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Consiglio di
Stato - Sezione VI - Decisione 14 gennaio 2002 n. 151
Gare
Appalti
pubblici - Provvedimento di aggiudicazione - Termine impugnazione -
Decorrenza - Imprese concorrenti non aggiudicatarie - Data notificazione
o comunicazione provvedimento
F A T T O
Con il ricorso
in appello in epigrafe Telecom Italia s.p.a., in proprio e quale
mandataria dell’A.T.I. costituita tra la stessa Telecom Italia s.p.a.
e la Italdata s.p.a ha chiesto l’annullamento della sentenza n.
2827/2001 con la quale il Tar per la Campania ha accolto il ricorso
proposto dalla Debis It Services Italia s.p.a., in proprio e quale
partecipante all’A.T.I. costituita tra la stessa Debis e la
Teleservizi s.r.l., avverso la deliberazione di aggiudicazione alla
odierna appellante dell’appalto per la progettazione, coordinamento e
realizzazione dell’attività di formazione relativa all’utilizzazione
delle procedure informatiche dei dipendenti del Comune di Napoli.
L’appello
viene proposto per i seguenti motivi:
1)
irricevibilità del ricorso proposto in primo grado per tardività;
2) erronea
interpretazione della clausola del bando di gara, che prevedeva la sola
dichiarazione relativa alla non partecipazione alla gara di imprese
controllate o collegate e non anche l’esclusione in ipotesi di
partecipazione di imprese collegate o controllate;
3)
insussistenza di un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi
dell’art. 2359 c.c. tra l’ATI, cui partecipava la Telecom e l’ATI,
di cui faceva parte la Consiel.
L’ATI Debis
It si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. Oggetto del
presente giudizio è la procedura di gara svolta dal Comune di Napoli
per l’appalto della progettazione, coordinamento e realizzazione dell’attività
di formazione relativa all’utilizzazione delle procedure informatiche
dei propri dipendenti, conclusasi con l’aggiudicazione all’odierna
ATI appellante.
Il giudice di
primo grado ha annullato il provvedimento di aggiudicazione, rilevando
che la predetta ATI doveva essere esclusa sulla base delle disposizioni
del bando di gara che non consentivano la partecipazione alla gara di
imprese in rapporto di controllo o collegamento.
Deve essere
preliminarmente esaminato il motivo di appello relativo alla
irricevibilità del ricorso proposto in primo grado per tardività.
L’eccezione
è priva di fondamento.
Non corrisponde
al vero la circostanza dedotta dall’appellante, secondo cui l’ATI
appellata sarebbe stata presente al momento dell’aggiudicazione della
gara ed anzi i verbali prodotti in giudizio dimostrano il contrario, non
risultando la presenza di rappresentanti dell’ATI It Debis nella
seduta in cui la Commissione ha aggiudicato la gara.
Peraltro, la
conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione non risulta da altri documenti
prodotti in giudizio: infatti, sia le contestazioni mosse dall’Ati It
Debis con la nota del 29-12-2000 sia la successiva risposta dell’amministrazione
datata 11-1-2001 fanno riferimento alla sola mancata esclusione dell’ATI
appellante indicandone i motivi, ma non fanno alcun riferimento all’avvenuta
aggiudicazione.
E’ evidente
che, come rilevato dal Tar, l’interesse all’impugnazione sorge non
già al momento dell’adozione degli atti che consentono la
partecipazione ad una impresa concorrente, ma quando all’esito della
procedura la partecipazione di quel soggetto produce, come nel caso in
esame, effetti lesivi, consistenti nella mancata aggiudicazione della
gara.
L’ATI
appellante sostiene che comunque il termine per impugnare l’aggiudicazione
doveva decorrere dalla pubblicazione della deliberazione nell’albo
pretorio del Comune o nella G.U.C.E..
Anche tale
assunto è infondato, in quanto la Sezione non ha motivi di discostarsi
dal costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui dette forme di
pubblicazione sono idonee a determinare la decorrenza del termine per la
proposizione del ricorso solo nei riguardi dei soggetti non direttamente
contemplati nell’atto, mentre l'aggiudicazione di un appalto in esito
ad una gara esplica, in via immediata e contestuale, la propria funzione
dispositiva in senso negativo sulle posizioni degli altri partecipanti,
i quali, pertanto, pur quando non siano specificamente individuati
nell'atto stesso, rientrano nella cerchia dei soggetti ai quali esso
deve essere notificato o comunicato ai fini della decorrenza del termine
per l'impugnazione, salvo che tale effetto sia espressamente
riconosciuto dalla norma che prescrive la pubblicazione (cfr., Cons.
Stato, V, n. 358/97).
Infatti, le
persone direttamente contemplate nell’atto amministrativo a cui, a
norma dell’art. 2 del R.D. n. 642/1907, deve essere notificato o
comunicato l’atto stesso non sono soltanto coloro menzionati nell’atto,
ma anche chi, pur non essendo menzionato, sia in qualche modo da
ritenersi destinatario del medesimo. Pertanto nei confronti di tali
soggetti, la pubblicazione dell’atto nelle forme di rito non fa
decorrere il termine per l’impugnazione, occorrendo a tal fine la
notificazione o comunicazione individuale, ovvero la prova dell’effettiva
conoscenza, mancanti nel caso di specie (cfr., Con. Stato, V, n.
3131/2001)
2. Passando all’esame
del merito della controversia, risulta parimenti infondato il motivo di
appello, con cui è stata dedotta l’erronea interpretazione della
clausola del bando di gara, che prevedeva la sola dichiarazione relativa
alla non partecipazione alla gara di imprese controllate o collegate e
non anche l’esclusione in ipotesi di partecipazione di imprese
collegate o controllate.
La tesi dell’appellante
contrasta con il dato letterale e con la ratio della lex specialis della
gara.
La clausola del
bando in questione prevedeva che unitamente alla istanza di
partecipazione le imprese dovevano produrre una serie di documenti o
dichiarazioni tra cui, al punto 6), la dichiarazione "che alla gara
non concorrano singolarmente o in raggruppamento società o imprese nei
confronti delle quali sussistano rapporti di collegamento e controllo
determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 c.c.".
La circostanza
che detta dichiarazione costituisse un requisito di partecipazione, in
mancanza del quale non poteva essere consentita la partecipazione alla
gara, emerge chiaramente dalla lettura delle altre dichiarazioni di cui
alla stessa clausola del bando: di non trovarsi in una delle situazioni
di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 157/95; di aver conseguito nel
triennio 96-98 un fatturato non inferiore a Lire 1.500.000.000; di
essere in possesso di idonea referenza bancaria, ecc.
Aderendo alla
tesi dell’appellante, dette dichiarazioni servirebbero solo a far
acquisire alla stazione appaltante notizie e informazioni utili senza
alcuna automatica sanzione in caso di assenza dei requisiti da
dichiarare.
E’ evidente
come invece si tratta di requisiti di partecipazione in assenza dei
quali deve essere disposta l’esclusione dalla procedura e che tra tali
requisiti vi è anche quello di non concorrere con imprese con cui
sussistono i rapporti di cui all’art. 2359 c.c..
3. Con l’ultimo
motivo viene dedotta l’insussistenza di un rapporto di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. tra l’ATI Telecom e l’ATI
Consiel, partecipanti alla gara.
Anche tale
motivo è infondato.
Innanzitutto,
deve ritenersi pacifico che, come evidenziato dal Tar la società
Consiel faccia parte del gruppo Telecom in quanto collegata con la
società Finsiel, a sua volta controllata dalla Telecom, che ne possiede
il 77 % del capitale azionario.
Nello stesso
atto di appello viene detto che "Telecom controlla Finsiel, la
quale controlla Consiel".
Il fatto che il
rapporto di controllo e collegamento sia stato riferito alle due ATI
partecipanti alla gara appare rispondere al contenuto della menzionata
clausola di cui al punto 6) del bando, che espressamente non consente la
partecipazione alle società, poste nei rapporti di cui all’art. 2359
c.c., che concorrono singolarmente o in
raggruppamento.
La clausola ha
voluto chiaramente impedire la partecipazione alla gara di società
poste in rapporto di collegamento o di controllo tra loro, anche se non
partecipanti da sole ma con una ATI ed è, quindi, chiaro che il divieto
si applichi anche in caso di sussistenza del suddetto rapporto tra due
società di due ATI concorrenti, non essendo invece richiesta, come
ritenuto dall’appellante, la sussistenza del rapporto tra tutte le
società partecipanti all’ATI.
Per quanto
riguarda l’ultimo profilo della censura, relativo all’assenza di un
controllo diretto tra Telecom e Consiel, si rileva che l’art. 2359,
comma 2, c.c. prevede che per verificare le fattispecie di controllo di
cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 (maggioranza dei voti o influenza
dominante) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie o a persona interposta, includendo quindi anche il
controllo indiretto invocato dall’appellante ai fini della non
applicabilità della disposizione.
Pertanto, in
presenza del suddetto rapporto di collegamento, la lex specialis della
gara non consentiva alcun margine di discrezionalità alla Commissione
per valutare "l’autonomia dei centri decisionali" delle due
società, ma imponeva l’esclusione delle ATI comprendenti le società
in rapporto di collegamento o controllo con imprese concorrenti.
4. In
conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla
soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado del
giudizio nella misura indicata in dispositivo
P. Q. M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso
in appello indicato in epigrafe.
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