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Consiglio di Stato -Sezione
V - Decisione 24 ottobre 2001 n. 5602 Subappalto
Appalti - Lettera di invito - Prescrizione specifica dichiarazione sulle
opere subappaltabili - Esclusione per omessa presentazione di documento
- Effetti - Equiparazione dichiarazione e requisito di partecipazione -
Procedura di gara - Presentazione dichiarazione incompleta su opere
subappaltabili - Effetti - Esclusione dalla gara
FATTO
1. Con la sentenza impugnata,
in epigrafe indicata, è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale
appellante, in veste di mandataria di associazione temporanea di
imprese, avverso l’esclusione dalla gara - per licitazione privata –
per la realizzazione del reparto infettivi presso il Presidio
ospedaliero di v. Fabi in Frosinone, con importo base, al netto di IVA,
di £ 5.399.200.000.
L’aggiudicazione definitiva,
avvenuta in favore dell’ATI Di Capua e anch’essa contestata dalla
Saced in primo grado, giungeva a seguito dell’applicazione del
criterio del massimo ribasso, con l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi del d.m. 28 aprile 1997.
Giova premettere che la Saced,
invitata alla gara in data 9 aprile 1998, ne veniva esclusa, con atto
della Commissione giudicatrice del 18 maggio 1998, approvato in data 28
maggio 1998 dall’Amministrazione committente, per aver omesso di
indicare l’iscrizione all’ANC, per le categorie e classifiche
corrispondenti, dei subappaltatori, indicati come previsto al punto 7,
pagina 3, della lettera di invito, e quindi in applicazione della
clausola, contenuta nella medesima lettera di invito, per cui "l’assenza,
la incompletezza, l’irregolare compilazione anche di un solo
documento, comporta l’esclusione dalla gara".
2. La Saced esperiva ricorso
dinanzi al TAR del Lazio, Sezione staccata di Latina, avverso i soli
provvedimenti di esclusione (sua) e di aggiudicazione (in favore dell’ATI
Di Capua), tralasciando di impugnare la menzionata lettera di invito.
IL TAR adito, respinta l’istanza
di sospensiva, rigettava in via definitiva il ricorso con la sentenza
impugnata.
3. La Saced ha proposto appello
avverso la richiamata sentenza, deducendone l’erroneità, e
rivendicando in via preliminare l’interesse all’impugnativa del
provvedimento di esclusione.
4. Si sono costituite in
giudizio per resistere all’appello sia l’Azienda sanitaria intimata
che l’appellata aggiudicataria.
Quest’ultima ha anche
eccepito l’inammissibilità del gravame di primo grado per mancata
tempestiva impugnativa della lettera di invito.
Le parti hanno depositato
memoria.
Con ordinanza della Sezione n.
2238, del 20 novembre 1998, è stata respinta l’istanza di sospensione
dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza del 26
giugno 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello non può essere
accolto, anche se, pronunziando sul medesimo, il ricorso di primo grado,
respinto dai Giudici di prime cure, va più correttamente dichiarato
inammissibile.
L’appellante è stata esclusa
per la carente dichiarazione resa in materia di subappalto, priva in
particolare dell’esatta indicazione dell’"iscrizione all’ANC
per le categorie e classifiche corrispondenti dei subappaltatori
indicati come previsto al punto 7 pagina 3 della lettera di
invito".
2. La Saced, relativamente alla
quale non può essere messo in discussione l’interesse ad impugnare l’atto
di esclusione che la riguarda, sia ai fini dell’eventuale
aggiudicazione in suo favore della gara, sia comunque in relazione alla
possibile rinnovazione del procedimento di gara, non ha in effetti
scrupolosamente adempiuto alla prescrizione della lettera di invito che
imponeva di produrre dichiarazione attestante, tra l’altro, l’eventuale
parte di opere subappaltabili, ai sensi dell’art.34 della legge
109/94, nel rispetto dell’art.13 della medesima legge e della altre
normative vigenti e, soprattutto, per le opere stesse, l’importo, la
categoria e il nominativo dei subappaltatori, con l’indicazione dell’iscrizione
all’ANC per categoria e classifica corrispondenti o alla CCIAA. In
caso di designazione di un solo subappaltatore, doveva essere allegato
il certificato di iscrizione all’ANC o alla CCIAA, come previsto dall’art.34,
comma 4, della legge 109/94.
Nell’elencazione resa dall’appellante,
non si è, infatti, dato conto in maniera dettagliata ed espressa, tra l’altro,
della categoria di iscrizione all’ANC per ogni impresa
subappaltatrice. Tali dati, ad avviso della Saced, potevano essere
ricavati, in via indiretta, dalla coincidenza dei numeri cardinali tra
le opere subappaltabili, per le quali solo venivano indicate le relative
categorie, e le denominazioni delle imprese.
Il ragionamento, come si può
evincere, non appare lineare, tenuto conto anche della chiarezza e
trasparenza che deve legittimamente pretendersi dai partecipanti nella
fase di acquisizione delle dichiarazioni sui requisiti di
partecipazione, né appare comunque in grado di sovvertire il dato di
fatto della violazione della lettera di invito.
A quel punto l’Amministrazione
intimata ha correttamente applicato la clausola contenuta nella medesima
lettera di invito per cui "l’assenza, la incompletezza, l’irregolare
compilazione anche di un solo documento, comporta l’esclusione dalla
gara".
Né le inequivoche prescrizioni
della lettera di invito consentivano di dare rilievo alla circostanza
che il Raggruppamento appellante, inteso come di tipo verticale, era
comunque in possesso di tutte le iscrizioni nelle categorie ANC
richieste dalla lettera di invito, e poteva dunque realizzare tutte le
opere direttamente, senza ricorrere al subappalto.
3. Tanto premesso, ha ragione l’appellata
Di Capua ad eccepire che l’impugnativa di primo grado doveva essere
comunque rivolta avverso la lettera di invito, che non è stata
censurata né (nei termini decadenziali) da sola, né, come
provvedimento presupposto, unitamente al provvedimento di esclusione.
Eppure risulta evidente come la
lesione delle ragioni dell’attuale appellante non potesse non essere
ricondotta alla stessa formulazione della lettera di invito, nella parte
in cui pretendeva una dettagliata elencazione e presentazione di
documenti circa l’intenzione di avvalersi del subappalto, nonché,
soprattutto, nella parte in cui faceva derivare dall’incompletezza
della documentazione l’automatica esclusione dalla gara.
Può discutersi se, nella
specie, la lettera di invito andava impugnata autonomamente e
immediatamente, nei termini decadenziali decorrenti dalla sua formale o
effettiva conoscenza, applicando l’ormai consolidato orientamento che
afferma che le prescrizioni generali di gara, che incidono direttamente
sulle posizioni dei concorrenti (in particolare ai fini della loro
partecipazione), sono immediatamente ed autonomamente lesive e devono
essere impugnate nel termine di rito, decorrente dal momento della loro
conoscenza, senza attendere il conseguente atto di esclusione (cfr., in
tema, Cons. Stato, A.P., ord. 4 dicembre 1998, n.1 e, da ultimo, V, 25
settembre 2000, n.5071 e IV, 22 marzo 2001, n. 1684; per applicazioni
del principio estese anche all’impugnabilità di clausole del bando
non strettamente afferenti ai requisiti di partecipazione cfr. Cons.
Stato, V, 17 maggio 2000, n. 2884 e 23 maggio 2000, n. 2990).
Un orientamento che vuole l’inammissibilità
sia dell’impugnazione rivolta contro il solo provvedimento di
esclusione dalla gara, costituente atto meramente esecutivo ed
applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando
stesso e dell'esclusione, ove siano decorsi i termini per il ricorso
contro il bando medesimo. L’impugnazione del bando differita al
momento dell’impugnazione del provvedimento di esclusione è invece
ammessa quando la clausola del bando è ambigua e tale da prestarsi a
differenti interpretazioni da parte dell'Amministrazione in sede di
ammissione degli aspiranti alla procedura concorsuale (Cons. Stato, VI,
10 agosto 1999, n. 1020; più in generale, sulla contestuale
impugnabilità di atto presupposto e atto applicativo, cfr. anche Cons.
Stato, V, 23 gennaio 2001, n. 203).
Quel che è certo è che la
lettera di invito andava comunque impugnata.
Assume, dunque, portata
decisiva la circostanza che il predetto atto non è stato in alcun modo
fatto oggetto di impugnazione, con il gravame di prima istanza, neppure
insieme all’atto applicativo, e quindi al contestato provvedimento di
esclusione.
In definitiva, a fronte dell’alternativa,
che poteva - in linea teorica - porsi con riferimento al caso di specie,
tra impugnabilità immediata della clausola della lex specialis in
quanto direttamente lesiva ed eventuale correlazione, invece, dell’insorgenza
dell’interesse diretto, attuale e concreto alla caducazione della
lettera di invito al momento dell’emanazione dell’atto finale
pregiudizievole della sfera giuridica dell’interessato, ovvero l’atto
di esclusione (con simultanea impugnativa di lettera di invito e atto di
esclusione), l’originaria ricorrente ha perseguito un’inammissibile
terza via, ovvero quella dell’impugnativa della sola esclusione per
violazione della lettera di invito. In questo modo non si è tenuto
però debitamente conto della circostanza che le ragioni dell’interessata
sono state lese anzitutto dalle prescrizioni vincolanti della stessa
lettera e non dal solo provvedimento di esclusione, meramente
applicativo di essa.
La lettera di invito non poteva
essere ridotta a mero parametro di giudizio della potenziale
illegittimità dell’atto di esclusione, proprio perché quest’ultimo
non fa che applicarne i contenuti prescrittivi e quindi lesivi.
Non giova, dunque, all’appellante
il richiamo alla pur prevalente giurisprudenza che confina gli effetti
dell’incompletezza della dichiarazione relativa al subappalto, ai
sensi dell’art. 34 l.109/94, alla fruibilità dello stesso istituto
del subappalto, senza diretta incidenza sull’ammissione alla procedura
di gara, essendosi limitata la medesima a contestare il provvedimento di
esclusione.
E’ stata del resto la lettera
di invito, non meramente disapplicabile né dall’Amministrazione né
dal giudice amministrativo adito, a porre sullo stesso piano, ai fini
della esclusione dalla gara, la dichiarazione relativa al subappalto e
le dichiarazioni relative ai veri e propri requisiti di partecipazione.
Può quindi concludersi
ribadendo che è inammissibile il ricorso finalizzato all’annullamento
di un atto applicativo viziato da mera invalidità derivata, quando non
risulti ritualmente impugnato l’atto presupposto, non essendo
consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter
tantum di un atto presupposto non avente, peraltro, natura normativa (cfr.
Cons. Stato, IV, 22 marzo 2001, n. 1683).
4. Il ricorso di primo grado,
in accoglimento dell’eccezione formulata dall’appellata
aggiudicataria, non può, in definitiva, sfuggire alla declaratoria di
inammissibilità per mancata impugnativa della lettera di invito.
Alla stregua delle
considerazioni riportate l’appello non può essere accolto.
Le spese del grado di giudizio
possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso in appello in
epigrafe, e, pronunziando definitivamente sul medesimo, dichiara
inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla SACED.
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