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Consiglio di
Stato - Sezione V decisione 12 marzo 2002 n.
1448
Gare
Appalti
pubblici - Procedure di gara - Accesso agli atti amministrativi -
Ammesso - Accesso atti rilevanti dei privati intervenuti - Ammesso -
Accesso atti depositati dal richiedente - Inammissibile
FATTO
Con l’appello
in epigrafe, la società Mediofactoring ha fatto presente che con
ricorso proposto al TAR Puglia aveva chiesto che fosse dichiarato l’obbligo
della USL di rilasciarle copia delle delibere di aggiudicazione dei
contratti di fornitura di materiali e servizi e delle bolle di consegna
e/o di lavorazione relativi alle fatture nn.90/SL000074 del 2.4.1990 ed
altre indicate nell’atto di appello; che il TAR, riconosciuta la
legittimazione dell’istante, dichiarava inammissibile il ricorso,
assumendo che la richiedente non avesse individuato con precisione la
singola procedura amministrativa ed avesse agito nell’ambito di un’iniziativa
meramente esplorativa.
Ha dedotto che
detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:
- non aveva un
mero interesse esplorativo, avendo contezza del diritto di credito della
propria mandante, tanto è vero che aveva precisato le singole fatture
di cui si trattava;
-per tutelare
il proprio diritto di credito aveva necessità della prova del
contratto, che poteva essere data oltre che da fatture e bolle di
consegna, dalle delibere di aggiudicazione e di liquidazione che erano
documenti nella sola disponibilità dell’Amministrazione, atteso che
normalmente tali delibere non erano trasmesse agli interessati;
-il diritto di
accesso non poteva essere negato in quanto erano stati forniti gli
elementi utili per l’individuazione dei documenti richiesti,
precisando che erano relativi a forniture di beni e servizi d’impresa
resi dalla G. E. Medical Systems Italia s.p.a.;
-l’accesso
era consentito anche per le bolle e le fatture, dal momento che anche
gli atti formati dai privati confluivano nel procedimento ed erano
utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
-non vi erano
ragioni per negare l’accesso richiesto, anche in considerazione dei
canoni di imparzialità e buona fede cui doveva ispirarsi il
comportamento dell’amministrazione.
Ha concluso
chiedendo l’accoglimento dell’appello, con l’assegnazione di un
termine all’Amministrazione per consentire l’accesso.
Costituitasi in
giudizio la Gestione liquidatoria della USL ha chiesto il rigetto dell’appello.
Alla camera di
consiglio del 27.11.2001, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza
n.1994/2001, il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dalla Società Mediofactoring per conseguire, ai sensi dell’art.
25, comma 5°, 7.8.1990 n.241, l’accesso ad alcuni atti e documenti in
possesso della Gestione liquidatoria della USL BA/2.
La
dichiarazione di inammissibilità del TAR è dovuta al fatto che la
Società non avrebbe precisato i singoli documenti di cui chiedeva l’esibizione
e la copia ed in particolare non avrebbe indicato in quale data
sarebbero state adottate le delibere di aggiudicazione dei contratti di
fornitura di materiali e/o servizi, né quale sarebbe il loro specifico
oggetto e di quante delibere si tratterebbe, per cui l’iniziativa
doveva ritenersi meramente esplorativa, essendo rivolta ad accertare l’esistenza
di eventuali crediti da recuperare a vantaggio della società mandante.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello la Società.
2.L’appello
è fondato in parte.
2.1.E’ pur
vero che il richiedente non ha precisato gli estremi delle deliberazioni
e degli atti di cui chiedeva l’esibizione e la copia, ma ha indicato
le specifiche fatture per l’individuazione di tali atti. Ciò deve
ritenersi sufficiente per l’ammissibilità dell’accesso, ai sensi di
quanto dispone l’art. 3, comma 2, D.P.R. 27.6.1992 n. 352, il quale in
mancanza della conoscenza degli estremi dell’atto ritiene sufficiente
l’indicazione degli "elementi che ne consentano l’individuazione"
(V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n.548 del 4.4.1998),
anche per la decisiva ragione che tali atti non sono portati alla
conoscenza diretta o indiretta del privato (V. la decisione di questo
Consiglio n.649 del 17.6.1997).
2.2.Peraltro, l’accesso
non può essere consentito per tutte le categorie di atti di cui la
Società chiede l’esibizione e la copia.
Si osserva al
riguardo che la giurisprudenza più recente ha chiarito, in relazione
alle perplessità avanzate sull’ammissibilità dell’accesso con
riferimento agli atti che sono espressione di attività privatistica
della pubblica Amministrazione o di concessionari di pubblici servizi,
che non solo l’attività autoritativa (in quanto esercizio di una
pubblica potestà) ma anche quella comunque rivolta alla cura di
interessi pubblici, pur se soggetta al diritto privato quanto a
formazione degli atti, deve ritenersi sottoposta all’obbligo di
trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati (V. la citata
decisione sez. IV n.649/97). Tale orientamento è stato ribadito dall’Adunanza
plenaria di questo Consiglio, che con decisione n.4 del 22.4.1999 ha
precisato che tutte le tipologie di attività delle pubbliche
Amministrazioni (ora anche dei meri gestori di pubblici servizi ex art.
4 L.3.8.1999 n.265, che ha sostituito l’art. 23 L.241/1990), e quindi
anche gli atti disciplinati dal diritto privato sono suscettibili di
accesso ex art. 22 L. n.241/90, e dalla successiva giurisprudenza di
questo Consiglio (V. sez. IV n.1821 del 30.3.2000 e la decisione di
questa Sezione n.3253 dell’8.6.2000).
Per cui in
linea di massima non vi può essere ostacolo alcuno in ordine alla
facoltà di accesso rispetto atti formati dai soggetti di cui all’art.
23 L.n.241/90, tra cui rientrano senz’altro nel caso in esame le
deliberazioni di aggiudicazione dei contratti relativi alle specifiche
fatture indicate dalla Società.
Per quanto
concerne invece gli atti provenienti dai privati intervenuti nel
relativo procedimento, l’accesso in tanto è consentito in quanto si
tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti nell’iter del
procedimento, ai sensi dell’art. 22, 2° comma, L.n.241/90, e non solo
occasionalmente detenuti dall’Amministrazione (V. la decisione di
questo Consiglio, sez. VI, n.191 del 22.1.2001).
Peraltro, nell’ambito
degli atti privati utilizzati ai fini dell’attività amministrativa
occorre distinguere quelli che sono gli atti di soggetti terzi e quelli
che sono gli atti propri del soggetto richiedente l’accesso (o del suo
mandante).
Per questi
ultimi l’accesso deve essere negato, altrimenti l’Amministrazione
verrebbe a sopperire a negligenze e disfunzioni che sono imputabili
esclusivamente al privato, che consegna l’atto da lui formato senza
curarsi di farsene un duplicato. Invero, non bisogna dimenticare che l’accesso
ai documenti amministrativi in tanto ha senso in quanto si tratta di
documenti nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione.
Di conseguenza
non puo’ essere chiesta all’Amministrazione l’esibizione di
fatture e di bolle di consegna per verificarne il contenuto, essendo
atti provenienti dal privato, anche se per circostanze varie (ma
comunque imputabili a sé stesso o al proprio mandante) siano
eventualmente andate smarrite, come sembra accaduto nella specie.
3.Per quanto
considerato, l’appello deve essere accolto in parte.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari
di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
Accoglie in
parte l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, ordina alla Gestione liquidatoria della USL BA/2 di esibire
all’appellante (con facoltà di estrarne copia ) le delibere di
approvazione dei contratti di fornitura di materiali e/o sevizi relativi
alle fatture indicate nell’esposizione in fatto, entro 30 giorni dalla
notifica o comunicazione amministrativa, ove anteriore, della presente
decisione.
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