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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 4 aprile 2002 n. 1876
Cauzioni
Appalti di
lavori - Garanzie - Prestazione tipo garanzia difforme da prescrizioni
art. 107 Dpr 554/1999 - Irregolarita' della garanzia - Irregolarita'
insanabile - Incompletezza offerta - Esclusione del concorrente
FATTO
L’appellante
impugna la decisione indicata in epigrafe con cui è stato dichiarato
inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto in primo
grado dalla stessa impresa Frisullo Luigi per l’annullamento dei
provvedimenti di esclusione dalla gara per i lavori di completamento
della fogna nera indetta dal Comune intimato e di aggiudicazione in
favore della Società controinteressata , attuale appellata , dei lavori
stessi. La sentenza a fronte di una esclusione adottata nei confronti
della impresa Frisullo perché " l’atto della polizza
fideiussoria non è firmato dal contraente , ma lo stesso ha firmato le
disposizioni inerenti le condizioni generali " ha ritenuto di
prescindere dall’esame delle censure rivolte dalla ricorrente sul
punto ed ha riconosciuto la inammissibilità del ricorso di primo grado
in accoglimento del ricorso incidentale della controinteressata con il
quale si era rilevato che comunque la ditta Frisullo avrebbe dovuto
essere esclusa per un diverso motivo : non aver corredato la domanda di
partecipazione alla gara di una fideiussione rilasciata da soggetto
autorizzato in quanto la Eurocover s.p.a. , che aveva rilasciato la
garanzia, è una società di intermediazione finanziaria non abilitata
all’esercizio dell’attività bancaria o assicurativa condizione
necessaria per poter prestare le garanzie in parola a tenore dell’art.
30 della legge 109/1994 e dell’ art. 107,1° e 3° comma, del D.P.R.
554/1999.
Nell’atto di
appello si sostiene che la circostanza in questione non doveva portare
all’esclusione in quanto l’offerta poteva essere integrata con una
garanzia idonea a cura del responsabile del procedimento che può
procedere alla rettifica da parte dei concorrenti delle irregolarità
formali, ciò anche in considerazione che in altre gare l’Amministrazione
aveva accettato polizze fideiussorie rilasciate da società di
intermediazione finanziaria. Sono, altresì, ribadite le censure svolte
in primo grado a confutazione dei motivi di esclusione tendenti a
provare la regolarità e correttezza della garanzia fideiussoria
presentata. La controinteressata ha eccepito la improcedibilità dell’appello
perché l’appellante non ha impugnato i successivi provvedimenti con
cui il Comune intimato , dopo aver escluso tutti i partecipanti che
avevano presentato garanzie fideiussorie prestate da società di
intermediazione finanziaria, ha aggiudicato i lavori ad una terza
impresa in sede di rinnovazione della gara ed ha , inoltre, ribadito le
tesi difensive già svolte in primo grado.
DIRITTO
Il ricorso in
appello appare al Collegio privo di fondamento.
1)Preliminarmente
va disattesa la eccezione di inammissibilità avanzata dalla
controinteressata : da un eventuale accoglimento del ricorso di primo
grado , a tacer d’altro , potrebbe conseguire una posizione di
vantaggio per l’impresa Frisullo in termini di pretesa al risarcimento
per la ingiusta esclusione dalla gara .Tanto basta per il riconoscimento
di un interesse attuale alla decisione di questa fase di giudizio.
2)La sentenza
appellata ha individuato, correttamente, una autonoma ragione di
esclusione della impresa appellante dalla gara di cui trattasi indicata
dalla controinteressata nel ricorso incidentale ed ha coerentemente
concluso per la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio
.Si deve tenere conto del tenore testuale dell’art. 30 della legge
109/1994( che esplicitamente richiede la prestazione di una
"fideiussione bancaria o assicurativa "in alternativa al
versamento della cauzione del 2% dell’importo dei lavori ) e dell’art.
107 1° e 3°comma del D.P.R.554/1999 (che riservano in modo inequivoco
alle banche ed istituti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria nonché alle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio
di tale attività , rispettivamente, la prestazione delle garanzie
bancarie ed assicurative ). In forza di tali disposizioni, dirette
evidentemente ad assicurare la massima affidabilità degli operatori
chiamati a garantire la cauzione per le ipotesi in cui non sia
direttamente versata, non vi è dubbio che la prestazione della garanzia
in questione da parte di una società di intermediazione finanziaria non
sia consentita. Diverso è, infatti, il regime autorizzatorio di tali
soggetti, chiamati a conservare e gestire patrimoni mobiliari con
intenti anche speculativi, per i quali era stata prevista l’assimilazione
agli istituti bancari ed assicurativi nel testo sottoposto dal Governo
all’organo di controllo che ne ha però decretato la non conformità
alle norme richiamate non ammettendo al visto la relativa disposizione
(Corte dei Conti Sez. controllo Stato n.40 dell’otto maggio 2000) .
Né può essere assecondata la tesi difensiva secondo cui la prestazione
della garanzia di cui trattasi in modo irregolare potrebbe essere sanata
in un secondo momento con una sostanziale equiparazione alle
irregolarità formali , per le quali può sopperire l’intervento del
responsabile del procedimento con la richiesta di rettifiche o
integrazioni alla documentazione versata in gara. Si tratta ad avviso
del Collegio di una fattispecie ben diversa :l’offerta non è completa
e non soddisfa gli elementi essenziali richiesti dall’ordinamento per
l’accesso alle gare ad evidenza pubblica, la prestazione di una
garanzia non idonea perché non corrispondente ai requisiti richiesti
dalle disposizioni suindicate integra , in definitiva , una ipotesi di
mancanza nell’offerta della prestazione di una cauzione così come
disposto dal legislatore e conseguentemente determina l’esclusione del
concorrente .Vi sarebbe lesione della parità di condizioni tra i
partecipanti se fosse ammessa l’integrazione documentale in un caso in
cui non si tratta di documentare un requisito sussistente fin dall’ingresso
in gara ma provato in modo inadeguato , ma invece , di sostituire un
elemento carente nell’offerta. Per queste ragioni deve essere ribadito
l’orientamento della Sezione espresso nella decisione richiamata nelle
difese dell’appellante ( Sez. V .5101 del 26 settembre 2000).Parimenti
priva di rilievo è l’ulteriore considerazione svolta nell’appello
circa il comportamento tenuto dal Comune intimato in altre gare: a
fronte delle disposizioni sin qui esaminate non vi era possibilità di
ragionevole incertezza sulle caratteristiche dei soggetti abilitati a
rilasciare le polizze fideiussorie di cui trattasi.
3) Alla stregua
delle considerazioni che precedono l’appello va rigettato. Sussistono,
tuttavia, ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale , Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta e
conferma la sentenza appellata.
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