|
Consiglio di
Stato - Sezione V decisione 13 marzo 2002 n. 1495
Cauzione
Prescrizione di gara - Riduzione cauzione provvisoria - Condizione -
Possesso attestazione qualità Uni Eni Iso 9000 - Possesso attestazione
diversa - Possesso qualificazione Uni Iso 14001 - Irrilevante
FATTO
Con la sentenza appellata è
stato accolto il ricorso proposto dalla s.n.c. Idrodinamica Velox contro
la aggiudicazione alla a.t.i. Tortora Vittorio s.r.l. e Vetrugno Oronzo
dell’appalto del servizio di manutenzione ordinaria della fogna bianca
e nera nel Comune di Brindisi.
La contestuale domanda di
risarcimento del danno non veniva accolta
Il T.A.R. ha rilevato che l’aggiudicataria
non era in possesso della attestazione di qualità UNI EN ISO 9000 che
avrebbe consentito l’abbattimento del 50% dell’importo per il quale
era dovuta la cauzione provvisoria, e che, pertanto, l’offerta
risultava non conforme a quanto disposto dall’art. 30 della legge n.
109 del 1994.
Avverso la decisione ha
proposto appello l’a.t.i. Tortora-Vetrugno sostenendo che l’insufficienza
della cauzione provvisoria non poteva determinare l’esclusione dalla
gara.
La Idrodinamica ha proposto
appello incidentale per conseguire la condanna dell’Amministrazione al
risarcimento del danno, negato in prime cure.
La Idrodinamica Velox si è
costituita chiedendo il rigetto dell’appello.
A seguito dell’aggiudicazione
disposta in esecuzione della sentenza di primo grado in favore della
Idrodinamica e del connesso deposito dei documenti comprovanti i
requisiti in precedenza dichiarati, la a.t.i. Tortora ha formulato
motivi aggiunti, allegando, fra l’altro, che la nuova aggiudicataria
non era in possesso della iscrizione all’Albo delle imprese che
smaltiscono rifiuti per la categoria richiesta (4).
La Idrodinamica depositava
memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 4
dicembre 2001, la causa passava in decisione.
DIRITTO
L’appellante contesta l’affermazione
con la quale il primo giudice ha ritenuto che la presentazione di una
cauzione provvisoria di importo inferiore a quello previsto, a norma
dell’art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, costituisca causa
di inammissibilità dell’offerta, anche in assenza di un espressa
comminatoria nella lex specialis.
La tesi dedotta, secondo cui la
cauzione non costituirebbe parte integrante dell’offerta, ma solo
elemento di corredo della stessa, cosicché la sua insufficienza
potrebbe essere sanata con un adempimento successivo, va disattesa.
La giurisprudenza
amministrativa, con un orientamento concorde del tutto condivisibile, ha
offerto una interpretazione della norma citata che corrisponde alla
ragion d’essere dell’istituto, da individuare nell’esigenza di
garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento
dell’impegno a contrarre in caso di aggiudicazione (Cons. St. Sez. V,
18 maggio 1998 n. 124).
Ne consegue che esula dalle
facoltà rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione la
valutazione caso per caso dell’essenzialità dell’adempimento, o
della possibilità di consentirne l’integrazione, sia per la
indiscutibile precettività della disposizione sia per la doverosa
osservanza della par condicio tra le partecipanti alla gara.
Nessun onere, quindi, era
configurabile a carico della controinteressata di impugnare il bando o
il capitolato per mancata previsione dell’esclusione espressa in caso
di violazione. Priva di consistenza si rivela anche la pretesa
assimilabilità della certificazione UNI ES ISO 14001 a quella richiesta
dal bando, per la diversità degli specifici oggetti disciplinati dalle
rispettive normative.
Il motivo proposto con l’originario
ricorso in appello va dunque disatteso.
L’impresa odierna
controinteressata ha proposto appello incidentale avverso quel capo
della decisione di prime cure che ha respinto la domanda di risarcimento
del danno.
Va però rilevato che l’esame
di tale profilo di gravame non può essere affrontato senza prima aver
giudicato dei motivi aggiunti dedotti dall’appellante.
E’ infatti accaduto che l’Amministrazione,
in esecuzione della sentenza di primo grado, ha nominato la società
Idrodinamica nuova aggiudicataria, e dalla documentazione da essa
prodotta l’appellante ha tratto motivo per nuove censure.
Ha dedotto in particolare che:
a) la controintreressata non era in possesso dell’iscrizione all’Albo
delle imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti per la categoria 4,
classe B (rifiuti speciali non pericolosi) tipologia rifiuti codice CER
nn. 19.09.99; 20.0303 e 20.03.04.; b) le due imprese costituenti l’a.t.i.
non hanno prodotto idonee dichiarazioni bancarie e di non trovarsi nelle
condizioni di cui all’art. 12 d.lgs. n. 157/95; c) Idrodinamica
avrebbe prodotto certificazioni per precedenti appalti non sufficienti a
coprire il triennio precedente, come richiesto; d) analoghe deficienze
sarebbero riscontrabili nella certificazione dell’Impresa Vetrugno
Giuseppe.
La controinteressata
Idrodinamica ha replicato ai motivi aggiunti eccependone l’inammissibilità.
Si assume, infatti, che le
nuove censure ove ritenute fondate, condurrebbero all’inammissibilità
per difetto di interesse del ricorso di primo grado, ma tale eccezione
non fu sollevata in primo grado e non potrebbe esserlo per la prima
volta in appello. Tale deduzione si risolverebbe di una domanda
riconvenzionale, perché tendente all’annullamento del segmento
procedimentale che si conclude con l’ammissione alla gara.
Nel merito i motivi sarebbero
infondati.
Osserva il Collegio che può
prescindersi dall’eccezione di inammissibilità perché le censure non
sono condivisibili.
La doglianza sub a),
concernente la mancanza dell’iscrizione all’Albo degli smaltitori
per la cat. 4, non è fondata alla luce del disposto di cui all’art.
23, comma 1, del d.m. n. 406 del 1998, recante norme di attuazione di
direttive dell’Unione Europea sulla disciplina dell’Albo suddetto.
La disposizione precisa che restano valide ed efficaci fino alla loro
scadenza le iscrizioni effettuate ai sensi della pregressa normativa, e
non è contestato che la Idrodinamica Velox disponesse della iscrizione
per la categoria 3, classe B, fin dal 1995, ed estesa dal 1996 a tutte
le tipologie di rifiuti, compresi quindi i rifiuti CER 99.
Emerge inoltre dalla normativa
in questione che l’adeguamento formale della iscrizione in conformità
alle nuove categorie si sarebbe gradualmente attuata su iniziativa dell’Amministrazione,
cosicché risulta irrilevante la data di acquisizione della nuova
iscrizione rispetto ai tempi della gara per cui è causa.
L’appellante ha anche
chiarito e documentato, senza dar luogo a repliche in sede di
discussione in udienza, come il provvedimento di adeguamento della
iscrizione secondo le categorie di cui al d.m. n. 406 del 1998 sia stato
definitivamente corretto ed integrato con il riconoscimento dell’estensione
ai rifiuti CER 19.08.99 e 19.09.99.
Quanto agli ulteriori motivi
aggiunti, sub b), c) e d), se ne rileva l’infondatezza, posto che, ai
sensi del punto 3 dell’allegato al Bando di gara, ai fini dell’ammissione
alla gara, non era necessaria la produzione della documentazione di cui
si denuncia la mancanza, essendo sufficiente la dichiarazione del
possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 9 del bando
medesimo.
L’infondatezza del motivo
originario di appello e di motivi aggiunti conduce alla reiezione della
complessiva doglianza, con conseguente conferma dell’aggiudicazione in
favore dell’appellata.
Tale conclusione si risolve
nella reintegrazione informa specifica del danno lamentato dalla
medesima, e, pertanto, la domanda di risarcimento per equivalente,
proposta con appello incidentale non può essere accolta, stante anche
la mancanza di prove di danni conseguente dal semplice ritardo.
Le spese vanno poste a carico
dell’appellante nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
|