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TAR SICILIA-CATANIA,
SEZ. I - Sentenza 15 maggio 2000 n. 922 - Pres. ed Est. Salamone - Società
Costruzioni conglomerati ed affini s.r.l. (Avv.ti Immordino e Aiello) c. Comune di Enna
(Avv. D'Alessandro) e G.M. Costruzioni s.r.l. (Avv. Scuderi).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania sez. int. 1^, riunito in Camera di
Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1183 del 2000
proposto dalla Società COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI S.r.l., in persona del legale
rappresentante, sia in proprio che nella qualità di capogruppo e mandataria del
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Impresa CASAL S.p.A., rapp. e dif.
dagli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e dall'avv. Ignazio Aiello nel cui studio è
elett. domiciliato in Catania via G. D'Annunzio n. 89;
contro
Il Comune di Enna, in persona del
Sindaco p. t. rapp. e dif. dall'avv. Nicolò D'Alessandro nel cui studio è elett. dom. in
Catania piazza Lanza n. 18/A;
e nei confronti
dell'Impresa G.M. COSTRUZIONI
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale
capogruppo del R.T.I. tra la stessa e le Imprese SILEC S.p.A., T.e.T. COSTRUZIONI S.r.l. e
BERNA NASCA COSTRUZIONI S.r.l. rapp. e dif. dall'avv. Ignazio Scuderi nel cui studio è
elett. dom. in Ctania via V. Giuffrida n. 37;
per l'annullamento
del verbale di gara del
30.12.1999, relativo all'appalto dei "lavori di consolidamento delle pareti rocciose
delle pendici di Enna", nella parte in cui la Commissione di Gara ha aggiudicato
l'appalto alla costituenda A.T.I. G.M. Costruzioni S.r.l. a seguito della media
determinata dalla trasformazione effettuata dal seggio di gara in 4,89% del ribasso dello
0,489% offerto dall'Impresa Nuovi Lavori S.r.l., per asserita discordanza tra l'importo in
cifre e l'importo in lettere;
ove occorra, del bando di gara,
ove inteso nel senso di disporre la prevalenza del prezzo più vantaggioso per
l'amministrazione, quando vi sia discordanza tra il prezzo unitario offerto indicato in
cifre e quello indicato in lettere, anche nel caso di mero errore materiale;
Visto il ricorso introduttivo del
giudizio;
Visto latto di costituzione
in giudizio del Comune resistente e del controinteressato;
Vista la domanda cautelare;
Udito alla Camera di consiglio
del 27 aprile 2000 il relatore Consigliere Vincenzo Salamone e uditi, altresì lavv.
G. Immordino per la parte ricorrente, lavv. A. Carrubba in sostituzione
dellavv. N. DAlessandro per il Comune resistente e lavv. Ignazio Scuderi
per il controinteressato.
Vista la documentazione tutta in
atti;
Visti lart. 21 della legge
6 Dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 19 del d.l. n. 67 del 1997 conv. in l. n. 135 del 1997;
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame introduttivo del
giudizio depositato presso il T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo, si sostiene che con bando
di gara pubblicato nella G.U.R.S. n. 51, parte II, del 17.12.1999, il Comune di Enna,
indiceva pubblico incanto, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.
1, comma 6 della legge regionale n.21 del 2 settembre 1998, così come sostituito dal
comma 13 dell'art.57 della l.r. 27.4.1999 n. 10, avente ad oggetto "lavori di
consolidamento delle pareti rocciose delle pendici di Enna", per un importo a base
d'asta di lire 6.340.000.000 oltre IVA.
Alla gara, alla quale
partecipavano n. 87 imprese, venivano ammesse n. 78 imprese. In data 30 dicembre 1999,
veniva celebrata la gara, durante la quale il seggio, relativamente all'offerta presentata
dall'impresa Nuovi Lavori S.r.l., dopo avere rilevato che "l'impresa offre in cifre
il ribasso di £. 0,489 ed in lettere il ribasso di lire zero e centesimi
quatrocentottantanove", somma che secondo le regole matematiche corrisponde a 4,89,
assumendo l'esistenza di una discordanza, considerava il ribasso offerto di 0,489 in 4,89
ed assumeva quest'ultimo come valido in quanto più vantaggioso per l'amministrazione.
A seguito della rideterminazione
dell'offerta della Nuovi Lavori S.r.l., la media finale veniva calcolata in 0,38682 e la
gara aggiudicata alla controinteressata, che aveva offerto il ribasso di 0,386.
Si assume nel ricorso principale
che, ove il seggio di gara non avesse proceduto a tale rideterminazione dell'offerta
dell'impresa Nuovi Lavori S.r.l., l'appalto sarebbe stato aggiudicato alla ATI ricorrente
con il ribasso complessivo di lire 0,339, offerta più vicina alla media delle offerte
rimaste in gara.
Pertanto, quest'ultima propone il
ricorso principale, muovendo i seguenti motivi di censura
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.72, COMMA 2, R.D. 23 MAGGIO 1924 n.827 E DELL'ART.7 DELLE AVVERTENZE DEL BANDO DI
GARA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INTERPRETAZIONE IN MATERIA DI OFFERTE. VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1433 C.C.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
Con controricorso e ricorso
incidentale notificato il 14 febbraio 2000, la G.M. Costruzioni chiedeva il rigetto del
ricorso principale e chiedeva l'annullamento del verbale di gara nella parte in cui era
sta esclusa l'offerta del R.T.I. Termoter S.r.l. per non avere prodotto la cauzione
richiesta dal bando di gara al punto II lett.p.), sostenendo che essendo stata detta
cauzione successivamente trovata nella busta contenente l'offerta economica, non poteva il
suddetto raggruppamento essere escluso. La riammissione del suddetto raggruppamento
avrebbe, infatti, determinato una nuova media che non avrebbe consentito l'aggiudicazione
in favore della ricorrente principale
Si costituiva il Comune eccependo
preliminarmente il difetto di competenza.
All'udienza del 15 febbraio 2000,
il R.T.I. Conglomerati - Casal, riservandosi di controdedurre in esito all'esame della
documentazione dell'ATI Termoter ed in particolare quella relativa alla suddetta polizza,
pur aderendo alla eccezione di incompetenza dedotta dal Comune, insisteva per
l'accoglimento della domanda cautelare e, per il rigetto del ricorso incidentale in quanto
inammissibile ed infondato.
Con ordinanza n. 327/00 del 16
febbraio 2000, il T.A.R. Palermo, rigettava l'istanza cautelare con la motivazione
"che il ricorso incidentale appare assistito da sufficienti elementi di
fondatezza".
Con Ordinanza Presidenziale n.154
del 22 febbraio 2000 il fascicolo veniva trasmesso alla Sezione Staccata di Catania del
T.A.R. Sicilia.
La parte ricorrente principale
con atto notificato in data 14 marzo 2000 e depositato in data 24 marzo 2000 propone
motivi aggiunti e rileva che dall'esame della documentazione della documentazione prodotta
agli atti di gara dall'ATI Termoter, nonché dalla stessa polizza fideiussoria da questa
irritualmente prodotta nella busta contenente l'offerta, risulta che la suddetta ATI
doveva comunque essere esclusa dalla gara, e, riproponendo la domanda cautelare, deduce i
seguenti motivi aggiunti di ricorso.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 11 Iett. p) e il Iett. n) DEL BANDO DI GARA IN RELAZIONE ALL'ART. 30 COMMA l
DELLA L.109194. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA in quanto l'ATI
Termoter, della quale la controinteressata chiede la riammissione in via incidentale,
avrebbe dovuto, comunque, essere esclusa dalla gara.
VIOLAZIONE E FALSA APPUCAZIONE
DELL'ART.2 DELLA L.R. N.21/98 - NONCHE' DEGLI ARTT. 10 E 106 DEL D.L.VO N.385/93
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI GARA in quanto la suddetta fideiussione
risultava invalida anche sotto l'ulteriore profilo che non è rilasciata da istituto
bancario o assicurativo.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.10 DEL BANDO DI GARA, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO
19/12/1991 N.406, in quanto l'Ati Termoter avrebbe dovuto essere comunque esclusa dalla
gara in quanto la somma delle iscrizioni all'Albo Nazionale Costruttori possedute dalle
imprese raggruppate nella Categ. S21 richiesta dal bando, non raggiungeva l'importo di
lire 6.340.000.000 posto a base d'asta;
VIOLAZIONE E FALSA APPUCAZIONE
DELL'ART. 11 LETT. E ED F DEL BANDO DI GARA. NONCHE' DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE LL.PP. 2
agosto 1985 n.382 E DELL'ART. 15 DEL D.M. 172/1989. IN RELAZIONE ALL 'ART. 35 DELLA L 11
febbnio 1994 n. 109, in quanto la Termoter andava esclusa dalla gara in quanto la sua
mandante Verga Costruzioni, pur dichiarando di partecipare alla gaia ai sensi della
circolare del Ministero LL.PP. n.385, cioè in pendenza della procedura di recupero di
iscrizione, in virtù dell'acquisizione dell'impresa individuale Marchica Angelo iscritta
per la catg. S21 richiesta dal bando di gara e della cui iscrizione si avvaleva non
produceva né il certificato di iscrizione all'A.N.C., né il Certificato Fallimentare
della cedente.
Con atto defensionale notificato
il 10 aprile 2000 e depositato il successivo 11 aprile viene proposto dalla parte
controinteressata un motivo aggiunto al ricorso incidentale con il quale si chiede
l'esclusione dell'altra A.T.I. (R.T.I. Internazionale Immobiliare S.r.l.) ammessa
illegittimamente alla gara per le medesime ragioni oggetto dei motivi aggiunti al ricorso
principale.
Il Comune di Enna ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del ricorso principale.
Alla camera di consiglio del 27
aprile 2000, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata introitata per la
decisione.
DIRITTO
1 - Il ricorso principale è
ammissibile.
Va infatti dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'A.T.I. controinteressata; e ciò in
quanto vanno ritenuti ammissibili i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente
principale.
Rileva preliminarmente il
Collegio che detti motivi aggiunti non vanno qualificati come autonomo ricorso e ciò in
quanto la procura a margine dei motivi aggiunti, notificati in data 10 marzo 2000, è
stata apposta esclusivamente al fine di eleggere il nuovo domicilio in Catania, data la
trasmissione, disposta con ordinanza del Presidente del TA.R. n.154 del 22/2/2000, del
ricorso presso questa Sezione, a seguito della eccepita questione di competenza interna.
2 - Quanto all'assenta
inammissibilità ed irricevibilità dei motivi aggiunti va rilevato nel caso in cui
l'interesse processuale si radichi in un momento successivo a quello della piena
conoscenza del provvedimento lesivo, è solo a questo momento successivo che deve
ricollegarsi il termine per l'impugnazione, termine che pertanto può decorrere soltanto
quando sussistano entrambi i presupposti della piena conoscenza e della lesione (C.G.A.
22.12.1995 n.388; C.G.A. 10.5.1998 n.87; 26.2.1987 n.61). Pertanto, l'istituto dei motivi
aggiunti è idoneo a soddisfare esigenze di economia processuale, per le quali
l'ordinamento consente di far confluire. nel giudizio instaurato con il ricorso. tutte le
censure riconducibili all'originario interesse ratico del ricorrente e, tuttavia, non
proponibili al momento della notificazione del ricorso per difetto di interesse attuale
(Consiglio di Stato Sez.V 23.3.1993 n.398).
D'altronde sarebbe fortemente
lesivo del diritto di difesa ex art. 24 Cost. pretendere che il ricorrente principale, nel
proporre un ricorso, sia onerato ad impugnare il verbale di gara anche per far valere
ulteriori ragioni di esclusione di ditte già escluse (e come tali non incidenti nella
media finale di aggiudicazione), dovendosi prefigurare lo stesso sin dall'origine la
possibilità futura ed incerta che in via incidentale l'aggiudicatario chieda, ad libitum,
la riammissione di una o tutte le ditte escluse (che peraltro, ove ammessa/e, come nel
caso de quo, determinerebbero l'aggiudicazione a favore di imprese diverse della
controinteressata).
In ogni caso, al di là del nomen
iuris (motivi aggiunti) è evidente che le censure sollevate dall'ATI Costruzioni
Conglomerati ed Affini - Casal, proprio per la loro inerenza al thema decidendum, possono
configurarsi e valere quali eccezioni sulla domanda incidentale del ricorrente. Infatti,
con il suddetto atto è stato eccepita l'impossibilità che la pretesa in via incidentale
di riammissione alla gara dell'A.T.I. Termoter possa trovare accoglimento, ostando
comunque alla sua riammissione la mancanza di requisiti e documenti.
3 - Con ricorso incidentale
notificato il 14 febbraio 2000, la G.M. Costruzioni chiedeva, infatti, il rigetto del
ricorso principale e chiedeva l'annullamento del verbale di gara nella parte in cui era
sta esclusa l'offerta del R.T.I. Termoter S.r.l. per non avere prodotto la cauzione
richiesta dal bando di gara al punto II lett.p.), sostenendo che essendo stata detta
cauzione successivamente trovata nella busta contenente l'offerta economica, non poteva il
suddetto raggruppamento essere escluso. La riammissione del suddetto raggruppamento
avrebbe determinato una nuova media che non avrebbe consentito l'aggiudicazione in favore
della ricorrente principale
La parte ricorrente principale
con atto notificato in data 14 marzo 2000 e depositato in data 24 marzo 2000 propone
motivi aggiunti e rileva che dall'esame della documentazione della documentazione prodotta
agli atti di gara dall'ATI Termoter, nonché dalla stessa polizza fideiussoria da questa
irritualmente prodotta nella busta contenente l'offerta, risulta che la suddetta Ati
doveva comunque essere esclusa dalla gara.
4 - Il Collegio, proprio in
considerazione della natura di eccezione in rito dei motivi aggiunti al ricorso
principale, ritiene che il relativo esame sia preliminare a quello del ricorso incidentale
della parte controinteressata.
A tal proposito rileva il
Collegio che merita accoglimento il primo motivo aggiunto dedotto dall'A.T.I. ricorrente
principale.
Invero, il seggio di gara, avendo
escluso la predetta ATI Termoter per mancanza della cauzione all'interno della busta dei
documenti, non ha provveduto all'esame né della cauzione, al fine di verificarne la
validità, né della restante documentazione richiesta dal bando di gara.
Quanto alla dedotta circostanza
che i documenti sarebbero stati prodotti in fotocopia, va evidenziato che le suddette
"fotocopie", sono state trasmesse tramite fax dalla stessa Amministrazione
appaltante. Ora, è indubbio che la trasmissione a mezzo fax, o altro mezzo telematico o
informatico é idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento e soddisfa il
requisito della forma scritta (cfr. art. 7 D.P.R. 20.10.1998 n. 403).
Qualora avesse esaminato i sopra
indicati documenti il Seggio di gara avrebbe dovuto disporre comunque l'esclusione dalla
gara della concorrente ATI Termoter. In particolare, il seggio di gara avrebbe rilevato
che, pur essendo l'ATI Termoter un costituendo raggruppamento ex art. 13, comma 5, legge
n. 109/94, come modificatodalla legge n. 415/98, ha prodotto una polizza sottoscritta ed
intestata soltanto alla Termoter, senza riferimento alle Imprese Verga, Marchica e Grasso,
cioè alle altre imprese del costituendo raggruppamento. Ad avviso del Collegio andava
comunque disposta l'esclusione di una costituenda ATI., per avere prodotto una polizza
fideiussoria intestata soltanto dalla futura mandataria senza alcun cenno alle altre
imprese impegnatesi a costituire il futuro raggruppamento (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez.
II, 7 dicembre 1999 n. 2261).
A tal proposito rileva il
Collegio che se il bando di gara consentiva la presentazione di offerte da parte di
soggetti di cui all 'art. 10 comma 1 lett. d) ed e) della L. 109/94 anche se non ancora
costituiti, tuttavia, coerentemente a quanto disposto dall' art. 13 comma 5 L 109/94, come
modificato dall'art. 9 comma 24 L.415/98. precisa che "In tale caso l'offerta a pena
d'esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento o i consorzi e contenere l'impegno che. in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una
di esse. da indicare in sede di offerte e qualificata come capogruppo... ".
Il predetto bando statuiva
altresì, all'art. 11, l'obbligo di prestare cauzione provvisoria dell'1% dell'importo dei
lavori b.a., anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e secondo le previsioni
di cui all'art.30, commi 1, 2 e 2-bis, della legge n.109/94. In forza delle superiori
previsioni nel caso di imprese riunite non ancora costituite in associazione, la polizza
fideiussoria (assicurativa) avrebbe dovuto essere intestata a tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento. Né ha alcun rilievo la circostanza che nella suddetta polizza,
si ripete intestata e sottoscritta dalla sola Termoter, sia stato tra parentesi indicata
la capogruppo. Infatti, non era stato ancora stipulato il mandato collettivo speciale
(art. 1726 c.c.) che potesse produrre effetti giuridici direttamente nei confronti delle
(future) mandanti (Verga Costruzioni, Marchica e Grasso Orazio), né la Termoter poteva
qualificarsi capogruppo, essendovi soltanto l'impegno delle altre mandanti a nominarla
capogruppo successivamente e soltanto in caso di aggiudicazione (non dunque nella fase di
ammissione alla gara).
Peraltro, anche nell'ambito di
una A.T.I. già costituita rimane l'autonomia negoziale delle imprese riunite per quanto
concerne i rapporti con i terzi (cfr. TAR Sicilia - Catania, sez. I, 27.01.1999). Essendo
stata la polizza fideiussoria sottoscritta ed intestata soltanto alla Termoter S.r.l.,
futura mandataria della costituenda A.T.I. e non anche dalle altre imprese, Verga
Costruzioni, Marchica e Grasso Orazio), le quali non figurano nemmeno nella polizza
fideiussoria, ne consegue che l'obbligazione scaturente dal contratto fideiussorio esplica
i propri effetti soltanto in capo al contraente Termoter S.r.l..
Infatti, la garanzia richiesta
dal bando e dalla legge (art. 30 L. 109/94) copre per espressa previsione della norma la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario di guisa che
nell'ipotesi in cui il costituendo R.T.I. o la Verga Costruzioni, Marchica e Grasso Orazio
(soggetti diversi dal contraente obbligato indicato nel contratto e che ha sottoscritto la
polizza) non sottoscrivessero il contratto per loro fatto e colpa, l'Amministrazione non
potrebbe rivalersi sulla Termoter per effetto della cauzione da quest'ultima prestata in
proprio in quanto non vi è corrispondenza tra l'offerta e l'obbligazione fideiussoria che
è riferita a soggetto diverso, con menomazione del contenuto di garanzia.
La assicuratrice Istituto
Finanziario Mediterraneo, infatti, garantisce il comportamento corretto soltanto della
Termoter, che ha sottoscritto l'offerta ed alla quale è intestata la fideiussione. In
proposito, la giurisprudenza civilistica ha, infatti, rilevato che l'assicurazione
fideiussoria, pur avendo come parte un'impresa di assicurazione, ha natura sostanziale di
fideiussione, in quanto la sua funzione non è quella tipica dell'assicurazione - cioè il
trasferimento di un rischio a carico dell'assicuratore bensì quella di garanzia; e ciò
per essere diretta a garantire, nei confronti del beneficiario, l'adempimento di obblighi
assunti dallo stesso contraente, ancorché questi sia solvibile ed ancorché
l'inadempimento sia dovuto a volontà del contraente stesso (Cass., sez. III, n.
3443/1988).
Sicché, è evidente che l'unica
polizza prodotta dal costituendo raggruppamento, risultando sottoscritta ed intestata alla
sola Termoter e nella quale non figurano in alcun modo le altre associate, non può
assolvere alla suddetta funzione di garanzia. In sede di gara per appalti pubblici, la
cauzione provvisoria di cui deve essere corredata l'offerta, oggi a norma dell'art.30,
comma 1, della legge Il febbraio 1994 n.109 (che riprende quanto già previsto
dall'art.332 della L. 20 marzo 1865 n.2248 all. f) e dall'art.2 del D.P.R. 16 luglio 1962
n.1063), costituisce, infatti, ai fini dell'ammissione una condizione vincolante,
esprimendo la cauzione stessa l'ammontare forfettario del danno secondo le valutazioni
discrezionali dell'Amministrazione, nonché il rimborso delle spese per il nuovo incanto
(Cons. Stato Sez. V 18.5.1998 n. 124; T.A.R. Lazio Sez. Il bis 27.11.1998 n.2021; TAR.
Lombardia Sez. II 29.9.1998 n.2273).
5 - Ugualmente fondato è il
secondo motivo aggiunto della ricorrente principale in quanto la suddetta fideiussione
risultava invalida anche sotto l'ulteriore profilo che non è rilasciata da istituto
bancario o assicurativo.
Invero, per gli appalti pubblici
indetti nella Regione Sicilia, l'art. 2 della l.r. n.21/98 prescrive espressamente che
"l'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori
pubblici con i sistemi di gara vigenti... è subordinata alla stipula da parte della
stessa impresa offerente, di fideiussione provvisoria resa a mezzo polizza assicurativa o
bancaria..."
Orbene, il bando di gara al punto
II lett. p richiedeva agli stessi fini che venisse presentata fideiussione provvisoria
pari all'1% dell'importo dei lavori, a mezzo polizza assicurativa o bancaria. Il RTI
Termoter, del quale è stata chiesta in via incidentale, ed a prescindere dall'esame della
documentazione presentata, la riammissione, ha presentato una fideiussione prestata dall'
"Istituto finanziario Mediterraneo", e cioè da un istituto che non ha natura di
ente assicurativo né di istituto bancario, ai sensi e per gli effetti del T.U delle leggi
in materia bancaria e creditizia.
Infatti, a mente dell'art.2 del
D.Lsg n.385/93 "la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere di impresa: l'esercizio
dell'attività bancaria è riservato alle banche".
Pertanto ad avviso del Collegio,
laddove la legge regionale n.21/98 e il bando di gara richiedono che la cauzione
provvisoria sia prestata con fidejussione bancaria e/o assicurativa, fanno esclusivo
riferimento a polizze cauzionali rilasciate da banche o da imprese di assicurazioni
autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
Muovendo dalle predette
considerazioni non può ritenersi valida la cauzione provvisoria prestata a mezzo di
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, in quanto non sono qualificabili come
banca o azienda di credito, infatti, ai sensi dell'art. 106 del predetto D.Lgvo, i
predetti soggetti possono svolgere solamente attività finanziarie e non certo bancarie
(stante la riserva di cui all'art. 10 dello stesso decreto).
Né alcun rilievo può assumere
nel caso di specie l'intervenuta abrogazione del punto b) del l'art. 1 della legge
n.348/82 disposta dall'art. 161 del medesimo D.Lg.vo n.385/93. Ed, infatti, la norma
abrogata prevedeva che la cauzione in favore dello Stato o di un altro ente pubblico
potesse essere rilasciata solamente dalle aziende di credito di cui all'art.5 del R.D
375/36; ne consegue che il venir meno di tale disposizione per effetto della abrogazione
introdotta dall'art. 161 citato, consentirebbe agli istituti finanziari la possibilità di
rilasciare cauzioni anche a mezzo di fidejussione in favore dello Stato o di altro Ente
Pubblico.
Ma ciò sempre che, come nel caso
in esame, non esista un'altra disposizione di legge che escluda il ricorso a tale forma di
fidejussione. Ed infatti, poiché, come già rilevato, tanto il bando di gara (lex
specialis), quanto la norma regionale richiedono che la fidejussione per la cauzione
provvisoria sia validamente prestata esclusivamente con fidejussioni bancarie e/o
assicurative, non potendo ricondursi la fidejussione prestata dall'Istituto finanziario
Mediterraneo né all'una né all'altra categoria, deve senz'altro concludersi che tale
fidejussione non avrebbe dovuto essere accettata dal Seggio di gara. T.A.R. Palermo 22
febbraio 2000 n.374, Consiglio di Giustizia Amministrativa 13.10.1999 n. 451.
Di conseguenza, ove il seggio di
gara avesse esaminato tale polizza, avrebbe, comunque, dovuto escludere dall'incanto in
questione il RTI Termoter.
6 - E' inoltre fondato il terzo
motivo aggiunto della ricorrente principale in quanto l'ATI Termoter avrebbe dovuto essere
comunque esclusa dalla gara anche in quanto la somma delle iscrizioni all'Albo Nazionale
Costruttori possedute dalle imprese raggruppate nella Categ. S21 richiesta dal bando, non
raggiungeva l'importo di lire 6.340.000.000 posto a base d'asta.
Infatti, le Imprese Termoter,
Verga e Marchica (l'altra associata Grasso Orazio risulta espressamente cooptata ex
art.23, comma 6, D.lg.vo n.406/91), sono iscritte all'Albo Nazionale Costruttori
rispettivamente per lire 3.000.000.000, 1.500.000.000 e 1.500.000.000, che sommate danno
un importo di lire 6.000.000.000, inferiore a quello posto a base d'asta sopra indicato.
Nella fattispecie appare fondata
la censura di violazione dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n.406/91,
nonché del bando di gara, nella parte relativa ai criteri di ammissione dei
raggruppamenti, in quanto ai raggruppamenti non può essere riconosciuto l'incremento del
quinto previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n.57/62 (Consiglio di Stato Sez.
V 22 gennaio 1999 n.52; Consiglio di Stato Sez. IV n.918/96; Ad. Plenaria n.10/90).
7 - Fondato è, infine, il quarto
motivo aggiunto con il quale si lamenta che la Termoter andava esclusa dalla gara anche in
quanto la mandante Verga Costruzioni, pur dichiarando di partecipare alla gaia ai sensi
della circolare del Ministero LL.PP. n.385, cioè in pendenza della procedura di recupero
di iscrizione, in virtù dell'acquisizione dell'impresa individuale Marchica Angelo
iscritta per la catg. S21 richiesta dal bando di gara e della cui iscrizione si avvaleva
non produceva né il certificato di iscrizione all'A.N.C., né il Certificato Fallimentare
della cedente.
A tal proposito giova ribadire
che la possibilità delle imprese cessionarie di azienda di partecipare alle gare in
pendenza della procedura di recupero dell'iscrizione dell'impresa cedente comporta che la
documentazione che le imprese cessionarie devono presentare per dimostrare la capacità
tecnica ed economico finanziaria debba essere non solo quella dell'impresa partecipante
alla gara ma anche quella del soggetto intestatario dell'iscrizione utilizzata (Cons.
Giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 8.8.1998 n. 468).
La documentazione depositata in
sede di ammissione alla gara dall'impresa cessionaria deve essere la più completa
possibile, dando comunque per scontata la circostanza che la cessionaria dimostri la
sussistenza del procedimento di recupero dell'iscrizione della cedente all'A.N.C.
Pertanto, oltre al certificato di iscrizione all'ANC, la suddetta Impresa avrebbe dovuto
presentare il certificato della competente sezione fallimentare relativo all'impresa
intestataria della iscrizione (Marchica Angelo) concretamente utilizzata, non essendo
sufficiente quello (o la sua dichiarazione sostitutiva) relativo alla impresa cessionaria.
In proposito, è pacifico che il
principio secondo il quale è necessaria la produzione della certificazione fallimentare
anche con riferimento all'impresa cedente risponde all'esigenza di non ammettere la
partecipazione alle gare di quelle imprese che non abbiano la possibilità di recuperare
l'iscrizione a causa della situazione deficitaria del dante causa. Situazione che non può
essere limitata alla sola impresa cessionaria di azienda ma deve necessariamente essere
estesa anche a quella cedente, in quanto il concetto di capacità finanziaria indica la
potenzialità economica e finanziaria dell'interessato il quale, se usufruisce pure di
potenzialità altrui (nel caso dell'impresa cedente), deve dimostrare all'Amministrazione
che intende commissionare la esecuzione di un'opera pubblica, la capacità dell'altro
(C.G.A. 13 ottobre 1999 n.445; C.G.A. 8 agosto 1998 n. 468 m; T.A.R. Catania Sez.I 11
dicembre 1997 n. 2528). Appare dunque evidente che il R.T.I. Termoter avrebbe dovuto
depositare i richiesti certificati della cancelleria fallimentare per entrambe le società
(cedente e cessionaria)
Dalle predette considerazioni, il
Collegio trae il convincimento che, in accoglimento dei motivi aggiunti proposti dalla
parte ricorrente principale, l'ATI Termoter, della quale il ricorrente incidentale ha
chiesto la riammissione, doveva comunque essere esclusa dalla gara.
Sicchè, il ricorso incidentale
risulta inammissibile in quanto, nel caso di confermata esclusione del R.T.I. Termoter, la
parte ricorrente principale sarebbe aggiudicataria dell'incanto in esame.
8 - Osserva inoltre il Collegio
che il motivo aggiunto di ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata è
inammissibile, essendo stato notificato ben oltre il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine previsto per il deposito del ricorso principale, dal combinato
disposto degli artt. 22 della L. 6.12.1971 n. 1034 e 34 del regio decreto 26.6.1924 n.
1054, operata la riduzione alla metà del citato terzo comma dell'art. 19 del D.L. n.67/97
(Cons. St. Sez. V, 13.6.1998 n. 830). Né il ricorrente incidentale può invocare
un'irrituale remissione in termini derivante dalla notifica dei motivi aggiunti, per
assente esigenze di parità di parti, emerge, infatti, ictu oculi la non omologabilità
delle due posizioni.
A tal proposito il Collegio
rileva che, mentre l'interesse a proporre i motivi aggiunti è inequivocabilmente sorto
("cd. interesse sopravvenuto" cfr C.G.A. 10.5.1998 n.87; 26.2.1987 n.61;
22.12.1995 n.388) dopo la proposizione del ricorso incidentale (originario) in quanto
soltanto con questo si è chiesto di riammettere alla gara l'A.T.I. Termoter, che dalla
stessa era stata esclusa e che quindi non aveva contribuito a formare la media in forza
della quale era stata effettuata l'aggiudicazione, il nuovo ricorso incidentale dell'ATI
controinteressata, mirando all'esclusione di altra A.T.I. (R.T.I. Internazionale
Immobiliare S.r.l.) regolarmente ammessa alla gara, avrebbe dovuto essere proposto dalla
stessa nel termine decadenziale abbreviato decorrente dalla data della notifica del
ricorso principale, in considerazione, oltre che della piena conoscenza anche
dell'originaria lesività per il ricorrente incidentale.
9 - Il ricorso principale è
ammissibile e fondato.
L'offerta presentata dall'Impresa
Nuovi Lavori S.r.l., contenente il ribasso dello 0,489%, non poteva essere considerata dal
seggio di gara, per un mero errore materiale nella descrizione in lettere delle parti
decimali (zero virgola e centesimi quattrocentottantanove invece di zero virgola e
millesimi quattrocentoottantanove) in 4,89%, con conseguente alterazione della media delle
offerte e quindi con l'illegittima aggiudicazione dell'appalto in favore della
controinteressata.
La Nuovi Lavori S.r.l. aveva
offerto il ribasso in cifre pari allo 0,489%, traducendo in lettere nel seguente modo
"llre zero e centesimi quattrocentottantanove per cento".
Ora, se in base ad una rigorosa
applicazione delle regole matematiche, la cifra decimale del suddetto ribasso doveva
essere correttamente tradotta in 489 millesimi, in realtà tale errore nella descrizione
in lettere della parte decimale non
poteva legittimare il seggio di
gara a trasformare l'importo in lettere in 4,89% ed a rinvenire una discordanza tra
importo offerto in cifre ed importo offerto in lettere con conseguente applicazione della
regola prevista dal bando di gara in applicazione dell'art.72 del R.D. 23/5/1924 n.827
della prevalenza dell'importo più vantaggioso per l'Arnministrazione.
Tanto più che sia nell'importo
in cifre che nell'importo in lettere la Nuovi Lavori S.r.l. aveva inequivocabilmente
indicato in "zero virgola ...", cioè un importo inferiore all'unità, l'importo
del proprio ribasso.
La questione dell'erronea
descrizione in lettere delle parti decimali è stata già definita dalla giurisprudenza
amministrativa, che ha chiarito che la suddetta fattispecie non costituisce discordanza,
con conseguente inapplicabilità della regola che prevede la prevalenza dell'offerta più
vantaggiosa per l'amministrazione.
In particolare, questo T.A.R. in
fattispecie identica ha chiarito, in conformità al prevalente orientamento
giurisprudenziale, che la suddetta apparente discordanza tra l'espressione del ribasso in
cifre ed in lettere piuttosto che all'effettiva volontà di proporre due distinti ribassi
(tra i quali, poi l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. 23.5.1924 n. 827,
avrebbe dovuto prescegliere quella più vantaggiosa) debba farsi risalire "secondo
un'nterpretazione sostanziale della volontà negoziale" (v. C.G.A. ordinanza n. 101
del 4.3.1996) e non potendosi comunque prescindere dal valore di posizione dei singoli
numeri ad un mero errore materiale di trascrizione in lettere dei ribassi espressi in
cifre, errore certamente dovuto ad inesperienza o disattenzione rilevabile ictu oculi
e che, d'altra parte, a volervi attribuire un qualche rilievo, sarebbe del tutto priva di
serietà l'offerta (tutte le altre 86 offerte presentate in gara contenevano un ribasso
dello 0,....), che comunque non potrebbe essere posta a base dell'aggiudicazione di una
gara (in tal senso, Cons. St. Sez. I 27.5.1992, n. 1262; Sez. V, 30.3.1993 n. 433, 21
ottobre 1995 n. 1467, 6.5.1997 n. 466; T.A.R. Abruzzo - l'Aquila, 13.2.1998 n. 394).
In altri termini, la prevalenza
da attribuire al prezzo più vantaggioso (nella fattispecie quello indicato in lettere)
può venire in rilievo "solo se i dati sono contrastanti in modo sostanziale, così
da rendere incerta la volontà dell'offerente, e non già per un mero errore di scrittura
facilmente riscontrabile" (da ultimo, C.G.A. 28.9.l998,n. 511).
Pertanto, la erronea indicazione
in lettere della sola cifra decimale dell'offerta di ribasso non può consentire un caso
di discordanza tra prezzo offerto in cifre e quelle offerto in lettere, dal momento che la
discordanza che comporta la prevalenza dell'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione
presuppone una corretta e precisa indicazione dell'offerta sia in cifre che in lettere.
L'erronea descrizione in lettere della parte decimale dell'offerta espressa in cifre,
denota, invece, una divergenza tra volontà e dichiarazione e costituisce quindi un
"errore ostativo" ai sensidell'art. 1433 c.c. (T.A.R., Catania, Sez. 1^,
18.2.1997, n.228). Inoltre, come è stato rilevato, "nelle gare per l 'aggiudicazione
dei contratti della P.A., l'inesatta indicazione in lettere del prezzo contenuto
nell'offerta deve essere ritenuto errore materiale quando derivi da una inesatta
utilizzazione di regole matematiche" (C.G.A. 5.5.1999, n. 170).
Nella fattispecie, pertanto, il
Seggio di gara di fronte all'inequivoca volontà della Nuovi Lavori S.r.l di offrire un
ribasso dello 0,489 % (avuto riguardo anche alla posizione dei numeri), sia pur
erroneamente tradotto in lettere limitatamente alla parte decimale, ha trasformato
illegittimamente il suddetto importo nel ribasso del 4,89%, dando prevalenza al primo,
alterando la media finale e determinando così l'illegittima aggiudicazione dell'appalto
in questione all'ATI controinteressata.
Ove invece il seggio di gara, in
ossequio ai sopra calendati principi in materia di interpretazione di offerte nelle
pubbliche gare, avesse valutato l'offerta della Nuovi Lavori per il ribasso dello 0,489
così come effettivamente espressa in cifre e confermata in lettere (zero virgola ....),
la media finale sarebbe stata 0,3575 con conseguente aggiudicazione della gara in favore
della ricorrente che aveva offerto il ribasso di 0,339 più vicino per difetto alla media
finale dei ribassi rimasti in gara.
10 - In conclusione va accolto il
ricorso principale di cui in epigrafe e per l'effetto va annullato il verbale di gara del
30.12.1999, relativo all'appalto dei "lavori di consolidamento delle pareti rocciose
delle pendici di Enna", nella parte in cui la Commissione di Gara ha aggiudicato
l'appalto alla costituenda A.T.I. G.M. Costruzioni S.r.l.; va, invece, dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte controinteressata.
Sussistono comunque i giusti
motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1) definitivamente pronunciando
così dispone:
accoglie il ricorso principale di
cui in epigrafe e per l'effetto annulla il verbale di gara del 30.12.1999, relativo
all'appalto dei "lavori di consolidamento delle pareti rocciose delle pendici di
Enna", nella parte in cui la Commissione di Gara ha aggiudicato l'appalto alla
costituenda A.T.I. G.M. Costruzioni S.r.l.
dichiara inammissibile il ricorso
incidentale proposto dalla parte controinteressata;
compensa interamente tra le parti
spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dallAutorità amministrativa.
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