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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato Sezione V - Decisione 25 marzo 2002 n. 1685

Bandi di gara

Appalti di lavori - Norme di gara - Delibera comunale approvazione bando - Bando richiamante articoli di legge non pubblicata - Effetti - Applicazione alla gara dei soli articoli richiamati - Applicazione integrale della legge - Inammissibile - Entrata in vigore legge antecedente pubblicazione avviso di gara - Irrilevante

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la società Alpenbau ha fatto presente che con ricorso proposto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano aveva impugnato il verbale di aggiudicazione dei lavori per la costruzione del campo sportivo di Lutago, 2° lotto, campo ghiaccio, a favore della Ditta Wieser, nonché il provvedimento del Comune di Valle Aurina del 13.8.1998. Ha precisato che avevano presentato offerta n.12 ditte e la gara era stata aggiudicata alla Ditta Wieser con la semplice constatazione che aveva offerto il maggior ribasso (25,89 %) rispetto al prezzo a base d’asta; che invece se si fosse tenuto conto, dell’art.51, 1° comma, L. P. 17.6.1998 n.6, che sanciva l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (presentando una percentuale di ribasso superiore del 20% alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse), l’aggiudicazione doveva avvenire a suo favore, per aver offerto un ribasso del 5,60 %, che risultava il più conveniente una volta escluse le offerte con un ribasso superiore al 9,01 % ; che nel ricorso aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione art.51, comma 1°, L.P n.6/98 ed eccesso di potere per contraddittorietà con provvedimenti precedenti, ma il Tribunale con la sentenza appellata lo aveva respinto, ritenendo che il bando di gara aveva specificamente elencato solo tre disposizione della nuova normativa (artt. 27, 36 e 38) e non l’art.51, per cui quest’ultima disposizione non poteva trovare applicazione nella procedura in questione.

Ha rilevato che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:

-era irrilevante la circostanza che nell’avviso di gara non fosse stato indicato l’art. 51 L.P. n.6/1998, il quale conteneva disposizioni di carattere cogente;

-l’unica normativa indicata nella pubblicità dell’avviso di gara era la L. P. n.6/1998;

-l’ art. 51 L.P. n.6/1998 doveva essere applicato in quanto, dovendosi tener conto della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando (avvenuta dopo il 15.7.1998), a tale data era già entrata in vigore detta legge provinciale (14.7.1998).

Costituitosi in giudizio, il comune di Valle Aurina ha chiesto il rigetto dell’appello, rilevando in particolare che la legge provinciale n.6/98, pubblicata sul B.U. il 30.6 1998 , era entrata in vigore il 15.7.1998 e che nella delibera n.420 del 10.7.1998, di approvazione del bando di gara, era stato precisato che la Giunta comunale era chiamata a determinare il sistema di scelta del contraente, nonché il criterio ed il metodo di aggiudicazione per la costruzione del campo di ghiaccio secondo la L.P. n.20/1993, la quale non prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Alla pubblica udienza del 4.12.2001, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Con sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano n.375 del 15.12.1998 è stato respinto il ricorso proposto dalla società ALPENBAU avverso il verbale di aggiudicazione dei lavori per la costruzione nel comune di Valle Aurina del campo sportivo di Lutago, 2° lotto, campo ghiaccio, a favore della Ditta Wieser.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società Alpenbau.

2.L’appello è infondato.

2.1.La questione da decidere consiste nello stabilire se occorreva applicare o meno nell’aggiudicazione della gara la disposizione sulla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 51 L.P. Bolzano 17.6.1998 n.6, pubblicata nel B.U. del 30.6.1998 ed entrata in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione e cioè il 15.7.1998 (e non il 14.7.1998, come erroneamente ritenuto dall’appellante).

Nel caso in esame, la delibera che ha stabilito la disciplina della gara è stata approvata dalla Giunta comunale il 10.7.1998, allorchè non era ancora entrata in vigore la L. P. n.6/1998. Inoltre, nelle premesse di detta delibera, viene precisato che occorreva determinare il sistema di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione secondo la L.P. 10.11.1993 n.320 (la quale non prevedeva l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse).

E’ pur vero, come rilevato dall’appellante, che nella delibera del 10.7.1998 sono state anche richiamate alcune disposizioni della L. n.6/98 (artt. 27, 36 e 38), ma non si fa alcun cenno all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, né è stato richiamato l’art. 51.

Per cui, dovendosi tener conto della normativa vigente al momento in cui sono state stabilite le condizioni della gara (10.8.1998), salvo l’applicabilità delle specifiche disposizioni della nuova legge provinciale richiamate in virtù del recepimento del loro contenuto (anche se non ancora in vigore), non si poteva procedere all’esclusione automatica prevista dal menzionato art. 51.

Irrilevante, è poi la circostanza che nell’avviso di gara non vi sia un espresso riferimento alla L. P. n.20/93, atteso che comunque vi è un richiamo indiretto di tale legge nell’indicare la delibera del 10.7.1998 (che a sua volta la richiama, come sopra precisato). Inoltre, occorre considerare che l’avviso di gara non fa altro che portare a conoscenza del pubblico quanto deciso nella delibera del 10.7.1998, per cui in quanto atto di partecipazione del contenuto di altro atto non è idoneo a modificare la disciplina di gara, anche se pubblicato all’albo comunale dal 15 al 26 .7.1998, quando ormai era entrata in vigore la nuova L. P. n.6/1998.

3.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

respinge l’appello indicato in epigrafe.

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