Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti
   Giurisprudenza  

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 30 ottobre 2000 n. 6158

Contratti della P.A. – Lettera d’invito – Interpretazione – Va effettuata tenendo conto del divieto di aggravio del procedimento e del principio di proporzionalità – Fattispecie in materia di modalità di presentazione delle offerte

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del verbale in data 4.10.2000 della Commissione della gara d’appalto relativa al 1° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area Bovina Gasometri nella parte in cui ha pronunciato l’esclusione dalla gara dell’offerta del costituendo R.T.I. Servizi Industriali-Riccoboni; del verbale in data 5.10.2000, nella parte in cui non ha accolto la richiesta di riammissione alla gara avanzata dalla Servizi Industriali; del punto 5 della lettera di invito alla gara, nella parte in cui prevede che il plico contenente l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara dovesse essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Settore Ambiente e Energia del Comune entro le ore 16 del giorno 3 ottobre; di tutti gli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MILANO

Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Visto l’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205 e resi edotti i difensori che l’introdotta controversia può essere decisa immediatamente nel merito;

Rilevato:

che la clausola dell’impugnata lettera d’invito prescrive che l’offerta da parte delle Ditte partecipanti sia recapitata all’Ufficio protocollo del Settore Ambiente ed Energia del Comune, entro e non oltre le ore 16 del giorno 3.10.2000;

che l’anzidetta prescrizione deve essere peraltro interpretata alla luce del generale principio di cui all’art. 1, 2° comma della L. 7.8.1990, n. 241, che preclude alla pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;

che dalla stessa lettera d’invito non emergono particolari ragioni a sostegno della lettura datane dalla Commissione di gara nei verbali del 4 e del 5.10.2000, che ha fatto coincidere la scadenza del detto termine finale con la presentazione del plico contenente l’offerta direttamente all’Ufficio protocollo del procedente Settore;

che la clausola in questione deve invece interpretarsi, quanto all’orario dalla stessa stabilito, con quello di chiusura pomeridiana degli Uffici comunali, come è stato del resto confermato nel corso della discussione in camera di consiglio dal difensore del Comune, il che equivale ad affermare che non potevano non essere ritenute tempestive tutte quelle offerte, i cui latori avessero potuto accedere nella sede del Comune – Piazza Duomo, 21 in tempo utile per non trovare l’ingresso già sbarrato all’ora prevista e per recarsi successivamente presso l’Ufficio protocollo;

che la disposta esclusione, così come giustificata dalla Commissione aggiudicatrice, è dunque in contrasto con il richiamato divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, poichè la pretesa che il plico contenente l’offerta pervenisse all’ora indicata presso l’Ufficio protocollo del Settore Ambiente ed Energia, anziché presso la sede comunale, pare ingiustamente restrittiva delle ragioni delle Imprese e nel contempo privo di concreta utilità per l’Amministrazione;

che nella specie non si configura, infine, alcuna violazione della "par condicio" per le stesse argomentazioni sopra svolte;

che le statuizioni adottate dalla Commissione violano, altresì, il generalissimo principio di proporzionalità invocato dai ricorrenti, atteso che l’indicata clausola, seppure di indubbia genesi discrezionale, appare soltanto astrattamente idonea a conseguire lo scopo, ma non è né necessaria, né strettamente proporzionata rispetto al conseguimento dell’ interesse pubblico sotteso all’osservanza del ridetto termine;

Considerato:

che gli atti prodotti e comunque la pacifica rappresentazione della vicenda acclarano che l’incaricato delle società ricorrenti ebbe tempestivamente ad accedere negli Uffici comunali e che il ritardo in questione è stato dunque accumulato, del tutto indipendentemente dalle sue concrete ragioni, solo nel tragitto fra l’accesso agli Uffici comunali ed il Settore Ambiente ed Energia:

che il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata clausola nella parte in cui fa obbligo alle imprese di trasmettere le loro offerte nel giorno e nell’ora stabiliti direttamente all’Ufficio protocollo del ridetto Settore;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza è possono essere liquidate in complessive L. 7.800.000, oltre alle spese occorse ed occorrende ed agli oneri di legge;

P.Q.M.

il T.A.R. Lombardia – Sez.III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la lettera d’invito alla gara d’appalto indicata in epigrafe nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune di Milano a corrispondere alle Società Servizi Industriali S.r.l. e Riccoboni S.r.l. la complessiva somma di L. 7.800.000, di cui L. 1.000.000 per diritti e L. 6.800.000 per onorari, oltre alle spese occorse ed occorrende ed agli oneri di legge.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Studio NET Tutto il materiale in questo sito e' © 2000 Studio NET