|
Consiglio
di Stato, sez. V, 10 luglio 2002, n. 3842
Accesso ai
documenti
L’art.
10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109) 1994
dispone che “ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei
lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
dell’impresa”. La norma è di immediata applicazione anche ai
rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del
testo regolamentare che la contiene, come espressamente dichiarato dal
successivo art. 232. La definizione di ‘riservata’, data alla
relazione del collaudatore e del direttore dei lavori dall’art. 31 bis
L. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall’art. 9 D.L. 3 aprile 1995
n. 101, denota che il legislatore ha voluto impedire la diffusione delle
relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in
quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra
l’amministrazione e l’appaltatore concernente l’esecuzione del
contratto, nella quale si fronteggiano interessi di natura patrimoniale
e che solo indirettamente, per le possibili conseguenze sulla finanza
pubblica, presentano riflessi di ordine pubblicistico.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Con ricorso ai
sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, notificato il 27
dicembre 2001, la Ditta Fanetti esponeva di avere eseguito per il Comune
di Castellina in Chianti la costruzione di una piscina e che i lavori
sono stati collaudati con l’applicazione di una penale per il ritardo
non coperto dalle sospensioni di lavori. In pendenza della lite che ne
è seguita, la Ditta ricorrente ha chiesto invano al Comune copia delle
relazioni riservate presentate dal Direttore dei Lavori e dal
Collaudatore. Essa, pertanto, ha chiesto l’annullamento del silenzio
prestato dall’Amministrazione sulla istanza di accesso documentale e
la condanna del Comune alla consegna dei documenti.
Con la sentenza
indicata in epigrafe il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso,
annullato il silenzio, dichiarato l’obbligo del Comune di rilasciare
la documentazione in questione.
Di tale
sentenza il Comune chiede la riforma, in quanto errata per violazione
dell’art. 10 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in relazione all’art. 24
della Legue 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento anche alla nonna
transitoria contenuta nell’art. 232 del predetto D.P.R. n. 554/1999;
violazione dell’art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come
introdotto con il D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella Legge 2
giugno 1995 n. 216.
La ditta
appellata non si è costituita in giudizio.
La causa è
stata trattata all’udienza pubblica del 2 luglio 2002, nella quale,
sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L’appello è
fondato.
L’art. 10 del
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109) 1994
dispone testualmente che "ai sensi dell’art. 24 della Legge 7
agosto 1990 n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate
del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve dell’impresa".
La norma è di
immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al
momento di entrata in vigore del testo regolamentare che la contiene,
come espressamente dichiarato dal successivo art. 232.
L’impresa
ricorrente, appaltatrice dei lavori ai quali si riferiscono le relazioni
riservate del direttore dei lavori e del collaudatore da essa richieste,
non aveva, pertanto, diritto ad ottenerne copia e, corrispondentemente,
il Comune non era tenuto a consentirne l’accesso. Il suo rifiuto
mediante silenzio è, in conseguenza, legittimo.
Si è già
rilevato in proposito che la definizione di ‘riservata’, data alla
relazione del collaudatore e del direttore dei lavori dall’art. 31 bis
L. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall’art. 9 D.L. 3 aprile 1995
n. 101, denota che il legislatore ha voluto impedire la diffusione delle
relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in
quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra l’amministrazione
e l’appaltatore concernente l’esecuzione del contratto, nella quale
si fronteggiano interessi di natura patrimoniale e che solo
indirettamente, per le possibili conseguenze sulla finanza pubblica,
presentano riflessi di ordine pubblicistico (Cons. Stato, Sez. V, 10
dicembre 1999, n. 814; id., 20 dicembre 1999 n. 2128).
L’appello va,
pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in
epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge il ricorso proposto in primo grado.
|