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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 25 marzo 2002 n. 1683
Cauzioni
Appalti di
lavori - Prescrizioni di gara - Esclusione delle polizze assicurative -
Prescrizione espressa dell'esclusione - Necessaria - Espressa
motivazione dell'esclusione - Necessaria
FATTO
- Il ricorso n. 1628/98 è
proposto dal Comune di Treviso. E’ stato notificato il 6
febbraio e depositato il 20 febbraio 1998.
- E’ impugnata la sentenza
n. 1859/97 del Tribunale amministrativo regionale del Veneto,
prima sezione, pubblicata il 24 dicembre 1997, con la quale è
stato annullato il provvedimento di esclusione della società
intimata dalla gara per l’appalto delle opere, denominate
"Treviso servizi", adottato dalla commissione
giudicatrice nella seduta del 15 luglio 1997.
- Si sostiene, con il
ricorso in appello:
- che il ricorso di primo
grado era tardivo rispetto alla pubblicazione del bando di gara,
perché la clausola applicata dalla commissione era
immediatamente lesiva;
- vi era, perciò, carenza
d’interesse, posto che l’esclusione dalla gara era diretta
conseguenza della doverosa applicazione delle norme di gara;
- il primo giudice è
incorso nel vizio di extrapetizione ed inoltre la scelta di
escludere la polizza assicurativa, dal novero di quelle ammesse
per prestare cauzione, risponde ad un particolare interesse del
Comune, sicché la violazione della relativa prescrizione
costituisce una irregolarità sostanziale;
- ulteriore extrapetizione
viene ravvisata nella supposta violazione delle norme sulla
trasparenza amministrativa. La clausola del bando non era
ambigua, come affermato dal primo giudice. La stazione
appaltante non si è ispirata ad un eccessivo rigore formale, ma
ha applicato il principio, secondo il quale le regole del bando
vanno rispettate.
- Con memoria del 19
novembre 2001, sono state illustrate le censure riferite.
- Si è costituita in
giudizio la parte intimata, la quale deduce l’infondatezza dell’appello.
- Con atto notificato il 2
ottobre 1999 e depositato il 15 successivo, lo stesso Comune
chiede la riforma della sentenza dello stesso T.A.R. n. 436/99,
pubblicata il 3 aprile 1999. La decisione accoglie il ricorso
della società indicata in epigrafe ed annulla la deliberazione
della Giunta municipale del 10 aprile 1998, con la quale è stato
deciso di non far luogo all’apertura della busta, contenente l’offerta
della società stessa, per non avere questa impugnato il
provvedimento di aggiudicazione, nel frattempo intervenuto.
- Si lamenta che l’aggiudicazione
non viene caducata per effetto dell’annullamento del
provvedimento di illegittima esclusione dalla gara, se è
aggiudicatario un soggetto che non sia stato legittimo
contraddittore nel giudizio sull’esclusione; che sarebbe stato
illegittimo annullare, in sede di autotutela, l’aggiudicazione,
perché non era rinvenibile un interesse pubblico concreto ed
attuale; che il T.A.R è incorso in ultrapetizione nell’ordinare
la riapertura della gara; che, infine, è ingiusta la condanna
alle spese.
- Con memoria del 19
novembre 2001, sono state illustrate le riferite censure.
- La domanda di sospensione
dell’efficacia della prima delle sentenze appellate è stata
respinta con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del
27 marzo 1998.
- All’udienza del 30
novembre 2001, i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
- I due ricorsi sono
connessi soggettivamente ed oggettivamente e vengono, perciò,
riuniti, per pronunciare su di essi con un’unica decisione
- Con riguardo al primo
ricorso, va precisato che la società appellata aveva impugnato il
provvedimento di esclusione da una gara per l’appalto di opere
pubbliche, indetta dal Comune di Treviso, perché essa aveva
prestato la prescritta cauzione provvisoria con una polizza
fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione,
anziché con fideiussione bancaria. Modalità, questa, indicata
dall’art. 9 del capitolato speciale, nel quale si specificava
che la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta doveva
essere prestata "con versamento in contanti" o
"mediante fideiussione bancaria rilasciata dagli istituti di
credito ammessi ai sensi di legge".
- Il primo giudice ha
riconosciuto la tempestività del ricorso, eccepita dal Comune
resistente, perché la clausola del bando non era da interpretare,
per i suoi elementi di ambiguità, come immediatamente produttiva
di esclusione, se la cauzione fosse stata prestata in altro modo.
Ha poi rilevato – se ne riferisce qui per sommi capi - che l’art.
30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, ammette anche la
fideiussione assicurativa e che la regola della gara andava
interpretata secondo il criterio di affidamento, che la clausola
induceva un elemento di equivocità, che il principio di buona
amministrazione impone che siano evitate clausole ambigue, e che
queste ultime devono interpretarsi nel senso più favorevole ai
concorrenti.
- La sentenza merita
conferma e l’appello deve essere respinto, perché infondato.
- Con il primo motivo il
Comune appellante ripropone la tesi della tardività del ricorso
di primo grado.
- Le osservazioni che
seguono valgono sia a disattendere tale tesi, sia a porre gli
elementi per non condividere le altre censure proposte.
- In primo luogo, va
riconosciuto che la formulazione non è univoca, nel senso della
desumibilità di un effetto di esclusione dalla gara per chi abbia
a prestare una cauzione conforme alla legge. Nel bando si
richiamano, infatti, semplicemente "le modalità"
stabilite nel capitolato per la cauzione, ma "ai sensi della
normativa vigente". E’ questo già un primo elemento di
rilievo.
- E’ da considerare,
infatti, che non solo l’art. 30 della legge n. 109 del 1994
dispone per la fungibilità della fideiussione bancaria ed
assicurativa, ma anche che nel medesimo senso disponevano: l’art.
13 della legge 3 gennaio 1978, n.1, (abrogato poi dall’art. 231
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) e l’art. 1, lett. c), della
legge 10 giugno 1982, n. 348, come modificato dall’art. 128 del
d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157. L’insieme di queste norme fa
palese che, nell’ordinamento, esiste una completa assimilazione,
ai fini delle cauzioni da prestare nelle gare per l’affidamento
della esecuzione di lavori pubblici, fra i due tipi di
fideiussione in esame. Da qui, la possibilità di interpretare il
richiamo alle specifiche modalità di prestazione della cauzione,
stabilite nel capitolato speciale della gara in questione, come
non indicative di una inderogabile regola, che sarebbe stata in
contrasto con le norme vigenti, innanzi tutto.
- In questo secondo atto, le
cosiddette modalità sono indicate sotto l’art. 9. In esso non
è richiamata alcuna sanzione di esclusione. Per risalire ad un
siffatto negativo effetto, occorre ritornare al bando, dove, in
fine delle prescrizioni riportate sotto la lett. l), si dice che
"la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità
sostanziale della documentazione richiesta comportano l’esclusione
dalla gara". E’ perciò labile il collegamento, sia sotto l’aspetto
giuridico, sia sotto l’aspetto logico, fra prestazione di una
fideiussione assicurativa ed irregolarità sostanziale o
incompletezza della documentazione presentata. In senso stretto,
invero, non si tratta neppure di una documentazione, almeno nel
senso desumibile dalla lettera l) del bando, che riguarda i
requisiti da possedere, le indicazioni da fornire e l’offerta
economica scritta, ma dell’esecuzione di una prestazione di
garanzia volta a coprire "la mancata sottoscrizione del
contratto per volontà dell’aggiudicatario", come dispone
il comma 1 dell’art. 30 della citata legge n. 109 del 1994.
- La conclusione che si deve
trarre è che il ricorso introduttivo, proposto in occasione del
provvedimento di esclusione, è stato correttamente considerato
tempestivo, non discendendo la lesione della posizione giuridica
del concorrente direttamente ed immediatamente né dal capitolato
speciale, né dal bando, né dal combinato disposto dei due atti
stessi.
- Per le considerazioni
esposte non può trovare consenso la tesi dell’inammissibilità
per difetto di interesse del ricorso di primo grado, posto che la
si fa discendere dalla tardività del ricorso stesso, dalla quale
si è dissentito.
- Né, ancora, va condivisa
la denuncia di ultrapetizione della decisione appellata. Era stata
dedotta la violazione dell’art. 30 della legge n. 109 del 1994 e
si sostiene che non si configura come una lacuna del bando l’omessa
previsione di una cauzione da prestare con polizza assicurativa.
Essa deriva, secondo il Comune appellante, dalla garanzia di
maggiore affidabilità e solvibilità data da una polizza
bancaria, indicativa della capacità finanziaria del soggetto per
il quale è rilasciata, carattere questo non desumibile dalla
polizza assicurativa.
- Si può prescindere dalla
verifica di questa opinione, per vero non del tutto piana, per
osservare che, di fronte alle disposizioni delle norme sopra
menzionate, sulla equiparazione dei due tipi di garanzie, l’espressa
esclusione di una di esse doveva essere espressamente motivata.
Nessuna motivazione in proposito è, però, rinvenibile nel bando
o nel capitolato. Il motivo si configura, perciò, come un’inammissibile
integrazione ex post dei provvedimenti dell’amministrazione.
Resta, di conseguenza, il fatto che alla luce dell’art. 30
citato, correttamente il primo giudice ha intepretato le regole
del bando e del capitolato come non preclusive della possibilità
di prestare cauzione mediante polizza rilasciata da una società
di assicurazione.
- Per quanto si è sopra
precisato, si configurano come irrilevanti le ulteriori censure
alla sentenza appellata, che si soffermano su considerazioni di
rincalzo fatta dal primo giudice a sostegno delle conclusioni
raggiunte, e che non possono perciò indurre ad una riforma della
decisione.
- Con il secondo ricorso in
appello è investita la successiva sentenza dello stesso Tribunale
amministrativo regionale. Con questa è stato annullato il
provvedimento della giunta comunale, la quale, "preso
atto" della sentenza del primo giudice e dell’ordinanza di
reiezione di sospensione dell’efficacia di essa, pronunciata in
appello, si è deliberato di non procedere all’apertura della
busta contenente l’offerta della società illegittimamente
esclusa, nella considerazione che si trattava di "operazioni
… inutili" dal momento che l’impresa non aveva impugnato
nei termini l’aggiudicazione, formalmente portatale a
conoscenza, "come avrebbe dovuto fare, posto che l’illegittimità
del provvedimento di esclusione dalla gara non produce la
caducazione automatica della deliberazione di
aggiudicazione".
- Il Tribunale, ricostruiti
esattamente i fatti, relativi al precedente giudizio, non ha
accolto la tesi del Comune, rilevando in primo luogo che la
sentenza richiamata a sostegno della non caducazione (Cons. St., V
Sez. n. 447 del 7.5.1994) riguardava un ricorso elettorale, nel
quale non erano stati evocati in giudizio i controinteressati all’annullamento
delle operazioni contestate. Nel caso di specie, invece, non
soltanto la società aggiudicataria ha figurato come
controinteressata, ma è stata evocata in giudizio ed ha spiegato
le sue difese. Ha poi richiamato altri precedenti
giurisprudenziali ed ha affermato l’effetto caducante sulla
serie dei successivi atti del procedimento di gara, derivante dall’annullamento
giurisdizionale dell’esclusione della società ora appellata.
- E’ sufficiente fermarsi
a questa parte della motivazione del primo giudice, dovendosi
rilevare che le successive considerazioni, espresse nella
decisione impugnata, riguardano l’esame del comportamento
elusivo ed illegittimamente tenuto dal Comune, sicché nulla
aggiungono alla conclusione che si è riferita.
- Il procedimento di gara,
dal bando all’aggiudicazione, si configura come una sequenza di
atti, collegati da un nesso logico e finalistico, in cui ciascuno
si pone da presupposto di quello successivo, sicché, di norma, la
sua illegittimità provoca la caducazione di quelli successivi,
sino all’atto conclusivo. Se il bando viene annullato, l’intero
procedimento ne viene caducato, non trovando il necessario
presupposto giuridico sul quale fondarsi. Analogamente i
provvedimenti o le operazioni, che si inseriscono nella sequenza
con carattere di necessità, se viziati determinano l’illegittimità
del procedimento dal momento in cui è vulnerato il corretto
procedere degli atti. Così è, a titolo di esempio, per la
pubblicazione del bando, per la nomina degli organi che devono
partecipare, per l’ammissione o l’esclusione dei terzi che
sono interessati alla sua conclusione. Nella specie, l’esclusione
della società che aveva presentato un’offerta ha determinato l’illegittimità
della successiva attività svolta: invero l’aggiudicazione è
avvenuta senza l’esame della sua offerta, sicché non può
affermarsi che il contratto sia stato assegnato con il necessario
confronto, quale esige la natura della gara, fra tutti i
concorrenti, né che, quindi, sia stato perseguito il miglior
risultato per la pubblica amministrazione.
- Ne segue che il
procedimento di gara deve ritenersi viziato dal momento della
illegittima esclusione, della quale si è sopra trattato, e che
dallo stesso momento deve essere rinnovato. L’illegittimità
rilevata ha caducato tutti gli atti successivi del procedimento.
- Il Comune osserva, con il
primo motivo, che un tale effetto farebbe rimanere privo di tutela
l’aggiudicatario che non abbia partecipato, quale legittimo
contraddittore, al giudizio sull’esclusione. Ma questa tesi non
è da condividere. In via generale, perché l’ordinamento ha
apprestato, per il terzo al quale una pronuncia giurisdizionale
rechi pregiudizio ai suoi diritti, l’opportuno rimedio. Nel caso
specifico, perché il terzo aggiudicatario ha partecipato al
giudizio riguardante l’esclusione della società appellata,
spiegando le sue difese, e quindi senza compressione o sacrificio
della sua sfera giuridica. La sua posizione di aggiudicatario
provvisorio e controinteressato è stata, per di più, precisata
esplicitamente nella prima delle sentenze appellate (v. pag. 3).
- Con il secondo motivo, si
rileva che vi erano ragioni per non annullare, in via di
autotutela, l’aggiudicazione intervenuta. Questa considerazione
è irrilevante, poiché, come si è detto, l’atto conclusivo del
procedimento è da ritenere automaticamente travolto per effetto
dell’annullamento dell’atto intermedio del procedimento. Il
Comune non doveva, né poteva, perciò, annullare un provvedimento
già annullato.
- Con il terzo motivo si
lamenta l’ingiustizia della sentenza per quel che concerne la
condanna alle spese. La censura è però priva di pregio, sia
perché è stata fatta applicazione della regola della soccombenza,
sia perché il primo giudice si è mosso nell’ambito di una
discrezionalità, che non è censurabile, in considerazione della
ravvisata illegittimità di un provvedimento adottato nell’ambito
di rilevanti interessi patrimoniali della parte lesa dalla
deliberazione impugnata.
- Anche nel presente
giudizio, per quanto riguarda il primo appello, deve farsi
applicazione della regola della soccombenza: la liquidazione è
fatta in dispositivo. Per il secondo degli appelli decisi, non
deve pronunciarsi sulle spese, in assenza di costituzione della
parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) riunisce gli appelli e li
respinge.
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