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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 7 settembre 2001 n. 4674
Prezzi -
Appalti pubblici - Prezzi a corpo - Elenco singole voci di prezzo -
Maggiore conoscenza dell'offerta - Prescrizioni di gara - Prescrizione
dichiarazione attestante conoscenza prezzi unitari - Mancata
presentazione dichiarazione - Effetti - Esclusione - Legittima
Ritenuto in
fatto
Viene in decisione l’appello
proposto dalla Società Sarda Appalti s.r.l. avverso la sentenza in
epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per
la Sardegna ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento: della
deliberazione dell’8 aprile 1998 del Comitato tecnico di gestione del
Consorzio Ventuno che stabiliva di escludere l’odierna appellante da
una gara bandita per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione
della condotta idrica principale per l’approvvigionamento
idro-potabile del Parco scientifico e tecnologico di Pula; della nota 9
aprile 1998, n. 702, contenente la comunicazione della predetta
esclusione, nonché della determinazione dello stesso ente di
aggiudicare in via definitiva i predetti lavori alla Società
Costruzioni Appalti.
Si è costituito il Consorzio
Ventun che con argomentata memoria ha concluso per la reiezione del
gravame.
All’udienza del 29 maggio
2001 sentiti i difensori delle parti, la causa è stata assegnata in
decisione.
Considerato in
diritto
L’appello è infondato.
La questione dedotta avanti
questo Consiglio può essere così sintetizzata: se sia legittima
l’esclusione da una gara per l’appalto di lavori di realizzazione di
condotta idrica di un’impresa che non abbia dichiarato specificamente
di aver preso visione dell’elenco prezzi, così come prescritto
nell’avviso di gara.
Quest’ultimo specificava sub
2 (pagine 2 e 3) che, unitamente all’offerta e ad altri documenti
elencati nei successivi sub 3,4, 5, 6, 7, 8 e 9 (deposito cauzionale
provvisorio, dichiarazione sostituiva di atto notorio nonché
certificati concernenti le persone fisiche e giuridiche aspiranti
all’aggiudicazione e via elencando), l’impresa concorrente doveva
compiegare dichiarazione datata e sottoscritta dal legale
rappresentante, redatta in carta legale con la quale attestava: di
essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso
conoscenza delle opere da eseguire e di quant’altro, in relazione alle
circostanze generali e particolari nonché alle condizioni contrattuali,
potesse influire tanto sul costo dei materiali quanto su quello della
mano d’opera, dei noli e dei trasporti; di aver giudicato i prezzi a
corpo remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver
preso visione dei disegni esecutivi di progetto, dei capitolati generale
e speciale nonché dell’elenco prezzi.
Tale dichiarazione, aggiungeva
l’avviso di gara, “dovrà essere redatta secondo la formula sopra
descritta. L’irregolarità o l’incompletezza della dichiarazione
medesima comporterà l’esclusione dalla gara”.
E’ pacifico che l’odierna
appellante non ha reso specifica dichiarazione sul punto.
La lettura dell’avviso di
asta pubblica è peraltro illuminante sulla ratio sottesa alla prevista
esclusione dalla gara.
L’espressa dichiarazione
sulla presa visione dell’elenco prezzi era logicamente funzionale alla
precedente affermazione (pure richiesta nell’avviso) sulla
remuneratività dei prezzi a corpo, costituendo, in definitiva,
necessario presupposto per considerare seria e affidabile la proposta
contrattuale.
Alla stregua di questo dato,
consegue come l’espressa dichiarazione sulla presa visione
dell’elenco prezzi non costituisse solo un onere privo di coerenza con
i contenuti della gara, ma rappresentasse, per contro, un indice sicuro
di valutazione sull’esistenza, in capo all’offerente, di una sicura
e articolata volontà contrattuale.
E’ perfettamente ragionevole,
in relazione a questa osservazione, che l’avviso di gara configurasse
come clausola essenziale (tale cioè da determinare l’esclusione in
caso di inottemperanza) la dichiarazione sull’effettiva presa visione
dell’elenco prezzi.
Il Tribunale amministrativo
adito ha correttamente interpretato la clausola in esame rilevando come
risponda a un serio e apprezzabile interesse dell’amministrazione
l’approntare strumenti atti a garantire, per quanto possibile, che i
concorrenti formulino il ribasso sul prezzo a base d’asta alla luce di
tutti i necessari elementi di giudizio, tra i quali assume certo rilievo
l’elenco dei prezzi unitari utilizzato dalla stessa amministrazione
per individuare la base d’asta.
Queste considerazioni assumono,
sotto il profilo del merito, valore assorbente e non sono scalfite dalle
altre deduzioni di parte appellante.
Con un primo ordine di censure
la società Sarda Appalti reclama la non corrispondenza a realtà
dell’omessa dichiarazione sulla presa visione dell’elaborato
indicato come elenco prezzi e fornisce a prova dell’assunto una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la medesima ebbe a
dichiarare, tra l’altro, di aver preso visione dei disegni esecutivi e
di progetto, del capitolato generale per i lavori dello Stato e di
quello speciale d’appalto.
Ora è agevole arguire da
tale documento (che non presenta comunque i caratteri della
dichiarazione tipica di chi manifesta una volontà contrattuale) che
l’elenco prezzi non era stato comunque indicato.
Né vale obiettare che il
capitolato speciale, all’articolo 6, elenca nel dettaglio gli allegati
al contratto ed indica al n. 15 proprio l’elenco prezzi unitari. Si
tratta di una ricostruzione che, quand’anche si dimostrasse conforme
sotto il profilo della corrispondenza tra documenti e allegati, non
potrebbe mai integrare la lacuna nella dichiarazione richiesta, nella
peculiare valenza che quest’ultima assume al fine di considerare la
serietà della proposta contrattuale.
Anche il secondo motivo non
consegue favorevole scrutinio. Si sostiene da parte dell’appellante
che, in ogni caso, la dichiarazione mancante si sarebbe rivelata
totalmente superflua, in quanto, trattandosi di lavoro a corpo e non a
misura, l’offerta doveva riguardare il ribasso sull’importo
complessivo e non certo sui prezzi unitari.
Se si dovesse seguire quel
metodo argomentativo in tutte le ipotesi di gara con offerta in prezzi a
corpo e non a misura perderebbero ogni rilievo i prezzi unitari, con la
conseguenza di rendere spesso indecifrabile il risultato numerico
proposto (la percentuale di ribasso). E’ evidente, infatti, che i
prezzi unitari costituiscono, in ogni caso, utile elemento di calcolo al
fine di valutare la serietà e congruenza dei prezzi a corpo, privi,
altrimenti di ogni riscontro logico.
Va, infine, respinta la
doglianza relativa alla circostanza (ritenuta equipollente alla
dichiarazione non resa in sede di gara) dell’acquisizione, da parte
dll’appellante, di copia di tutti gli atti di gara, ivi compreso
l’elenco prezzi, per il tramite di società incaricata dal Consorzio
appellato.
E’ sufficiente per la
reiezione del motivo constatare che l’affermazione di ricezione di un
documento non equivale, sotto un profilo logico prima ancora che
giuridico, alla effettiva presa visione del testo del documento stesso.
La presunzione, deducibile
dalla avvenuta consegna di quei documenti, vale, in questo caso, solo a
esonerare il Consorzio da ogni responsabilità sulla regolare ostensione
delle notizie utili alla gara, ma non certo a dare per acquisita la
piena conoscenza dei singoli documenti consegnati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – Sezione Quinta respinge l’appello.
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