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Consiglio di
Stato Sezione V - Decisione 16 luglio 2002 n. 3970
Appalto
concorso
La recente
normativa in materia di lavori pubblici da affidare mediante appalto
concorso con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all'art.21 L. 11.2.1994 n.109 e successive
modificazione ed all'art. 91 del D.P.R. 21.12.1994 n.554, si
caratterizza per l'introduzione di precise limitazioni al potere
discrezionale dell'Amministrazione sulla valutazione delle offerte,
richiedendosi in primo luogo che l'Amministrazione indichi nel bando, in
ordine di importanza, gli elementi e sub-elementi di cui terrà conto
per l'attribuzione dei relativi punteggi ed in secondo luogo specifichi
i parametri numerici di valutazione di tali elementi. Analoga disciplina
vale ora anche per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
con l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.23 D. L.vo
17.3.1957 n.157. Di conseguenza, sulla base della nuova normativa,
qualora il bando di gara o la lettera di invito non dovessero precisare
in modo adeguato i criteri per la determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la questione di legittimità dovrebbe
essere sollevata con riferimento alla disciplina di gara e non con
riguardo all'attività preliminare delle Commissioni aggiudicatrici,
alle quali può competere ormai solo un modesto potere integrativo di
sottovoci nell'ambito delle categorie principali già definite, al fine
di una più completa valutazione delle peculiarità delle offerte, purchè
ciò avvenga prima dell'apertura dei plichi.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Con il primo
appello, il comune di Carloforte ha fatto presente che con la sentenza
appellata era stato accolto il ricorso proposto dalla società
Ecoserdiana avverso la delibera comunale n.113 del 21.4.1999, di
affidamento del servizio di nettezza urbana per un periodo di quattro
anni alla società Waste Management (già società SASPI); che il TAR
aveva accolto il quarto motivo, con il quale la ricorrente aveva
lamentato, in considerazione della ritenuta inidoneità per genericità
dei criteri fissati nel bando e nella lettera di invito per la
valutazione delle offerte, la mancata previsione da parte della
Commissione di gara di criteri specificativi; che in tal modo non si era
tenuto conto che la Commissione nel verbale n.4, prima della valutazione
delle offerte, aveva specificato che la valutazione sarebbe avvenuta
accertando preliminarmente il rispetto delle specifiche tecniche
contenute nel disciplinare di gara e quindi le soluzioni prospettate
onde individuare il progetto migliore mediante la comparazione tra i
medesimi, con l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri
stabiliti nel bando di gara (1.valore tecnico o qualità dei servizi ,
max punti 45; corrispettivo annuo, max punti 35; organizzazione di mezzi
e personale, max punti 20; per un totale massimo di punti 100); che
d'altra parte la sentenza non aveva precisato le ragioni per cui i
criteri fissati non erano idonei ; che il TAR si era limitato ad
annullare solo la deliberazione di approvazione degli atti di gara,
senza toccare il bando di gara, la lettera di invito ed i verbali di
gara, per cui il Comune era stato costretto all'affidamento temporaneo
del servizio in attesa della decisione di appello; che detta sentenza
era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
1.contraddittorietà,
omessa motivazione, omessa pronuncia, perplessità, illogicità e
violazione del bando;
2.falsa
applicazione dei principi in materia di appalto concorso, violazione
della legge speciale di gara, motivazione carente e contraddittoria.
Ha poi rilevato
che comunque erano infondate anche le censure non esaminate dal TAR in
quanto:
-la SASPI aveva
allegato alla propria offerta tutta la documentazione richiesta ed era
irrilevante che nei verbali di gara non si fosse dato atto di ciò e
comunque la medesima carenza era riscontrabile anche per la Ecoserdiana;
-non poteva
ritenersi di per sé insufficiente il tempo impiegato dalla Commissione
per la valutazione dei progetti anche se fosse stato di 7 ore e comunque
occorreva tener conto di una parte del tempo della seduta della
mattinata del 13 aprile dedicato all'esame delle offerte;
-la valutazione
delle offerte operata dalla Commissione non poteva ritenersi generica ed
i vari punteggi erano stati assegnati comparando le varie offerte tra di
loro;
-la valutazione
dell'offerta della Ecoserdiana non era stato parziale o insufficiente ;
-il giudizio
della Commissione sulla preferenza dello svolgimento del servizio in
orario notturno sia nel periodo estivo che in quello invernale non era
irragionevole in considerazione delle ragioni addotte ignieco-sanitarie,
di traffico e viabilita, nonché della precisazione contenuta nel
capitolato d'appalto della piena soddisfazione dell'utenza e
dell'Amministrazione sull'attuale svolgimento del servizio in orario
notturno;
-nel progetto
dell'Ecoserdiana e nell'allegata documentazione tecnica non si faceva
alcuna menzione della fornitura degli ulteriori 20 cassonetti, richiesti
dal disciplinare come quota di riserva, per cui la Commissione ne aveva
preso atto nel giudizio complessivo;
-i servizi
aggiuntivi offerti dalla Ecoserdiana (spazzamento pomeridiano delle vie
principali e raccolta olii esausti) erano stati valutati dalla
Commissione, mentre l'offerta di altri servizi non previsti dal
disciplinare (ad es. raccolta carta e plastica e pulizia piazza
principale ) non era stata menzionata, in quanto comuni anche alle altre
concorrenti;
-il servizio
aggiuntivo della pulizia dell'area cimiteriale offerto dalla SASPI aveva
carattere innovativo in quanto non previsto nel contratto del precedente
gestore e non era stato indicato dagli altri concorrenti, per cui
correttamente era stato valutato positivamente dalla Commissione;
-la censura in
ordine alle difficoltà che incontrerebbe la SASPI nel rispettare
l'orario di servizio in considerazione dei cassonetti utilizzati e dei
mezzi di raccolta adoperati non teneva conto dello speciale sistema di
telecamere di cui erano dotati i mezzi offerti e comunque era aspetto
che riguardava l'esecuzione del contratto;
-l'impiego di
un maggior numero di addetti da parte della Ecoserdiana era stato tenuto
presente in sede di valutazione delle offerte, ma il relativo punteggio
per la voce cumulativa "organizzazione di mezzi e personale"
doveva tener conto anche dell'organizzazione dei mezzi;
-il punteggio
assegnato per l'offerta economica alla Ecoserdiana (3 punti), rispetto
ad 1 punto attrbuito alla SASPI, non poteva ritenersi inadeguato in
considerazione che la differenza tra le due offerte era di appena £.6
milioni rispetto alla base d'asta di £. 1 miliardo.
Con atto
depositato il 13.6.2000, la società Ecoserdiana si è costituita in
giudizio proponendo anche appello incidentale.
Ha rilevato che
il TAR, nell'accogliere il quarto motivo di ricorso e nel dichiarare
assorbite le altre censure, aveva annullato tutti gli atti impugnati e
non solo la delibera G.M. n.113/1999, contrariamente a quanto ritenuto
dall'appellante; che nella specie il bando di gara e la lettera di
invito avevano previsto dei criteri del tutto generici di valutazione
delle offerte e comunque non era stata fornita un'adeguata motivazione
in ordine alla scelta operata, impedendo in tal modo di accertare e
verificare l'iter logico seguito.
Ha poi preso
atto che l'aggiudicataria aveva dimostrato di aver fornito le
dichiarazioni richieste dall'art 3 del bando, riproponendo le ulteriori
specifiche censure di 1° grado dichiarate assorbite dal TAR, e
precisamente:_
-era
insufficiente il tempo di 7 ore impiegato dalla Commissione di gara per
la valutazione delle offerte;
-la Commissione
non aveva comparato i diversi progetti, formulando giudizi generici e
superficiali;
-il punteggio
complessivo era stato assegnato ai partecipanti alla gara sulla base di
criteri di valutazione delle offerte ampi e generici;
-le
caratteristiche di ciascun progetto erano state indicate in modo
parziale ed impreciso, ad es. era falso che la Ecoserdiana non avesse
messo a disposizione almeno 20 cassonetti di riserva, trattandosi di
obbligo contemplato nel capitolato speciale, specificamente accettato;
inoltre nessuna disposizione di gara indicava come preferibile lo
svolgimento del servizio nelle ore notturne; alcuni servizi offerti
dalla SASPI venivano qualificati come innovativi (pulizia area
cimiteriale), mentre essi rientravano nel normale servizio di raccolta
dei rifiuti ex art. 7 D.L.vo n.22/1997; altre volte i servizi aggiuntivi
non venivano richiamati, come quelli offerti dalla Ecoserdiana; altri
servizi offerti non erano stati adeguatamente valutati;
-erano stati
poi sopravalutati altri servizi proposti dalla SISPA (diserbo stradale e
pulizia aree di interesse comune;
-il progetto
predisposto dalla SISPA non consentiva di rispettare l'orario previsto
per il servizio in relazione al tipo di mezzi da impiegare, non aveva
previsto veicoli di riserva in caso di guasto di quelli ordinari e non
teneva conto della chiusura domenicale della discarica di Carbonia, ove
dovevano essere trasportati i rifiuti;
-nonostante che
avesse offerto l'impiego di un maggior numero di addetti le erano stati
attirubiti 18 punti per organizzazione di mezzi e di personale a fronte
dei 20 punti assegnati alla SISPA.
La medesima
sentenza è stata impugnata anche dalla società Waste Mnagement Italia
(incorporante della SASPI), con il secondo appello.
Sono state
dedotte censure analoghe a quelle avanzate dal Comune.
Anche per tale
appello, la società Ecoserdiana si è costituita in giudizio ed ha
proposto analogo appello incidentale.
La Waste
Management Italia si è costituita nel primo appello ed il comune di
Carloforte ha fatto altrettanto per il secondo appello.
In prossimità
dell'udienza del 26.2.2002, tutti le parti hanno presentato memoria
conclusiva,.
Alla pubblica
udienza del 26.2.2002, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza
del T.A.R. Sardegna n.303 del 31.3.2000, è stato accolto il ricorso
proposto dalla società Ecoserdiana avverso la deliberazione G.M del
comune di Carloforte n.113/1999 di aggiudicazione dell'appalto concorso
del servizio di nettezza urbana a favore della società SASPI (poi
incorporata dalla società Waste Management Italia) .
Avverso detta
sentenza hanno proposto autonomo appello sia il comune di Carloforte che
la società Waste Management.
In entrambi i
ricorsi si è costituita la società Ecosordiana, che ha specificamente
riproposto le censure del ricorso originario ritenute assorbite dal TAR.
2.Detti
appelli, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai
fini di un'unica decisione.
3.Essi sono
fondati.
3.1.Il TAR ha
ritenuto di accogliere la censura con la quale la società ricorrente
aveva lamentato, in considerazione della ritenuta inidoneità per
genericità dei criteri fissati nel bando e nella lettera di invito per
la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la mancata fissazione da parte della
Commissione di gara di ulteriori criteri specificativi.
3.2.Il
principio enunciato dal TAR, pur trovando riscontro nella giurisprudenza
di questo Consiglio (V. la decisione di questa Sezione, n.751 del
25.11.1988) è strettamente legato alla normativa previgente (art. 91
R.D. 23.5.1924 n.827 per le Amministrazioni statale ed art.286 R.D.
3.3.1934 n.383 per gli Enti locali), la quale non prescriveva di
indicare nel bando di gara o nella lettera di invito i criteri di
valutazione delle offerte presentate dai partecipanti alle gare da
aggiudicare mediante appalto concorso o lo prevedeva solo in modo
generico (art.24, 1° comma lett. b, L. 8.8.1977 n.584). Per cui, al
fine di delimitare l'ampio potere di valutazione spettante in materia,
costituiva all'epoca principio dominante quello secondo cui, in mancanza
dell' enunciazione di adeguati parametri di valutazione delle offerte
nella normativa di gara (bando di gara, lettera di invito e capitolato
speciale), la Commissione aggiudicatrice doveva preventivamente
precisarli prima di procedere all'apertura dei plichi (V. le decisioni
di questo Consiglio, sez. VI, n.566 del 15.11.1982 e n.1072 del
24.6.1994).
La recente
normativa in materia di lavori pubblici da affidare mediante appalto
concorso con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all'art.21 L. 11.2.1994 n.109 e successive
modificazione ed all'art. 91 del D.P.R. 21.12.1994 n.554, si
caratterizza per l'introduzione di precise limitazioni al potere
discrezionale dell'Amministrazione sulla valutazione delle offerte,
richiedendosi in primo luogo che l'Amministrazione indichi nel bando, in
ordine di importanza, gli elementi e sub-elementi di cui terrà conto
per l'attribuzione dei relativi punteggi ed in secondo luogo specifichi
i parametri numerici di valutazione di tali elementi (V. la decisone di
questa Sezione n.578 del 9.2.2001).
Analoga
disciplina vale ora anche per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi con l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.23
D. L.vo 17.3.1957 n.157 (richiamato nel bando di gara e nella lettera di
invito) e conseguenti specificazioni (V. art. art.2 D.P.C.M.27.2.1977
n.116 e 13.5.1999 n.117).
3.3.Di
conseguenza, sulla base della nuova normativa, qualora il bando di gara
o la lettera di invito non dovessero precisare in modo adeguato i
criteri per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la questione di legittimità dovrebbe essere sollevata con
riferimento alla disciplina di gara e non con riguardo all'attività
preliminare delle Commissioni aggiudicatrici, alle quali può competere
ormai solo un modesto potere integrativo di sottovoci nell'ambito delle
categorie principali già definite, al fine di una più completa
valutazione delle peculiarità delle offerte, purchè ciò avvenga prima
dell'apertura dei plichi (V. le decisioni di questa Sezione n.412 del
13.4.1999, n.3622 del 26.6.2000 e n. 5691 del 31.10.2001).
3.3.Nella
specie, il bando di gara e la lettera di invito avevano tenuto conto
della nuova normativa ed avevano indicato non solo gli elementi da
valutare, in ordine decrescente di importanza, ma anche il peso da
attribuire a ciascuno di essi nell'ambito dei 100 punti attribuibili
(1.valore tecnico o qualità dei servizi resi: max punti 45;
corrispettivo annuo: max punti 35; organizzazione di mezzi e personale:
max punti 20).
Inoltre, era
prevista nel capitolato d'appalto la predisposizione del progetto
esecutivo del servizio, da allegare all'offerta, con l'indicazione degli
aspetti più rilevanti che dovevano essere precisati da ciascun
partecipante (tra cui le modalità di svolgimento del servizio, i mezzi
da adoperare ed il personale da utilizzare).
3.4.Per cui, la
normativa di gara disciplinava in modo sufficientemente dettagliato i
criteri di valutazione delle offerte e perciò, contrariamente a quanto
ritenuto dal TAR, la Commissione di gara non aveva l'obbligo di
procedere ad ulteriori specificazioni (V. la decisione di questo
Consiglio, sez. VI, n.860 del 14.2.2002).
3.5.Occorre
procedere, pertanto, all'esame delle censure proposte in 1° grado dalla
società Ecosordiana e dichiarate assorbite dal TAR, ora riproposte.
Preso atto
della rinuncia della società appellata alla censura svolta in 1° grado
relativa alla mancanza di alcune dichiarazioni da parte della SASPI, le
ulteriori doglianze sono infondate.
3.5.1.Priva di
pregio è innanzitutto la lamentela relativa all'esiguità del tempo
utilizzato dalla Commissione di gara per la valutazione delle offerte
(circa 7 ore).
Trattasi di
aspetto di per sè non sindacabile in sede di legittimità, non essendo
possibile nè un computo presuntivo, né la determinazione del tempo
dedicato nella valutazione delle singole offerte, tanto più che nelle
specie le Ditte partecipanti alla gara erano solo tre ed i relativi
progetti, trattandosi dell'ordinario servizio di nettezza urbana, non
potevano ritenersi particolarmente complessi.
D'altra parte,
l'eventuale ristrettezza dei tempi a disposizione non potrebbe che
ripercuotersi sulla correttezza della valutazione operata dalla
Commissione di gara, per cui appare sufficiente l'esame delle censure
che contestano sotto vari aspetti la completezza e l'adeguatezza dei
giudizi espressi con riferimento ai singoli progetti predisposti dai
concorrenti.
3.5.2.
Peraltro, neppure sotto quest'ultimo riguardo le censure di 1° grado
possono essere condivise.
La valutazione
delle offerte operata dalla Commissione non può ritenersi generica in
quanto per i singoli elementi da valutare non solo è stato attribuito
uno specifico punteggio sulla base di parametri predeterminati e
comparando le varie offerte tra di loro, ma è stata fornita anche una
adeguata, sia pur sintetica motivazione.
Invero, mentre
nel progetto della Ecoserdiana è stata ritenuta presente una buona
specificazione dei servizi offerti, con adeguata organizzazione di mezzi
e personale, e non preferibile la previsione dello svolgimento del
servizio invernale nella fase diurna; invece per quello della SASPI, pur
esso considerato di buona specificazione in relazione alle modalità e
mezzi di attuazione, è stato espresso il giudizio di migliorativo
rispetto alle previsioni di capitolato, sia con riferimento alla
previsione del servizio notturno non solo nel periodo estivo ma anche in
quello invernale, sia con riguardo all'offerta di alcuni servizi
aggiuntivi di interesse dell'Amministrazione (ad es. pulizia area
cimiteriale e di alcune aree di interesse comune).
D'altronde, il
giudizio della Commissione sulla preferenza dello svolgimento del
servizio in orario notturno sia nel periodo estivo che in quello
invernale non può ritenersi irragionevole in considerazione delle
ragioni addotte ignieco-sanitarie, di traffico e viabilita, nonché
della precisazione contenuta nel capitolato d'appalto della piena
soddisfazione dell'utenza e dell'Amministrazione sull'attuale
svolgimento del servizio in orario notturno.
Né nel
progetto dell'Ecoserdiana e nell'allegata documentazione tecnica si
faceva alcuna menzione della fornitura degli ulteriori 20 cassonetti,
richiesti dal disciplinare come quota di riserva, per cui la Commissione
ne ha giustamente preso atto nel giudizio complessivo.
Inoltre, i
servizi aggiuntivi offerti dalla Ecoserdiana (spazzamento pomeridiano
delle vie principali e raccolta olii esausti) erano stati considerati
dalla Commissione, mentre l'offerta di altri servizi non previsti dal
disciplinare (ad es. raccolta carta e plastica e pulizia piazza
principale ) non era stata menzionata, in quanto comuni anche alle altre
concorrenti, come rilevato dagli appellanti.
Invece,
correttamente il servizio aggiuntivo della pulizia dell'area cimiteriale
offerto dalla SASPI è stato considerato innovativo in quanto non
previsto nel contratto del precedente gestore ed inoltre non era stato
indicato dagli altri concorrenti, come rilevato dagli appellanti.
La censura in
ordine alle difficoltà che incontrerebbe la SASPI nel rispettare
l'orario di servizio in considerazione del tipo di cassonetti utilizzati
e dei mezzi di raccolta adoperati, impinge nel merito delle valutazioni
riservate all'Amministrazione e comunque non tiene conto dello speciale
sistema di telecamere di cui erano dotati i mezzi offerti, come rilevato
dagli appellanti.
Infine,
l'impiego di un maggior numero di addetti da parte della Ecoserdiana era
stato tenuto presente in sede di valutazione delle offerte, ma il
relativo punteggio per la voce cumulativa "organizzazione di mezzi
e personale" doveva tener conto anche dell'organizzazione dei
mezzi.
Il punteggio
poi assegnato per l'offerta economica alla Ecoserdiana (3 punti),
rispetto ad 1 punto attribuito alla SASPI, non poteva ritenersi
inadeguato in considerazione che la differenza tra le due offerte era di
appena £.6 milioni rispetto alla base d'asta di £. 1 miliardo.
4. Per quanto
considerato, gli appelli devono essere accolti.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
Riunisce ed
accoglie gli appelli indicati in epigrafe e per l’effetto, in riforma
della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.
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