|
Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 3 marzo
2001 n. 1228
Appalti pubblici - Requisiti di partecipazione -
Iscrizione Albo Nazionale Costruttori - Prescrizioni di gara - Importo
di iscrizione superiore a base d'asta - Ammissibile - Importo di
iscrizione superiore alla classifica in cui è ricompresa base d'asta -
Inammissibile
FATTO
La sentenza impugnata, in
accoglimento del ricorso proposto dalla Dandolo Costruzioni s.r.l., in
proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la ditta Crispino Felice,
ha annullato la delibera della giunta comunale del comune di Caivano n.
808 del 5 settembre 1997, con la quale è stato definitivamente
aggiudicato all’impresa Tommaso Corvino Costruzioni l’appalto per l’esecuzione
dei lavori di sistemazione di una condotta fognaria nella frazione
Casolla del comune di Caivano.
L’amministrazione comunale
contesta la pronuncia di primo grado.
L’appellata resiste al
gravame.
DIRITTO
- Con il provvedimento
impugnato in primo grado, l’amministrazione comunale di Caivano,
all’esito di pubblico incanto svolto con il criterio del massimo
ribasso, secondo la previsione dell’articolo 21 della legge n.
109/1994, ha aggiudicato alla ditta Tommaso Corvino l’appalto per
la realizzazione di alcuni lavori riguardanti il collettore fognario
nella frazione Casolla, per un importo a base d’asta di lire
1.099.085.270.
Il relativo bando di gara
richiedeva, quale requisito di ammissione alla gara, l’iscrizione
all’Albo Nazionale Costruttori (ANC), nella categoria 10 a), per un
importo fissato in lire 1.500 milioni
- Il Tar, in accoglimento del
ricorso proposto dall’interessata, ha annullato l’atto,
rilevando l’illegittimità della esclusione della A.T.I. tra la
Dandolo Costruzioni s.r.l. (mandataria) e l’impresa Crispino
Felice (mandante), disposta dall’amministrazione, "in quanto
le imprese associate non risultano in possesso della iscrizione
richiesta nel bando di gara".
A dire del tribunale, l’esclusione
e la conseguente aggiudicazione all’impresa controinteressata sono
illegittime, poiché la normativa vigente impone di assumere quale
parametro valutativo della idoneità delle iscrizioni all’ ANC l’importo
indicato quale base d’asta e non quello superiore eventualmente
individuato dalla amministrazione.
Detta regola non troverebbe
eccezioni nemmeno nelle ipotesi in cui la cifra indicata nel bando
risulti uguale od inferiore al valore massimo dello scaglione in cui
è compreso l’importo a base d’asta.
In ogni caso, secondo il
tribunale, la clausola del bando, pur riferendosi testualmente alla
somma di lire 1.500 milioni, dovrebbe essere intesa quale mera
indicazione della categoria di iscrizione richiesta: i concorrenti
devono essere iscritti nella categoria 10a), nello scaglione compreso
nel limite massimo di 1.500.000, ma è necessario e sufficiente che i
candidati siano in possesso di un’iscrizione pari almeno alla somma
stabilita quale base d’asta.
Nella specie, le due imprese
riunite sono in possesso della iscrizione all’ANC per un importo di
lire 750.000.000 (la società Dandolo) e di lire 300.000.000 (la ditta
Crispino). Applicando l’aumento del quinto, previsto dall’articolo
5 della legge n. 57/1962, l’ATI, nel suo complesso, raggiunge l’importo
di lire 1.260.000.000, inferiore alla cifra di lire 1.500.000.000,
indicata nel bando, ma superiore alla somma fissata quale base d’asta.
- Il comune appellante
contesta analiticamente la pronuncia impugnata, sia nella parte in
cui estende ai raggruppamenti di impresa, nel loro complesso, la
facoltà di fruire dell’aumento del quinto, sia nella parte in cui
considera determinante l’importo della base d’asta, anziché la
somma maggiore stabilita dall’amministrazione ed indicata nel
bando.
L’appello è fondato, in
relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola.
- L’art. 23 del decreto
legislativo n. 406/1991, ora abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, ma applicabile, ratione temporis, alla
presente vicenda contenziosa, stabilisce una organica e completa
disciplina, diretta a definire i requisiti dell'impresa singola e di
quelle riunite.
Il comma 2 prevede che nel
caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale
costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna
impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad
un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto.
Il comma 4, poi, prescrive
che in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite
sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da
appaltare.
Infine, il comma 5 stabilisce
che il disposto dell'articolo 5, comma 1°, seconda parte, della legge
10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge
29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite,
nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.
- In alcune precedenti
occasioni, la Sezione aveva sostenuto che l'art. 23 comma 5 d.lg. 19
dicembre 1991 n. 406, nel richiamare l'art. 5 comma 1 l. 10 febbraio
1962 n. 57 - in virtu' del quale ciascun imprenditore non puo'
assumere lavori d'importo superiore a quello per cui sono iscritti
all'albo nazionale dei costruttori, aumentato di un quinto -,
dev'essere inteso nel senso che l'aumento del quinto, operando nei
confronti di ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo, e'
applicabile ai fini sia dell'iscrizione ad una classifica
corrispondente ad un quinto dei lavori oggetto dell'appalto sia
della sommatoria degli importi per i quali le singole imprese sono
iscritte (Consiglio Stato sez. V, 6 dicembre 1999, n. 815).
- Successivamente, però, la
Sezione (Consiglio Stato sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801), nel
riesaminare a fondo il problema interpretativo proposto dalla norma,
e superando le precedenti oscillazioni applicative, ha affermato i
seguenti principi, pienamente condivisi dal collegio.
- Nel previgente regime
dell'art. 21 l. 8 agosto 1977 n. 584 alle associazioni temporanee di
imprese non si estendeva il coefficiente d'aumento della classifica
d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ex art. 5 comma 1 l.
10 febbraio 1962 n. 57, ai fini della loro partecipazione alle gare
d'appalto pubblico e dell'assunzione di lavori d'importo superiore a
quello d'iscrizione.
- l'art. 23 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, nel ridisciplinare la materia,
fa esplicito riferimento all'art. 5 l. n. 57 del 1962, nel senso che
e' ammessa l'integrazione del regime d'iscrizione all'albo nazionale
dei costruttori dell'associazione temporanea con la normativa che
consente l'aumento della classifica di un ulteriore quinto, concessa
in termini generali agli imprenditori individuali.
- Resta fermo, tuttavia, che
ciascun'impresa raggruppata dev'essere iscritta alla categoria
prevalente per una somma pari almeno ad un quinto, per evitare che
l'apertura al mercato degli appalti pubblici sopra la soglia
comunitaria anche alle piccole e medie imprese non avvenga a
detrimento delle condizioni basilari d'affidabilita' tecnica e
finanziaria di ciascun'organizzazione aziendale e, in ultima
analisi, non si traduca nell'alterazione dell'equilibrata
composizione dell'associazione e, quindi, della di lei efficienza
esecutiva.
- La somma delle iscrizioni
delle imprese raggruppate non puo' essere inferiore all'importo
dell'appalto, per garantire la stazione appaltante che la pur
necessaria suddivisione dei compiti esecutivi dell'appalto,
congeniale all'associazione di imprese, non ne comprometta tuttavia
l'efficienza e adeguatezza operative).
- Il beneficio dell'assunzione
di lavori per un importo superiore ad un quinto a quello
d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori si applica
all'associazione di imprese solo ai fini del computo del limite
dell'iscrizione individuale di ciascun'impresa.
- In ogni caso l'associazione
dovendo possedere insieme un importo d'iscrizione pari a quello
dell'appalto, come si evince dal combinato disposto dei commi 4 e 5
art. 23, d.lg. n. 406 del 1991.
- Detta conclusione
ermeneutica non costituisce un trattamento irrazionale,
anacronistico o deteriore rispetto all'imprenditore privato, stante
l'insopprimibile differenza tra le due fattispecie, quella
associativa essendo meno affidabile, di per se', per una tempestiva
ed effettiva esecuzione dei lavori appaltati.
- Ora, nel caso di specie, le
due imprese, considerate individualmente, sono in possesso della
iscrizione individuale pari ad un quinto dell’importo indicato nel
bando, senza necessità di utilizzare il beneficio dell’aumento
previsto dall’articolo 23. Tuttavia, le iscrizioni complessive
delle due imprese restano notevolmente al di sotto dell’importo
indicato nel bando e, comunque, sono inferiori, seppure di poco,
alla somma indicata nella base d’asta. Ne deriva che,
contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l’ATI capeggiato
dalla società Dandolo, non potendo beneficiare dell’aumento del
quinto, è stato correttamente escluso della procedura di gara.
- L’appello è fondato anche
in relazione al secondo profilo in cui esso si articola, riferito
all individuazione del parametro di riferimento dell’idoneità
tecnica ed economica delle imprese concorrenti.
Infatti, pur applicando al
raggruppamento di imprese, considerato nel suo complesso, il beneficio
dell’aumento del quinto, l’iscrizione dell’ATI. Dandolo, pari a
1.260.000 milioni, resterebbe ben al di sotto del limite minimo di
lire 1.500.000 indicato dal bando.
- A tale riguardo occorre
considerare che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la
prescrizione racchiusa nella lex specialis di gara non contiene
alcun elemento di ambiguità e non consente interpretazioni diverse
da quella seguita dall’amministrazione. Il bando di gara, al punto
3), stabilisce, in modo assolutamente chiaro, che le imprese
partecipanti devono produrre, a pena di decadenza, "certificato
di iscrizione, in competente bollo, di data non anteriore ad un anno
a quella fissata per la gara all’A.N.C. per la categoria 10a)
lavori acquedotti e fognature, per un importo di £ 1.500.000 o
copia conforme".
- Sul versante strettamente
processuale, il collegio rileva che detta clausola del bando,
puntualmente applicata dall’amministrazione in sede di svolgimento
della gara, non ha formato oggetto di specifica contestazione da
parte della ricorrente di primo grado, non essendo idoneo, a tale
fine, il generico riferimento agli atti connessi a quello censurato.
In ogni caso, anche volendo
ritenere che il ricorso originario investa pure il bando, l’impugnazione
risulterebbe inammissibile per tardività. La clausola che fissa il
limite di iscrizione all’albo ANC riguarda i requisiti di
partecipazione delle imprese, e, pertanto, deve essere impugnata
immediatamente, nel termine decorrente dalla sua conoscenza legale,
certamente scaduto all’epoca di proposizione del ricorso davanti al
tribunale.
- Per completezza, va
osservato che la prescrizione di un requisito di iscrizione più
elevato rispetto all’importo dei lavori non è di per sé
illegittimo, potendo risultare giustificato dalle particolarità
dell’appalto o da peculiari esigenze di maggiore affidabilità
tecnica ed economica avvertite dall’amministrazione.
È significativo, al
proposito, la disciplina contenuta nel D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
(Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di
comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti
dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni
per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per
l'esecuzione di opere pubbliche).
Secondo tale normativa,
"ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una
classifica d'importo d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.)
superiore a quella in cui è ricompreso l'importo a base d'asta. Lo
stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano
il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di
lavori."
Il principio fissato dalla
norma è quello secondo cui è sempre legittima la richiesta di una
iscrizione maggiore rispetto a quella della base d’asta, purché non
eccedente lo scaglione in cui è compreso il valore dell’appalto,
come è avvenuto nella presente vicenda.
- In definitiva, quindi,
l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del
ricorso di primo grado. Ne consegue anche l’infondatezza (oltre
che l’irritualità) della richiesta di risarcimento del danno,
formulata dalla società appellata attraverso "note di
discussione", scambiate in udienza, ma non notificate all’amministrazione.
Le spese possono essere
compensate.
Per Questi
Motivi
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello, compensando le
spese;
per l'effetto, in riforma
dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
|