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Consiglio di
Stato - Sezione VI - Decisione 19 luglio 2002 n. 4007
Offerte anomale
La Corte
europea ha ritenuto incompatibile con la Direttiva CEE 93/37 del
14.6.1993 una normativa ed una prassi amministrativa che consenta
all'Amministrazione aggiudicatrice di escludere come anormalmente bassa
un'offerta, basandosi unicamente sulle giustificazioni relative alle
voci di prezzo più significative presentate in allegato all'offerta
stessa senza che l'amministrazione aggiudicataria abbia proceduto ad un
qualsiasi esame in contraddittorio delle offerte sospette formulando
richieste di chiarimento sui punti dubbi emersi nel corso di una prima
verifica...
Condizione perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del
danno è la positiva verifica di tutti i requisiti di legge: oltre alla
lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata
dall'ordinamento (il "danno ingiusto"), è indispensabile che
sia accertata anche la colpa (o dolo) dell'Amministrazione. Non può
configurarsi colpa dell'Amministrazione ove la violazione delle regole
da parte di questa sia l'effetto di un errore scusabile, e se alla
stessa Amministrazione non possano essere mosse censure sul piano della
diligenza e della perizia.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Il Consorzio
Ventuno ha indetto un pubblico incanto per <<l'appalto dei lavori
di esecuzione delle opere strutturali, civili e di finitura degli
impianti di condizionamento, idrico-fognari ed antincendio, degli
impianti elettrici, speciali e della cabina di media tensione, degli
impianti di rilevazione fumi, telesorveglianza e controllo accessi
relativi all'edificio 3 del parco scientifico e tecnologico della
Sardegna, sede di Pila – Cagliari>>.
Stabiliva il
bando che la gara si sarebbe svolta ai sensi dell'art.3 del R.D.
18.11.1929 n.2440 e che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in base al
criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, osservando la
procedura di cui all'art.21 della L. 11.2.1994 n.109 e succ. mod. ed
integr..
Prevedeva,
inoltre, il medesimo bando che, ai fini della partecipazione, i
concorrenti avrebbero dovuto produrre, tra l'altro, una busta (busta B)
contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione: a) elenco
descrittivo delle categorie dei lavori; b) giustificazioni sulle voci di
prezzo più significative indicate dall'amministrazione; c) analisi di
ciascun prezzo.
Alla procedura
concorsuale hanno partecipato diversi concorrenti, tra cui l'A.T.I.
costituita tra il Consorzio Emiliano Romagnolo (C.E.R.) e la Fimco s.p.a.,
e quella costituita tra l'Adanti s.p.a. ed il Consorzio Cooperative
Costruzioni (C.C.C.), proponendo rispettivamente ribassi del 19,77% e
del 17,67%, entrambi superiori alla soglia di anomalia.
In sede di
verifica della congruità dell'offerta la commissione a tal fine
costituita, ha esaminato le giustificazioni preventive prodotte
dall'A.T.I. che aveva praticato il maggior ribasso e, ritenendo mancanti
le analisi dei prezzi relativi alle opere impiantistiche (verbale in
data 1.12.1999), l'ha esclusa dalla gara, che è stata, poi,
provvisoriamente aggiudicata all'A.T.I. Adanti – C.C.C. (verbale in
data 24.12.1999).
Recependo le
conclusioni della suddetta Commissione il Comitato Tecnico di Gestione
del Consorzio Ventuno, ha, infine, con delibera 29.12.1999 n.29/249/99,
disposto l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. C.E.R. – Fimco e
aggiudicato l'appalto all'A.T.I. Adanti – C.C.C..
Avverso
l'aggiudicazione e gli ulteriori atti meglio indicati
in epigrafe ha
ricorso il C.E.R., in proprio e quale capogruppo dell'A.T.I. costituita
con la Fimco, proponendo, congiuntamente all'azione impugnatoria,
domanda di risarcimento danni.
Questi i motivi
di gravame:
1) L'ATI
ricorrente ha correttamente adempiuto alle prescrizioni del bando
esibendo ben undici pagine di tabulati nelle quali ciascuna voce di
prezzo (delle opere impiantistiche) è scomposta in relazione alle
proprie intrinseche caratteristiche: quantità, prezzo a base d'asta,
costo fornitura e posa in opera, spese generali e percentuale di utile.
2) Il bando non
specificava in cosa dovessero sostanziarsi le "analisi di ciascun
prezzo"; pertanto la riscontrata incompletezza delle analisi
riferite alle opere impiantistiche avrebbe potuto semmai giustificare
una richiesta di elementi integrativi di giudizio e non già
l'esclusione della gara.
3) L'obbligo
della stazione appaltante di richiedere ulteriori elementi di giudizio
è espressamente imposto dall'art.30 della direttiva comunitaria 93/97
CEE del 14.6.1993 (nonché dell'art.21, comma 1 bis L. n.109/1994 e
succ. mod. ed integr.), in base al quale l'offerta anomala deve essere
verificata in contraddittorio con il ricorrente.
4) L'esclusione
dalla gara avrebbe potuto essere disposta in base alle giustificazioni
preventive solo nel caso in cui l'amministrazione avesse definito
esattamente le modalità di
compilazione
delle giustificazioni.
5) La
Commissione, abdicando al proprio ruolo, non ha compiuto alcuna
valutazione circa le analisi dei prezzi fornite dall'A.T.I. CER-Fimco,
limitandosi ad evidenziare un'asserita incompletezza degli atti relativa
alle analisi dei prezzi.
6) La
Commissione ha ritenuto che le analisi fornite dall'A.T.I. ricorrente
non consentissero di verificare il rispetto dei minimi contrattuali per
il personale dipendente, quando invece dalle anzidette analisi emergeva
chiaramente il riferimento ai costi della manodopera edile vigenti nella
provincia di Cagliari, d'altra parte la Commissione, mediante apposita
istruttoria, avrebbe potuto enucleare l'incidenza del costo della
manodopera, tanto più che tale componente del prezzo, essendo per legge
soggetta a tariffe minime, non può essere oggetto di ribasso.
La ricorrente
ha poi quantificato in lire 1.720.600.000 il danno da risarcire per la
mancata aggiudicazione dell'appalto, oltre rivalutazione ed interessi.
Con sentenza 18
maggio 2000, n.433 il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, avendo
ritenuto infondati tutti i motivi di censura dedotti dall'Associazione
ricorrente.
Con l'odierno
atto di appello l'Associazione soccombente ripropone i motivi di
doglianza già esposti in primo grado.
Si è
costituita in giudizio l'Impresa Adanti s.p.a. eccependo la tardività
dell'atto di appello e del ricorso in primo grado proposti dal Consorzio
Emiliano Romagnolo; quanto al merito, ha contestato la fondatezza dei
motivi di gravame dedotti instando per la reiezione dell'appello.
DIRITTO
1. Vanno
preliminarmente disattese le eccezioni di tardività del ricorso in
appello e del ricorso di primo grado sollevate dall'appellata Impresa
Adanti s.p.a..
1.1. Sostiene
quest'ultima che l'appello del Consorzio Emiliano Romagnolo (C.E.R.)
avverso la sentenza del TAR Sardegna pubblicata il 18.5.2000 sarebbe
tardivo essendo già scaduto al momento della sua notificazione,
avvenuta il 28.12.2000, il termine di impugnativa (di centoventi giorni
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado) introdotto
dall'art.4, 7° comma, L. 21 luglio 2000, n.205 per le controversie
concernenti (come nel caso in esame) procedure di aggiudicazione,
affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Ma la
prospettazione dell'appellata non può essere condivisa per l'assorbente
rilievo che allorché è entrata in vigore la nuova disciplina
processuale, la sentenza di primo grado quivi gravata era già stata
pubblicata, e relativamente alla stessa avevano iniziato a decorrere i
termini di impugnativa previsti dalla previgente normativa.
1.2. Nemmeno
può essere condivisa l'eccezione di tardività riferita al ricorso di
primo grado del C.E.R..
Invero nella
fattispecie il termine di impugnativa non iniziava a decorrere dalla
seduta pubblica del 6.12.1999, nel corso della quale la Commissione
giudicatrice escludeva dalla gara il C.E.R. – siccome sostenuto
dall'appellata Impresa Adanti s.p.a. -, bensì dal provvedimento in data
27.12.1999 con il quale il Comitato tecnico di gestione del Consorzio
Ventuno, recependo la proposta della Commissione, disponeva in via
definitiva l'esclusione dalla gara dell'A.T.I. avente quale capogruppo
il C.E.R., nonché l'aggiudicazione dell'appalto dell'A.T.I. avente come
capogruppo l'Impresa Adanti s.p.a..
E' pertanto
tempestivo il ricorso in primo grado del CER (avverso il provvedimento
del 27.12.1992) notificato il 10.2.2000, e dunque in pendenza del
termine di impugnativa.
2. Passando al
merito, giova premettere che l'Associazione avente quale capogruppo il
Consorzio Emiliano Romagnolo (odierna appellante) ha partecipato alla
gara di appalto dei lavori relativi alla realizzazione dell'edificio n.3
del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di
Pula-Cagliari, indetta dal Consorzio Ventuno (cui la L.R. n.13/1991 ha
affidato la promozione e gestione del Parco), secando i criteri di cui
all'art.21, comma 1 bis, L. n.109/1994.
Avendo offerto
un ribasso del 19,77%, che si è collocato nella fascia delle offerte
anomale, è stata poi esclusa dalla gara, in quanto la stazione
appaltante ha ritenuto mancanti le "analisi dei prezzi"
relative alle opere impiantistiche.
Le conclusioni
cui è pervenuta la sentenza appellata, secondo cui la mancata
presentazione delle anzidette analisi dei prezzi costituisce ragione
sufficiente per l'esclusione dalla gara, non appaiono corrette.
E' bensì vero
che alla stregua del bando di gara (che si conforma a quanto disposto
dall'art.21, comma 1 bis L. n.109/1994) i concorrenti avrebbero dovuto
produrre, a pena di esclusione, le giustificazioni sulle voci di prezzo
più significative e, correlativamente, le analisi di ciascun prezzo.
Ma a siffatto
incombente il C.E.R. aveva sostanzialmente ottemperato.
Si può anche
concordare con il primo giudice laddove osserva che l'elaborato esibito
dal ricorrente con riferimento alle opere impiantistiche (denominato
"giustificazioni di offerta") è privo di uno dei requisiti
essenziali di un'analisi dei prezzi, posto che in esso è distinguibile
(in relazione a ciascuna voce di prezzo) solo l'ammontare delle spese
generali e degli utili, mentre l'importo relativo alla fornitura e posa
in opera non è stato scomposto nelle sue componenti elementari, e
segnatamente nella competente "costo della manodopera".
Senonché, per
correttamente valutare l'operato della stazione appellante si deve
tenere conto che:
- lo stesso
bando di gara non conteneva le indicazioni circa le modalità di
scomposizione del prezzo delle varie categorie di lavori, limitandosi a
prevedere che l'offerente avrebbe dovuto giustificare l'ammontare delle
spese generali e l'ammontare degli utili, ove fissato in misura
superiore ai parametri di legge (ma al riguardo le analisi prodotte dal
C.E.R. per le opere impiantistiche individuano puntualmente, per
ciascuna voce, l'incidenza sia delle spese generali che dell'utile);
- la mancata
determinazione, in sede di analisi dei prezzi, dell'elemento "costo
della manodopera" non precludeva alla stazione appellante di poter
quantifica detto elemento posto che in base alla legge le tariffe minime
(come quelle relative alla retribuzione dei lavoratori) non possono
essere oggetto di ribasso, né possono essere oggetto di
giustificazioni;
- per le opere
impiantistiche, cui si riferiscono le analisi contestate, il C.E.R.
aveva "offerto" un prezzo maggiore di quello praticato
dall'Impresa Adanti s.p.a. che peraltro ha superato positivamente il
procedimento di verifica, aggiudicandosi l'appalto.
Tanto
evidenziato, deve rilevarsi che a norma del bando la Commissione non era
affatto vincolata a disporre l'esclusione dalla gara del C.E.R.: ma tale
misura poteva essere giustificata solo in caso di mancata presentazione
delle giustificazioni, mentre l'offerente ha adempiuto a quanto
richiesto dal bando.
Semmai, a
fronte di giustificazioni ritenute non del tutto esaurienti al fine di
verificare l'anomalia dell'offerta, la Commissione avrebbe dovuto
attivare il contraddittorio con il concorrente richiedendo ulteriori
elementi integrativi di giudizio. E ciò in coerenza con quanto disposto
dalla Direttiva CEE 93/37 del 14.6.1993, così come interpretata dalla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27 novembre
2001, n.285/286.
La Corte
europea ha infatti ritenuto incompatibile con la direttiva in parola
<<una normativa ed una prassi amministrativa che consenta
all'Amministrazione aggiudicatrice di escludere come anormalmente bassa
un'offerta, basandosi unicamente sulle giustificazioni relative alle
voci di prezzo più significative presentate in allegato all'offerta
stessa senza che l'amministrazione aggiudicataria abbia proceduto ad un
qualsiasi esame in contraddittorio delle offerte sospette formulando
richieste di chiarimento sui punti dubbi emersi nel corso di una prima
verifica...>> (in linea con la pronuncia della Corte cfr. Cons.
giust. amm. Reg. sic. 25 febbraio 2002, n.81).
Nel caso in
esame, invece, nessun contraddittorio è stato instaurato con il C.E.R.
e nessuna indagine è stata svolta circa le giustificazioni allegate
dallo stesso C.E.R. alla propria offerta, sicché l'esclusione risulta
essere stata disposta in base alla presunzione che l'asserita
incompletezza dell'analisi non avrebbe permesso la verifica
dell'anomalia.
In conclusione,
proprio perché il bando di gara non specificava il livello di
analiticità delle "analisi dei prezzi", ove mai la
Commissione avesse ritenuto necessario un maggior dettaglio aveva
l'onere di instaurare apposito procedimento per acquisire i chiarimenti
ritenuti necessari.
Per il profilo
ora esaminato l'esclusione è pertanto illegittima e l'appello avverso
la sentenza impugnata deve essere accolto con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato.
3. L'appellante
ha chiesto anche il risarcimento del danno asseritamente derivante
dall'illegittima esclusione, quantificandolo in <<un importo pari
a lire 1.720.600.000 (14% dell'importo a base d'asta, tenendo conto del
mancato utile e dell'incidenza delle spese generali) oltre rivalutazione
ed interessi...>>.
Al riguardo il
Collegio deve osservare che, stante la già avvenuta aggiudicazione ed
esecuzione dell'appalto, non potrebbe aver luogo un risarcimento in
forma specifica mediante rinnovazione della gara.
Resta dunque da
esaminare la possibilità di un risarcimento per equivalente, avendo ben
presente che l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'appellante
avrebbe comunque richiesto una conclusione positiva della verifica
dell'anomalia dell'offerta, e che dunque la situazione soggettiva
tutelabile è soltanto una "chance", vale a dire l'astratta
possibilità di un esito favorevole alla gara.
L'accoglimento
della domanda risarcitoria
presupporrebbe
dunque la rinnovazione (in via puramente virtuale) delle operazioni di
gara ed il conseguente riscontro che l'offerta dell'appellante non era
anomala ed anzi ad essa andava aggiudicato l'appalto.
Senonché,
condizione perché possa riconoscersi il diritto al risarcimento del
danno è la positiva verifica di tutti i requisiti di legge: oltre alla
lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata
dall'ordinamento (il "danno ingiusto"), è indispensabile che
sia accertata anche la colpa (o dolo) dell'Amministrazione.
Ciò posto,
come già avuto occasione di osservare questo Consesso, non può
configurarsi colpa dell'Amministrazione ove la violazione delle regole
da parte di questa sia l'effetto di un errore scusabile, e se alla
stessa Amministrazione non possano essere mosse censure sul piano della
diligenza e della perizia (in tal senso Cons. St. IV 14 giugno 2001,
n.3269).
Orbene, nella
vicenda in esame il Collegio, pur non condividendo il "modus
procedendi" del Consorzio Ventuno ritiene peraltro che la condotta
di questo non possa essere qualificata "colposa": invero,
quantunque non sussistessero i presupposti per disporre l'esclusione
dalla gara (per le considerazioni già esposte sub 2), è indubbio che
la determinazione assunta nei confronti dell'odierna appellante è
conseguente ad una riscontrata carenza di documentazione circa le
analisi dei prezzi delle opere impiantistiche, così come
prescritto dal
bando di gara.
Se a questo si
aggiunge che in ordine alla questione oggetto della presente
controversia la stazione appellante non poteva contare, al momento in
cui ha adottato il procedimento di esclusione dalla gara del C.E.R., su
alcun riferimento giurisprudenziale, deve escludersi che alla stessa
stazione appaltante possa essere imputato un qualche difetto di
diligenza o di perizia.
In definitiva,
in assenza del requisito della colpa, la domanda risarcitoria avanzata
dall'odierna appellante non può trovare ingresso.
4. Nei limiti
contrassegnati dalle considerazioni che precedono, l'appello va accolto.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in
motivazione.
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