TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III Sentenza 30 ottobre 2000 n. 6158
Contratti della P.A.
Lettera dinvito Interpretazione Va effettuata tenendo conto del
divieto di aggravio del procedimento e del principio di proporzionalità
Fattispecie in materia di modalità di presentazione delle offerte
per l'annullamento, previa
sospensione dell'esecuzione, del verbale in data 4.10.2000 della Commissione della gara
dappalto relativa al 1° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
dellarea Bovina Gasometri nella parte in cui ha pronunciato lesclusione dalla
gara dellofferta del costituendo R.T.I. Servizi Industriali-Riccoboni; del verbale
in data 5.10.2000, nella parte in cui non ha accolto la richiesta di riammissione alla
gara avanzata dalla Servizi Industriali; del punto 5 della lettera di invito alla gara,
nella parte in cui prevede che il plico contenente lofferta e la documentazione per
la partecipazione alla gara dovesse essere consegnato allUfficio Protocollo del
Settore Ambiente e Energia del Comune entro le ore 16 del giorno 3 ottobre; di tutti gli
atti connessi;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle
ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di:
COMUNE DI MILANO
Udito il relatore Pres. FRANCESCO
MARIUZZO e uditi, altresì, i procuratori delle parti;
Visto lart. 9 della L.
21.7.2000, n. 205 e resi edotti i difensori che lintrodotta controversia può essere
decisa immediatamente nel merito;
Rilevato:
che la clausola
dellimpugnata lettera dinvito prescrive che lofferta da parte delle
Ditte partecipanti sia recapitata allUfficio protocollo del Settore Ambiente ed
Energia del Comune, entro e non oltre le ore 16 del giorno 3.10.2000;
che lanzidetta prescrizione
deve essere peraltro interpretata alla luce del generale principio di cui allart. 1,
2° comma della L. 7.8.1990, n. 241, che preclude alla pubblica Amministrazione di
aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dellistruttoria;
che dalla stessa lettera
dinvito non emergono particolari ragioni a sostegno della lettura datane dalla
Commissione di gara nei verbali del 4 e del 5.10.2000, che ha fatto coincidere la scadenza
del detto termine finale con la presentazione del plico contenente lofferta
direttamente allUfficio protocollo del procedente Settore;
che la clausola in questione deve
invece interpretarsi, quanto allorario dalla stessa stabilito, con quello di
chiusura pomeridiana degli Uffici comunali, come è stato del resto confermato nel corso
della discussione in camera di consiglio dal difensore del Comune, il che equivale ad
affermare che non potevano non essere ritenute tempestive tutte quelle offerte, i cui
latori avessero potuto accedere nella sede del Comune Piazza Duomo, 21 in tempo
utile per non trovare lingresso già sbarrato allora prevista e per recarsi
successivamente presso lUfficio protocollo;
che la disposta esclusione, così
come giustificata dalla Commissione aggiudicatrice, è dunque in contrasto con il
richiamato divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, poichè la pretesa che
il plico contenente lofferta pervenisse allora indicata presso lUfficio
protocollo del Settore Ambiente ed Energia, anziché presso la sede comunale, pare
ingiustamente restrittiva delle ragioni delle Imprese e nel contempo privo di concreta
utilità per lAmministrazione;
che nella specie non si
configura, infine, alcuna violazione della "par condicio" per le stesse
argomentazioni sopra svolte;
che le statuizioni adottate dalla
Commissione violano, altresì, il generalissimo principio di proporzionalità invocato dai
ricorrenti, atteso che lindicata clausola, seppure di indubbia genesi discrezionale,
appare soltanto astrattamente idonea a conseguire lo scopo, ma non è né necessaria, né
strettamente proporzionata rispetto al conseguimento dell interesse pubblico sotteso
allosservanza del ridetto termine;
Considerato:
che gli atti prodotti e comunque
la pacifica rappresentazione della vicenda acclarano che lincaricato delle società
ricorrenti ebbe tempestivamente ad accedere negli Uffici comunali e che il ritardo in
questione è stato dunque accumulato, del tutto indipendentemente dalle sue concrete
ragioni, solo nel tragitto fra laccesso agli Uffici comunali ed il Settore Ambiente
ed Energia:
che il ricorso deve essere
conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dellimpugnata clausola nella
parte in cui fa obbligo alle imprese di trasmettere le loro offerte nel giorno e
nellora stabiliti direttamente allUfficio protocollo del ridetto Settore;
che le spese di giudizio seguono
la soccombenza è possono essere liquidate in complessive L. 7.800.000, oltre alle spese
occorse ed occorrende ed agli oneri di legge;
P.Q.M.
il T.A.R. Lombardia
Sez.III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per leffetto, annulla
la lettera dinvito alla gara dappalto indicata in epigrafe nei limiti di cui
in motivazione. Condanna il Comune di Milano a corrispondere alle Società Servizi
Industriali S.r.l. e Riccoboni S.r.l. la complessiva somma di L. 7.800.000, di cui L.
1.000.000 per diritti e L. 6.800.000 per onorari, oltre alle spese occorse ed occorrende
ed agli oneri di legge.
La presente sentenza sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
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