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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 28 febbraio 2002 n. 1229
Subappalto
Appalti lavori - Offerta - Omessa indicazione imprese subappaltatrici -
Effetti legali - Impossibilita' ricorrere al subappalto - Prescrizioni
di gara - Previsione causa di esclusione - Irragionevole - Illegittima
FATTO
Il Consorzio
tra i Comuni di Ortisei, Santa Cristina, Selava in Val Gardena e
Castelrotto indiceva una gara per l’aggiudicazione dei lavori
concernenti la realizzazione dell’impianto elettrico per la
costruzione del garage interrato e della casa di riposo di Ortisei.
L’impresa
individuale Alfred Zoschg veniva esclusa dalla gara a causa della
mancata produzione dell’allegato A, richiesto dal bando di gara.
Il T.R.G.A.,
sezione di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata annullava la
relativa clausola del bando e gli atti conseguenti.
Avverso la
predetta sentenza proponeva appello il Consorzio succitato.
Resisteva al
gravame l’originario ricorrente.
All’odierna
udienza la parte appellata eccepiva l’improcedibilità dell’appello,
a causa della mancata produzione di una copia autentica della sentenza
di primo grado in lingua italiana tradotta dall’Ufficio.
DIRITTO
1. Si può
prescindere dall’esame della eccezione di improcedibilità dell’appello,
in quanto lo stesso è infondato.
2. Osserva la
Sezione che in tema di appalto di opere pubbliche la mancata indicazione
delle imprese subappaltatrici da parte del concorrente non comporta di
per sé l’esclusione dalla gara dell’impresa che sia autonomamente
dotata dei requisiti prescritti per l’esecuzione diretta delle opere.
A tale lacuna nella produzione documentale consegue unicamente l’esclusione
della facoltà di subappaltare (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n.
240; 23 giugno 1999, n. 438).
Cosicché, nel
caso in esame, se l’unico scopo perseguito dalla stazione appaltante
nel prescrivere la produzione dell’allegato A era quello –come si
legge anche nella memoria conclusiva depositata nel presente giudizio-
di conoscere, fin dall’invito alla gara, se l’impresa partecipante
intendeva procedere o meno al subappalto, è evidente che alla mancata
produzione dell’allegato non poteva che conseguire a carico dell’impresa
semplicemente l’esclusione della facoltà di procedere al subappalto
stesso.
Sotto questo
profilo, la clausola del bando –che invece sanziona l’inosservanza
di questo obbligo di produzione documentale con l’esclusione dalla
gara- rivela un profilo di irragionevolezza tale da farne ritenere la
illegittimità.
Cosicché la
sentenza di primo grado va confermata.
3. In
conclusione, l’appello va rigettato.
4. Sussistono,
comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo
grado di giudizio.
P. Q. M
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello.
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