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TAR Campania - Sezione Prima - Sentenza
del 5 luglio 2000 - n. 2634
Giustificazione delle
offerte - Analisi dei prezzi
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 22 maggio
2000 e depositato il successivo giorno 26 dello stesso mese, l'impresa Pianese Costruzioni
Generali ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali è stata disposta
la sua esclusione dalla gaia indetta dal Comune di Qualiano per l'affidamento dei lavori
di costruzione della rete fognaria comunale e, quindi, aggiudicata la stessa alla società
Safab.
Il ricorso è affidato a due mezzi di
impugnazione, il primo volto a censurare la determinazione dell'Amministrazione (di
esclusione per omessa produzione di "giustificazioni" idonee) per violazione e
falsa applicazione dell'art. 21, comma 1-bis, L. 109/94, nonché per eccesso di potere per
violazione del giusto procedimento ed erroneità nei presupposti e il secondo sempre per
violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1-bis, L. 109/94, nonché per
violazione dellart. 8 della lettera d'invito ed eccesso di potere per erroneità
nella motivazione e contraddittorietà.
Sostiene, in sintesi, la Pianese sia di aver
prodotto le richieste giustificazioni nei modi dovuti e in conformità alla richiesta
dell'amministrazione, sia che le stesse risultano tali da consentire una compiuta verifica
dei prezzi praticati e della loro congruità, nel caso a mezzo di apposito
contraddittorio.
Alla stessa conclusione giunge poi una consulenza
tecnica di parte, versata in atti.
Il Comune di Qualiano, ritualmente intimato, non
si è costituito in giudizio.
Si è invece costituita la Safab - Società
Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa, risultata aggiudicataria dell'appalto
allesito delle operazioni di gara. La controinteressata ha replicato agli assunti
attorei, denunciandone l'infondatezza e ha poi proposto ricorso incidentale (notificato
l'8 giugno 2000), sostenendo che l'offerta della Pianese avrebbe dovuto essere dichiarata
(già) inammissibile in quanto recante dichiarazione di applicazione di tariffe per la
mano d'opera inferiori a quelle in vigore all'epoca di presentazione dell'offerta.
Entrambe le parti costituite hanno prodotto
memorie a sostegno dei propri assunti.
All'udienza camerale del 7 giugno 2000, la
trattazione dell'istanza cautelare prodotta in seno al ricorso principale è stata
rinviata sull'accordo delle parti.
All'udienza camerale del 21 giugno 2000, le parti
hanno illustrato le rispettive tesi e nella successiva Camera di consiglio, tenutasi in
prosieguo lo stesso giorno, la causa è stata introitata in decisione dal Collegio che ha
proceduto a definirla nel merito ai sensi dell'art. 19 dei Dl 25 marzo 1997 e relativa
legge di conversione.
DIRITTO
1. Lart. 19 del Dl 25 marzo 1997, n. 67,
convertito in legge 25 maggio 1997, n. 135, nel dettare disposizioni acceleratorie per i
giudizi aventi la giurisdizione ammministrativa relativi a provvedimenti concernenti la
progettazione e l'appalto di opere pubbliche e di pubblica utilità e le relative
procedure espropriative, al secondo comma dispone che il giudice amministrativo, chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, possa definire immediatamente il giudizio nel
merito con motivazione in forma abbreviata.
Di tale previsione viene fatta applicazione nel
presente giudizio ai fini della sua immediata definizione, ricorrendone i presupposti in
relazione alloggetto della impugnativa (che investe gli atti di esclusione della
ricorrente da una gara per l'affidamento di un appalto di opere pubbliche) e risultando la
controversia adeguatamente istruita e matura per la decisione, nonché perfezionato il
contraddittorio (con la costituzione in giudizio della controinteressata, contumace il
Comune di Qualiano, ritualmente intimato)
2. La controversia in esame oppone l'impresa
Raffaele Pianese Costruzioni Generali Spa (d'ora innanzi Pianese) al Comune di Qualiano
che la ha esclusa dalla procedura di gara per l'affidamento, mediante licitazione privata
ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del
lotto di completamento della rete fognaria comunale (importo L. 29.000.000.000).
L'esclusione è stata disposta in dichiarata
carenza «di idonee giustificazioni tecnico-econorniche dei prezzi descritti, tali da
consentire alla commissione di esprimere il parere di competenza», contenendo il relativo
plico «una scarna relazione con schede tecniche compilate per l'analisi dei prezzi
relativi alle categorie di lavoro richieste dall'amministrazione» (verbale del
28/4/2000), ovvero in quanto la Pianese (e le società Aia) «non hanno assolto a quanto
prescritto nella lettera d'invito e dal dettame dell'art' 21, comma 1-bis della legge n.
109/94» (verbale conclusivo del 29/4/2000).
3. Sostiene la Pianese che «l'analisi dei prezzi
unitari» da essa redatta compendia utilmente. le giustificazioni tecnico-econoniche
richieste dalla stazione appaltante, risultando l'unico sistema valido alla bisogna.
In particolare, «le giustificazioni» sono state
formulate con l'adozione di costi desunti per la manodopera, dalle tabelle ufficiali per
il rilevamento dei costi; per i trasporti e noli, dai prezzi correnti su piazza; per i
materiali, dai prezzi correnti su piazza o mediante richiesta d'offerta al produttore per
forniture di particolare rilievo.
A detti costi è stata poi aggiunta la
percentuale fissa del 12% (7% per spese generali e 5% per utile di impresa). La misura
contenuta delle spese generali è legata alla circostanza che la Pianese è già
accantierata in zona per l'esecuzione di altri lavori, affidatario lo stesso Comune di
Qualiano.
A quanto innanzi conseguirebbe, nella
prospettazione offerta nell'atto introduttivo del giudizio (con il primo mezzo di
impugnazione) e nelle conclusioni del consulente tecnico di parte, che non vi sarebbe
stata alcuna ragione per far luogo all'esclusione essendo le giustificazioni fornite in,
tutto esaustive alla bisogna. In ogni caso gli «elementi compositivi dell'offerta» quali
prodotti avrebbero costituito base sufficiente per un successivo approfondimento in
contraddittorio, invece non avutosi (secondo mezzo di impugnazione).
Ritiene il Collegio che 1'assunto non possa
essere condiviso.
Va premesso che le inequivoche previsioni del
bando di gara avevano avuto cura di richiedere distintamente sia «una relazione
dettagliata tecnico-econornica, a giustificazione della proposta relativa alle voci
segnalate dell'amministrazione nell'apposito schema denominato allegato B» (da inserirsi
nel plico n. 3), sia «debitamente compilata la lista delle categorie di lavoro e
forniture per l'esecuzione dell'appalto» recante i prezzi unitari e le quantità delle
singole voci (da inserirsi nel plico, n. 2).
La documentazione inscritta dalla Pianese nel
plico n. 3 non può dirsi rapportabile al "tipo" richiesto, con la conseguenza
della sua necessitata esclusione dalla procedura.
Difatti, la cosiddetta relazione giustificativa
dei prezzi costituisce più una nota di accompagnamento che una relazione giustificativa
degli stessi, che sono stati semplicemente indicati nelle tabelle presentate.
Essa dunque è qualcosa di qualitativamente
diverso da una relazione contenente le giustificazioni delle voci di spesa medesime, il
primo, infatti, costituisce una scomposizione analitica dell'offerta; la seconda presume e
richiede una elaborazione concettuale suffragata da idonei elementi anche documentata
attraverso i quali l'amministrazione possa pervenire a una valutazione di congruità
dell'offerta (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 13/2/19981 n. 168).
D'altra parte, la mera dichiarazione (nella
nota-relazione) che i costi sono stati desunti da tabelle ufficiali, dai prezzi correnti
su piazza o mediante richiesta d'offerta al produttore per forniture di particolare
rilievo (in concreto, una sola offerta allegata alle "giustificazioni" fornite),
e sempre la semplice indicazione che l'impresa è già accantierata in zona si appalesano
del tutto inidonee alla bisogna e rendono immune da utili censure l'operato
dell'Amministrazione che ha ritenuto di non poter operare alcuna verifica di congruità
dell'offerta in carenza di elementi giustificativi.
3.l. Peraltro, la controinteressata ha dedotto
già in sede di replica ai motivi di ricorso introdotti dalla Pianese (e ne ha fatto poi
oggetto di apposito ricorso incidentale, teso a sostenere l'inammissibilità a monte
dell'offerta da questa presentata) che il costo della mano d'opera indicato dallo Pianese
faceva riferimento ai costi fissati nella tabella del Provveditorato alle Oopp della
Campania relativi al periodo novembre-dicembre 1999 e 1° gennaio 2000 e non invece a
quelli (più alti) da applicarsi per effetto del rinnovo contrattuale del CCNL
sopravvenuto in data 29/1/2000 con effetti retroattivi al 1° gennaio 2000. Costi, questi
ultimi, noti negli aggiornamenti intervenuti per essere stati pubblicati all'albo dello
stesso Provveditorato alle Oopp della Campania in data 24/3/2000 (come documentato), ossia
in epoca precedente alla stessa richiesta di invito a partecipare alla gara in discorso
(10 aprile 2000 con fissazione al 27 successivo per la presentazione delle offerte).
Di qui, il mancato rispetto dei minimi
inderogabili previsti dalla legge e la conseguente preclusione di valutare le
giustificazioni (ove anche fossero state tali) della Pianese al riguardo, come sancito
dall'art. 21, comma 1-bis" della L. 109/94 (oltre che di non ammetterla a monte,
secondo la prospettazione del ricorso incidentale).
Di fronte a detto complessivo quadro, non è
sufficiente la replica offerta dalla Pianese in sede di memoria conclusionale, incentrata
sul costo della mano d'opera ritenuto riducibile soprattutto per effetto della possibile
fruizione di agevolazioni (contratti di formazione, apprendistato, ecc.).
A prescindere, infatti, dalla genericità delle
dichiarazioni, non suffragate da elemento alcuno - ove esistente, nella disponibilità
della parte - in ordine alla concreta fruizione (o anche, concreta fruibilità) di tali
benefici, resta in ogni caso fermo che non è' il solo costo della mano d'opera a non
essere stato giustificato, ma l'intero coacervo delle voci invece da giustificarsi.
4. Conclusivamente, il ricorso principale
proposto dalla Pianese è infondato, nel mentre il ricorso incidentale proposto dalla
controinteressata Safab va dichiarato inammissibile, rimanendo la pretesa ivi azionata
priva di interesse alla stregua del rigetto del ricorso principale, avutosi peraltro,
quanto ai profili sostanziali, anche per le ragioni dedotte con il ricorso incidentale (e
già contenute nella replica a quello principale).
Alle spese di giudizio, che seguono la
soccombenza, si provvede come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania Sezione prima, visto e applicato l'art. 19 dei Dl 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, in L. 23 maggio 1997, n. 135, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso principale, proposto dalla Raffaele Pianese Costruzioni Generali Spa,
e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Safab Spa, di cui in
epigrafe.
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