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Consiglio di
Stato - Sezione V decisione 18 marzo 2002 n. 1556
Revisione
prezzi
Appalti
pubblici - Richiesta impresa riduzione opere - Natura richiesta -
Modificazione contratto d'appalto - Differenze da revisione dei prezzi
F A T T O
1) - Con la
sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Società
Edil Putignano s.r.l. per l’annullamento del provvedimento con il
quale il Comune di Francavilla Montana ha preso atto – facendone
proprie le motivazioni - del voto n. 87 emesso il 7 novembre 1997, con
il quale il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ha espresso parere
non favorevole all’approvazione della perizia di variante dei lavori
di costruzione della rete fognante e adeguamento dell’impianto
depurativo, affidati in concessione all’odierna appellata.
Con tale
provvedimento, in particolare, veniva respinta l’istanza con la quale
quest’ultima aveva richiesto approvarsi una perizia in variante –
con riduzione quantitativa delle opere da eseguire – giustificata
dalla revisione prezzi contrattuale.
2) - Il TAR ha
accolto il ricorso avendo ritenuto che l’aggiudicazione era
intervenuta nel 1991 e, quindi, prima che entrasse in vigore la
disciplina, non avente carattere retroattivo (d.l. n. 333/1992,
convertito in legge n. 352/1992) che inibisce la stessa revisione
prezzi; e che, inoltre, la gara aggiudicata non era un appalto concorso,
come ritenuto dal CRTA, bensì una licitazione privata basata sul
sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la
conseguenza che l’incontro delle volontà della parti doveva ritenersi
perfezionato con l’aggiudicazione stessa, laddove la sottoscrizione
della convenzione di concessione, intervenuta solo nel 1996 a seguito
dell’erogazione delle somme relative al primo stralcio funzionale ed
all’approvazione progettuale, avrebbe avuto carattere meramente
esecutivo; e ciò non senza considerare, inoltre, che la convenzione
stessa si rifaceva direttamente alle disposizioni del disciplinare d’oneri,
che contemplava espressamente la revisione prezzi.
3) - La
sentenza è appellata dal Comune di Francavilla Montana, che ne deduce l’erroneità
anzitutto in quanto ha ritenuto la giurisdizione, nella specie, del
giudice amministrativo in luogo di quella dell’A.G.O.
Nel merito, ne
ha dedotto l’erroneità in quanto la citata convenzione 29 maggio
1996, n.3924, come evidenziato, in particolare e tra l’altro, dagli
articoli 12 e 14 della stessa, avrebbe avuto carattere novativo, con la
conseguenza che rispetto ad essa non avrebbe potuto non trovare
applicazione la citata disposizione inibitoria; ciò tantopiù in
considerazione del fatto, poi, che, in effetti, si verterebbe in tema di
appalto concorso e non di licitazione privata.
4) - Resiste l’originaria
ricorrente che, in controricorso e memoria conclusionale, insiste per il
rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
5) - Il Comune
appellante eccepisce, all’udienza, la tardività del deposito
documentale operato da controparte che, per converso, ne deduce la piena
tempestività.
Con ordinanza
n. 5053 del 2000 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della
sentenza appellata.
D I R I T T O
1) - L’appello
è fondato.
In particolare
deve convenirsi con l’appellante in merito all’eccepito difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella specie,
infatti, non si fa questione delle modalità di esercizio del potere
discrezionale della P.A. di accordare o meno la revisione prezzi; si fa
questione, invece – a seguito di fatti sopravvenuti correlati al
mancato integrale finanziamento delle opere - della esatta definizione
dei contenuti del contratto e, in particolare, del valore da assegnare
alle prestazioni corrispettive.
Ad avviso dell’odierna
appellata i contenuti contrattuali – relativi alla entità delle opere
da realizzare – avrebbero dovuto essere ridotti dovendosi tenere fermo
l’importo del corrispettivo che l’Amministrazione era materialmente
in grado di erogare all’impresa; importo non modificabile in quanto
scaturente da un finanziamento regionale non integrabile.
Ciò, ad avviso
dell’impresa, avrebbe dovuto essere operato percorrendo la via
revisionale.
Senonché, la
revisione prezzi è un istituto che vale ad adeguare i prezzi
originariamente pattuiti - ma modificati, nel tempo, in ragione del
lievitare dei costi legato al normale andamento dei prezzi di mercato -
alle prestazioni erogate dall’esecutore dei lavori; lavori che debbono
essere realizzati nella loro interezza a prezzi in certa misura
crescenti, ridefiniti con lo strumento revisionale.
Nella specie,
invece, l’impresa, ancor prima di dar corso alle opere e, comunque,
certamente molto prima dell’ultimazione dell’unico stralcio ammesso
a finanziamento, ne ha chiesto la sostanziale riduzione, fermi restando
i prezzi concordati al momento della stipula contrattuale.
In tal modo,
però, ciò che è richiesto non è una revisione prezzi, ma una vera e
propria ridefinizione dei termini contrattuali, con una sostanziale
riduzione delle opere da eseguire in presenza di una situazione di
invarianza delle somme disponibili da parte dell’Amministrazione.
Ne consegue che
oggetto della controversia è, in realtà, la richiesta di una
sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e, quindi, non si
tratta di questione relativa al cattivo uso delle proprie potestà
discrezionali da parte del Comune, sibbene alla esistenza o meno di un
diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali.
Avendo ad
oggetto la ridefinizione del sinallagma contrattuale, ne consegue che la
controversia attiene ad una pura questione di diritti soggettivi, non
soggetta, come tale, alla cognizione del giudice amministrativo, ma a
quella dell’A.G.O.
2) – Per tali
motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla
controversia introdotta con il ricorso di primo grado.
Le spese dei
due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le
parti.
P. Q. M.
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla
controversia introdotta con il ricorso di primo grado.
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