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Consiglio di
Stato - Sezione V decisione 13 maggio 2002 n. 2579
Offerte
Appalti
pubblici -Verifica offerte anomale - Prescrizioni del bando - Verifica
offerte oltre soglia - Decisione commissione - Verifiche offerte al di
sotto della soglia - Scelta illegittima - Sindacato giurisdizionale -
Ammesso
FATTO
Il Comune di
Torino indiceva una gara mediante licitazione privata per l’assegnazione,
in favore dell’offerta più bassa, del "servizio di affissione su
impianti comunali e loro parziale movimentazione nonché rimozione della
pubblicità abusiva", per il triennio 1999-2001, per un importo
base di Lire 2.890.800.000 escluso I.V.A.
Alla gara
partecipavano tre imprese.
All’apertura
delle buste contenenti l’offerta economica (verb. 24.3.1999), la
Commissione giudicatrice, dopo avere formato la graduatoria - la
GE.SE.CO., s.r.l., aveva offerto il ribasso del 45,01 per cento, la
Supporto, s.c.a.r.l., il ribasso del 40,00 per cento e, infine, la
I.C.S., s.r.l., il ribasso del 15,99 per cento - disponeva la verifica
delle prime due offerte in applicazione dell’art. 25 del D.Lgs.
17.3.1995, n. 157.
Di seguito, la
Commissione giudicatrice, sulla base delle valutazioni effettuate dalla
Divisione Servizi Civici, Settore Affissioni, che riteneva congrue le
due offerte, aggiudicava la gara alla GE.SE.CO. (verbale del 7.4.1999)
La Supporto
proponeva al T.A.R. del Piemonte due ricorsi: il primo (n. 954/1999)
diretto all’annullamento degli atti della gara e, in particolare,
della determinazione n. 23/99/13 del 27.1.1999, nella parte in cui
disponeva l’ammissione della GE.SE.CO. alla gara di cui trattasi e i
verbali della commissione di gara del 24.3.1999 e del 7.4.1999, il
secondo (1959/1999) diretto all’annullamento del provvedimento del
28.6.1999, n. 1690, del Dirigente del Servizio centrale acquisti,
contratti, appalti del Comune di Torino di approvazione degli atti di
gara e di ratifica dell’aggiudicazione dell’appalto alla GE.SE.CO.
Si costituivano
in giudizio il Comune di Torino e la GE.SE.CO., opponendosi all’accoglimento
del ricorso.
Il T.A.R. del
Piemonte, II Sezione, con la sentenza del 10.3.2001, n. 524, riuniti i
due ricorsi, dichiarava il primo improcedibile e respingeva il secondo.
La Supporto,
s.c.a.r.l., appella tale sentenza, deducendone la erroneità e
chiedendone la riforma.
Resistono all’appello
il Comune di Torino e la GE.SE.CO., chiedendo la conferma della sentenza
appellata.
Alla pubblica
udienza del il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello
della Supporto, s.c.a.r.l., contro la sentenza della II Sezione del
T.A.R. del Piemonte del 10.3.2001, n. 524, è fondato in tutti i motivi
su cui è articolato.
Occorre
premettere, in punta di fatto, che alla licitazione privata indetta dal
Comune di Torino per l’appalto del "servizio di pubbliche
affissioni, della parziale movimentazione delle stesse e della rimozione
della pubblicità abusiva", con il sistema del massimo ribasso sul
prezzo fissato dall’amministrazione (art. 23, comma 1, lett. a) del
citato D.Lgs. n. 157 del 1995), avevano partecipato tre concorrenti.
Le imprese
collocatesi ai primi due posti della graduatoria formata dalla
Commissione giudicatrice dopo l’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche, avevano rispettivamente offerto, la GE.SE.CO., s.r.l.,
il ribasso del 45,01 per cento, la Supporto, s.c.a.r.l., il ribasso del
40 per cento.
Le
giustificazioni richieste ad entrambe le concorrenti "in merito
agli elementi costitutivi del prezzo" venivano esaminate e ritenute
congrue dalla Divisione Servizi Civici e Tributari-Servizi Affissioni
del Comune e la Commissione giudicatrice aggiudicava la gara alla ditta
GE.SE.CO. in quanto migliore offerente.
Ciò premesso,
i motivi con i quali la Supporto ha denunciato la violazione del citato
art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, meritano accoglimento.
E’ fondato,
innanzitutto, il rilievo con il quale la Cooperativa appellante ha
denunciato la violazione delle modalità stabilite da tale disposizione
per l’individuazione delle offerte anomale e per la verifica degli
elementi di valutazione presentati dai concorrenti a giustificazione di
tali offerte.
Ed invero,
quanto al profilo del motivo in esame relativo alle modalità disposte
dalla norma per l’individuazione delle offerte anomale e la loro
sottoposizione alla procedura di verifica, solo l’offerta della
GE.SE.CO., in base al comma 3 del citato art. 25, doveva essere
considerata anomala.
Soltanto tale
offerta, infatti, si collocava sotto il ribasso del 40,36 per cento
superando la soglia di anomalia. Per la disposizione citata infatti:
"devono assoggettarsi alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le
offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un
quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata
senza tener conto delle offerte in aumento".
Si rivela
dunque erronea, innanzitutto, l’affermazione dei primi giudici secondo
cui l’art. 25 in parola "non stabilisce a priori alcun
particolare procedimento per l’individuazione delle offerte da
sottoporre a verifica".
La Sezione,
inoltre, non condivide neppure l’altra asserzione contenuta nella
sentenza appellata, secondo cui rientrava nelle facoltà della
Commissione giudicatrice, stante il criterio di aggiudicazione prescelto
del massimo ribasso, domandare le giustificazioni del caso a tutte le
imprese che avessero proposto un prezzo ritenuto eccessivamente basso.
La Commissione
giudicatrice, secondo il T.A.R., avrebbe quindi esercitato una
valutazione discrezionale, insindacabile dal giudice di legittimità
salvo che per manifesta irrazionalità o per travisamento dei fatti.
Tale
affermazione non è condivisibile, contrastandovi il fatto che, nella
concreta fattispecie in esame, sia il bando che la lettera d’invito
richiamano espressamente, tra le norme regolatrici della procedura di
gara, l’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, e che, di conseguenza, la
Commissione giudicatrice, seguendo criteri di valutazione propri,
diversi da quelli stabiliti da tale disposizione, si è posta contro la
lex specialis della gara, alla quale, invece, secondo principi
costantemente ripetuti dalla giurisprudenza amministrativa, doveva
attenersi in modo inderogabile.
Sussiste,
pertanto, la violazione dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995,
denunciata in primo grado dalla Cooperativa appellante che il T.A.R. ha
invece ritenuto inesistente, atteso che anomala ai sensi di tale
disposizione si rivelava solo l’offerta della GE.SE.CO. e che, di
conseguenza, solo questa doveva essere sottoposta alla procedura di
verifica.
Il rilievo ora
esaminato si aggancia con un altro profilo di illegittimità emergente
dall’esame degli atti, concernente le modalità con le quali gli
elementi presentati a giustificazione dell’anomalia delle offerte sono
state oggetto di valutazione.
Verificare l’attendibilità
e la congruità delle offerte, sulla base delle giustificazioni
presentate dai concorrenti, è compito che spetta alla Commissione
giudicatrice e non ad un ufficio dell’amministrazione appaltante,
anche se tale ufficio opera, ed è quindi specificamente competente,
proprio nel settore al quale attiene l’oggetto della gara.
L’ufficio
può dare, se richiesti dalla Commissione giudicatrice, pareri di ordine
tecnico, ragguagli sui prezzi correnti ed altri elementi utili per la
valutazione delle offerte.
Non può essere
rimesso ad esso, invece, il giudizio definitivo sulla congruità delle
offerte, allorché si è istituita un’apposita commissione
giudicatrice.
Nella specie,
la verifica prescritta dall’art. 25 del D.P.R. n. 157 del 1995 non è
stata effettuata dalla Commissione giudicatrice, ma da questa è stata
rimessa all’ufficio del Comune di Torino titolare dei servizi inerenti
alle pubbliche affissioni, che vi ha proceduto con valutazioni che sono
state le uniche a determinare l’esito della gara e l’aggiudicazione
dell’appalto alla Impresa GE.SE.CO.
Nel verbale di
aggiudicazione del 7.4.1999 si legge, infatti, che: "la Commissione
preso atto delle valutazioni effettuate dalla Divisione Servizi Civici e
Tributari - Servizi Affissioni in base alle quali le offerte delle ditte
GE.SE.CO., s.r.l., e Supporto, s.c.a.r.l., sono risultate congrue, e
constatato che l’aggiudicazione deve aver luogo nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione" aggiudica la gara alla GE.SE.CO.
La procedura,
pertanto, si rivela viziata in modo irrimediabile, in quanto risulta
rimessa a soggetti estranei alla Commissione giudicatrice la verifica
dell’anomalia e, in definitiva, come si è anticipato e come appare
chiaro dalla sola lettura del verbale del 7.4.1999, la stessa
aggiudicazione dell’appalto.
A ciò
aggiungasi, fermo il carattere assorbente del rilievo ora esaminato, che
nelle valutazioni concretamente operate dalla Divisione Servizi Civici e
Tributari - Servizi Affissioni (nota del 7.4.1999, n. 883/1999) non vi
è un minimo accenno ad alcuno dei parametri di valutazione indicati al
comma 2 del D.Lgs. n. 157 del 1995 (relativi "all'economia del
metodo di prestazione del servizio o alle soluzioni tecniche adottate o
alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente
per prestare il servizio, oppure all'originalità del servizio
stesso").
Si tratta, come
è noto, delle giustificazioni di cui può tenersi conto nell’esprimere
un giudizio favorevole sulle offerte in un primo momento valutate come
anomale.
Il predetto
Ufficio, invece, si è limitato ad enunciare, in modo del tutto
assiomatico, che in base all’accurata analisi dei costi e degli oneri
da affrontarsi delle imprese per l’espletamento del servizio,
"nulla-osta all’assegnazione definitiva dell’appalto lavori
alla Società GE.SE.CO.".
Il secondo
motivo di appello, pertanto, si rivela fondato.
Da accogliere
è anche il terzo ed ultimo motivo, con il quale la Cooperativa
appellante lamenta la violazione del divieto, contenuto nel più volte
citato art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, e testualmente ribadito anche
dal capitolato di gara all’art. 15, di utilizzare per giustificare
offerte ritenute anormalmente basse, valori inferiori a quelli stabiliti
da norme imperative o disposizioni risultanti da contratti collettivi di
lavoro.
Nella stessa
sentenza appellata si rileva che dalla verificazione disposta con
sentenza interlocutoria era risultato che il costo orario per ciascun
addetto della GE.SE.CO., da assumere come parametro di valutazione,
ammontava a Lire 25.306,99 e non come indicato dalla interessata in sole
Lire 21.711.
Il T.A.R.,
peraltro, ha rilevato che tale rilievo non portava all’annullamento
degli atti impugnati, in quanto non rispecchiava il motivo
originariamente formulato dall’attuale appellante.
Questi, con il
ricorso originario, aveva lamentato soltanto la mancata applicazione da
parte della GE.SE.CO. della tariffa minima stabilita dagli accordi
contrattuali collettivi di categoria.
Nella specie,
invece, era risultato che la GE.SE.CO. applicava in concreto il
contratto di categoria anche se aveva dichiarato erroneamente un costo
diverso per ciascuno degli addetti necessari all’espletamento del
servizio.
Il T.A.R. non
ha interpretato correttamente la censura proposta dall’appellante in
primo grado.
Non importava,
infatti, che la GE.SE.CO., in concreto, corrispondesse ai propri
dipendenti la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di
categoria e sopportasse i costi degli oneri che riguardo a detti
dipendenti la legge poneva a suo carico.
E’ rilevante,
invece, che, attraverso la indicazione di un costo orario inferiore a
quello effettivamente sopportato, la predetta impresa abbia potuto
presentare un’offerta migliore.
Questo è il
senso della censura proposta dalla Cooperativa appellante che il T.A.R.,
per le risultanze seguite alla verificazione istruttoria disposta in
primo grado, avrebbe dovuto accogliere e non respingere.
L’appello, in
conclusione, deve essere accolto e la sentenza appellata riformata con l’annullamento
degli atti di gara impugnati e del provvedimento del Dirigente del
Servizio Centrale Acquisti, Contratti - Settore Appalti del 28.6.1999,
n. 1690, di ratifica dell’aggiudicazione della gara alla ditta
GE.SE.CO.
E’ infondata,
invece, e non può essere accolta la pretesa risarcitoria dell’appellante.
Nella
impugnazione dei risultati di una gara, occorre distinguere il caso in
cui l’interessato fa valere vizi di ordine formale che hanno come
obiettivo quello di far cadere l’intera procedura ai fini di un
rinnovo della gara, dal caso in cui fa valere vizi di carattere
sostanziale, con il fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione
operata dall’amministrazione e la vittoria nella gara.
Nel primo caso
non esiste un interesse ulteriore rispetto a quello del ripristino della
situazione preesistente di tal che l’unica forma di tutela possibile
si risolve nell’annullamento della procedura.
Nel secondo
caso, invece, sussiste la concreta utilità che l’interessato avrebbe
tratto dall’aggiudicazione in suo favore della gara se l’amministrazione
avesse agito in modo legittimo. Dall’annullamento dell’aggiudicazione,
conseguente alla verifica della fondatezza della domanda, consegue, in
presenza degli altri presupposti che determinano l’applicabilità alla
fattispecie concreta dell’art. 2043 cod. civ., anche la tutela
risarcitoria. Questa potrà essere conseguita o in forma specifica, con
l’aggiudicazione della gara all’interessato leso dall’illegittimo
comportamento dell’amministrazione ovvero per equivalente, con l’attribuzione
al soggetto leso di una somma di denaro che compensi il danno
ingiustamente subito, ove la prima risulti troppo generosa per l’amministrazione.
Nella specie la
domanda originaria della cooperativa ricorrente era esclusivamente
diretta all’annullamento dell’intera gara (degli atti di gara e del
provvedimento di aggiudicazione) e pertanto la richiesta di risarcimento
avanzata dalla società appellante non ha fondamento.
2.- Le spese
dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in
epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annulla
gli atti impugnati in primo grado.
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