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   Giurisprudenza  

TAR Campania - Sezione Prima - Sentenza del 5 luglio 2000 - n. 2634

Giustificazione delle offerte - Analisi dei prezzi

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato il 22 maggio 2000 e depositato il successivo giorno 26 dello stesso mese, l'impresa Pianese Costruzioni Generali ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, a mezzo dei quali è stata disposta la sua esclusione dalla gaia indetta dal Comune di Qualiano per l'affidamento dei lavori di costruzione della rete fognaria comunale e, quindi, aggiudicata la stessa alla società Safab.

Il ricorso è affidato a due mezzi di impugnazione, il primo volto a censurare la determinazione dell'Amministrazione (di esclusione per omessa produzione di "giustificazioni" idonee) per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 1-bis, L. 109/94, nonché per eccesso di potere per violazione del giusto procedimento ed erroneità nei presupposti e il secondo sempre per violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1-bis, L. 109/94, nonché per violazione dell’art. 8 della lettera d'invito ed eccesso di potere per erroneità nella motivazione e contraddittorietà.

Sostiene, in sintesi, la Pianese sia di aver prodotto le richieste giustificazioni nei modi dovuti e in conformità alla richiesta dell'amministrazione, sia che le stesse risultano tali da consentire una compiuta verifica dei prezzi praticati e della loro congruità, nel caso a mezzo di apposito contraddittorio.

Alla stessa conclusione giunge poi una consulenza tecnica di parte, versata in atti.

Il Comune di Qualiano, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si è invece costituita la Safab - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche Spa, risultata aggiudicataria dell'appalto all’esito delle operazioni di gara. La controinteressata ha replicato agli assunti attorei, denunciandone l'infondatezza e ha poi proposto ricorso incidentale (notificato l'8 giugno 2000), sostenendo che l'offerta della Pianese avrebbe dovuto essere dichiarata (già) inammissibile in quanto recante dichiarazione di applicazione di tariffe per la mano d'opera inferiori a quelle in vigore all'epoca di presentazione dell'offerta.

Entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie a sostegno dei propri assunti.

All'udienza camerale del 7 giugno 2000, la trattazione dell'istanza cautelare prodotta in seno al ricorso principale è stata rinviata sull'accordo delle parti.

All'udienza camerale del 21 giugno 2000, le parti hanno illustrato le rispettive tesi e nella successiva Camera di consiglio, tenutasi in prosieguo lo stesso giorno, la causa è stata introitata in decisione dal Collegio che ha proceduto a definirla nel merito ai sensi dell'art. 19 dei Dl 25 marzo 1997 e relativa legge di conversione.

DIRITTO

1. L’art. 19 del Dl 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 25 maggio 1997, n. 135, nel dettare disposizioni acceleratorie per i giudizi aventi la giurisdizione ammministrativa relativi a provvedimenti concernenti la progettazione e l'appalto di opere pubbliche e di pubblica utilità e le relative procedure espropriative, al secondo comma dispone che il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, possa definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata.

Di tale previsione viene fatta applicazione nel presente giudizio ai fini della sua immediata definizione, ricorrendone i presupposti in relazione all’oggetto della impugnativa (che investe gli atti di esclusione della ricorrente da una gara per l'affidamento di un appalto di opere pubbliche) e risultando la controversia adeguatamente istruita e matura per la decisione, nonché perfezionato il contraddittorio (con la costituzione in giudizio della controinteressata, contumace il Comune di Qualiano, ritualmente intimato)

2. La controversia in esame oppone l'impresa Raffaele Pianese Costruzioni Generali Spa (d'ora innanzi Pianese) al Comune di Qualiano che la ha esclusa dalla procedura di gara per l'affidamento, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del lotto di completamento della rete fognaria comunale (importo L. 29.000.000.000).

L'esclusione è stata disposta in dichiarata carenza «di idonee giustificazioni tecnico-econorniche dei prezzi descritti, tali da consentire alla commissione di esprimere il parere di competenza», contenendo il relativo plico «una scarna relazione con schede tecniche compilate per l'analisi dei prezzi relativi alle categorie di lavoro richieste dall'amministrazione» (verbale del 28/4/2000), ovvero in quanto la Pianese (e le società Aia) «non hanno assolto a quanto prescritto nella lettera d'invito e dal dettame dell'art' 21, comma 1-bis della legge n. 109/94» (verbale conclusivo del 29/4/2000).

3. Sostiene la Pianese che «l'analisi dei prezzi unitari» da essa redatta compendia utilmente. le giustificazioni tecnico-econoniche richieste dalla stazione appaltante, risultando l'unico sistema valido alla bisogna.

In particolare, «le giustificazioni» sono state formulate con l'adozione di costi desunti per la manodopera, dalle tabelle ufficiali per il rilevamento dei costi; per i trasporti e noli, dai prezzi correnti su piazza; per i materiali, dai prezzi correnti su piazza o mediante richiesta d'offerta al produttore per forniture di particolare rilievo.

A detti costi è stata poi aggiunta la percentuale fissa del 12% (7% per spese generali e 5% per utile di impresa). La misura contenuta delle spese generali è legata alla circostanza che la Pianese è già accantierata in zona per l'esecuzione di altri lavori, affidatario lo stesso Comune di Qualiano.

A quanto innanzi conseguirebbe, nella prospettazione offerta nell'atto introduttivo del giudizio (con il primo mezzo di impugnazione) e nelle conclusioni del consulente tecnico di parte, che non vi sarebbe stata alcuna ragione per far luogo all'esclusione essendo le giustificazioni fornite in, tutto esaustive alla bisogna. In ogni caso gli «elementi compositivi dell'offerta» quali prodotti avrebbero costituito base sufficiente per un successivo approfondimento in contraddittorio, invece non avutosi (secondo mezzo di impugnazione).

Ritiene il Collegio che 1'assunto non possa essere condiviso.

Va premesso che le inequivoche previsioni del bando di gara avevano avuto cura di richiedere distintamente sia «una relazione dettagliata tecnico-econornica, a giustificazione della proposta relativa alle voci segnalate dell'amministrazione nell'apposito schema denominato allegato B» (da inserirsi nel plico n. 3), sia «debitamente compilata la lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto» recante i prezzi unitari e le quantità delle singole voci (da inserirsi nel plico, n. 2).

La documentazione inscritta dalla Pianese nel plico n. 3 non può dirsi rapportabile al "tipo" richiesto, con la conseguenza della sua necessitata esclusione dalla procedura.

Difatti, la cosiddetta relazione giustificativa dei prezzi costituisce più una nota di accompagnamento che una relazione giustificativa degli stessi, che sono stati semplicemente indicati nelle tabelle presentate.

Essa dunque è qualcosa di qualitativamente diverso da una relazione contenente le giustificazioni delle voci di spesa medesime, il primo, infatti, costituisce una scomposizione analitica dell'offerta; la seconda presume e richiede una elaborazione concettuale suffragata da idonei elementi anche documentata attraverso i quali l'amministrazione possa pervenire a una valutazione di congruità dell'offerta (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 13/2/19981 n. 168).

D'altra parte, la mera dichiarazione (nella nota-relazione) che i costi sono stati desunti da tabelle ufficiali, dai prezzi correnti su piazza o mediante richiesta d'offerta al produttore per forniture di particolare rilievo (in concreto, una sola offerta allegata alle "giustificazioni" fornite), e sempre la semplice indicazione che l'impresa è già accantierata in zona si appalesano del tutto inidonee alla bisogna e rendono immune da utili censure l'operato dell'Amministrazione che ha ritenuto di non poter operare alcuna verifica di congruità dell'offerta in carenza di elementi giustificativi.

3.l. Peraltro, la controinteressata ha dedotto già in sede di replica ai motivi di ricorso introdotti dalla Pianese (e ne ha fatto poi oggetto di apposito ricorso incidentale, teso a sostenere l'inammissibilità a monte dell'offerta da questa presentata) che il costo della mano d'opera indicato dallo Pianese faceva riferimento ai costi fissati nella tabella del Provveditorato alle Oopp della Campania relativi al periodo novembre-dicembre 1999 e 1° gennaio 2000 e non invece a quelli (più alti) da applicarsi per effetto del rinnovo contrattuale del CCNL sopravvenuto in data 29/1/2000 con effetti retroattivi al 1° gennaio 2000. Costi, questi ultimi, noti negli aggiornamenti intervenuti per essere stati pubblicati all'albo dello stesso Provveditorato alle Oopp della Campania in data 24/3/2000 (come documentato), ossia in epoca precedente alla stessa richiesta di invito a partecipare alla gara in discorso (10 aprile 2000 con fissazione al 27 successivo per la presentazione delle offerte).

Di qui, il mancato rispetto dei minimi inderogabili previsti dalla legge e la conseguente preclusione di valutare le giustificazioni (ove anche fossero state tali) della Pianese al riguardo, come sancito dall'art. 21, comma 1-bis" della L. 109/94 (oltre che di non ammetterla a monte, secondo la prospettazione del ricorso incidentale).

Di fronte a detto complessivo quadro, non è sufficiente la replica offerta dalla Pianese in sede di memoria conclusionale, incentrata sul costo della mano d'opera ritenuto riducibile soprattutto per effetto della possibile fruizione di agevolazioni (contratti di formazione, apprendistato, ecc.).

A prescindere, infatti, dalla genericità delle dichiarazioni, non suffragate da elemento alcuno - ove esistente, nella disponibilità della parte - in ordine alla concreta fruizione (o anche, concreta fruibilità) di tali benefici, resta in ogni caso fermo che non è' il solo costo della mano d'opera a non essere stato giustificato, ma l'intero coacervo delle voci invece da giustificarsi.

4. Conclusivamente, il ricorso principale proposto dalla Pianese è infondato, nel mentre il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Safab va dichiarato inammissibile, rimanendo la pretesa ivi azionata priva di interesse alla stregua del rigetto del ricorso principale, avutosi peraltro, quanto ai profili sostanziali, anche per le ragioni dedotte con il ricorso incidentale (e già contenute nella replica a quello principale).

Alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza, si provvede come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sezione prima, visto e applicato l'art. 19 dei Dl 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in L. 23 maggio 1997, n. 135, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale, proposto dalla Raffaele Pianese Costruzioni Generali Spa, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Safab Spa, di cui in epigrafe.

 

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