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   Giurisprudenza  

Consiglio di Stato - Sezione V Decisione 13 maggio 2002 n. 2585

Certificati offerta

Appalti di forniture - Documentazioni di gara - Produzione certificato con dati errati - Presentazione ed integrazione successiva - Presentazione nuovo certificato - Ammessa

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la società NEM ha fatto presente che aveva impugnato presso il TAR Campania prima il provvedimento del Consorzio cimiteriale dei comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore in data 14.1.2000 di aggiudicazione provvisoria della gara di l’appalto per la fornitura e posa in opera di marmo a favore della s.n.c. eredi Benito Carrara Marmi di Carrara Lucia e Carrara Luigi e poi la deliberazione del 25.1.2000 con cui il consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio aveva approvato definitivamente il verbale di gara recante l’aggiudicazione dell’appalto a favore di detta società; che aveva dedotto che non poteva consentirsi l’integrazione documentale dopo l’apertura delle buste ed in particolare l’acquisizione di un nuovo certificato del casellario giudiziale riportante gli esatti dati anagrafici di uno dei soci della società poi divenuta aggiudicataria; che non era stata rilevata l’omessa allegazione all’offerta dell’aggiudicataria della indicazione del direttore tecnico come richiesto dall’art. 12 lett. D del bando di gara e dall’art. 14 D. L.vo n.358/92; che il TAR, riuniti i due ricorsi, li aveva respinti con sentenza depositata il 16.2.2001, non notificata.

Ha rilevato che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le ragioni già dedotte in primo grado ed ora riproposte. Ha poi precisato che la documentazione integrativa non era stata prodotta neppure nel corso del prosieguo della gara essendone stata prevista la consegna al momento della stipula del contratto di aggiudicazione, di cui peraltro ignorava se l’adempimento fosse stato effettivamente adempiuto; che il TAR aveva omesso di pronunciarsi sulla seconda censura relativa alla mancata indicazione del responsabile tecnico, figura essenziale della struttura dell’impresa trattandosi di appalto d’opera e non di mera fornitura.

Costituitosi in giudizio il consorzio ha rilevato la tardività dell’appello, per essere stato notificato dopo 126 giorni dalla pubblicazione della sentenza di 1° grado e comunque ne ha chiesto il rigetto per infondatezza, precisando in particolare che nella specie trattavasi di appalto di fornitura e non di opere; che l’impresa aveva forniti elementi sufficienti per la valutazione della sua capacità tecnica e finanziaria, la quale non poteva essere esclusa sualla base di meri formalismi.

Con memoria conclusiva la società NEM ha controdedotto all’eccezione di tardività dell’appello, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 bis L.n.1034/71, come introdotto dall’art. 4 L.n.205/2000, per vioalzione art. 24 e 111 Cost., insistendo per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 18.12.2001 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il T.A.R. Campania, sez.2°, con sentenza n.1665 del 16.2.2001, ha respinto i due ricorsi proposti dalla società N.E.M. prima avverso il verbale di gara in data 14.1.2000 di aggiudicazione provvisoria a favore della s.n.c. eredi Benito Carrara Marmi di Carrara Lucia e Carrara Luigi della gara di l’appalto per la fornitura e posa in opera di marmo nella nuova area di ampliamento del cimitero del Consorzio cimiteriale dei comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore e poi avverso la deliberazione del 25.1.2000 con cui il consiglio di Amministrazione dello stesso Consorzio ha approvato definitivamente il verbale di gara recante l’aggiudicazione dell’appalto a favore di detta società.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la società N.E.M.

2.Si può prescindere dall’eccezione di tardività dell’appello avanzata dal Consorzio, essendo il gravame infondato nel merito.

2.1.Priva di pregio è la prima doglianza con la quale si deduce che non poteva consentirsi l’integrazione documentale dopo l’apertura delle buste ed in particolare l’acquisizione di un nuovo certificato del casellario giudiziale riportante gli esatti dati anagrafici di uno dei soci della società poi divenuta aggiudicataria.

Come risulta dal verbale in data 4.1.2000, la documentazione prodotta dalla società eredi Carrara Benito recava una divergenza in ordine alla data di nascita del socio Carrara Domenico, atteso che il casellario giudiziale riportava la data del 15.7.1963 mentre il certificato della camera di commercio e l’atto costitutivo della società indicavano la data del 15.7.1962, per cui la commissione di gara ha ritenuto che la data di nascita effettiva di detto socio dovesse essere quest’ultima e si potesse provvedere alla produzione del certificato giudiziale con la relativa correzione in caso di aggiudicazione.

Per cui correttamente la commissione di gara non ha escluso detta società dalla gara, consentendo la relativa normativa l’integrazione della documentazione (V. art. 15 D.L.vo 24.7.1992 n. 358, come modificato dal D.L.vo 20.10.1998 n.402), atteso che nel caso in esame il documento prescritto era stato regolarmente presentato e l’errore non era neppure imputabile all’interessato.

Successivamente, nel verbale del 14.1.2000, a seguito dell’esclusione della Ditta Carrara Marmi per non aver prodotto il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, la società eredi Carrara Benito è divenuta aggiudicataria provvisoria, con l’obbligo di esibire nuovo certificato del casellario giudiziale per Carrara Domenico prima della stipula del contratto.

Irrilevante nel presente giudizio è poi la circostanza che la società NEM ignori se detto adempimento sia stato correttamente adempiuto, trattandosi di questione successiva all’aggiudicazione.

2.2.Non può condividersi neppure la seconda doglianza con la quale si assume che la Commissione di gara non avrebbe rilevato l’omessa allegazione all’offerta dell’aggiudicataria della indicazione del direttore tecnico e della mancata presentazione del relativo certificato giudiziale come richiesto dall’art. 12 lett. D del bando di gara e dall’art. 14 D. L.vo n.358/92.

E’ pur vero che il bando di gara (punto 12 lett. D) richiedeva la presentazione del certificato giudiziale per il direttore tecnico e per tutti i soci in caso di società in nome collettivo (quale era la società eredi Carrara Benito), ma tale prescrizione in tanto poteva valere in quanto fosse presente nella società aggiudicataria un direttore tecnico, il che non risulta.

Né d’altra parte l’invocato art. 14 richiede necessariamente la presenza del Direttore tecnico nella struttura delle imprese che partecipano alle gare per gli appalti pubblici di forniture (quale è quella in esame), in quanto detta disposizione si limita a prevedere che la capacità tecnica delle imprese possa essere fornita da una pluralità di elementi (elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, descrizione delle attrezzature tecniche, l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che fanno parte dell’impresa, certificati sul controllo di qualità, controllo effettuato dall’amministrazione), prescrivendo che nel bando di gara o nella lettera di invito siano precisati quali di detti documenti e requisiti debbano essere presentati o dimostrati. Ma il bando della gara in contestazione si limitava a richiedere al riguardo il generico possesso di quanto previsto dall’art. 14 del D.L.vo n.358/92, come integrato dal D. L.vo n.402/98, senza indicare lo specifico documento o requisito richiesto per la partecipazione alla gara.

Con la conseguenza che l’ esclusione di una Ditta poteva avvenire per mancanza di idoneità tecnica ma non certamente per non prevedere nella struttura della società un direttore tecnico.

2.3.Il Collegio deve dar atto che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla censura di cui al punto 2.2 e di conseguenza la motivazione della sentenza appellata va integrata con quanto ivi precisato.

3.Per quanto considerato, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

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