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Consiglio di
Stato - Sezione V Decisione 13 maggio 2002 n. 2585
Certificati
offerta
Appalti di
forniture - Documentazioni di gara - Produzione certificato con dati
errati - Presentazione ed integrazione successiva - Presentazione nuovo
certificato - Ammessa
FATTO
Con il ricorso
in epigrafe, la società NEM ha fatto presente che aveva impugnato
presso il TAR Campania prima il provvedimento del Consorzio cimiteriale
dei comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore in data
14.1.2000 di aggiudicazione provvisoria della gara di l’appalto per la
fornitura e posa in opera di marmo a favore della s.n.c. eredi Benito
Carrara Marmi di Carrara Lucia e Carrara Luigi e poi la deliberazione
del 25.1.2000 con cui il consiglio di Amministrazione dello stesso
Consorzio aveva approvato definitivamente il verbale di gara recante l’aggiudicazione
dell’appalto a favore di detta società; che aveva dedotto che non
poteva consentirsi l’integrazione documentale dopo l’apertura delle
buste ed in particolare l’acquisizione di un nuovo certificato del
casellario giudiziale riportante gli esatti dati anagrafici di uno dei
soci della società poi divenuta aggiudicataria; che non era stata
rilevata l’omessa allegazione all’offerta dell’aggiudicataria
della indicazione del direttore tecnico come richiesto dall’art. 12
lett. D del bando di gara e dall’art. 14 D. L.vo n.358/92; che il TAR,
riuniti i due ricorsi, li aveva respinti con sentenza depositata il
16.2.2001, non notificata.
Ha rilevato che
detta sentenza era erronea ed ingiusta per le ragioni già dedotte in
primo grado ed ora riproposte. Ha poi precisato che la documentazione
integrativa non era stata prodotta neppure nel corso del prosieguo della
gara essendone stata prevista la consegna al momento della stipula del
contratto di aggiudicazione, di cui peraltro ignorava se l’adempimento
fosse stato effettivamente adempiuto; che il TAR aveva omesso di
pronunciarsi sulla seconda censura relativa alla mancata indicazione del
responsabile tecnico, figura essenziale della struttura dell’impresa
trattandosi di appalto d’opera e non di mera fornitura.
Costituitosi in
giudizio il consorzio ha rilevato la tardività dell’appello, per
essere stato notificato dopo 126 giorni dalla pubblicazione della
sentenza di 1° grado e comunque ne ha chiesto il rigetto per
infondatezza, precisando in particolare che nella specie trattavasi di
appalto di fornitura e non di opere; che l’impresa aveva forniti
elementi sufficienti per la valutazione della sua capacità tecnica e
finanziaria, la quale non poteva essere esclusa sualla base di meri
formalismi.
Con memoria
conclusiva la società NEM ha controdedotto all’eccezione di
tardività dell’appello, sollevando questione di legittimità
costituzionale dell’art. 23 bis L.n.1034/71, come introdotto dall’art.
4 L.n.205/2000, per vioalzione art. 24 e 111 Cost., insistendo per l’accoglimento
dell’appello.
Alla pubblica
udienza del 18.12.2001 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1.Il T.A.R.
Campania, sez.2°, con sentenza n.1665 del 16.2.2001, ha respinto i due
ricorsi proposti dalla società N.E.M. prima avverso il verbale di gara
in data 14.1.2000 di aggiudicazione provvisoria a favore della s.n.c.
eredi Benito Carrara Marmi di Carrara Lucia e Carrara Luigi della gara
di l’appalto per la fornitura e posa in opera di marmo nella nuova
area di ampliamento del cimitero del Consorzio cimiteriale dei comuni di
Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore e poi avverso la
deliberazione del 25.1.2000 con cui il consiglio di Amministrazione
dello stesso Consorzio ha approvato definitivamente il verbale di gara
recante l’aggiudicazione dell’appalto a favore di detta società.
Avverso detta
sentenza ha proposto appello la società N.E.M.
2.Si può
prescindere dall’eccezione di tardività dell’appello avanzata dal
Consorzio, essendo il gravame infondato nel merito.
2.1.Priva di
pregio è la prima doglianza con la quale si deduce che non poteva
consentirsi l’integrazione documentale dopo l’apertura delle buste
ed in particolare l’acquisizione di un nuovo certificato del
casellario giudiziale riportante gli esatti dati anagrafici di uno dei
soci della società poi divenuta aggiudicataria.
Come risulta
dal verbale in data 4.1.2000, la documentazione prodotta dalla società
eredi Carrara Benito recava una divergenza in ordine alla data di
nascita del socio Carrara Domenico, atteso che il casellario giudiziale
riportava la data del 15.7.1963 mentre il certificato della camera di
commercio e l’atto costitutivo della società indicavano la data del
15.7.1962, per cui la commissione di gara ha ritenuto che la data di
nascita effettiva di detto socio dovesse essere quest’ultima e si
potesse provvedere alla produzione del certificato giudiziale con la
relativa correzione in caso di aggiudicazione.
Per cui
correttamente la commissione di gara non ha escluso detta società dalla
gara, consentendo la relativa normativa l’integrazione della
documentazione (V. art. 15 D.L.vo 24.7.1992 n. 358, come modificato dal
D.L.vo 20.10.1998 n.402), atteso che nel caso in esame il documento
prescritto era stato regolarmente presentato e l’errore non era
neppure imputabile all’interessato.
Successivamente,
nel verbale del 14.1.2000, a seguito dell’esclusione della Ditta
Carrara Marmi per non aver prodotto il certificato di iscrizione all’albo
delle imprese artigiane, la società eredi Carrara Benito è divenuta
aggiudicataria provvisoria, con l’obbligo di esibire nuovo certificato
del casellario giudiziale per Carrara Domenico prima della stipula del
contratto.
Irrilevante nel
presente giudizio è poi la circostanza che la società NEM ignori se
detto adempimento sia stato correttamente adempiuto, trattandosi di
questione successiva all’aggiudicazione.
2.2.Non può
condividersi neppure la seconda doglianza con la quale si assume che la
Commissione di gara non avrebbe rilevato l’omessa allegazione all’offerta
dell’aggiudicataria della indicazione del direttore tecnico e della
mancata presentazione del relativo certificato giudiziale come richiesto
dall’art. 12 lett. D del bando di gara e dall’art. 14 D. L.vo
n.358/92.
E’ pur vero
che il bando di gara (punto 12 lett. D) richiedeva la presentazione del
certificato giudiziale per il direttore tecnico e per tutti i soci in
caso di società in nome collettivo (quale era la società eredi Carrara
Benito), ma tale prescrizione in tanto poteva valere in quanto fosse
presente nella società aggiudicataria un direttore tecnico, il che non
risulta.
Né d’altra
parte l’invocato art. 14 richiede necessariamente la presenza del
Direttore tecnico nella struttura delle imprese che partecipano alle
gare per gli appalti pubblici di forniture (quale è quella in esame),
in quanto detta disposizione si limita a prevedere che la capacità
tecnica delle imprese possa essere fornita da una pluralità di elementi
(elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni,
descrizione delle attrezzature tecniche, l’indicazione dei tecnici e
degli organi tecnici che fanno parte dell’impresa, certificati sul
controllo di qualità, controllo effettuato dall’amministrazione),
prescrivendo che nel bando di gara o nella lettera di invito siano
precisati quali di detti documenti e requisiti debbano essere presentati
o dimostrati. Ma il bando della gara in contestazione si limitava a
richiedere al riguardo il generico possesso di quanto previsto dall’art.
14 del D.L.vo n.358/92, come integrato dal D. L.vo n.402/98, senza
indicare lo specifico documento o requisito richiesto per la
partecipazione alla gara.
Con la
conseguenza che l’ esclusione di una Ditta poteva avvenire per
mancanza di idoneità tecnica ma non certamente per non prevedere nella
struttura della società un direttore tecnico.
2.3.Il Collegio
deve dar atto che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla
censura di cui al punto 2.2 e di conseguenza la motivazione della
sentenza appellata va integrata con quanto ivi precisato.
3.Per quanto
considerato, l’appello va respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
Respinge il
ricorso in appello indicato in epigrafe.
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