuzione legislativa al giudice amministrativo di una giurisdizione di merito in materia, invero, il giudizio sull’anomalia dell’offerta nelle gare di appalto costituisce una tipica valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione ed è sindacabile in sede di legittimità solo ove presenti palesi errori di fatto o aspetti di manifesta irrazionalità (giurisprudenza costante; cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2000 n. 400; id., Sez. V, 26 gennaio 2000 n. 345; id., Sez. IV, 5 luglio 1999 n. 1172).

Nella specie, il giudizio della commissione tecnica, fatto proprio dall’Amministrazione, è basato sullo scarto del 46% tra le previsioni della Società ricorrente ed il consumo di combustibili verificatosi nei tre anni precedenti di servizio; sul considerevole divario tra il prezzo di £. 1.550.000.000 annui, previsto nella deliberazione di indizione della gara (n. 1201/92), e quello di £. 831.160.000 indicato nell’offerta; sull’errata applicazione da parte della concorrente di un coefficiente di dispersione del calore (quello per le residenze civili) molto più basso rispetto a quello previsto dalle norme e dalla letteratura tecnica per le strutture pubbliche, in particolare ospedaliere; sulla rilevata inesistenza di quote di ammortamento quanto alla spesa relativa ai proposti lavori di trasformazione degli impianti.

Si tratta di dati di cui neppure l’appellante discute la veridicità, assumendone semmai la inutilizzabilità o inidoneità ai fini della verifica esperita.

Nessun errore di fatto o travisamento né alcuna illogicità manifesta è, dunque, ravvisabile nel giudizio e nella determinazione impugnati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello si rivela infondato e dev’essere respinto.

Spese e competenze del secondo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

 

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