| CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. V Sentenza 3 novembre 2000 n. 5906 Contratti della P.A. Offerte Presentazione a
mezzo del servizio postale Apposizione di sigilli nei plichi Necessità ex
art. 75 del R.D. n. 827/24 Applicabilità della regola anche in difetto di
previsione del bando di gara.
Contratti della P.A. Offerte Presentazione a mezzo del servizio postale
Apposizione di sigilli nei plichi Necessità ex art. 75 del R.D. n. 827/24
Inosservanza Esclusione Va disposta Principio della massima
partecipazione Inapplicabilità.
FATTO
Con ricorso al TAR del Veneto lattuale
appellato impugnava un verbale notarile dincanto con conseguente laggiudicazione
per asta pubblica a favore di un terzo della proprietà di una villetta sita in Verona,
messa in vendita dallIstituto per Anziani "De Battisti" di Cerea, nonché
la successiva delibera di approvazione del suddetto verbale da parte del Consiglio dAmministrazione
dellIstituto.
Deduceva, con un primo motivo, la mancanza di taluni dati essenziali nel verbale notarile.
Con un secondo motivo deduceva la mancata indicazione, sempre nel verbale di incanto,
della propria offerta, risultando soltanto quella dellaggiudicatario, in violazione
dellart. 89 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Con un terzo motivo, infine, deduceva il
fatto che il plico presentato dal terzo aggiudicatario era sprovvisto dei necessari
sigilli, in violazione dellart. 75 R.D. n. 827/ 24 cit.
Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il terzo motivo.
LIstituto appellante contesta lerroneità delle conclusioni alle quali è
pervenuto il TAR. Si è costituito e ha depositato memoria difensiva lappellato, a
sostegno della impugnata sentenza.
DIRITTO
Come si accennato in fatto, il
TAR accoglieva un ricorso proposto dal sig. Vicentini, attuale appellato, avverso laggiudicazione
in proprietà ad un terzo, quale migliore offerente, di una villetta messa in vendita per
asta pubblica dallIstituto per anziani "De Battisti" di Cerea, con
previsione di aggiudicazione al miglior offerente con il sistema di offerte segrete di cui
allart. 73 lett. C) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Premesso che alla gara erano
state presentate due sole offerte, quella delloriginario ricorrente e del terzo
risultato aggiudicatario, a tale accoglimento i primi giudici sono pervenuti ritenendo
fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso, con il quale si era denunciato il fatto
che il plico contenente lofferta del vincitore era stato recapitato a mezzo posta
privo di sigillatura alcuna, in violazione dellart. 75 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Lappello è infondato.
I primi giudici hanno
correttamente ritenuto inderogabile la previsione normativa di cui allart. 75 del
R.D. n. 827/24 cit., così come intesa da costante e risalente giurisprudenza, in base al
quale nel caso di invio delle offerte di gara a mezzo posta i plichi devono essere
sigillati, intendendosi per sigillo unimpronta (solitamente di ceralacca o in
materiale plastico) atta ad assicurare la chiusura e a confermare lautenticità
della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di evitare manomissioni del
contenuto del plico: il tutto, naturalmente a garanzia della necessaria segretezza dellofferta
e a tutela della par condicio (cfr. sul punto, oltre alle massime citate nella sentenza
appellata, C.d.S. V Sez., 15 novembre 1982 n. 794 e Comm. Spec., par. 15 novembre 1982 n.
5/1206).
Lamministrazione appellante
pone a fondamento dellasserita erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto
il TAR un duplice ordine di considerazioni: da un lato sostiene che lavviso di gara
si limitava a prevedere la presentazione delle offerte esclusivamente a mezzo posta
mediante lettera raccomandata, senza specificare che le offerte stesse dovessero altresì
essere contenute in plico sigillato; da un altro lato, ammessa lincertezza e
ambiguità della clausola, richiama la linea giurisprudenziale secondo la quale in tal
caso le norme del bando vanno interpretate nel senso più favorevole allammissione
degli aspiranti. Infine aggiunge che, in base allart. 1362 c.c., le clausole di gara
vanno interpretate secondo leffettiva intenzione dellAmministrazione.
Tali argomentazioni non appaiono
convincenti.
In primo luogo è lo stesso
avviso dasta, come già si è visto e come si ammette, a rinviare alle norme del
R.D. n. 827/24 cit., e quindi evidentemente anche alla previsione di cui allart. 75,
la cui applicabilità o meno non poteva certamente essere rimessa, una volta disposto il
rinvio, a una libera scelta discrezionale dellamministrazione nellambito dei
suoi poteri di fissare le regole di gara.
In secondo e determinante luogo,
secondo la disposizione di cui allart. 75 cit., linvio delle offerte a mezzo
posta comporta ex lege lobbligo di sigillare il plico, con la conseguenza necessaria
che la disposizione dellavviso dasta, pur non specificando sul punto, non può
che essere interpretata secundum legem. E ciò è prescritto per ben due volte, e cioè
sia nel caso che tale modalità di spedizione sia rimessa alla scelta dei candidati, a
loro rischio (comma 4) e sia nel caso, invece, che la modalità stessa sia imposta dalla
Amministrazione come esclusiva (comma 11). Né vale opporre che sarebbe una facoltà della
P.A. prescrivere linvio a mezzo posta in plico sigillato, dato che ciò che è
facoltativo è solo la scelta dellinvio a mezzo posta, fermo restando che una volta
scelto tale strumento simpone lobbligo della sigillatura.
Laccertata necessità della
sigillatura del plico, intesa come regola procedimentale voluta dalla legge, secondo la
ratio sopra ricordata, rende evidente lirrilevanza del richiamato principio in base
al quale, qualora lamministrazione non abbia definito in modo puntuale ed analitico
le formalità di gara, le clausole dei bandi di gara vanno interpretate nel senso di
consentire la massima partecipazione di concorrenti; è lo stesso appellante ad ammettere
che a tale principio si oppone la doverosità della esclusione dalla gara in caso di
inosservanze incidenti sui principi fondamentali della gara, e al genus di tali principi
si deve appunto ricondurre la previsione di cui al cit. art. 75, a fronte della
inderogabilità della quale appare altresì inutile indagare sulla effettiva intenzione
dellAmministrazione ex art. 1362 c.c.
Infine, non vale opporre che loriginario
ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola del bando che richiedeva il plico
raccomandato senza specificare la necessità che questo fosse altresì sigillato. Si può
prescindere da ogni considerazione sulla contraddittorietà della tesi ora sostenuta, che
presupporrebbe una esplicita esclusione del requisito della sigillatura del plico, di
fatto mancante (lavviso dasta, come si è detto, si limita a prescrivere linvio
del plico a mezzo posta raccomandata), mentre era stata la stessa appellante nelle
precedenti argomentazioni a sottolineare lincertezza ed ambiguità della clausola
proprio per aprirsi la via al richiamo del principio della massima partecipazione
possibile di candidati. Appare infatti sufficiente considerare che loriginario
ricorrente si era limitato, proprio in assenza di una esplicita esclusione nellavviso
dasta del requisito suddetto, a far valere la corretta interpretazione della
clausola secundum legem, senza quindi necessità di impugnazione alcuna, in mancanza di
una chiara ed inequivoca statuizione in ipotesi ab origine lesiva nei suoi confronti.
Lappello deve pertanto
essere respinto.
Le spese del secondo grado di
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g.
(Sez. V), definitivamente pronunciando:
Rigetta lappello proposto
dallIstituto per Anziani "De Battisti" di Cerea;
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