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Consiglio di
Stato - Sezione V - Decisione 11 aprile 2002 n. 1987
Ricorsi
Appalti di
lavori - Ricorsi giurisdizionali - Ricorso incidentale - Termine
presentazione ricorso incidentale - Cinque giorni dalla notificazione
FATTO e
DIRITTO
1. Con ricorsi
notificati rispettivamente il 28 agosto 2001 - depositato il 7 settembre
2001 -, e il 5 settembre 2001 - depositato il 15 settembre 2001 - Pubbli
Aer Foto - Aero Servizi s.r.l. - (in prosieguo Pubbli Aer) e il
Ministero della difesa proponevano appello principale avverso la
sentenza del T.A.R. per il Lazio, sezione I bis, n. 3991 del 9 maggio
2001. La sentenza annullava il provvedimento di esclusione della
società Magnaghi Aerospace s.p.a. (in prosieguo Magnaghi) dalla gara di
appalto a licitazione privata nazionale relativa alla revisione generale
delle eliche dei velivoli G222, in puntuale e immediata attuazione della
previsione contenuta nell'art. 3, lett. c) e d) della lettera di invito.
L'esclusione era fondata sulla mancata esibizione del certificato - di
data non anteriore ai sei mesi precedenti l'esperimento della gara -
della cancelleria del Tribunale fallimentare dal quale risulti la
mancanza di procedure concorsuali negli ultimi 5 anni.
2. Si
costituiva Magnaghi s.p.a. deducendo l'infondatezza del gravame in fatto
e diritto.
3. Con atto
notificato il 21 e 24 settembre 2001 - depositato il successivo 1
ottobre - Magnaghi Aerospace s.p.a. interponeva appello incidentale.
4. Con
ordinanze collegiali nn. 5462 e 5464 del 2 ottobre 2001, veniva accolta
la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza.
5. La causa è
passata in decisione all’udienza pubblica del 5 febbraio 2002.
6.
Preliminarmente: a) devono essere riuniti, ex art. 335 c.p.c., gli
appelli in epigrafe proposti avverso la medesima sentenza; b) deve darsi
atto che le censure dichiarate assorbite in prime cure non sono state
espressamente riproposte dalla Magnaghi Aerospace s.p.a.
7. Fondato ed
assorbente si rivela il primo motivo di appello della Pubbli Aer con cui
viene reiterata l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario
proposto dalla Magnaghi per omessa impugnativa del bando di gara.
Le prescrizioni
che attengono all'ammissione ovvero all'esclusione dalla gara - e, più
in generale, ai criteri di aggiudicazione ed alle modalità di
svolgimento di quest'ultima - contenute nel bando devono essere
impugnate, se lesive dell'interesse del partecipante, nel termine di
decadenza decorrente dall'effettiva conoscenza delle stesse -
solitamente quindi, dal momento in cui si presenta domanda di
partecipazione o direttamente l'offerta - (cfr. Cons. St., sez. IV, 23
gennaio 2002, n. 397; sez. V, 22 marzo 1999, n. 302; sez. V, 11 gennaio
1999, n. 1757).
La lex
specialis della gara, infatti, è quella che risulta dalle prescrizioni
contenute nel bando e nella lettera di invito, che addirittura
prevalgono sul contenuto della delibera di indizione della gara stessa (cfr.
ex plurimis Cons. St., sez. IV, 29 agosto 2001, n. 4572; Cons. Stato
sez. V, 4 marzo 1998, n. 241).
Nel caso di
specie ciò non si è verificato.
Da qui
l'inammissibilità dell'originario ricorso di primo grado.
8. Fondato si
rivela anche il primo motivo formulato dal Ministero della difesa
corrispondente al terzo mezzo articolato dalla Pubbli Aer.
Il primo
giudice ha annullato l'impugnato provvedimento di esclusione nel
presupposto di fatto che in sede di svolgimento della gara il
rappresentante della società Magnaghi avesse depositato o comunque
esibito una autocertificazione attestante la mancata sottoposizione
dell'impresa a procedure concorsuali nei precedenti 5 anni. Viceversa
dall'esame del verbale di gara (repertorio n. 52 del 15 settembre 1999)
non emerge affatto tale circostanza, che non è stata diversamente
provata.
Anche sotto
tale profilo, pertanto, non andava accolto l'originario ricorso.
9. Quanto all’appello
incidentale interposto dalla società Magnaghi, la sezione ne rileva l’inammissibilità
sotto un duplice profilo.
9.1. Dalla
ricostruzione in fatto dianzi operata emerge che il deposito del ricorso
incidentale (1 ottobre 2001) è tardivo rispetto alla data di
notificazione (21 e 24 settembre 2001), giacchè il termine di 10 giorni
fissato per l’incombente dall’art. 37, comma 3, r.d. n. 1054 del
1924 è dimidiato dall’art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 e superato in
concreto.
9.2. Inoltre il
gravame incidentale ha come oggetto sostanziale e pressocchè esclusivo
(oltre alla contestazione del capo di sentenza che ha compensato fra le
parti le spese di lite), la domanda di esecuzione dell’impugnata
sentenza che, però, avrebbe dovuto essere rivolta al giudice di primo
grado.
10. Alla
stregua delle esposte considerazioni gli appelli principali devono
essere accolti e quello incidentale dichiarato inammissibile.
Le spese di
entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- riunisce gli appelli
principali e incidentali proposti;
- accoglie gli appelli
principali e in riforma della sentenza indicata in epigrafe,
dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
- dichiara inammissibile l’appello
incidentale;
condanna Magnaghi Aerospace
s.p.a. a rifondere in favore del Ministero della difesa e Pubbli Aer
Foto - Aero Servizi s.r.l., le spese, le competenze e gli onorari di
ambedue i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro cinquemila
per ciascuna parte.
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