Info Appalti - Gli Appalti in un Click - Normativa appalti - gare - appalti - news appalti - consulenza appalti
   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 7 settembre 2001 n. 4674

Prezzi - Appalti pubblici - Prezzi a corpo - Elenco singole voci di prezzo - Maggiore conoscenza dell'offerta - Prescrizioni di gara - Prescrizione dichiarazione attestante conoscenza prezzi unitari - Mancata presentazione dichiarazione - Effetti - Esclusione - Legittima

Ritenuto in fatto

Viene in decisione l’appello proposto dalla Società Sarda Appalti s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: della deliberazione dell’8 aprile 1998 del Comitato tecnico di gestione del Consorzio Ventuno che stabiliva di escludere l’odierna appellante da una gara bandita per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della condotta idrica principale per l’approvvigionamento idro-potabile del Parco scientifico e tecnologico di Pula; della nota 9 aprile 1998, n. 702, contenente la comunicazione della predetta esclusione, nonché della determinazione dello stesso ente di aggiudicare in via definitiva i predetti lavori alla Società Costruzioni Appalti.

Si è costituito il Consorzio Ventun che con argomentata memoria ha concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza del 29 maggio 2001 sentiti i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.

Considerato in diritto

L’appello è infondato.

La questione dedotta avanti questo Consiglio può essere così sintetizzata: se sia legittima l’esclusione da una gara per l’appalto di lavori di realizzazione di condotta idrica di un’impresa che non abbia dichiarato specificamente di aver preso visione dell’elenco prezzi, così come prescritto nell’avviso di gara.

Quest’ultimo specificava sub 2 (pagine 2 e 3) che, unitamente all’offerta e ad altri documenti elencati nei successivi sub 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 (deposito cauzionale provvisorio, dichiarazione sostituiva di atto notorio nonché certificati concernenti le persone fisiche e giuridiche aspiranti all’aggiudicazione e via elencando), l’impresa concorrente doveva compiegare dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in carta legale con la quale attestava: di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di quant’altro, in relazione alle circostanze generali e particolari nonché alle condizioni contrattuali, potesse influire tanto sul costo dei materiali quanto su quello della mano d’opera, dei noli e dei trasporti; di aver giudicato i prezzi a corpo remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver preso visione dei disegni esecutivi di progetto, dei capitolati generale e speciale nonché dell’elenco prezzi.

Tale dichiarazione, aggiungeva l’avviso di gara, “dovrà essere redatta secondo la formula sopra descritta. L’irregolarità o l’incompletezza della dichiarazione medesima comporterà l’esclusione dalla gara”.

E’ pacifico che l’odierna appellante non ha reso specifica dichiarazione sul punto.

La lettura dell’avviso di asta pubblica è peraltro illuminante sulla ratio sottesa alla prevista esclusione dalla gara.

L’espressa dichiarazione sulla presa visione dell’elenco prezzi era logicamente funzionale alla precedente affermazione (pure richiesta nell’avviso) sulla remuneratività dei prezzi a corpo, costituendo, in definitiva, necessario presupposto per considerare seria e affidabile la proposta contrattuale.

Alla stregua di questo dato, consegue  come l’espressa dichiarazione sulla presa visione dell’elenco prezzi non costituisse solo un onere privo di coerenza con i contenuti della gara, ma rappresentasse, per contro, un indice sicuro di valutazione sull’esistenza, in capo all’offerente, di una sicura e articolata volontà contrattuale.

E’ perfettamente ragionevole, in relazione a questa osservazione, che l’avviso di gara configurasse come clausola essenziale (tale cioè da determinare l’esclusione in caso di inottemperanza) la dichiarazione sull’effettiva presa visione dell’elenco prezzi.

Il Tribunale amministrativo adito ha correttamente interpretato la clausola in esame rilevando come risponda a un serio e apprezzabile interesse dell’amministrazione l’approntare strumenti atti a garantire, per quanto possibile, che i concorrenti formulino il ribasso sul prezzo a base d’asta alla luce di tutti i necessari elementi di giudizio, tra i quali assume certo rilievo l’elenco dei prezzi unitari utilizzato dalla stessa amministrazione per individuare la base d’asta.

Queste considerazioni assumono, sotto il profilo del merito, valore assorbente e non sono scalfite dalle altre deduzioni di parte appellante.

Con un primo ordine di censure la società Sarda Appalti reclama la non corrispondenza a realtà dell’omessa dichiarazione sulla presa visione dell’elaborato indicato come elenco prezzi e fornisce a prova dell’assunto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la medesima ebbe a dichiarare, tra l’altro, di aver preso visione dei disegni esecutivi e di progetto, del capitolato generale per i lavori dello Stato e di quello speciale d’appalto.

Ora  è agevole arguire da tale documento (che non presenta comunque i caratteri della dichiarazione tipica di chi manifesta una volontà contrattuale) che l’elenco prezzi non era stato comunque indicato.

Né vale obiettare che il capitolato speciale, all’articolo 6, elenca nel dettaglio gli allegati al contratto ed indica al n. 15 proprio l’elenco prezzi unitari. Si tratta di una ricostruzione che, quand’anche si dimostrasse conforme sotto il profilo della corrispondenza tra documenti e allegati, non potrebbe mai integrare la lacuna nella dichiarazione richiesta, nella peculiare valenza che quest’ultima assume al fine di considerare la serietà della proposta contrattuale.

Anche il secondo motivo non consegue favorevole scrutinio. Si sostiene da parte dell’appellante che, in ogni caso, la dichiarazione mancante si sarebbe rivelata totalmente superflua, in quanto, trattandosi di lavoro a corpo e non a misura, l’offerta doveva riguardare il ribasso sull’importo complessivo e non certo sui prezzi unitari.

Se si dovesse seguire quel metodo argomentativo in tutte le ipotesi di gara con offerta in prezzi a corpo e non a misura perderebbero ogni rilievo i prezzi unitari, con la conseguenza di rendere spesso indecifrabile il risultato numerico proposto (la percentuale di ribasso). E’ evidente, infatti, che i prezzi unitari costituiscono, in ogni caso, utile elemento di calcolo al fine di valutare la serietà e congruenza dei prezzi a corpo, privi, altrimenti di ogni riscontro logico.

Va, infine, respinta la doglianza relativa alla circostanza (ritenuta equipollente alla dichiarazione non resa in sede di gara) dell’acquisizione, da parte dll’appellante, di copia di tutti gli atti di gara, ivi compreso l’elenco prezzi, per il tramite di società incaricata dal Consorzio appellato.

E’ sufficiente per la reiezione del motivo constatare che l’affermazione di ricezione di un documento non equivale, sotto un profilo logico prima ancora che giuridico, alla effettiva presa visione del testo del documento stesso.

La presunzione, deducibile dalla avvenuta consegna di quei documenti, vale, in questo caso, solo a esonerare il Consorzio da ogni responsabilità sulla regolare ostensione delle notizie utili alla gara, ma non certo a dare per acquisita la piena conoscenza dei singoli documenti consegnati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.

Studio NET - Info App@lti Tutto il materiale in questo sito è © 2001 Studio NET