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   Giurisprudenza  

Tar Catania - Sentenza n.103 del 12.2.2000 in materia di risarcimento danni per mancata aggiudicazione di appalto

F A T T O

La ricorrente ha partecipato alla gara de qua, da esperirsi mediante offerta a prezzi unitari, svoltasi ai sensi dell’art.1 della l.r. 2.9.1998, n. 21, richiamato espressamente dal bando di gara.

Con verbale del 26.10.1998, la gara venne aggiudicata alla ricorrente con un’offerta di lire 3.289.025.028,000. Successivamente, a seguito di sollecitazioni della ricorrente, con lettera del 18.8.1999, l’Avv. Leone per conto dell’Azienda comunicava che con  ( la già nota) deliberazione del 12.11.1998, n. 2199, l’aggiudicazione provvisoria era stata annullata. La gara era stata invece aggiudicata, con la medesima delibera, a seguito di approfondimento della questione concernente l’interpretazione del criterio di aggiudicazione, in favore della controinteressata A.T.I. ..... s.r.l.-Ing. E Costr. – ..... – ....., che aveva offerto il prezzo in termini monetari assoluti meno favorevole per l’Amministrazione di lire 3.289.025.028, ma pari al ribasso che più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 8 e ss. della l.r. n.10/1991 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione dell’art.3 della l.r. n.10/91 – violazione degli artt. 24 e 113 Cost..

Sostiene la ricorrente che il procedimento finalizzato ad adottare il provvedimento di ritiro dell’aggiudicazione avrebbe dovuto essere  portato a sua conoscenza; che avrebbe dovuto essere adeguatamente motivato il provvedimento, anche con comparazione dell’interesse pubblico a quello privato; che non sono state mai comunicate alla ricorrente le ragioni del provvedimento di ritiro.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 14.1 della l.r. 8.1996 n.4 e dell’art. 1.6 della l.r. 2.9.98 n.21 – la violazione del bando di gara.

Sconoscendo il provvedimento, ipotizza che l’Amministrazione abbia reinterpretato la norma di cui all’art.1, comma 6, della l.r. n.21/1998 ritenendo di dover aggiudicare la gara in favore dell’offerta che presenti un ribasso più vicino per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara, una volta escluse le offerte anomale, in violazione del bando di gara  e della stessa norma richiamata, che la giurisprudenza ha interpretato in senso favorevole alla ricorrente.

Come conseguenza dell’annullamento della revoca dell’aggiudicazione, la ricorrente formula domanda di risarcimento dei danni, derivati, in definitiva, dalla impossibilità di eseguire l’appalto, nonostante il perfezionarsi del vincolo contrattuale  con la sola aggiudicazione del 26.10.1998, in assenza di tempestivi reclami, danni pari all’utile di impresa che la ricorrente avrebbe tratto dalla regolare esecuzione del contratto ( 15% circa del valore dell’appalto) o nella minor somma che verrà liquidata a seguito di CTU, o in via equitativa.

Osserva, inoltre, la ricorrente, che qualora dovesse considerarsi non definitiva l’aggiudicazione, la posizione di aggiudicataria provvisoria rende attuale il danno derivante  dalla violazione degli obblighi di protezione e buona fede che devono caratterizzare il comportamento delle parti nella fase delle trattative precontrattuali. Anche in tal caso, subordinatamente all’esperimento di CTU, si invoca il criterio di liquidazione equitativa del danno, tenuto conto che in previsione della esecuzione del contratto de quo, la ricorrente ha dovuto tenere lungamente pronti mezzi e risorse umane e finanziarie, così perdendo numerose chance di concludere altri contratti.

Resistono in giudizio l’Azienda  Ospedaliera intimata e l’A.T.I. controinteressata, eccependo la tardività del ricorso e sostenendo la legittimità dell’interpretazione dell’art. 1, comma 6, della l.r. n.21/1998 seguita dal seggio di gara.

Inoltre, l’impresa controinteressata con ricorso incidentale notificato il 4.11.1999, denuncia l’illegittimità del bando di gara nella parte in cui dovesse essere interpretato il riferimento in esso contenuto all’art.14 della l.r. 4/1986 come disposta applicabilità della citata norma nonostante la riforma operata dall’art.1, comma 6 della l.r. n.21/98.

All’udienza dell’11 gennaio 2000, il ricorso viene assunto in decisione.

D I R I T T O

Il ricorso è fondato.

 Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di tardività.

 Sostengono le parti resistenti che al momento della proposizione del ricorso, notificato a mezzo del servizio postale con raccomandate del 2 ottobre 1999, era già decorso abbondantemente il termine decadenziale  per l’impugnativa della delibera n.2199 del 12.11.1998, conosciuta dalla ..... s.p.a. presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante.

In ogni caso, la conoscenza viene desunta da una serie di indizi:

-           in data 23.12.1998 la ricorrente stipulò con l’Azienda presso i locali di questa, contratto di appalto per i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa antincendio del presidio Rizza;

-           in data 31.12.1998 ritirò la polizza fideiussoria relativa alla gara aggiudicatasi il 26.10.98;

-           in data 15.1.99 iniziò i lavori ed ebbe a rendersi conto che la ..... s.r.l. iniziò i lavori consegnatigli  in data 1.4.1999 relativi al contratto di appalto di cui alla delibera impugnata;

-            la ricorrente ebbe a dolersi, per la prima volta, con nota scritta del 12.4.1999, del fatto che i lavori fossero stati aggiudicati alla ..... nonostante avesse effettuato un’offerta che più si avvicina per eccesso alla media delle offerte.

Ad avviso del Collegio, nessuno dei fatti addotti dalle parti resistenti costituisce prova rigorosa della eccepita piena conoscenza dell’atto lesivo nei suoi elementi essenziali da parte della ricorrente. Essi costituiscono indizi atti a rendere semplicemente probabile che in un certo momento, notevolmente anteriore ai trenta giorni dalla proposizione del ricorso,  la ricorrente abbia avuto cognizione del provvedimento di annullamento in autotutela della avvenuta aggiudicazione dell’appalto in suo favore.

E, specificamente, della acquisita conoscenza del provvedimento presso gli uffici amministrativi dell’Azienda viene fatta solo labiale affermazione;

mentre dalla sola circostanza del semplice ritiro della polizza fideiussoria non è possibile trarre la conseguenza della conoscenza dell’avvenuto annullamento dell’aggiudicazione, essendo nel frattempo cessata la durata della garanzia; nè dall’affidamento di altri lavori alla stessa ..... S.p.A. può trarsi la detta conseguenza perché, la presenza nei locali dell’Azienda ospedaliera dei dipendenti della ....., pur amettendo che gli stessi abbiano potuto constatare che i lavori oggetto dell’appalto de quo erano in corso di esecuzione da parte di altra ditta, non  garantisce alcuna  certezza in ordine alla conoscenza da parte dei rappresentanti legali dell’impresa circa la nuova aggiudicazione intervenuta, in difetto di formale comunicazione dell’annullamento  della pregressa aggiudicazione in favore della ricorrente.

Qualche elemento  più consistente  ai fini della presunzione di conoscenza è invece possibile trarre dal tenore della raccomandata del 12.4.1999, che la ..... S.p.A. inviò alla Azienda Ospedaliera Umberto I, in cui testualmente si legge: “Con riferimento alla gara di appalto dei lavori in oggetto si fa rilevare che l’aggiudicazione provvisoria effettuata alla sottoscritta il 26.10.1998 è stata più che legittima essendo stata attuata con il metodo dell’offerta dei prezzi unitari ai sensi dell’art.14, comma 1) della l.r. n.4      dell’8.1.1996 e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi del comma 6) dell’art.1 della l.r. n.21 del 2.9.1998. Infatti, in applicazione della suddetta normativa l’offerta formulata dall’impresa ..... risultò quella più vantaggiosa rispetto alle altre offerte rimaste in gara (omissis). La ditta ..... s.r.l. Ing. E. Costr.-.....E/VRM aveva effettuato, invece, una offerta prezzi pari a £ 3.289.025.028,000 che più si avvicinava per eccesso alla media di £ 3.287.358.101,686. Pertanto, l’aggiudicazione all’impresa ....., ripetesi, era l’UNICA LEGITTIMA perché anche nel bando di gara era stato precisato che la medesima veniva esperita con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.”

Pur facendo riferimento alla legittimità della propria offerta e all’interpretazione della normativa relativa al criterio di aggiudicazione, tuttavia, non sembra al Collegio che il tenore letterale della  detta nota contenga elementi sufficienti a fornire “la rigorosa prova” della conoscenza da parte della ricorrente della già intervenuta revoca o annullamento della aggiudicazione, ben potendo residuare il dubbio che la ricorrente ritenesse ancora non adottata alcuna determinazione da parte dell’Azienda ed ancora in itinere il procedimento volto al ritiro dell’aggiudicazione provvisoria intervenuta in suo favore. Nessun riferimento, infatti, è contenuto nella citata raccomandata a intervenuti provvedimenti dell’Azienda, nè intimazioni a rivedere decisioni  già prese, ma solo, conclusivamente, un invito formale alla consegna dei lavori in esecuzione del contratto. Pertanto, non sussistono dati precisi, univoci e concordanti che integrino la presunzione di conoscenza, ovvero la certezza che la detta conoscenza, atta a far dichiarare tardivo il ricorso, fosse stata acquisita il 12.4.1999.

La giurisprudenza ha tradizionalmente affermato che occorre fornire prova rigorosa della data in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto e che le presunzioni di conoscenza devono essere ancorate a dati univoci, precisi e concordanti, tali  da rendere certo e non semplicemente probabile che l’interessato abbia avuto cognizione dell’atto in un dato momento (C.d.S. V, 15.1.74, n.291; V,4.11.1996, n.1290; V,29.4.1991, 706; IV, 18.4.1989,n.262; C.G.A. 30.5.1995, n.176).

Dunque, il ricorso in esame va ritenuto tempestivo.

Nel merito, l'atto di annullamento dell'aggiudicazione in favore della ...... SpA e' illegittimo.

 Ad avviso del Collegio, l’operato del seggio di gara nella seduta del 26.10.1998 era conforme alle previsioni della norma di cui all’art.1, comma 6, della l.r. n.21/1998 e del bando di gara, in quanto la traduzione delle offerte in termini di ribasso percentuale era prevista dalla citata norma, anteriormente alle modifiche introdotte con l.27.4.1999, n.10, solo ai fini della esclusione automatica delle offerte anomale e non anche ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.

 Il bando richiedeva un’offerta formulata in termini di prezzo complessivo e, a null’altro considerare, a tale “offerta” occorreva avere riguardo in fase di aggiudicazione, dopo ( e nonostante) l’applicazione del metodo di esclusione automatica, ai cui soli fini, si ripete, era prevista la traduzione delle offerte in termini di ribasso.

Inoltre, inequivocabilmente, il bando  disponeva testualmente: “L’aggiudicazione sarà conferita all’impresa che avrà presentato il prezzo complessivo, eventualmente anche rettificato, più vantaggioso, purchè risulti inferiore al prezzo massimo dell’appalto”, manifestando di voler attribuire rilevanza al prezzo complessivo più vantaggioso  e non al ribasso percentuale.

Ad avviso del Collegio, inoltre, l’ interpretazione  della norma in questione era avvalorata dalla formulazione letterale dell’art.1, comma 6°, della l.r. n.21/1998, il quale dopo aver previsto al primo periodo, il detto sistema di automatica esclusione delle offerte per anomalia, nella successiva e conclusiva proposizione  ribadiva che l’aggiudicazione va effettuata in favore dell’”offerta” che eguaglia o si avvicina alla media delle offerte rimaste in gara.

 Ma era avvalorata, soprattutto, dalla lettura logico-sistematica della norma in questione, con riferimento al primo comma dell’art.1 della medesima legge, da cui si desume che l’intento di semplificazione perseguito dal legislatore ha condotto ad adottare, nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata di qualunque importo, un criterio unico di aggiudicazione, quello del “prezzo più basso”.

 Tali argomentazioni hanno indotto la giurisprudenza del TAR Sicilia, sezioni di Catania e Palermo, e anche del C.G.A., dopo alcune oscillazioni, a ritenere legittime le aggiudicazioni in favore delle offerte che in termini monetari assoluti più si avvicinano per difetto alla media delle offerte rimaste in gare dopo l’esclusione delle offerte anomale ( TAR Pa,I,10.2.1999,n. 345; 25.2.1999, n.421;   12.3.1999, n.531; 12.7.1999, n.1577; TAR Ct,I,2.3.1999,n.305). Così, unitariamente, sia il giudice di primo grado che di appello, nei casi in cui il bando di gara ha previsto la presentazione di offerte formulate in termini di prezzi unitari.

Tuttavia, occorre dare atto che la questione interpretativa di cui si tratta ha presentato notevoli profili di incertezza, se si tiene anche conto che l’Assessorato agli Enti Locali con circolare n.500 del 19 febbraio 1999, facendo proprio il parere reso dall’Ufficio legislativo e legale della Regione l’8.2.1999, ha sposato il diverso orientamento interpretativo (seguito nel caso in esame dall’Azienda Ospedaliera intimata allorchè ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della ..... S.p.A., in un momento in cui non si erano ancora avute pronunce giurisdizionali o circolari interpretative).

 Infondato appare, invece, il ricorso incidentale, in quanto nessun dubbio che il bando abbia voluto fare applicazione del criterio di aggiudicazione introdotto dall’art. 1, comma 6, della l.r. 21/1998, il quale però, secondo l’interpretazione sopra prospettata, conduce ad aggiudicare l’appalto de quo alla ricorrente.

 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato affidamento dei lavori, osserva il Collegio che per tutte le fattispecie realizzatesi successivamente alla novella legislativa di cui all’art.35, commi 1 e 5, del D.L.vo n.80 del 31.3.1998, che attribuisce al giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt.33 e 34, il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto, abrogando contestualmente l’art.13 della l. 19.2.1992, n. 142 e ogni altra disposizione che attribuisce al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi nelle medesime materie, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda concernente il risarcimento dei danni  per la lesione di interessi legittimi dell’impresa vulnerata da procedimenti di evidenza pubblica, a prescindere dalla circostanza che si tratti di appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria  ( cfr. C.d.S. IV,11.12.1998, n.1627).

Osserva, ancora, il Collegio che ai fini dell’affermazione di responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi  occorre verificare che sussistano tutti gli elementi integrativi della fattispecie di responsabilità civile ex art.2043 c.c. e cioè il fatto illecito, il danno ingiusto, il rapporto di causalità tra il fatto illecito  e il danno.

Va ricordato che, per quanto riguarda l’elemento soggettivo, a proposito della responsabilità civile derivante dall’ annullamento di atti amministrativi illegittimi, la giurisprudenza, anche più risalente, della Corte di Cassazione ha affermato che occorre prescindere dalla prova dell’elemento soggettivo e che il dolo o la colpa sono in re ipsa, essendo di per sé ravvisabili nella violazione di legge con l’emanazione ed esecuzione dell’atto illegittimo (Cass. S.U. 22.10.1984 n. 5361;S.U. 23.12.1997, n.13021). Si è anche affermato che il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, annullato dal giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della P.A. neppure nell’ipotesi di asserita oscurità della norma violata ( Cass. S.U. n. 13021/1997 cit.).

Ritiene il Collegio che  tale indirizzo vada ripensato ed approfondito alla luce dell’evoluzione dell’ordinamento.

L’indirizzo tradizionale, che riteneva doversi prescindere dalla prova rigorosa della colpa,  muoveva da una duplice implicita premessa: 1) che  l’illegittimità  ( e quindi l’annullamento) dell’atto amministrativo derivasse da violazione di legge, a tale vizio riconducendosi essenzialmente anche l'incompetenza, essendo la violazione di legge  una delle ipotesi tipiche di “colpa”, secondo la nozione di colpa rilevante anche ai fini civilistici; 2) che fosse praticamente “diabolica” la prova della sussistenza di colpa o dolo in capo all’Amministrazione, considerata la difficoltà di individuare la persona fisica nei cui confronti condurre la ricerca dell’elemento soggettivo e, comunque, non potendosi prescindere dal considerare l’Amministrazione come “apparato”.

Deve osservarsi che, per un verso, nell’evoluzione della giustizia amministrativa, si è notevolmente ampliata l’area dell’illegittimità  riconducibile ad eccesso di potere ( e perciò a violazione di regole extragiuridiche, a imperizia, negligenza, imprudenza, ma anche illogicità, ingiustizia manifesta, errore nei presupposti, etc.).

Per altro verso, con la riforma del procedimento amministrativo e l’introduzione della figura del responsabile del procedimento, la ricerca dell’elemnto soggettivo in capo ad una persona fisica che ha posto in essere il comportamento riferibile alla P.A. è divenuta notevolmente più agevole.

Ne consegue che non può darsi per scontato l’indirizzo tradizionale che ritiene in ogni caso sussistente l’elemento soggettivo della colpa allorche l’atto amministrativo è stato dichiarato illegittimo.

Vero è che ogni volta che l’illegittimità dell’atto discenda, come nel caso di specie, da violazione di legge si giungerà alla medesima conclusione, giacchè la colpa consiste nell’inosservanza di norme, anche regolamentari.

 Tuttavia, anche in tale ipotesi, può non affermarsi con assoluta tranquillità l’equazione violazione di legge uguale colpa.

Nel caso di specie, come già rilevato, la violazione dell’art.1, comma 6, della l.r. 21/98, in cui è incorso il seggio di gara, viene oggi affermata dal Collegio a seguito di un lungo contrasto interpretativo, che ha visto intervenire gli stessi organi della Pubblica Amministrazione, con atti di indirizzo di contenuto contrario ( lacircolare n.500 dell’Assessorato regionael agli Enti Locali e il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione del febbraio 1999, citati) e che ha dato luogo a pronunce anche di segno contrastante dello stesso giudice d’appello, essendosi consolidato solo nel luglio 1999 l’indirizzo del C.G.A. conforme all’interpretazione seguita da questo Collegio, quantomeno con riguardo agli appalti banditi col metodo dell’offerta a prezzi unitari ( mentre tutt’oggi permane un contrasto giurisprudenzziale relativamente alle gare bandite con il diverso sistema del maggior ribasso sull’elenco prezzi). Ritiene il Collegio che  siffatta incertezza sul reale contenuto della norma in questione, confermata dalla circostanza che è stato necessario un intervento chiarificatore dello stesso legislatore regionale, peraltro di contenuto innovativo ( con l.10/1999), non possa non influire sull’accertamento del requisito della colpa, ai fini dell’affermazione di responsabilità.  Si tenga anche conto che la delibera impugnata, di cui sopra si è dichiarata l’illegittimità, è intervenuta in epoca in cui nessuna pronuncia giurisprudenziale, né alcuna circolare, erano ancora intervenute, e perciò in una fase ( nella vita di questa norma) assolutamente oscura, se non incomprensibile, come la vicenda interpretativa successiva ha pienamente dimostrato. Tant’è che la norma stessa è stata sostituita da altra norma a soli pochi mesi di …”vita”. Tutto ciò convince il Collegio a ritenere che nessuna colpa possa ravvisarsi per violazione della norma citata, la cui oscurità ha indotto solo progressivamente, in una vicenda interpretativa particolarmente tormentata, a determinarene la reale portata e contenuto che oggi il Collegio assume a fondamento della pronuncia di illegittimità, ma che non era assolutamento certo e  chiaro all’epoca in cui fu adottato il provvedimento oggi impugnato e dichiarato illegittimo.

Ne discende che, non essendo integrata la fattispecie di responsabilità civile ex art.2043 c.c., non sussiste responsabilità dell’Azienda intimata per difetto dell’elemento soggettivo della colpa.

 Le spese si compensano tra le parti, considerata la natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez. 1), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

 

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