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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 25 marzo 2002 n. 1685
Bandi di gara
Appalti di
lavori - Norme di gara - Delibera comunale approvazione bando - Bando
richiamante articoli di legge non pubblicata - Effetti - Applicazione
alla gara dei soli articoli richiamati - Applicazione integrale della
legge - Inammissibile - Entrata in vigore legge antecedente
pubblicazione avviso di gara - Irrilevante
FATTO
Con l’appello
in epigrafe, la società Alpenbau ha fatto presente che con ricorso
proposto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano
aveva impugnato il verbale di aggiudicazione dei lavori per la
costruzione del campo sportivo di Lutago, 2° lotto, campo ghiaccio, a
favore della Ditta Wieser, nonché il provvedimento del Comune di Valle
Aurina del 13.8.1998. Ha precisato che avevano presentato offerta n.12
ditte e la gara era stata aggiudicata alla Ditta Wieser con la semplice
constatazione che aveva offerto il maggior ribasso (25,89 %) rispetto al
prezzo a base d’asta; che invece se si fosse tenuto conto, dell’art.51,
1° comma, L. P. 17.6.1998 n.6, che sanciva l’esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse (presentando una percentuale di ribasso
superiore del 20% alla media aritmetica delle percentuali delle offerte
ammesse), l’aggiudicazione doveva avvenire a suo favore, per aver
offerto un ribasso del 5,60 %, che risultava il più conveniente una
volta escluse le offerte con un ribasso superiore al 9,01 % ; che nel
ricorso aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione art.51,
comma 1°, L.P n.6/98 ed eccesso di potere per contraddittorietà con
provvedimenti precedenti, ma il Tribunale con la sentenza appellata lo
aveva respinto, ritenendo che il bando di gara aveva specificamente
elencato solo tre disposizione della nuova normativa (artt. 27, 36 e 38)
e non l’art.51, per cui quest’ultima disposizione non poteva trovare
applicazione nella procedura in questione.
Ha rilevato che
detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:
-era
irrilevante la circostanza che nell’avviso di gara non fosse stato
indicato l’art. 51 L.P. n.6/1998, il quale conteneva disposizioni di
carattere cogente;
-l’unica
normativa indicata nella pubblicità dell’avviso di gara era la L. P.
n.6/1998;
-l’ art. 51
L.P. n.6/1998 doveva essere applicato in quanto, dovendosi tener conto
della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando
(avvenuta dopo il 15.7.1998), a tale data era già entrata in vigore
detta legge provinciale (14.7.1998).
Costituitosi in
giudizio, il comune di Valle Aurina ha chiesto il rigetto dell’appello,
rilevando in particolare che la legge provinciale n.6/98, pubblicata sul
B.U. il 30.6 1998 , era entrata in vigore il 15.7.1998 e che nella
delibera n.420 del 10.7.1998, di approvazione del bando di gara, era
stato precisato che la Giunta comunale era chiamata a determinare il
sistema di scelta del contraente, nonché il criterio ed il metodo di
aggiudicazione per la costruzione del campo di ghiaccio secondo la L.P.
n.20/1993, la quale non prevedeva l’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse.
Alla pubblica
udienza del 4.12.2001, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza
del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano n.375 del
15.12.1998 è stato respinto il ricorso proposto dalla società ALPENBAU
avverso il verbale di aggiudicazione dei lavori per la costruzione nel
comune di Valle Aurina del campo sportivo di Lutago, 2° lotto, campo
ghiaccio, a favore della Ditta Wieser.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello la Società Alpenbau.
2.L’appello
è infondato.
2.1.La
questione da decidere consiste nello stabilire se occorreva applicare o
meno nell’aggiudicazione della gara la disposizione sulla esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 51 L.P.
Bolzano 17.6.1998 n.6, pubblicata nel B.U. del 30.6.1998 ed entrata in
vigore nel decimoquinto giorno successivo alla pubblicazione e cioè il
15.7.1998 (e non il 14.7.1998, come erroneamente ritenuto dall’appellante).
Nel caso in
esame, la delibera che ha stabilito la disciplina della gara è stata
approvata dalla Giunta comunale il 10.7.1998, allorchè non era ancora
entrata in vigore la L. P. n.6/1998. Inoltre, nelle premesse di detta
delibera, viene precisato che occorreva determinare il sistema di scelta
del contraente ed il criterio di aggiudicazione secondo la L.P.
10.11.1993 n.320 (la quale non prevedeva l’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse).
E’ pur vero,
come rilevato dall’appellante, che nella delibera del 10.7.1998 sono
state anche richiamate alcune disposizioni della L. n.6/98 (artt. 27, 36
e 38), ma non si fa alcun cenno all’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, né è stato richiamato l’art. 51.
Per cui,
dovendosi tener conto della normativa vigente al momento in cui sono
state stabilite le condizioni della gara (10.8.1998), salvo l’applicabilità
delle specifiche disposizioni della nuova legge provinciale richiamate
in virtù del recepimento del loro contenuto (anche se non ancora in
vigore), non si poteva procedere all’esclusione automatica prevista
dal menzionato art. 51.
Irrilevante, è
poi la circostanza che nell’avviso di gara non vi sia un espresso
riferimento alla L. P. n.20/93, atteso che comunque vi è un richiamo
indiretto di tale legge nell’indicare la delibera del 10.7.1998 (che a
sua volta la richiama, come sopra precisato). Inoltre, occorre
considerare che l’avviso di gara non fa altro che portare a conoscenza
del pubblico quanto deciso nella delibera del 10.7.1998, per cui in
quanto atto di partecipazione del contenuto di altro atto non è idoneo
a modificare la disciplina di gara, anche se pubblicato all’albo
comunale dal 15 al 26 .7.1998, quando ormai era entrata in vigore la
nuova L. P. n.6/1998.
3.Per quanto
considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
respinge l’appello
indicato in epigrafe.
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