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Consiglio
di Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3818
Revisione
prezzi
La
revisione dei prezzi è distinta dalla collaudazione dei lavori: l’una
è disciplinata dal D.l.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, l’altra dagli
artt. 91-107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350. La collaudazione con
correlativa “certificazione di regolare esecuzione”, attiene a
verifiche volte ad accertare che l’opera sia stata eseguita a regola
d’arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità
del contratto nonchè delle varianti approvate, ed inoltre che i dati
risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra
loro e con le risultanze di fatto e che i prezzi attribuiti e i compensi
determinati nella liquidazione finale corrispondano a quelli stipulati
in contratto. La revisione dei prezzi, invece, mira a determinare se si
sono verificate sul mercato condizioni tali da legittimare la modifica
dei prezzi stabiliti nel contratto di appalto mediante un confronto tra
i prezzi di contratto e quelli di mercato. Giudizio questo che non ha
nulla a che vedere con il collaudo né per l’oggetto né per i
parametri, e che è indipendente dalle risultanze dei registri di
contabilità. Ne consegue la corretta esclusione della possibilità di
applicare alla richiesta di revisione dei prezzi sia l’art. 91,
secondo comma, del R.D. n. 350/1895 sia l’art. 107 del medesimo
decreto là ove dispone che all’atto della firma del certificato di
collaudo l’appaltatore può aggiungere le domande che crede nel
proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo e che, se lo
sottoscrive senza accompagnarlo da domande, il certificato di collaudo e
le risultanze di esso si avranno da lui come definitivamente accertate.
Ciò perché entrambe le norme si riferiscono al controllo dei lavori
eseguiti e non già all’adeguamento dei prezzi stabiliti nel contratto
con quelli venutisi a determinare sul mercato. Alla revisione prezzi,
invece, si applica il disposto del D.l.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501,
che costituisce la disciplina speciale vigente in materia, con effetti
derogativi rispetto alle norme contrarie. L’art. 2 del citato
D.l.c.p.s. dispone che “le domande di revisione devono, a pena di
decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di
collaudo dei lavori”, ma non prevede anche che tali domande
revisionali debbano essere riproposte in sede di collaudazione e
liquidazione finale. L’unica decadenza prevista dalla legislazione
vigente in materia di revisione prezzi è quella contenuta nel citato
art. 2: è quindi sufficiente che la relativa domanda sia presentata
prima della firma del certificato di collaudo, senza che debba
necessariamente essere riproposta in tale momento. Il descritto
orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la
quale ha ribadito che nell’ambito della disciplina pubblicistica
dell’appalto, l’onere dell’appaltatore di inserire le proprie
pretese nei confronti dell’ente appaltante nel registro di contabilità
e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli
artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze
inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle
opere eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei
prezzi, con riguarda alle quali ultime è sufficiente che la relativa
domanda sia comunque presentata “prima della firma del certificato di
collaudo” senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel
documento. E d'altra parte i diritti ormai tacitati sono quelli
derivanti dai compensi di contratto; non gli altri, derivanti dalla
revisione sui prezzi.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Il Comune di
Roverbella, con contratto rep. n. 2890 del 5 agosto 1989, ha appaltato
all’A.T.I. Coghi s.p.a. e Marcazzani s.r.l. i lavori di costruzione
della rete fognaria e impianti di depurazione nelle frazioni di Canedole
e Pellaloco, 1° stralcio, per l’importo di L. 525.056.103.
Successivamente, con contratto rep. n. 3014 del 30 ottobre 1990, ha
appaltato alla stessa A.T.I. il 2° stralcio dei lavori, per un importo
di L. 203.722.587.
Con due
distinte note in data 15 febbraio 1992, ricevute al protocollo del
Comune in data 18 febbraio 1992, il legale rappresentante della società
capogruppo dell’A.T.I. appaltatrice ha inoltrato domanda di revisione
prezzi relativamente ad entrambi gli appalti.
In data 8
maggio 1992, il legale rappresentante della società capogruppo ha
sottoscritto il certificato di regolare esecuzione, che ad ogni effetto
sostituisce il collaudo, dei lavori del 1° stralcio, nel quale il
credito residuo dell’impresa è stato quantificato in L. 4.234.107,
espressamente accettato dall’impresa suddetta a "tacitazione di
ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente
certificato". Nella stessa data è stato sottoscritto il
certificato di regolare esecuzione relativo al 2° stralcio, nel quale
il residuo credito dell’impresa, quantificato in L. 875.453, è stato
accettato dall’impresa a "tacitazione di ogni suo diritto ed
avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato".
Né nel
certificato di regolare esecuzione relativo al 1° stralcio, né in
quello relativo al 2° stralcio è stata proposta riserva in ordine al
riconoscimento della revisione prezzi.
Con distinte
deliberazioni n.ri 730 e 731 del 29 dicembre 992, il Comune di
Roverbella, rilevato che la Coghi s.p.a., capogruppo dell’A.T.I.,
aveva sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori
senza nulla eccepire in ordine alla revisione prezzi ed anzi accettando
la liquidazione proposta, respingeva le domande revisionali.
Avverso detti
provvedimenti la Coghi s.p.a., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I.,
proponeva ricorso, ai sensi del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501,
chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto alla revisione prezzi.
Con decreto 24
gennaio 1996, notificato in uno con il parere n. 3357 del 14 febbraio
1995 della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi
contrattuali delle opere pubbliche, il Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dei Lavori pubblici ha accolto il ricorso,
dichiarando il Comune di Roverbella tenuto alla revisione dei prezzi.
Con atto
notificato il 1° aprile 1996 il Comune di Roverbella ha impugnato l’anzidetto
decreto ministeriale, deducendo i seguenti motivi:
I) Negozio
estintivo di pretesa patrimoniale. Sua efficacia tra le parti. Mancato
riconoscimento. Violazione degli artt. 1321 e 1322 Cod. civ..
Il decreto
ministeriale non ha considerato che, per effetto della sottoscrizione
per accettazione – da parte dell’impresa – del certificato di
regolare esecuzione e dell’approvazione – da parte dell’Amministrazione
comunale – del predetto certificato, le parti hanno, in realtà, posto
in essere una definizione negoziale di ogni rapporto patrimoniale
derivante dall’appalto.
In altri
termini, la clausola "a tacitazione di ogni suo diritto ed avere
per i lavori di cui è oggetto il presente certificato"
sottoscritta dall’impresa esecutrice dei lavori si configura come del
tutto incompatibile con la volontà di mantenere ancora in essere la
richiesta di revisione prezzi antecedentemente formulata.
II) Falsa
applicazione dell’art. 107 R.D. 25.5.1895 n. 350. Violazione di legge.
Ai sensi della
norma epigrafata, la mancata riproposizione, al momento della
sottoscrizione del certificato di collaudo, delle domande importa la
decadenza dalle stesse.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia,
con sentenza 20 marzo 2000, n. 224, ha respinto il ricorso.
Con ricorso
depositato l’11 ottobre 2000, il Comune di Roverbella ha proposto
appello avverso l’anzidetta sentenza, riproponendo i motivi già
dedotti in primo grado.
La Coghi s.p.a.
in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Marcazzani
s.r.l. si è costituita in giudizio e, con memoria depositata il 23
febbraio 2001, ha chiesto il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Con il primo
motivo il Comune deduce che la sottoscrizione da parte dell’appaltatore
del certificato di regolare esecuzione contenente la proposta di
pagamento all’impresa di una somma "a tacitazione di ogni suo
diritto ed avere per lavori di cui . . . è oggetto il presente
certificato" è da interpretare quale rinuncia esplicita al diritto
di ottenere la revisione dei prezzi, avendo in tal modo l’appaltatore
fatto propria una quantificazione del residuo credito che non includeva
la revisione. Ciò sulla base di una presunta natura contrattuale del
certificato di collaudo che, a dire dell’appellante, si forma con il
consenso di entrambe le parti, committente ed appaltatore.
Con il secondo
e terzo motivo, il Comune appellante censura la sentenza per non aver
attribuito alla firma del certificato di collaudo (rectius:
regolare esecuzione), senza domande e riserve, il valore di rinuncia
espressa alla precedente domanda di revisione prezzi. Contesta, quindi,
l’assunto del T.A.R. laddove afferma che la mancata riproposizione
della domanda di revisione prezzi in sede di collaudo non toglie
efficacia alla richiesta inoltrata nei termini di cui all’art. 2 del
D.l.c.p.s. n. 1501/1947.
In sintesi l’appellante
sostiene l’assoggettabilità della revisione prezzi all’istituto
della riserva e, conseguentemente, la decadenza/rinuncia per la mancata
reiterazione in sede di collaudo.
Il ricorso è
infondato.
La revisione
dei prezzi è ben distinta dalla collaudazione dei lavori: l’una è
disciplinata dal D.l.c.p.s. 6 dicembre 1947 n. 1501, l’altra dagli
artt. 91-107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350.
La
collaudazione con correlativa "certificazione di regolare
esecuzione", attiene a verifiche volte ad accertare che l’opera
sia stata eseguita a regola d’arte, secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformità del contratto nonchè delle varianti
approvate, ed inoltre che i dati risultanti dai conti e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto e che
i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale
corrispondano a quelli stipulati in contratto.
La revisione
dei prezzi, invece, mira a determinare se si sono verificate sul mercato
condizioni tali da legittimare la modifica dei prezzi stabiliti nel
contratto di appalto mediante un confronto tra i prezzi di contratto e
quelli di mercato. Giudizio questo che non ha nulla a che vedere con il
collaudo né per l’oggetto né per i parametri, e che è indipendente
dalle risultanze dei registri di contabilità.
Ne consegue la
corretta esclusione della possibilità di applicare alla richiesta di
revisione dei prezzi sia l’art. 91, secondo comma, del R.D. n.
350/1895 sia l’art. 107 del medesimo decreto là ove dispone che all’atto
della firma del certificato di collaudo l’appaltatore può aggiungere
le domande che crede nel proprio interesse rispetto alle operazioni di
collaudo e che, se lo sottoscrive senza accompagnarlo da domande, il
certificato di collaudo e le risultanze di esso si avranno da lui come
definitivamente accertate.
Ciò perché
entrambe le norme si riferiscono al controllo dei lavori eseguiti e non
già all’adeguamento dei prezzi stabiliti nel contratto con quelli
venutisi a determinare sul mercato.
Alla revisione
prezzi, invece, si applica il disposto del D.l.c.p.s. 6 dicembre 1947 n.
1501, che costituisce la disciplina speciale vigente in materia, con
effetti derogativi rispetto alle norme contrarie. L’art. 2 del citato
D.l.c.p.s. dispone che "le domande di revisione devono, a pena di
decadenza, essere presentate prima della firma del certificato di
collaudo dei lavori", ma non prevede anche che tali domande
revisionali debbano essere riproposte in sede di collaudazione e
liquidazione finale.
L’unica
decadenza prevista dalla legislazione vigente in materia di revisione
prezzi è quella contenuta nel citato art. 2: è quindi sufficiente che
la relativa domanda sia presentata prima della firma del certificato di
collaudo, senza che debba necessariamente essere riproposta in tale
momento.
Il descritto
orientamento è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la
quale, con sentenza della Prima Sezione 16 giugno 1997 n. 5373, ha
ribadito che nell’ambito della disciplina pubblicistica dell’appalto,
l’onere dell’appaltatore di inserire le proprie pretese nei
confronti dell’ente appaltante nel registro di contabilità e nel
conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91
e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti
alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere
eseguite, ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei
prezzi, con riguarda alle quali ultime è sufficiente che la relativa
domanda sia comunque presentata "prima della firma del certificato
di collaudo" senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel
documento.
E d'altra parte
i diritti ormai tacitati sono quelli derivanti dai compensi di
contratto; non gli altri, derivanti dalla revisione sui prezzi.
Per le
considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del
grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, respinge l’appello.
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