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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 2 aprile 2002 n. 1813
Licitazione
Appalti misti -
Prevalenza economica dei servizi - Disciplina applicabile - Dlgs
157/1995 - Licitazione privata - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Presentazione varianti alle opere - Ammessa - Limiti - Espressa
previsione nel bando di gara
- Rispetto requisiti minimi fissati dall'ente - Omessa indicazione
requisiti minimi - Sufficiente rispetto sostanza oggettiva dell'appalto
FATTO
Con la sentenza
in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.c. a r.l. Coop
Servizi avverso la aggiudicazione alla s.c. a r.l. Coop Reggiani,
mandataria di a.t.i. come in epigrafe, della licitazione privata per la
gestione economica e funzionale della Piscina Pergolesi in Modena e
contestuale progettazione e realizzazione di lavori di manutenzione.
Il primo
giudice ha ritenuto che l’offerta dell’aggiudicataria di realizzare,
lateralmente all’impianto esistente, una seconda piscina di modesta
dimensioni non fosse compatibile con il tipo di gara prescelto,
licitazione privata, la quale, diversamente dall’appalto concorso,
avrebbe imposto di rispettare le caratteristiche strutturali
dell’impianto indicate dal capitolato. La proposta di interventi
migliorativi, pur ammessa dal bando, non poteva spingersi fino a
progettare modificazioni tali da alterare la fisionomia dell’opera,
rendendo così non comparabili le diverse offerte.
Avverso la
decisione hanno proposto appello sia la Coop Reggiani che il Comune di
Modena.
La Coop Servizi
si è costituita per contrastare l’impugnazione ed ha altresì
proposto ricorso incidentale avverso la parte della decisione con la
quale è stata respinta la domanda di condanna delle controparti al
risarcimento del danno.
Con ordinanze
29 agosto 2001 n. 5024 e n. 5061 è stata accolta l’istanza di
sospensione delle sentenza appellata.
Alla pubblica
udienza del 20 novembre 2001 le cause passavano in decisione.
DIRITTO
Può
prescindersi dall’eccezione, avanzata dagli appellanti, di
inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso in primo grado,
posto che gli appelli vanno accolti nel merito.
Va precisato,
in primo luogo, in punto di fatto, che, secondo quanto emerge dal bando
di gara, l’oggetto effettivo della concessione era la “gestione
funzionale ed economica della Piscina Pergolesi e contestuale
progettazione esecutiva e la realizzazione di lavori di manutenzione e
adeguamento normativo e funzionale” e non soltanto la “progettazione
esecutiva e la realizzazione di lavori” come si afferma nella sentenza
appellata.
Nell’ambito
dei criteri di valutazione dell’offerta si prevedevano eventuali
varianti e proposte migliorative sul progetto di manutenzione
straordinaria (bando, lett. f).
Entrambe le
concorrenti hanno proposto varianti migliorative. La Coop Servizi,
vincitrice in primo grado, la realizzazione di un bar, di due locali ad
uso infermeria, ed un locale ad uso centrale tecnologica; la Reggiani
Costruzioni, odierna appellante, ha proposto una seconda vasca, con
ampliamento della superficie natatoria del 37,35%.
Il motivo di
ricorso accolto in prime cure, di cui le appellanti sostengono
l’infondatezza, attiene alla denunciata difformità del progetto
presentato dalla Reggiani rispetto al progetto preliminare predisposto
dal Comune, con la conseguenza che l’Amministrazione, ritenendolo
ammissibile, avrebbe violato l’impostazione della gara, bandita come
licitazione privata con il sistema dell’offerta più vantaggiosa (e
non come appalto concorso), con ciò alterando la par condicio tra le
concorrenti.
L’addebito si
rivela non condivisibile.
Occorre in
primo luogo fare chiarezza sul quadro normativo applicabile alla
fattispecie.
E’ lo stesso
bando di gara a stabilire che si tratta di un “contratto di
concessione misto”, con elementi riconducibili al d.lgs. n. 157 del
1995 e alla legge n. 109 del 1994 con prestazioni di servizi e di
lavori.
Le offerte
presentante dalle due concorrenti, d’altra parte, prevedevano importi
variabili dal miliardo e mezzo (CoopServizi) ai circa 2 miliardi
(Reggiani) per lavori, e dai circa 8 miliardi (Coop Servizi) ai
circa 11 miliardi (Reggiani) per la gestione.
Risulta quindi
non condivisibile la tesi seguita dal primo giudice circa la
impossibilità di individuare con sicurezza la normativa regolatrice a
causa della citazione di entrambe le fonti suddette.
Appare infatti
pacifico che la fattispecie rientri nella disciplina di cui al d.lgs. n.
157 del 1995, il cui art. 3, comma 3, dispone testualmente: “ 3. Nei
contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando
comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50%”, posto che le percentuali
di incidenza delle due componenti della concessione sono quelle più
sopra riportate.
Nessun dubbio,
dunque, poteva sussistere sulla applicabilità dell’art. 24, commi 1 e
2, del d.lg. n. 157/95, che si riportano: “ 1. Quando l'aggiudicazione
avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), (metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa), l'amministrazione aggiudicatrice può
prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti
qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa
amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le
varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i
requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro
presentazione”.
Si è già
visto che nel caso in esame era prevista la presentazione di varianti e
proposte migliorative sui progetti dei lavori. La circostanza che
l’Amministrazione non abbia indicato requisiti minimi, che non ha
formato oggetto di alcuna contestazione da parte delle concorrenti,
dimostra soltanto la stazione appaltante ha inteso lasciare alle imprese
un’ampia gamma di scelte migliorative, purché non contrastanti con la
sostanza oggettiva della concessione.
Sostanza che
non deve essere individuata, come ha fatto il primo giudice, nel
progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento della esistente piscina, posto che proprio tale progetto
poteva essere oggetto delle varianti migliorative, bensì nella gestione
di un impianto di nuoto a servizio del pubblico, con la dichiarata
finalità di ricavarne un utile, fissato come base d’asta nella cifra
di 20 milioni annui.
Secondo una
corretta analisi, dunque, la vicenda non evidenzia contrasti, né con le
caratteristiche intrinseche della licitazione privata al metodo
dell’offerta più vantaggiosa, né con il principio della par condicio
tra concorrenti.
Sotto il primo
profilo, in disparte la testuale previsione normativa delle varianti,
sopra ricordata, va tenuto presente come la giurisprudenza abbia messo
in evidenza la progressiva assimilazione tra licitazione privata ed
appalto concorso, provocata dalla introduzione di criteri di valutazione
dell’offerta, ulteriori rispetto all’automatismo matematico, quali
il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica,
il termine di consegna o esecuzione (Cons. St., Sez. V, 17 maggio
2000,n. 2884).
Per il secondo
aspetto, è dimostrato documentalmente che anche l’impresa appellata
avesse ben compreso, dalla lettura del bando e dal capitolato, la
possibilità di avanzare proposte di variante ispirate alla migliore
funzionalità dell’impianto, anche del tutto estranee al progetto
preliminare, ed infatti ha progettato la realizzazione del bar.
Sembra
azzardato, d’altra parte, sostenere che la proposta di una seconda
vasca, ad uso di bambini o disabili, rappresenti una deviazione dal
progetto, incompatibile con la natura intrinseca dell’impianto.
A questo
riguardo, pare superfluo indugiare sui precedenti
giurisprudenziali invocati dall’appellata, essendo evidente la non
assimilabilità delle fattispecie.
Merita invece
di essere condiviso il rilievo dell’appellante circa il senso del
richiamo alla legge n. 109 del 1994 contenuto nel bando.
Premesso che il
riferimento all’art. 19, comma 2, compare soltanto nella deliberazione
comunale di procedere alla gara, la lettura complessiva dei documenti di
gara porta ad escludere che l’Amministrazione abbia inteso richiamare
in blocco la legge quadro sui lavori pubblici. Il capitolato, all’art.
18, prescrive, menzionando l’art. 16 della legge e gli artt. da 35 a
45 del Regolamento, l’applicazione della normativa sulla progettazione
dettata da tali fonti. Più oltre l’esecuzione dei lavori viene
assoggettata alla disciplina della legge 109/94 “in quanto
compatibile”, mentre un riferimento puntuale concerne l’onere e la
nomina dei collaudatori funzionali e normativi.
In conclusione
il motivo di appello va accolto, e da ciò consegue l’obbligo di
esaminare i motivi di ricorso risultati assorbiti in prime cure.
Il secondo
motivo svolge censure di violazione della legge n. 109 del 1994, sulla
cui infondatezza non occorre indugiare, alle stregua delle
considerazioni subito precedenti circa l’inapplicabilità alla
fattispecie della disciplina di gara dettata in materia di lavori
pubblici.
Il terzo motivo
afferisce ad un preteso difetto di istruttoria e ed eccesso di
potere per disparità di trattamento, ma da esso può prescindersi,
posto che l’eventuale accoglimento, con l’attribuzione di due punti,
non muterebbe l’esito della gara.
La ricorrente,
odierna appellata, ha poi svolto un’ampia serie di rilievi
all’operato della commissione di gara, perché non avrebbe
adeguatamente penalizzato talune inesattezze o incompletezze del
progetto dell’aggiudicataria, mentre avrebbe sottovalutato i pregi del
proprio progetto.
Ritiene il
Collegio che le censure non siano condivisibili, risolvendosi nel
sindacato di apprezzamenti di merito rimessi all’Amministrazione nella
valutazione del progetto, specie ove si considerino gli impegni assunti
dall’aggiudicataria di provvedere a proprie spese a tutte le
integrazioni e maggiori opere che si rendessero necessarie a seguito dei
pareri o richieste degli organi di controllo.
Per la stessa
ragione, non può avere ingresso l’istanza istruttoria avanzata
dall’impresa appellata, la quale, comunque, in presenza di un rifiuto
dell’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti necessari
alla difesa, avrebbe potuto avvalersi dell’apposito istituto
disciplinato dagli artt. 23 e segg. della legge n. 241 del 1990.
Gli appelli,
meritano, quindi, accoglimento, ma le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie gli appelli in
epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
rigetta il ricorso di primo grado;
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