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   Giurisprudenza  
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 3 novembre 2000 n. 5906

Contratti della P.A. – Offerte – Presentazione a mezzo del servizio postale – Apposizione di sigilli nei plichi – Necessità ex art. 75 del R.D. n. 827/24 – Applicabilità della regola anche in difetto di previsione del bando di gara.
Contratti della P.A. – Offerte – Presentazione a mezzo del servizio postale – Apposizione di sigilli nei plichi – Necessità ex art. 75 del R.D. n. 827/24 – Inosservanza – Esclusione – Va disposta – Principio della massima partecipazione – Inapplicabilità.

 FATTO

Con ricorso al TAR del Veneto l’attuale appellato impugnava un verbale notarile d’incanto con conseguente l’aggiudicazione per asta pubblica a favore di un terzo della proprietà di una villetta sita in Verona, messa in vendita dall’Istituto per Anziani "De Battisti" di Cerea, nonché la successiva delibera di approvazione del suddetto verbale da parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto.
Deduceva, con un primo motivo, la mancanza di taluni dati essenziali nel verbale notarile. Con un secondo motivo deduceva la mancata indicazione, sempre nel verbale di incanto, della propria offerta, risultando soltanto quella dell’aggiudicatario, in violazione dell’art. 89 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Con un terzo motivo, infine, deduceva il fatto che il plico presentato dal terzo aggiudicatario era sprovvisto dei necessari sigilli, in violazione dell’art. 75 R.D. n. 827/ 24 cit.
Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il terzo motivo.
L’Istituto appellante contesta l’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il TAR. Si è costituito e ha depositato memoria difensiva l’appellato, a sostegno della impugnata sentenza.

DIRITTO

Come si accennato in fatto, il TAR accoglieva un ricorso proposto dal sig. Vicentini, attuale appellato, avverso l’aggiudicazione in proprietà ad un terzo, quale migliore offerente, di una villetta messa in vendita per asta pubblica dall’Istituto per anziani "De Battisti" di Cerea, con previsione di aggiudicazione al miglior offerente con il sistema di offerte segrete di cui all’art. 73 lett. C) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Premesso che alla gara erano state presentate due sole offerte, quella dell’originario ricorrente e del terzo risultato aggiudicatario, a tale accoglimento i primi giudici sono pervenuti ritenendo fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso, con il quale si era denunciato il fatto che il plico contenente l’offerta del vincitore era stato recapitato a mezzo posta privo di sigillatura alcuna, in violazione dell’art. 75 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L’appello è infondato.

I primi giudici hanno correttamente ritenuto inderogabile la previsione normativa di cui all’art. 75 del R.D. n. 827/24 cit., così come intesa da costante e risalente giurisprudenza, in base al quale nel caso di invio delle offerte di gara a mezzo posta i plichi devono essere sigillati, intendendosi per sigillo un’impronta (solitamente di ceralacca o in materiale plastico) atta ad assicurare la chiusura e a confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni del contenuto del plico: il tutto, naturalmente a garanzia della necessaria segretezza dell’offerta e a tutela della par condicio (cfr. sul punto, oltre alle massime citate nella sentenza appellata, C.d.S. V Sez., 15 novembre 1982 n. 794 e Comm. Spec., par. 15 novembre 1982 n. 5/1206).

L’amministrazione appellante pone a fondamento dell’asserita erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il TAR un duplice ordine di considerazioni: da un lato sostiene che l’avviso di gara si limitava a prevedere la presentazione delle offerte esclusivamente a mezzo posta mediante lettera raccomandata, senza specificare che le offerte stesse dovessero altresì essere contenute in plico sigillato; da un altro lato, ammessa l’incertezza e ambiguità della clausola, richiama la linea giurisprudenziale secondo la quale in tal caso le norme del bando vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti. Infine aggiunge che, in base all’art. 1362 c.c., le clausole di gara vanno interpretate secondo l’effettiva intenzione dell’Amministrazione.

Tali argomentazioni non appaiono convincenti.

In primo luogo è lo stesso avviso d’asta, come già si è visto e come si ammette, a rinviare alle norme del R.D. n. 827/24 cit., e quindi evidentemente anche alla previsione di cui all’art. 75, la cui applicabilità o meno non poteva certamente essere rimessa, una volta disposto il rinvio, a una libera scelta discrezionale dell’amministrazione nell’ambito dei suoi poteri di fissare le regole di gara.

In secondo e determinante luogo, secondo la disposizione di cui all’art. 75 cit., l’invio delle offerte a mezzo posta comporta ex lege l’obbligo di sigillare il plico, con la conseguenza necessaria che la disposizione dell’avviso d’asta, pur non specificando sul punto, non può che essere interpretata secundum legem. E ciò è prescritto per ben due volte, e cioè sia nel caso che tale modalità di spedizione sia rimessa alla scelta dei candidati, a loro rischio (comma 4) e sia nel caso, invece, che la modalità stessa sia imposta dalla Amministrazione come esclusiva (comma 11). Né vale opporre che sarebbe una facoltà della P.A. prescrivere l’invio a mezzo posta in plico sigillato, dato che ciò che è facoltativo è solo la scelta dell’invio a mezzo posta, fermo restando che una volta scelto tale strumento s’impone l’obbligo della sigillatura.

L’accertata necessità della sigillatura del plico, intesa come regola procedimentale voluta dalla legge, secondo la ratio sopra ricordata, rende evidente l’irrilevanza del richiamato principio in base al quale, qualora l’amministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico le formalità di gara, le clausole dei bandi di gara vanno interpretate nel senso di consentire la massima partecipazione di concorrenti; è lo stesso appellante ad ammettere che a tale principio si oppone la doverosità della esclusione dalla gara in caso di inosservanze incidenti sui principi fondamentali della gara, e al genus di tali principi si deve appunto ricondurre la previsione di cui al cit. art. 75, a fronte della inderogabilità della quale appare altresì inutile indagare sulla effettiva intenzione dell’Amministrazione ex art. 1362 c.c.

Infine, non vale opporre che l’originario ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola del bando che richiedeva il plico raccomandato senza specificare la necessità che questo fosse altresì sigillato. Si può prescindere da ogni considerazione sulla contraddittorietà della tesi ora sostenuta, che presupporrebbe una esplicita esclusione del requisito della sigillatura del plico, di fatto mancante (l’avviso d’asta, come si è detto, si limita a prescrivere l’invio del plico a mezzo posta raccomandata), mentre era stata la stessa appellante nelle precedenti argomentazioni a sottolineare l’incertezza ed ambiguità della clausola proprio per aprirsi la via al richiamo del principio della massima partecipazione possibile di candidati. Appare infatti sufficiente considerare che l’originario ricorrente si era limitato, proprio in assenza di una esplicita esclusione nell’avviso d’asta del requisito suddetto, a far valere la corretta interpretazione della clausola secundum legem, senza quindi necessità di impugnazione alcuna, in mancanza di una chiara ed inequivoca statuizione in ipotesi ab origine lesiva nei suoi confronti.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), definitivamente pronunciando:

Rigetta l’appello proposto dall’Istituto per Anziani "De Battisti" di Cerea;

 

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