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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 24 maggio 2002 n. 3061
Requisiti di
gara
Regolarita'
fiscale - Corretto adempimento obblighi fiscali - Periodo in cui deve
sussistere requisito - All'atto della partecipazione alla gara -
Probabilita' irregolarita' post gara - Irrilevante
FATTO
1. Con la
sentenza impugnata, in epigrafe indicata, è stato accolto il ricorso
proposto dalla Polisportiva appellata, risultata seconda in graduatoria,
avverso gli atti della gara per l’aggiudicazione, avvenuta con il
sistema del pubblico incanto e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 23, lett. b), del
d.lg. 157/95, dell’appalto del servizio di gestione e custodia del
centro sportivo comunale, di durata novennale.
Dinanzi al
Tribunale territoriale la Polisportiva S. Antimo aveva lamentato, in
particolare, che il Comune appaltante avrebbe illegittimamente omesso di
rilevare che l’aggiudicataria, l’associazione senza fine di lucro
A.S. Delphinia Sporting Club, aveva comunque svolto nell’ultimo
quinquennio un’attività commerciale e pertanto andava esclusa dalla
gara in virtù dell’art. 12 del d.lg. 157/95 (ossia per inosservanza
degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse).
2. Con
ordinanza cautelare in data 14 aprile 1999, il TAR Campania accoglieva l’istanza
di sospensiva proposta dalla Polisportiva appellata, adducendo che l’attività
di gestione del centro sportivo, oggetto della gara, non poteva essere
considerata non commerciale poiché non effettuata nei confronti degli
associati e che, conseguentemente, l’associazione aggiudicataria non
avrebbe potuto essere considerata esente dagli obblighi fiscali e
tributari.
Accogliendo l’appello
cautelare, la Sezione riformava in data 2 luglio 1999 la suddetta
ordinanza.
3. Il TAR,
nondimeno, accoglieva, con la sentenza avversata, il ricorso nel merito,
insistendo, tra l’altro, sulla necessità di verifica da parte del
Comune del rispetto della normativa di carattere fiscale, con riguardo
all’aggiudicataria.
4. Hanno
interposto appello, avverso la prefata pronunzia, sia il Comune
appaltante che l’aggiudicataria A.S. Delphinia.
5. L’appellata
si è costituita in giudizio per resistere agli appelli, puntualmente
difendendo il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di prime
cure.
Con ordinanze
della Sezione nn. 2867 e 2891 in data 13 giugno 2000 è stata sospesa l’efficacia
della sentenza di primo grado.
Alla pubblica
udienza del 18 dicembre 2001 i ricorsi in appello sono stati introitati
per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli
in epigrafe, che debbono essere riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza, sono fondati e meritano pertanto di essere accolti.
La sentenza
impugnata, nell’accogliere il gravame proposto dalla Polisportiva
appellata avverso gli atti della gara, espletata per pubblico incanto e
con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, volta ad
aggiudicare l’appalto della custodia e gestione del centro sportivo
comunale, ha sviluppato il proprio percorso argomentativo, nel merito,
su capisaldi che possono sintetizzarsi nei termini che seguono:
a) si
premetteva che avendo il Comune appaltante previsto quale requisito di
partecipazione, all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, che si
trattasse di soggetti ben definiti, già sotto tale aspetto non poteva
affermarsi con certezza che l’aggiudicataria (attuale appellante),
costituita come associazione non lucrativa e di utilità sociale,
rientrasse tra i soggetti ivi elencati, proprio in considerazione della
sua natura non commerciale, non espressamente contemplata. A tal
riguardo l’ammissione della stessa ad una gara svolta in regime
concorrenziale sarebbe venuta a creare un anomalo confronto tra soggetti
imprenditoriali ed altri privi comunque di scopo lucrativo;
b) nel
delineato contesto, a maggior ragione doveva collocarsi la necessaria
verifica, da parte della stazione appaltante, del rispetto della
normativa di carattere fiscale, nel senso che se è vero che in sede di
ammissione alla gara devono ritenersi sufficienti le dichiarazioni dei
concorrenti ai sensi dell’art. 11 d.lg. 358/92, l’Amministrazione
nondimeno, sussistendone nel caso gli estremi, doveva successivamente
attivare le procedure di verifica del possesso dei requisiti richiesti
in ordine alla posizione dell’aggiudicataria. Nella fattispecie un
siffatto tipo di controllo, circa il rispetto degli obblighi fiscali,
doveva essere attivato in relazione alle risultanze dei bilanci
informali esibiti in sede di gara, dai quali risultava un volume d’affari,
nell’ultimo quinquennio, superiore ad un miliardo e trecento milioni
di lire. La dichiarazione dell’A.S. Delphinia, di non essere tenuta
all’adempimento degli obblighi relativi al possesso della partita IVA
ed alla tenuta della contabilità, "non poteva quindi essere
accettata supinamente dall’Amministrazione: e tanto non solo per l’attività
da svolgersi, ma anche per quella svolta nell’ultimo quinquennio e
risultante dal volume di affari dichiarato" ;
c) il
dichiarato carattere di azienda no profit, ovvero di associazione
sportiva non commerciale, non poteva essere utilizzato per sottrarsi all’adempimento
degli obblighi fiscali, vertendosi nell’ipotesi contemplata dall’art.
111 TUIR, ossia di attività resa non esclusivamente a favore dei soci o
associati. L’attività dell’aggiudicataria rimaneva fiscalmente
regolata dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 [recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche], la
quale ammetteva all’epoca l’accesso ad un regime speciale
semplificato se i ricavi annui non avessero superato la soglia di circa
130 milioni di lire (cifra così fissata dal d.m. 10 novembre 1998).
Inoltre l’art. 25, comma 1, della legge 133/99 stabiliva [con effetto
però non retroattivo] che i proventi derivanti dallo svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali non concorrono
alla formazione del reddito imponibile delle associazioni sportive che
applicano il regime della l. 398/91 al di sotto degli accennati 130
milioni (l’opzione cesserebbe comunque di effetti nel momento del
superamento del predetto tetto), purché però siano percepiti in via
occasionale e saltuaria. Orbene i proventi dichiarati dall’associazione
aggiudicataria non risultavano di carattere occasionale e saltuario, ed
in definitiva sarebbe stata la stessa natura delle prestazioni, come
specificate e richieste in capitolato, ad individuarne la loro natura
commerciale;
d) ne
conseguiva che il Comune non avrebbe dovuto attenersi alle dichiarazioni
della concorrente, ma verificare se effettivamente fosse in concreto un
soggetto esente dagli obblighi fiscali anzidetti. Ciò rendeva l’impugnato
atto di aggiudicazione illegittimo, oltre che per le esposte violazioni
di legge e la carenza di accertamenti istruttori, anche per difetto di
motivazione.
2. Gli appelli
in epigrafe rivestono connotati di fondatezza sotto tutti i profili.
L’argomentare
dei primi giudici, che a volte hanno in effetti sforato in dettami e
direttive di amministrazione attiva, fuoriuscendo così dai confini
della valutazione delle censure di legittimità e dell’efficacia
direttamente conformativa della suddetta valutazione, è complesso ma
risulta basarsi su fondamenta fallaci.
3. Si deve
anzitutto convenire con gli appellanti nella parte in cui hanno
lamentato che le considerazioni del Tribunale circa i dubbi sull’includibilità
dell’aggiudicataria nell’ambito dei soggetti indicati dall’art. 5
del capitolato speciale d’appalto ed i rischi di anomala competizione
tra soggetti imprenditoriali ed altri privi di lucro, riconducibili alla
partecipazione dell’associazione Delphinia, sono state rese dal
giudice territoriale ultra petita partium.
Per mezzo del
gravame di prime cure la Polisportiva appellata si è, infatti, limitata
ad eccepire che la menzionata Delphinia non era in possesso dei
requisiti di cui all’art. 12 del d.lg. 157/95, e ciò costituiva una
causa di esclusione dalla gara.
L’esame di
prima istanza andava limitato a questo aspetto, in quanto non era stato
lamentato, con il ricorso introduttivo, che la Delphinia non potesse
partecipare alla gara in quanto ONLUS.
La norma di
capitolato invocata, peraltro, nell’elencare, in generale, le
associazioni sportive, gli enti di promozione e gli altri soggetti
ammessi a partecipare, sembrava tutt’altro che precludere la
partecipazione degli enti non lucrativi.
4. Ma il punto
chiave del thema decidendum, che fa orientare il Collegio verso l’accoglimento
degli appelli in epigrafe, è il problema del potere-dovere dell’Amministrazione
comunale appaltante di disporre le verifiche tese, nello specifico, ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti circa l’assolvimento
degli obblighi fiscali.
In tal senso
recede in secondo ordine anche l’aspetto della regolarità fiscale, in
concreto, dell’associazione sportiva aggiudicataria, sul quale
entrambi gli appellanti, peraltro, non hanno evitato di soffermarsi, con
non poca dovizia di considerazioni.
Tanto premesso,
è vero che l’art. 12 del d.lg. 157/95, per il tramite del rinvio all’art.
11 del d.lg. 24 luglio 1992, n. 358, prevedeva l’esclusione dalla
partecipazione alle gare per i concorrenti che non fossero in regola con
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (nella
versione sostituita dall’art. 10 del d.lg. 25 febbraio 2000, n. 65, è
lo stesso art. 12 a recare direttamente una analoga previsione), ma non
per questo può dirsi che l’Amministrazione appaltante doveva, o che
comunque era nelle sue possibilità (con gli strumenti e le
professionalità necessarie), esprimere giudizi circa la regolarità
fiscale dell’associazione richiedente.
Nel nostro
sistema, nel cui ambito tra l’altro non è prevista una tipica forma
di certificazione pubblica di regolare assolvimento degli obblighi
fiscali, i controlli sul corretto adempimento dei predetti obblighi sono
disimpegnati esclusivamente dagli organi competenti dell’Amministrazione
tributaria, e la situazione non può ritenersi mutata solo per l’espletamento
di una procedura di gara.
Questo
ovviamente non esclude che l’Amministrazione, pur prendendo atto della
dichiarazione auto-attestativa dell’interessato, si attivi, anche
senza fermare la procedura di gara, sollecitando gli organi competenti
sul territorio affinché dispongano gli accertamenti del caso, in esito
ai quali possono intervenire misure sanzionatorie di vario profilo (nei
confronti della ditta che abbia reso dichiarazioni mendaci), nonché, se
possibile, di carattere ripristinatorio nei confronti dei soggetti
comunque danneggiati, ad esempio in relazione all’illegittima
partecipazione ad una procedura di gara.
Va però
escluso il quadro immaginato dall’appellata, e condiviso dal Tribunale
di prima istanza, dove è la stessa Amministrazione appaltante (per la
quale a questo punto dovrebbe ipotizzarsi la possibilità di avvalersi
di onerose consulenze esterne) a dover effettuare una valutazione di
merito, seppur solo presuntiva o meramente indiziaria, circa la
regolarità fiscale dell’impresa concorrente, sindacando quindi la
veridicità della dichiarazione resa dalla ditta richiedente, con tutte
le immaginabili conseguenze sulla celerità del dispiegarsi della
procedura di gara.
Ad avviso dell’appellata,
che riconosce come questo ( e non dunque la possibilità di una ONLUS di
partecipare alla gara, a norma del capitolato) sia l’aspetto chiave,
che ha portato peraltro i primi giudici ad assumere la contestata
decisione, a lei favorevole, il Comune di Caivano, a fronte della
dichiarazione dell’aggiudicataria "di non essere tenuta all’adempimento
degli obblighi relativi al possesso della partita IVA ed alla tenuta di
contabilità", avrebbe dovuto, per non incappare nella violazione
diretta dell’art. 12 del d.lg. 157/95, oltre che del principio della
par condicio tra i concorrenti, interpellare l’aggiudicataria e
verificare se fosse effettivamente un soggetto esente dagli obblighi
fiscali anzidetti. In sostanza il Comune avrebbe dovuto verificare,
anzitutto, l’avvenuta manifestazione di volontà optativa per il
regime agevolato (di cui all’art. 1 della l. 398/91), dopo di che, di
fronte ad un riscontro positivo, accertare se la concorrente superasse
il limite di proventi (per attività commerciali) previsto dalla
normativa vigente per poter continuare ad usufruire dei benefici.
In realtà bene
ha fatto l’Amministrazione, che di certo non aveva né il potere né,
tra l’altro, i mezzi per procedere alla verifica della regolarità
della posizione fiscale della Delphinia in relazione a prestazioni
pregresse, ad arrestarsi all’elemento dell’autocertificazione resa
dalla medesima e, non da ultimo, alla mancanza di atti di accertamento
tributario, adottati dagli organi competenti nei riguardi dell’aggiudicataria.
5. Del resto,
venendo al profilo successivo di doglianza, anche gli elementi che ad
avviso del Tribunale, in quanto concordanti indizi di una irregolarità
fiscale, dovevano necessariamente portare l’Amministrazione ad
avviare, in proprio, le necessarie verifiche, risultano quanto meno
opinabili.
Occorre (ed
occorreva) tener conto, infatti, che la Delphinia, come si evince dagli
atti di gara, gestisce un altro centro polisportivo, nel Comune di
Cisterna, cosicché i richiamati dati di bilancio potevano essere
agevolmente spiegati, alla stregua della normativa fiscale (art. 111
TUIR), in ragione delle attività svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti.
Così anche il
volume di entrate annue di circa 270 milioni di lire, ritenuto dal TAR
– nel merito – un rilevante indizio della condizione di
irregolarità fiscale dell’appellante e quindi elemento che avrebbe
dovuto indurre l’Amministrazione a compiere accertamenti fiscali più
approfonditi, poteva essere riconnesso all’attività resa dall’associazione
sportiva in esecuzione dei propri fini istituzionali, nella gestione di
un centro sportivo, e non risultava essere, dunque, necessariamente il
frutto di attività commerciale, ai sensi di legge.
Né di certo il
ragionamento portato avanti dall’Organo di prime cure, in adesione
alle censure dell’appellata, si appalesa convincente nella parte in
cui, con non condivisibile visione prognostica, l’irregolare posizione
fiscale dell’appellante è stata fatta discendere dal fatto che
questi, una volta assunto il servizio, avrebbe perso la qualifica di
ente no profit. La regolarità fiscale è una condizione attuale
rilevante al momento della richiesta di partecipazione alla gara, non
potendosi certamente procedere all’esclusione di un concorrente dalla
gara solo perché, pur avendo esso dichiarato il possesso dei requisiti,
si pronostica che li perderà in seguito.
In ogni caso,
anche qualora l’appellante perdesse i requisiti per il mantenimento
del regime fiscale agevolato degli enti non profit, perché, in ipotesi,
l’attività commerciale (non inerente ai fini istituzionali) venisse
ad assumere portata prevalente, non sarebbe impedito alla medesima di
sottoporsi al regime delle scritture contabili ed agli oneri fiscali dai
quali in precedenza era esentata, senza che si possa incidere sulla
posizione in gara già al momento della procedura selettiva, dando per
scontato un esito (futura posizione fiscale irregolare) che scontato non
lo è.
6. In
definitiva, a ragion veduta, nei limiti della sindacabilità di scelte
di per sé spettanti all’Amministrazione, e pur dovendosi d’altra
parte riconoscere che l’aggiudicataria non aveva dato di suo contezza
dell’esercizio dell’opzione per il regime semplificato a norma della
l. 389/91, i presunti elementi di irregolarità non apparivano comunque
tali da sollecitare doverosamente un indagine da parte degli organi di
polizia tributaria, né tanto meno da attivare verifiche da parte della
stessa stazione appaltante, alla quale dunque non può imputarsi la
carenza di istruttoria o di motivazione.
7. Alla stregua
delle riportate considerazioni, gli appelli riuniti di cui in epigrafe
vanno accolti e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
va respinto il ricorso di prime cure proposto dalla Polisportiva S.
Antimo.
Sussistono, ad
avviso del Collegio, i motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di giudizio, con riferimento ad entrambi i
gradi.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello riuniti indicati in epigrafe, li
accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso di primo grado proposto dalla S’Antimo.
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