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Tar Lombardia Milano, sez.
III, sent. 9 marzo 2000, n. 1869, sulla possibilità per le associazioni di
volontariato di partecipare in regime di concorrenza a pubbliche gare per lappalto
FATTO
Con ricorso notificato in data 23 e
24.10.1998, tempestivamente depositato, la Italassistance Coop. a r.l. Onlus
ha impugnato la delibera 5.8.1998, n. 895, con cui il Direttore generale dellAzienda
Ospedaliera San Gerardo di Monza ha aggiudicato alla Croce Azzurra San Giorgio di Sesto
San Giovanni Associazione volontaria di pubblica assistenza lappalto relativo
ai servizi di trasporto esterno diurno dei degenti del Presidio ospedaliero Bassini di
Cinisello Balsamo per il periodo 16.9.1998 30.9.2000.
A sostegno della prodotta domanda di annullamento, con la quale è stato concorrentemente
richiesto laccertamento dellobbligo della resistente di aggiudicare la indetta
gara alla ricorrente e in via subordinata di condannare la stessa Azienda al risarcimento
del danno dipendente dalla mancata aggiudicazione, è stata dedotta la violazione della L.
11.8.1991, n. 266, della L.r. 24.7.1993, n. 22, della L.r. 19.5.1997, n. 14 e
dellart. 45 della L. 23.12.1978, n. 833, nonché eccesso di potere sotto vari
profili, avendo lAmministrazione promiscuamente ed arbitrariamente invitato a
partecipare alla gara per il conferimento del visto servizio di trasporto sia la
ricorrente, che opera sul mercato con la propria organizzazione, sia varie associazioni di
volontariato, cui spetterebbe il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute; il
confronto così instauratosi, nel quadro di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata
alla stipula di un contratto oneroso, si sarebbe illegittimamente concluso a favore della
controinteressata, che ha offerto un ribasso del 21% sui prezzi indicati nella lettera
dinvito per le singole prestazioni richieste.
Secondo la tesi esposta nellatto introduttivo le organizzazioni di volontariato non
potrebbero, infatti, competere in regime di libera concorrenza ed il loro impiego sarebbe
previsto solo a mezzo di apposite convenzioni.
LAzienda ospedaliera si è costituita in giudizio, resistendo allintrodotto
ricorso.
In occasione della Camera di consiglio del 18.2.1999 la Sezione accoglieva listanza
incidentale di sospensione della delibera impugnata.
In relazione a quanto sopra lAzienda Ospedaliera disponeva la sospensione del
servizio in corso con delibera 29.4.1999, n. 408, avviando una nuova procedura selettiva
con delibera 14.5.1999, n. 419/b, aperta peraltro esclusivamente ad associazioni di
volontariato al fine della stipula di una convenzione ai sensi dellart. 8 della L.r.
24.7.1993, n. 22.
La indicata delibera è stata impugnata dalla ricorrente ed il relativo ricorso n.
2034/1999 è tuttora pendente, dopo la reiezione dellistanza di sospensiva di cui
allordinanza della Sezione 10.6.1999, n. 1587.
Con atto notificato il 2.6.1999 la ricorrente richiedeva lesecuzione dufficio
della previa ordinanza 18.2.1999, n. 518, ma sulla relativa richiesta veniva dichiarato il
non luogo a provvedere con ordinanza 10.6.1999, n. 1591.
Alludienza del 12.11.1999 la causa è stata trattenuta a sentenza dal Collegio,
previo deposito di memoria da parte della ricorrente.
DIRITTO
La questione in questa sede
introdotta concerne la possibilità, che è stata sotto più profili contestata dalla
ricorrente, che le associazioni di volontariato partecipino in regime di concorrenza a
pubbliche gare per lappalto di servizi di trasporto di malati ed è stata già
trattata in precedente occasione dalla Sezione, che lha definita con sentenza
12.1.1999, n. 108.
In quelloccasione è stato chiarito che la L. 11.8.1991, n. 266 individua
lattività di volontariato come la prestazione personale, spontanea e gratuita da
svolgere esclusivamente senza fini di lucro, salvo il rimborso delle spese sostenute, con
conseguente incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od
autonomo e con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con lorganizzazione di
cui il volontario fa parte. E stato, altresì, contestualmente affermato che la
stessa legge stabilisce che le organizzazioni in questione svolgano le attività di
volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nellambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate; che, infine,
lart. 7 della medesima legge attribuisce allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali
e ad ogni altro Ente pubblico la potestà di stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato che posseggano una determinata anzianità discrizione nei relativi
registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa, prevedendo rimborsi delle
spese previa positiva verifica delle prestazioni rese.
In tale univoco quadro normativo, che trova completamento nella Regione Lombardia con le
LL.rr. 24.7.1993, n. 22 e 19.5.1997, n. 14, è avviso del Collegio che lordinamento
riservi alle organizzazioni in questione una particolare posizione, favorendone
lapporto ausiliario nei confronti della pubblica Amministrazione, ma senza alcuna
loro assimilazione alla logica di mercato, non potendo esse presentare in dipendenza del
loro peculiare modello organizzativo e gestionale offerte indicanti un corrispettivo per i
servizi da prestare, posto che le risorse economiche di cui possono beneficiare si
alimentano in via esclusiva con i rimborsi delle spese sostenute, ivi compresi gli oneri
di copertura assicurativa dei volontari impiegati.
In proposito deve, quindi, concludersi che allindizione di una pubblica gara per il
conferimento del servizio di trasporto dei degenti del Presidio ospedaliero Bassini di
Cinisello Balsamo non poteva seguire lindifferenziato invito a parteciparvi,
rivolto dalla resistente Azienda ospedaliera sia ad associazioni di volontariato sia ad
imprese operanti sul mercato, considerata la giuridica preclusione al libero dispiegarsi
fra di esse del principio di libera concorrenza.
Per quanto attiene alla prodotta impugnativa dellaggiudicazione alla
controinteressata le indicate argomentazioni non possono peraltro condurre al suo
annullamento e sono state svolte soltanto ai fini della soccombenza virtuale, in quanto,
come emerge dalla suesposta esposizione in fatto, lAzienda ospedaliera ha sospeso
(rectius risolto) il servizio in allora conseguentemente attivato, dando avvio ad
unautonoma procedura per la selezione di unorganizzazione di volontariato,
stante il rilevante risparmio economico indotto dallutilizzazione di una di esse.
In relazione a quanto sopra è dunque sopravvenuta la parziale improcedibilità
dellimpugnativa prodotta avverso la previa aggiudicazione alla
controinteressata, in
quanto, fermo restando quanto sarà deciso dalla Sezione in ordine al ricorso n.
2034/1999, nessun ulteriore vantaggio comunque discenderebbe in questa sede a favore della
ricorrente dopo il definitivo ritiro della ridetta aggiudicazione.
2- Chiarito quanto precede il Collegio deve ora darsi carico della domanda subordinata
avanzata dalla deducente, posto che quella avente ad oggetto la condanna dellAzienda
ospedaliera allaggiudicazione in suo favore dellindetta gara non può essere
accolta, stante la sopravvenuta adozione della delibera 14.5.1999, n. 419/b, con cui
lEnte si è determinato a riaffidare lo stesso servizio ad una associazione di
volontariato, previo svolgimento di una procedura ad hoc.
Con lindicata domanda subordinata listante ha richiesto la condanna della
resistente al risarcimento del danno ingiusto, comprensivo ex art. 1223 cod. civ.: a)
delle perdite subite ex art. 2, 7° comma della direttiva CEE 92/13 da liquidarsi
equitativamente in base agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.; b) del mancato guadagno che la
deducente avrebbe conseguito con ladempimento delle prestazioni delleventuale
contratto e pari al 10% dellimporto a base di gara, decurtato del ribasso offerto.
Detta domanda può essere soltanto parzialmente accolta.
Premette, al riguardo, il Collegio che la direttiva 25.2.1992, n. 13 del Consiglio (92/13
CEE), invocata dalla ricorrente a fondamento del richiesto risarcimento, non trova
applicazione quanto allappalto in questione, avendo essa ad oggetto le procedure
attivate dagli Enti erogatori di acqua e di energia e dagli Enti che forniscono servizi di
trasporto, nonché dagli Enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
Anche a voler ipotizzare uninterpretazione estensiva della suddetta direttiva, deve
comunque rilevarsi che lart. 2, 7° comma richiamato dallistante subordina il
previsto risarcimento alla dimostrazione della sussistenza della possibilità concreta di
aggiudicazione, il che è, peraltro, in radice escluso per il fatto delloriginaria
illegittimità della gara, che postulava in ogni caso la sua integrale rinnovazione
secondo modalità da predeterminarsi, ma senza che il previo, illegittimo confronto fra le
varie offerte acquisite dallAzienda possa assumere alcuna rilevanza ai fini
considerati.
Ai fini della definizione della suddetta domanda sulla base delle diverse norme nazionali
indicate va, poi, precisato che, come dimostrano le delibere successivamente adottate
dallAzienda ospedaliera e prodotte in atti, questultima ha dato corso alla
gara ed alla successiva aggiudicazione a favore della controinteressata, annettendo
poziore rilevanza allesigenza di limitare gli oneri relativi al servizio in
questione: a tale solo scopo sono state accomunate promiscuamente fra di loro numerose
associazioni di volontariato e la ricorrente. Da ciò consegue che, ove lofferta
presentata da questultima fosse stata la più conveniente per
lAmministrazione, questultima le avrebbe aggiudicato la gara, del tutto
indipendentemente dalla sua natura di società cooperativa a r.l. onlus
rispetto a tutte le altre partecipanti.
Senonchè lofferta presentata dalla Croce Azzurra San Giorgio di Sesto San Giovanni
presentava una riduzione rispetto alla base dasta di L. 485.789.028 del 21% rispetto
a quella del 4% della ricorrente: il che ha condotto allaggiudicazione a favore
della prima, essendo emerso che, seppure in base ad una gara illegittimamente indetta per
le ragioni già illustrate, il servizio attingibile sul mercato era più oneroso di quello
che poteva essere svolto da unassociazione di volontariato.
A questo punto, tuttavia, la domanda di integrale risarcimento del danno collegata
allincarico non conferito nel periodo considerato sconta una premessa che non può
essere condivisa e, cioè, il fatto che, dopo lordinanza 18.2.1999, n. 518 della
Sezione, lAzienda ospedaliera non potesse sottrarsi allobbligo di concludere
la gara con lesclusione da essa di tutte le associazioni di volontariato che vi
avevano partecipato e con la successiva aggiudicazione allistante del servizio di
trasporto.
A tale ordine di idee si oppone, infatti, il già svolto rilievo in ordine
alloriginaria illegittimità della prima gara in dipendenza di una supposta, ma
insussistente logica di mercato che la governasse: da ciò la conseguenza che, nel
riesaminare la vicenda, per lAzienda non si profilava scelta diversa da quella della
totale rinnovazione di essa, stante linesistenza di
fasi subprocedimentali conformi a legge.
Dalle illustrate argomentazioni discende lulteriore corollario che, alla stregua
della natura della procedura ad evidenza pubblica, che è strumentalmente preordinata alla
stipula di un contratto tra laggiudicatario e lAmministrazione, il danno in
questa sede rivendicato trova base e ragione nella esclusiva fase precontrattuale in cui
si è verificato, escluso restando, perciò, il danno emergente ed il lucro cessante da
connettersi allintegrale adempimento della prestazione contrattuale.
Tale danno nella specie è dovuto e la relativa domanda deve reputarsi entro detti limiti
fondata, essendo stata più sopra chiarita lillegittimità in cui è incorsa la
resistente in sede di indizione della gara.
In applicazione, pertanto, dellart. 35, 2° comma del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 si
assegna allAzienda ospedaliera San Gerardo di Monza il termine di giorni 90 per la
proposizione alla ricorrente di unofferta di risarcimento del danno da ragguagliarsi
esclusivamente al parametro della responsabilità precontrattuale di cui
allart. 1337 cod. civ.
A tal fine dovranno essere considerati: 1) tutti i danni riconoscibili nei limiti del
cosiddetto interesse negativo e, cioè, di quello che la ricorrente aveva a che la
suindicata procedura ad evidenza pubblica non avesse inizio, consistenti nelle spese
inutilmente effettuate in vista dellaggiudicazione e nelleventuale
pregiudizio patito per occasioni mancate in relazione alla sua partecipazione ad una gara
illegittimamente indetta; 2) gli interessi e la rivalutazione della relativa somma a
decorrere dalla data di invito della ricorrente alla gara, in quanto, dando luogo la
violazione dei doveri di cui agli art. 1337 e 1338 c.c. a responsabilità
extracontrattuale, il conseguente debito deve ritenersi di valore e non di valuta,
comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e
non solo dalla domanda, ed e' sottratto, in
linea di principio, quanto al riconoscimento
della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall'art. 1224,
2° comma , c.c. (Cass. Sez. I 29.4.1999, n. 4299).
3 In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui alla suesposta
motivazione.
Le spese seguono la reciproca soccombenza e possono essere liquidate, tenuto conto del
valore della causa, in L. 1.630.000 per diritti e L. 6.400.000 per onorari di difesa,
oltre ad accessori di legge. Esse vanno poste a carico della resistente Azienda in ragione
dei 3/4 del loro importo complessivo, stante la parziale reiezione della domanda di
risarcimento del danno, restando compensato fra le parti lulteriore quarto.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia - Sez.III dichiara la sopravvenuta carenza
dinteresse in ordine alla delibera 5.8.1998, n. 895 adottata dal Direttore generale
dellAzienda ospedaliera San Gerardo di Monza. Ordina a questultima di
trasmettere alla ricorrente, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione in via
amministrativa della presente sentenza ovvero dalla data della sua notificazione a cura
della ricorrente, ove anteriore, la proposta di risarcimento del danno formulata nei
termini di cui in motivazione, previa, occorrendo, lacquisizione della relativa
documentazione da parte dellItalassistance. Condanna la stessa Azienda a
corrispondere a questultima la complessiva somma di L. 6.022.500 pari ai 3/4 delle
spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad accessori di legge. Compensa tra le parti
lulteriore quarto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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