| Tar
Piemonte – Sezione I – Sentenza del 21 dicembre 2000 n. 1427
Incarichi di progettazione
– Valutazione legittimità degli atti da parte dell’Autorità di
vigilanza
FATTO
Con atto notificato il
13/11/12000 il Comune di San Gillio impugna il provvedimento 31/7/2000
prot. 16313/00/Isp del direttore del servizio dell'Autorità intimata,
nella parte in cui censura l'atto 15/11/1999, nn. 172-173 della Giunta
del Comune interessato per violazione della legge 11 febbraio 1994, n.
109, ed invita l'ente locale a porre rimedio all'illegittimità
dedotta.
Queste le censure:
Violazione di legge, per
contrasto con l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
incompetenza assoluta.
L'autorità non ha il potere
di adottare un atto come quello impugnato.
Eccesso di potere per difetto
d'istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3, 7, 9 e 10
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 17 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, degli artt. 1, 5° comma del Dpr 554/1999 e 4
del Dlgs 157/1995.
L'interessato ha chiesto
sospendersi l'esecuzione dell'atto impugnato.
DIRITTO
L'ente locale interessato
impugna il provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, che ha rilevato l'asserita illegittimità di una delibera
della giunta comunale relativa ad un contratto di prestazione d'opera
professionale, ed ha invitato il Comune all'adozione degli opportuni
atti di autotutela.
La proposizione della domanda
cautelare permette la pronuncia della sentenza in forma abbreviata.
Il primo ed assorbente motivo
riguarda la sussistenza in capo all'Autorità intimata del potere di
determinarsi nel senso di cui al provvedimento, ritiene il collegio di
poter far uso corretto di tale termine, in quanto l'atto
dell'Autorità intende avere una capacità incisiva della situazione
giuridica del Comune ricorrente.
L'ente locale osserva che
l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non attribuisce
all'Autorità il potere per adottare gli atti quale è quello in
questione.
Il collegio concorda con tale
tesi, atteso che la lettera della norma denunciata non prevede che
l'Autorità possa adottare atti puntuali, rilevanti sulla legittimità
di quelli degli organi che stipulano i contratti, all'esito delle
procedure sottoposte alla vigilanza. La Corte costituzionale ha
pronunciato in proposito la sentenza 7 novembre 1995, n. 482, con la
quale ha chiarito che le attribuzioni del nuovo organismo non
sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione
attiva o di controllo, perché le attività dell'organo indipendente
dalla Pa hanno un carattere strumentale per la conoscenza e la
vigilanza nel settore dei lavori pubblici.
E peraltro noto che
l'autorità intimata ha ampliato le proprie attribuzioni, determinando
modalità precise a cui gli organi dell'amministrazione si devono
attenere nell'espletamento della loro funzione nel settore; si possono
ricordare a titolo di recente esempio le "tipologie unitarie di
bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici" pubblicate
nel s.o. della Gu 4/9/2000, n. 206. In quel caso la natura dell'atto
appare assimilabile a quella regolamentare, per cui anche nei
confronti di tale determinazione si potrebbe porre il problema
dell'impugnazione.
Nel caso di specie
l'autorità intende presentarsi come un organo di controllo ulteriore,
capace di azionare un giudizio avanti al Tar che ha i connotati della
giurisdizione oggettiva, o nell'interesse della legge, mentre la
cognizione di questo giudice è prevista dall'ordinamento solo ad
istanza della parte interessata. Coerentemente non è stato previsto
l'ufficio del Pm, come avevano proposto alcuni progetti, che furono
presentati proprio negli anni in cui fu avviato il disegno
riformatore, che portò all'approvazione della c.d. legge Merloni.
Il collegio deve ancora
rilevare che l'eventuale legittimità dell'atto impugnato porterebbe
ad un risultato contrastante con degli importanti principi del diritto
amministrativo. L'Autorità chiede infatti che il Comune riveda gli
atti di attribuzione di incarichi professionali ad un soggetto che
stipulò il contratto con la Pa un anno addietro. Si andrebbe così ad
incidere su situazioni ormai consolidate, contraddicendo lo spirito
delle nonne che prevedono il termine in base al quale l'atto
dell'amministrazione va impugnato. Tale previsione deriva dalla
necessità di permettere all'attività della Pa (e di conseguenza a
quella dei privati che con la Pa stessa devono collaborare) di operare
in un quadro di certezza giuridica, senza il condizionamento di
un'impugnativa che può pervenire senza limiti di tempo, ancorché
formulata nei termini di una richiesta di annullamento d'ufficio o di
revoca.
Ne consegue che il primo
motivo di impugnazione va accolto: esso è tale da comportare
l'annullamento dell'atto in questione.
La specificità della
fattispecie induce a dichiarare irripetibili le spese del presente
giudizio.
PQM
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte - Sezione I, accoglie il ricorso, e per
l'effetto annulla l'atto impugnato e trattiene la causa per la stesura
della motivazione.
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