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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 6 agosto 2002 n. 4094
Offerte anomale
- Requisiti di gara
Nel ricorso al
giudice amministrativo il petitum non può rimanere indeterminato ed
incerto. Ai fini dell’individuazione, dell’accertamento e della
qualificazione del petitum, è centrale la ricostruzione che il giudice
deve fare della volontà delle parti, volontà che deve essere
ricostruita con criteri non formalistici, anche con riguardo al petitum
formale, ma sostanziali ossia tenendo conto di tutto il contenuto del
ricorso, e di altri elementi. In particolare nel giudizio amministrativo
in giurisdizione generale di legittimità, il petitum è costituito
dalla domanda di annullamento di uno o più atti amministrativi, che il
ricorrente è tenuto ad esprimere; tuttavia per raggiungere tale scopo
non è necessario il ricorso a formule sacramentali, né occorre
un’esplicita enunciazione degli atti impugnati nell’epigrafe o nelle
conclusioni, ma è sufficiente che essa risulti dal contesto del ricorso
anche mediante l’uso di espressioni improprie.
Il regolamento di cui al d.p.r. 25/1/2000 n. 34, recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, in
considerazione delle difficoltà operative legate alla nascita del nuovo
sistema ed al primo avvio delle società organismi di attestazione, agli
artt. da 29 a 31 ha previsto un regime transitorio intermedio per
consentire alle imprese, non ancora in possesso degli elementi oggetto
di attestazione di cui al comma 3 dell’art. 8 della legge n. 109/1994,
di poter partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici ancorché per un periodo limitato di tempo. Quindi per tutto il
periodo di tempo previsto dal regime transitorio sono stati presenti sia
il nuovo sistema di attestazione fondato sulle attestazioni delle SOA,
cronologicamente scaglionato, sia un sistema costituito dalla verifica
diretta da parte delle stazioni appaltanti dei requisiti indicati dagli
artt.30, 31, e 32 sulla falsariga dei criteri introdotti vigente
l’abrogato ANC dal D.P.C.M. n. 55/1991 per garantire l’omogeneità
dei bandi di gara.
La legge Merloni, all’art. 21 comma 1 bis, prevede che “le offerte
devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative,
indicate dal bando di gara o dalla lettera d’invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d’asta. La disposizione innova rispetto all’art.30. 4 della
direttiva 93/37/CEE, anticipando il momento del contraddittorio alla
fase di formazione delle offerte, mentre la direttiva comunitaria
prevede un contraddittorio successivo, da instaurarsi dalla stazione
appaltante, in relazione alle offerte che appaiono anormalmente basse;
l’art.30.4 della direttiva prevede che l’amministrazione
aggiudicatrice, prima di poterle rifiutare, richiede, per iscritto, le
precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione
dell’offerta e verifica detta composizione in merito alle
giustificazioni fornite. La norma nazionale ha finalità acceleratoria,
in quanto attraverso la presentazione preventiva delle giustificazioni
relative alle offerte, l’amministrazione dispone tempestivamente di
tutti gli elementi utili per potere verificare le offerte; tale
disciplina è compatibile con quella comunitaria poiché il diritto
comunitario impone il principio dell’obbligatorietà della verifica in
contraddittorio, non anche in ordine al momento in cui tale
contraddittorio viene instaurato.
In tema di aggiudicazione di un appalto di servizi, la verifica delle
offerte anomale è un sub-procedimento che formalmente ha un rilievo
preciso e distinto rispetto al procedimento di evidenza pubblica diretto
all’aggiudicazione (anche se ad esso collegato) e va concluso con una
determinazione espressa – motivata anche per relationem alle
giustificazioni validamente fornite dall’offerente – che contenga
una valutazione dell’offerta controllata.
Per esigenza di economicità del procedimento, di efficienza ed
efficacia dello stesso, per soddisfare il divieto di aggravamento del
procedimento sancito dall’art.1 della legge n.241/1990, la verifica
delle offerte anomale non deve riguardare tutte le offerte sospette, ma
deve essere effettuata progressivamente a partire dall’offerta di
ribasso più alta. Tale verifica termina quando si ritiene un’offerta
non anomala, ovvero quando sono state valutate tutte le offerte senza
ritenerne alcuna non anomala. Ciò significa che se una delle offerte
sospette risulti non anomala, a questa va aggiudicato l’appalto, di
talché è superfluo verificare le altre offerte sospette che presentino
minori ribassi. In tal senso vi è una determinazione dell’Autorità
per i lavori pubblici del 26/10/1999.
Nel caso di discrezionalità tecnica il giudice non può sostituire il
proprio apprezzamento (o quello del consulente tecnico)
all’apprezzamento opinabile dell’amministrazione: il controllo
dell’iter logico seguito dal provvedimento si può spingere fino a
controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate non
certo a sostituirsi all’apprezzamento dell’amministrazione e,
conseguentemente, ad ignorare che, nel campo dell’applicazione delle
norme tecniche, occorre permanentemente distinguere – con rigore - fra
legittimità e merito.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Le società
appellanti, componenti un’associazione temporanea di imprese,
riferiscono che in data 26/10/2000, il Consiglio di Amministrazione
della Satti s.p.a., approvava il progetto esecutivo relativo alle opere
civili al rustico del lotto n. 3 della tratta Collegno-Torino Porta
Nuova della Metropolitana automatica di Torino, autorizzando l’esperimento
di gara a pubblico incanto, ai sensi dell’art. 21 comma 1 lett.c)
della legge n. 109/1994 e dell’art. 90 del d.p.r. n. 554/1999,
mediante offerta a prezzi unitari, che l’importo a base d’asta
veniva fissato in lit. 118.048.615.438, suddiviso in lavori a corpo,
lavori a misura ed oneri per la sicurezza e la salute; che pervenivano
sei offerte valide; tra cui quella dei ricorrenti; che, determinata la
soglia di anomalia, si individuavano nelle offerte dell’ATI Grassetto
e dell’ATI Grandi Lavori quelle da sottoporre a verifica; che, all’esito
di detta verifica, il responsabile del procedimento dava notizia della
conclusione positiva dell’accertamento relativamente all’offerta
dell’ATI Grassetto; mentre nulla veniva detto circa l’altra offerta;
che, a seguito di ciò, la Commissione di Gara redigeva una graduatoria
con in prima posizione l’ATI Grassetto, in seconda posizione l’ATI
Grandi Lavori, in terza posizione l’ATI INC; che l’appalto veniva
quindi
aggiudicato all’ATI
Grassetto.
Avverso tali
determinazioni hanno presentato ricorso in primo grado le attuali
appellanti deducendo:
1)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 bis della
legge n.109/1994. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Carenza
assoluta di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei
principi generali in tema di offerte anomale.
La congruità
dell’offerta dell’ATI aggiudicataria risulta apoditticamente
affermata dal responsabile del procedimento, senza alcuna specifica
motivazione che giustifichi la determinazione adottata. Ma la
dichiarazione di congruità, ove non avvalorata da un verbale
dettagliato ed analitico nei suoi contenuti, vizia irrimediabilmente la
decisione per difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione;
2)
Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di
offerte anomale. Violazione e falsa applicazione della legge
n.109/1994. Difetto assoluto di istruttoria.
Benché due
offerte fossero state originariamente considerate anomale, la successiva
verifica di congruità ha investito solo l’offerta dell’ATI
Grassetto; pertanto l’offerta dell’ATI Grandi Lavori è divenuta
automaticamente congrua e classificata al secondo posto della
graduatoria finale. Tale situazione vizia irrimediabilmente l’intero
procedimento, e dato il tempo trascorso dalla presentazione dell’offerta
(superiore ai sessanta giorni previsti dalla legge) rende impossibile la
presentazione di qualsivoglia giustificazione.
3)
Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di
aggiudicazione
di opere pubbliche. Violazione del principio di imparzialità dell’azione
amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione. Difetto di istruttoria.
Alla luce di
quanto è stato possibile rilevare da un affrettato esame degli atti
gara posti a disposizione dell’ente appaltante solo in visione, l’offerta
dell’ati aggiudicataria, le relative analisi e le giustificazioni
addotte, appaiono inidonee sotto molteplici aspetti. In particolare, si
deduceva, con la classica tecnica del "ricorso al buio" e con
riferimento a rilievi di carattere generale, la formulabilità di
censure con riferimento a: mano d’opera, costi elementari dei
materiali, mezzi d’opera impianti ed attrezzature, produttività,
spese generali, utile dell’appaltatore, e, con riferimento a rilievi
di carattere più specifico, si anticipava la formulazione di
considerazioni sulle singole analisi dei prezzi offerti, senza null’altro
specificare in concreto.
Il ricorso di
primo grado concludeva chiedendo l’annullamento dell’atto di
aggiudicazione adottato con provvedimento del 7/2/2001, a favore dell’ATI
Grassetto, dell’appalto relativo alle opere civili al rustico del
lotto n.3 della tratta Collegno-Porta Nuova della Metropolitana
Automatica di Torino; dell’atto con cui l’offerta dell’ATI
aggiudicataria è stata ritenuta congrua ex art. 21 della legge n.
109/1994; della nota prot. SI/Ion. 568 met 191 del 7/2/2001 con cui il
responsabile del procedimento aveva comunicato alla commissione la
congruità della predetta offerta; di ogni altro atto anteriore e
conseguente, connesso o collegato.
Si sono
costituite nel giudizio di primo grado l’ente appaltante e le ati
controinteressate, opponendosi all’accoglimento del gravame.
A seguito della
produzione in giudizio di taluni documenti da parte
dell’ante
appaltante le ricorrenti hanno proposto "motivi aggiunti".
Con tali motivi
aggiunti hanno dedotto:
Sul
procedimento di accesso agli atti: sostenendo che l’ente appaltante ha
impedito alle ricorrenti di avere una qualche significativa contezza del
procedimento seguito, ha frapposto ostacoli ingiustificati all’accesso,
specie in punto di documentazione riguardante la verifica delle offerte
anomale. Ciò avveniva prima fornendo copie incomplete dei verbali poi
esibendo un fascicolo privo di gran parte dei documenti relativi al sub
procedimento di verifica di anomalia, quindi impedendo ai ricorrenti di
estrarne copia. Di qui l’evidente violazione della legge n. 241/1990.
Hanno poi
articolato due ulteriori censure sull’eccesso di potere per difetto di
motivazione sia in assoluto che in relazione alla seconda classificata.
In ultimo hanno
dedotto "nel dettaglio" sul giudizio tecnico di non anomalia:
Violazione e
falsa applicazione dei principi generali in materia di aggiudicazione di
opere pubbliche. Violazione del principio di imparzialità dell’azione
amministrativa. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
Difetto di istruttoria. Violazione di legge con riferimento alla legge
n.109/1994, ed alla legge n.327/2000.
Dall’esame
dei prezzi, delle relative analisi e degli elementi giustificativi
presentati dall’aggiudicataria con riferimento alle previsioni
contenute nella "scheda relativa agli elementi giustificativi dell’offerta"
allegata al disciplinare di gara, scaturiscono una serie di decisive
considerazioni.
In particolare
si formulano rilievi di carattere generale (mano d’opera – Tab. A;
costi elementari dei materiali – Tab. B; mezzi d’opera, impianti ed
attrezzature – Tab. C; trasporti, impianti ed attrezzature – Tab. D;
produttività, spese generali, Tab. E; utile dell’appaltatore) e
rilievi di carattere specifico (considerazioni sulle varie categorie di
spese generali voce 3 polizze assicurative; voce 5 impianto e
disimpianto cantiere; voce 10 oneri per fermi improduttivi; voce 13
personale fisso di cantiere; voce 14 spese fisse di sede; voce 15 oneri
finanziari e considerazioni sulle singole analisi dei prezzi offerti:
art.030 fornitura di calcestruzzo a resistenza caratteristica; art.070
esecuzione di micropali diam. 200-220 mm; art.071 fornitura in opera di
tubi valvolati per micropali; art.077 – fornitura in gabbie per
armatura paratie; art.078, art.078a esecuzione di paratie in cemento
armato; art.208 realizzazione di galleria diam. 6,80 mt.; art.211
consolidamento del terreno con iniezione di miscele cementizie.
Si rileva
altresì che i chiarimenti forniti dall’aggiudicataria appaiono
dettagliati ma lasciano irrisolte le obiezioni e le lacune suindicate
(in particolare per gli ammortamenti dello scudo TBM) o risultano
inadeguati rispetto agli oneri generali (questioni relative alle polizze
assicurative, agli oneri per fermo improduttivo, alla quantificazione
degli oneri finanziari, ai costi inerenti il periodo di formazione del
personale specializzato).
L’impresa
Grassetto ha proposto a sua volta ricorso incidentale avverso gli atti
di gara deducendo avverso la mancata esclusione dell’ATI ricorrente:
1) Eccesso
di potere per difetto di istruttoria e per errore. Eccesso di potere
per violazione delle prescrizioni del bando di gara. Violazione
dell’art.
13 comma 7 della legge n. 109/1994.
Le imprese
ricorrenti non risultano in possesso dei requisiti di qualità richiesti
per la partecipazione alla gara né avrebbero potuto affidare le OS21 in
subappalto a terzi. Pertanto la loro ammissione alla procedura
concorsuale è frutto di un difetto di istruttoria o di un errore.
2) Eccesso
di potere per difetto di istruttoria con riferimento alla previsione
di lavoro straordinario e/o di turnazione da parte dell’ATI INC.
Violazione dell’art.5 bis del r.d.l. n.692/1923 conv. in l.
n.473/1925. Violazione degli accordi collettivi di categoria.
L’offerta
delle ricorrenti avrebbe dovuto essere esclusa perché incongrua,
illegittima o comunque inattuabile, ciò in relazione alla previsione di
n. 2 turni giornalieri da ore 10/gg e quindi di 2 ore al giorno di
lavoro straordinario , incompatibili con il disposto dell’art. 5 bis
del r.d.l. n.692/1923 nonché in contrasto con le previsioni del
contratto collettivo di categoria.
Con la sentenza
impugnata il Tar Piemonte ha esaminato in primo luogo l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per carenza di interesse perché proposto
dalla ditta terza classificata, senza necessariamente impugnare le
determinazioni relative all’offerta della seconda classificata.
L’impugnazione
è stata ritenuta ammissibile in quanto l’identificazione degli atti
impugnati non deve essere fatta con riferimento formalistico all’epigrafe
ma all’intero contesto del gravame sicché non occorre l’espressa
menzione dell’atto impugnato (nella specie della graduatoria) in
epigrafe, avendo le ricorrenti dedotto l’illegittimità della omessa
valutazione della seconda classificata apparirebbe evidente – secondo
il Tar - come l’accoglimento di tale censura unitamente a quella
riguardante la prima classificata determinerebbe l’estromissione della
seconda classificata o quantomeno imporrebbe un riesame della relativa
offerta.
Nel merito il
giudizio di congruità dell’offerta anomala è stato ritenuto motivato
in modo sufficiente per relationem alle giustificazioni offerte dall’impresa
aggiudicataria.
Il giudizio del
responsabile del procedimento è stato espresso facendo rinvio integrale
alle giustificazioni presentate da ATI Grassetto, secondo il Tar senza
in alcun modo evidenziare o lasciare intendere di avere accertato
parziali incongruenze e di aver ritenuto ciononostante di prescinderne
perché in tal caso sarebbe stata necessaria la motivazione.
I motivi del
ricorso originario diretti a contestare in concreto le valutazioni della
stazione appaltante sotto il profilo della loro erroneità sono stati
ritenuti generici e, quindi, inammissibili.
I motivi
aggiunti sono stati ritenuti ammissibili solo con riferimento alla
documentazione prodotta in giudizio e non conosciuta dai ricorrenti,
mentre si è ritenuto che la supposta violazione della legge n.241/1990
non valga a rimettere in termini di ricorrenti per l’impugnazione di
atti comunque conosciuti.
I motivi
aggiunti sono stati poi ritenuti infondati nel merito, nella parte in
cui erano diretti avverso gli atti non conosciuti del sub-procedimento
di verifica delle offerte anomale.
I motivi di
censura proposti avverso al seconda classificata sono stati assorbiti
mentre il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile.
Avverso detta
sentenza è stato proposto appello:
Il primo
motivo di appello, direttamente censura la sentenza nella parte in
cui ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso di primo grado
rivolto in modo specifico avverso il giudizio di non anomalia per
genericità delle doglianze.
Si sostiene che
solo nel momento in cui alle appellanti è stata messa a disposizione l’intera
documentazione di gara è stato possibile accertare compiutamente la
fondatezza delle censure prima formulate "al buio".
Si rileva che
non può sancirsi l’inammissibilità dell’impugnazione quando: alle
ricorrenti è stata fornita copia incompleta dei verbali, è stato
mostrato un fascicolo di atti incompleto, è stato impedito di avere
copia della documentazione.
Si insiste
nella censura di violazione della legge n.241/1990, si richiama la
prassi seguita dagli amministrativisti di tutto il paese a fronte dell’incompletezza
conoscitiva dei documenti, ossia la prassi dei ricorsi al buio,definita
un punto fermo per gli operatori del diritto.
Si sostiene che
non risponderebbe al vero la circostanza per cui l’esame degli atti
effettuato in data 7/3/2001 avrebbe già consentito la proposizione di
formali motivi di ricorso.
Si ribadisce
che la stazione avrebbe dovuto prendere in esame tutte le offerte
anomale e non solo quelle relative alla prima classificata.
Si censura la
sentenza nella parte in cui rende inammissibile il motivo inerente l’impresa
seconda classificata, sulla base del mancato accoglimento delle censure
relative alla prima classificata.
Si rileva che
le giustificazioni addotte dalla ATI Grassetto avrebbero
dovuto avere
caratteristiche di certezza, attendibilità e verificabilità di cui la
Satti non sembra aver tenuto alcun conto e che il giudizio del
responsabile del procedimento è sicuramente viziato per difetto di
motivazione (non potendosi tener conto della giurisprudenza del giudice
di primo grado formatasi in piccolo Tar ossia il Tar Molise, richiamata
dalla sentenza impugnata a sostegno della tesi della integrabilità
della motivazione per relationem ad atti del procedimento ed a
giustificazioni dell’offerente).
Si sostiene
quindi con il primo motivo la piena ammissibilità di tutte le censure
proposte con i motivi aggiunti.
Il secondo
motivo di appello censura la sentenza rilevando che l’abissale
distanza fra le offerte dell’ATI Grassetto e della seconda
classificata e tutte le altre offerte in gara avrebbe dovuto determinare
più attenzione e cautela nella verifica dell’anomalia.
Si ricorda il
principio-base dell’istituto della verifica delle offerte anomale che
è quello di evitare che le imprese, allo scopo di aggiudicarsi a tutti
i costi un appalto, presentino offerte che non garantiscano in realtà
né la corretta effettuazione dei lavori né la loro ultimazione.
L’articolo 30
comma 4 della direttiva Ce 93/37 del 14/6/1993 (modificata dalla
direttiva 97/52) precisa che: "se per un determinato appalto delle
offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione
aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le
precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell’offerta
e verifica detta composizione, tenendo conto delle giustificazioni
fornite".
Il principio è
recepito dall’art. 21 della legge n. 109/1994 alla luce
del quale l’amministrazione
avrebbe dovuto esaminare tutte le offerte anomale e non solo la più
anomala, per valutarle ed esaminarle alla luce delle giustificazioni
fondate sulla economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o delle condizioni particolarmente
favorevoli di cui potevano godere gli offerenti, con l’esclusione di
giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, i cui
valori siano rilevabili da dati ufficiali.
Le
giustificazioni fornite devono avere caratteri di certezza,
attendibilità e verificabilità, al fine di consentire ad un
osservatore esterno di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione
per giungere alla conclusione relativa alla congruità dell’offerta.
Tale
verificabilità sarebbe mancata nello svolgimento della gara
impugnata,avendo il responsabile del procedimento reso un giudizio
motivato per relationem a meri atti materiali provenienti da privati e
quindi non espressivi di alcuna valutazione amministrativa.
Il responsabile
del procedimento si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti omettendo
poi di dire, spiegare o illustrare le ragioni per le quali le risposte
pervenute non l’hanno persuaso della loro fondatezza.
Si richiama la
giurisprudenza del Consiglio di Stato (CdS VI 28/1/2000 n 400) sulla
necessità della motivazione del giudizio di congruità classica
espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Si ammette poi
che il giudizio di congruità sia censurabile solo per illogicità e per
manifesti errori di fatto, ritenendosi illogiche le giustificazioni
fornite da ATI Grassetto per quanto esposto nel dettaglio
sulle singoli
componenti dell’offerta.
Si censura la
sentenza per difetto di motivazione non avendo essa affrontato in modo
specifico le censure proposte di ricorrenti.
Con il terzo
motivo di appello si ripropongono le censure avverso la graduatoria
per l’inserimento dell’offerta di Grandi Lavori al secondo posto
senza alcuna valutazione della anomalia della medesima. Si precisa che
la graduatoria è stata impugnata anche con riferimento alla seconda
classificata.
Con il quarto
motivo di appello si ripropongono le censure avanzate in primo
grado, nel merito tecnico dell’offerta anomala.
Con il quinto
motivo di appello si impugna la sentenza nella parte in cui ha
dichiarato improcedibile il ricorso incidentale e, sostanzialmente, ci
si difende dal ricorso incidentale dell’ATI Grassetto, chiedendone il
rigetto nel merito.
Con comparsa di
costituzione in appello si è costituita l’impresa Grassetto chiedendo
il rigetto dell’appello principale e proponendo con l’appello
incidentale i motivi del ricorso incidentale assorbito in primo grado.
Si è
costituita anche la Satti s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello e
spiegando ampie difese.
In causa è
presente anche l’ATI Fincosit.
DIRITTO
1. L’appello
principale e l’appello incidentale sono infondati e meritano il
rigetto.
2. La prima
questione in ordine logico è quella proposta dall’impresa
Grassetto
s.p.a. con la comparsa di costituzione in appello.
2.1. Si tratta
della questione relativa all’interesse a ricorrere dei ricorrenti in
appello.
2.2. Si rileva
– da parte dell’impresa Grassetto – che l’ATI INC si è
classificata al terzo posto, nella graduatoria formulata dalla
commissione di gara, nella seduta del 7/2/2001. Al secondo posto si è
classificata l’ATI Grandi Lavori Fincosit.
2.3. Si
sostiene che, avendo le ricorrenti impugnato l’aggiudicazione alla
sola ATI Grassetto, il parere del responsabile del procedimento in
ordine al merito dell’accoglibilità delle giustificazioni sull’anomalia
fornite dall’ATI Grassetto, nonchè la valutazione della congruità
dell’offerta di detta ATI senza impugnare espressamente: 1) la
graduatoria, fatta eccezione che per quanto concerne il primo
classificato, 2) la valutazione del responsabile del procedimento in
ordine alle giustificazioni circa la presunta anomalia dell’offerta
Grandi Lavori, 3) la mancata esclusione della offerta della ATI Grandi
Lavori; in conseguenza di ciò la posizione del secondo classificato
sarebbe intangibile con l'ulteriore corollario dell'impossibilità di
ipotizzare riflessi giuridici favorevoli sulla posizione del terzo
classificato.
2.4. Si ricorda
in proposito la giurisprudenza sulla carenza di interesse ed il mancato
superamento della c.d. prova di resistenza in tema di ricorso per l’attribuzione
di punteggi, o il caso di deduzione di vizi aventi riflessi sulla
valutazione effettuata nei confronti di tutti i concorrenti ad una gara
pubblica per rilevare che, all’opposto, nella specie la graduatoria,
in caso di accoglimento delle censure avanzate dall’ATI INC sarebbe al
più riformulabile a vantaggio della posizione della seconda
classificata.
2.5. Si
contesta l’assunto della sentenza di primo grado secondo il quale
anche la valutazione del responsabile del procedimento in ordine alle
giustificazioni sull’anomalia dell’offerta ATI Grandi Lavori
Fincosit sarebbe stata oggetto di valutazioni critiche da parte delle
appellanti con il secondo motivo del ricorso di primo grado.
2.6. Sul punto
si rileva che vi sarebbero solo fugaci ed estemporanee osservazioni
formulate a pag. 10 del ricorso, e che non sarebbe stata impugnata né
la graduatoria, né la valutazione del responsabile del procedimento,
né la mancata esclusione della Grandi Lavori Fincosit. Si sostiene che
la posizione della Grandi Lavori Fincosit è definitivamente
cristallizzata con il suo inserimento in graduatoria e che la sua
ammissione è divenuta incontestabile con il conseguente venir meno dell’interesse
al ricorso del terzo classificato, poiché dall’esclusione per
anomalia dell’offerta del primo classificato deriverebbe solo l’aggiudicazione
a vantaggio dell’ATI seconda classificata.
2.1.1. In
merito all’eccezione di carenza di interesse giova rimarcare che essa
è priva di pregio per quanto correttamente esposto dal Tar Piemonte
nella sentenza impugnata.
2.1.2. Il
petitum del ricorso, come è noto, è costituito dall’oggetto della
domanda, ossia da ciò che il ricorrente (o i ricorrenti quando siano
più d’uno come nella specie) chiede all’organo giurisdizionale (petitum
formale come è anche detto per distinguerlo dal petitum sostanziale,
che è uno dei criteri adoperati dalla giurisprudenza per distinguere le
controversie ai fini del riparto di giurisdizione basato sulla
fondamentale dicotomia diritti-interessi). Nel ricorso al giudice
amministrativo il petitum non può rimanere indeterminato ed incerto
(pena l’inammissibilità del ricorso medesimo). Nel caso di specie si
sostiene – ai fini dell’eccezione di carenza di interesse - che il
petitum formale sarebbe limitato all’impugnativa degli atti
concernenti la posizione del primo classificato.
2.1.3. Ai fini
dell’individuazione, dell’accertamento e della qualificazione del
petitum, è centrale la ricostruzione che il giudice deve fare della
volontà delle parti (CdS, V, 4/11/1977 n.974), volontà che deve essere
ricostruita con criteri non formalistici, anche con riguardo al petitum
formale, ma sostanziali ossia tenendo conto di tutto il contenuto del
ricorso, e di altri elementi (ad es. considerando anche gli atti
depositati in giudizio) (CdS, V, 4/11/1983 n.521; CdS IV 20/3/1985
n.95).
2.1.4. In
particolare nel giudizio amministrativo in giurisdizione generale di
legittimità, il petitum è costituito dalla domanda di annullamento di
uno o più atti amministrativi, che il ricorrente è tenuto ad
esprimere, tuttavia per raggiungere tale scopo non è necessario il
ricorso a formule sacramentali, né occorre un’esplicita enunciazione
degli atti impugnati nell’epigrafe o nelle conclusioni, ma è
sufficiente che essa risulti dal contesto del ricorso anche mediante l’uso
di espressioni improprie (CdS, V, 24/5/1952 n.849; CdS, VI,4 /5/1955
n.319; CdS, VI ,7/2/1967 n.82).
2.1.5. Facendo
corretta applicazione dei ricordati principi il Tar Piemonte ha rilevato
che l’identificazione degli atti non va fatta con formalistico
riferimento all’epigrafe,ma deve tener conto dell’intero contesto
del gravame, sicché non occorre l’esplicita menzione dell’atto
impugnato; se – in questa chiave – si può desumere l’effettività
volontà del ricorrente dal contesto del gravame, dall’esposizione dei
fatti, dal complesso delle circostanze dedotte, dalle specifiche censure
formulate, allora deve rilevarsi che le ricorrenti hanno ampiamente
dedotto in ordine alla mancata valutazione espressa della congruità
dell’offerta della seconda classificata e - a pag. 10 del ricorso
introduttivo del giudizio – hanno sostenuto, conclusivamente rispetto
a tali deduzioni, che tale situazione (ossia l’inserimento della ATI
Grandi Lavori in graduatoria senza la previa valutazione di congruità
effettuata con specifico riferimento alla sua offerta) "vizia
irrimediabilmente l’intero procedimento" e che " questo
motivo di ricorso assume particolare importanza sotto l’aspetto della
legittimazione della INC General Contractor alla presentazione della
presente impugnativa. Acclarata l’anomalia dell’offerta Grandi
Lavori e ritenute non idonee le giustificazioni della Grassetto, l’aggiudicazione
non potrà che intervenire a favore della ATI INC. General Contractor/Arcas".
2.1.6. Ne
consegue il rigetto dell’eccezione di carenza di interesse.
3. Va ora
esaminato l’appello incidentale che ripropone la questione,
prioritaria in ordine logico, già posta con ricorso incidentale, della
legittimazione a ricorrere dell’ATI INC e delle imprese associate
impugnando la mancata esclusione dell’ATI sotto due profili.
3.1. Con il
primo motivo di appello incidentale la ATI Grassetto deduce: eccesso di
potere per difetto di istruttoria e per errore, eccesso di potere per
violazione delle previsioni del bando di gara. Violazione dell’art.13
comma 7 della legge 11/2/1994 n.109.
3.2. Il bando
di gara aveva previsto espressamente il requisito di classificazione dei
lavori per la categoria OS21 – Classifica VI lit. 20.035.174.694.
3.3. La
categoria di classificazione è di quelle non affidabili in subappalto
ai sensi del d.m. 15/5/1998 n.304 recante "regolamento concernente
la nuova tabella delle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei
costruttori".
3.4. La
Grassetto, in punto di fatto deduce che INC non risulta abbia ottenuto
certificazioni a riguardo essendo iscritta nell'albo costruttori per
categorie equivalenti, ed, in particolare, essendo iscritta nel 1996 per
la categoria AC9 per un importo di 9.000.000.000 (cfr. tabella di
classificazione ex d.m. 25/2/1982 n. 770). Si deduce quindi da ciò che
INC non fosse in possesso del requisito ricordato al bando di gara in
ordine all’OS21.
3.5. Ancora la
Grassetto deduce con riguardo ad Arcas che l’ATI aggiudicataria
risulta essere in possesso soltanto della certificazione inerente la
categoria OS21, classifica I, che corrisponde ad un valore di lit.
500.000.000 (art.3 comma 4 del d.p.r. 24/1/2000 n.34), dunque
insufficiente rispetto alle previsioni del bando di gara.
3.6. Da questi
rilievi in fatto si deduce che l’ATI terza classificata non avrebbe
avuto i requisiti di qualità richiesti per partecipare alla gara, né
avrebbe potuto affidare le OS21 in subappalto a terzi, e che l’ammissione
alla gara sarebbe comunque viziata, in quanto frutto di un difetto di
istruttoria e/o di un errore. Si deduce altresì la violazione dell’art.
13 comma 7 della legge Merloni che, come è noto, prevede: "qualora
nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino,oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali
opere superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale
dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti
sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni
temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce
altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma".
3.1.1. In
merito a questo motivo di appello incidentale in primo grado l’ATI INC
ha controdedotto nella memoria 16/10/2001, confermando la veridicità
della dichiarazione rilasciata in sede di gara e producendo l’elenco
dei lavori certificati e non certificati, eseguiti nell’ultimo
quinquennio dall’INC General Contractor s.p.a. in categoria OS21 (doc.
15 della produzione INC), nonché una certificazione SOA (doc. 14.1
della produzione INC), unitamente a quella dell’ARCAS (doc. 16).
3.2.1. Sul
punto poi la Grassetto ha rilevato che la certificazione SOA dell’ARCAS
s.p.a., mandante dell’ATI (doc. 16), datata 28/2/2001, che attesta il
possesso della classifica I, per la categoria di opere OS21, per la
quale, invece la classifica prevista dal bando di gara era la classifica
VI l. 20.035.174.694, era irrilevante; che la certificazione SOA della
INC General Contractor s.p.a. capogruppo mandataria (doc. 14.1) la quale
è datata 20/6/2001 è successiva alla data di aggiudicazione
(7/2/2001); e che anche i certificati di esecuzione dei lavori (doc.
15.1, 15.2 e 15.3) sono successivi alla data di aggiudicazione e quindi
sforniti di rilevanza probatoria.
3.3.1. In
merito al primo motivo di ricorso incidentale ne va rilevata l’infondatezza
in punto di fatto.
3.3.2. In primo
luogo, per delibare questo motivo di ricorso,occorre ricordare le linee
generali della disciplina di qualificazione delle imprese stabilita
dalla legge Merloni.
3.3.3. L’art.8
della legge n.109/1994 prevede che "Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, (garanzia di
qualità, efficienza ed efficacia, procedure tempestive, trasparenti e
corrette), i soggetti esecutori qualsiasi titolo, di lavori pubblici,
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi
della qualità, della professionalità e della correttezza." Il
comma 2 dello stesso articolo prevede che con apposito regolamento di
delegificazione sia istituito un "sistema di qualificazione,unico
per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’art.
2 comma 1 di importo superiore a 150.000 ECU , articolato in rapporto
alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi."
3.3.4. Il
sistema di qualificazione è attuato da società organismi di diritto
privato di attestazione (cd. SOA), appositamente autorizzate
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (art.8 comma 3 della
legge n.109/1994).
3.3.5. Al
regolamento è lasciata la definizione delle modalità, dei criteri di
autorizzazione, e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione (art. 8 comma 4 lett. b)), nonché la definizione delle
modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati dei
requisiti di ordine generale, nonché tecnico organizzativi ed economico
finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione (art. 8 comma 4 lett. c); art. 8 comma 3 lett. c)).
3.3.6. All’entrata
in vigore del predetto sistema di qualificazione la legge legava il
tramonto del sistema dell’albo nazionale dei costruttori, abrogato a
far tempo dall’anno 2000 (art. 8 commi 7-10 della legge n.109/1994).
3.3.7. Il comma
9 dell’art. 8 della legge n. 109/1994 dispone poi che dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al
31/12/1999, l’esistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità
tecnica ed economica, di cui alla lettera c) del comma 3 della stessa
disposizione vanno provati con la certificazione dell’iscrizione all’Albo
per le imprese nazionali. Fino all'1/1/2000 si è fatto riferimento alla
legge n. 57/1962 per le procedure di affidamento e aggiudicazione di
lavori pubblici disciplinate dalla legge Merloni.
3.3.8. Il
regolamento di delegificazione in questione è stato poi adottato con
d.p.r. 25/1/2000 n. 34 recante istituzione del sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge
11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni. Detto regolamento
prevede che: "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità,
procedure e contenuti diversi da quelli di cui al presente titolo,
nonché dai titoli III e IV" (art. 1 comma 4 del d.p.r. n.
34/2000).
3.3.9. Si deve
anche ricordare che, in mancanza di tempestiva approvazione del
regolamento ed in previsione dell’abrogazione della legge sull’Albo
nazionale dei costruttori, era stato previsto una sorta di "millennium
bug degli appalti pubblici" al quale pose rimedio il d.l.
29/12/1999 n. 502 (decreto legge avente lo scopo dichiarato di coprire
il lasso temporale di vuoto normativo che si sarebbe verificato fra l’abrogazione
della vecchia disciplina e l’entrata in vigore del regolamento).
3.3.10. Il
regolamento, poi, in considerazione delle difficoltà operative legate
alla nascita del nuovo sistema ed al primo avvio delle società
organismi di attestazione, agli artt. da 29 a 31 ha previsto un regime
transitorio intermedio per consentire alle imprese , non ancora in
possesso degli elementi oggetto di attestazione di cui al comma 3 dell’art.
8 della legge n. 109/1994, di poter partecipare alle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici ancorché per un periodo limitato
di tempo.
3.3.11. Quindi
per tutto il periodo di tempo previsto dal menzionato regime transitorio
sono stati presenti sia il nuovo sistema di attestazione fondato sulle
attestazioni delle SOA,cronologicamente scaglionato, sia un sistema
costituito dalla verifica diretta da parte delle stazioni appaltanti dei
requisiti indicati dagli artt.30, 31, e 32 sulla falsariga dei criteri
introdotti vigente l’abrogato ANC dal D.P.C.M. n. 55/1991 per
garantire l’omogeneità dei bandi di gara.
3.3.12. Il
bando di gara predisposto dalla Satti s.p.a. è stato spedito alla GUCE
in data 30/10/2000, ricevuto in data 30/10/2000; pubblicato in data
30/10/2000 sulla GUCE (suppl. n.214 del 30/10/2000) ed in data
31/10/2000 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana; il termine per la
presentazione delle offerte era il 3/1/2001. Il periodo transitorio
scadeva in data 31/12/2001. La disciplina transitoria riguardava proprio
i bandi pubblicati in tale lasso temporale.
3.3.13. Il
bando di gara è poi chiaro nel dettagliare i requisiti minimi di
carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo da possedere,
con riferimento all’ultimo quinquennio documentabile antecedente la
pubblicazione del presente bando (bando del 30/10/2000 lett. h). Quanto
poi ai successivi passi del bando relativi ai concreti requisiti (lett.
h1, h2, h3, h4, h5) essi sono ritagliati sui requisiti previsti dall’art.
31, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del d.p.r. n. 34/2000, dettante la
disciplina transitoria menzionata.
3.3.14. Da
tutto quanto esposto deriva la piena applicabilità dell’art.29 del
regolamento n. 34/2000 ai sensi del quale "a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in
possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I,
II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative
procedure di affidamento secondo i modi ed i tempi previsti dagli
artt.30, 31, 32.
I requisiti
richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sono
determinati e documentati secondo quanto previsto dal titolo III; il
relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di
partecipazione alla gara ed è accertato dalle stazioni appaltanti
secondo le disposizioni vigenti in materia."
3.3.15. In
sostanza ciò che si prevede è che, nel periodo transitorio di prima
applicazione della nuova disciplina sulle società organismi di
attestazione, si possa prescindere, per la qualificazione, ai fini della
partecipazione alla gara, dalla formale attestazione di una società
organismo di attestazione, purché sostanzialmente in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi controllabili
direttamente dalla stazione appaltante. Da ciò deriva come ulteriore
conseguenza la piena rilevanza e legittimità della documentazione
prodotta dall’ATI INC (doc. da 14 a 17 della produzione di primo
grado; documentazione sostanzialmente conforme ai requisiti del bando
come è provato dal fatto che essa ha superato il vaglio della SOA sia
pure in data successiva all’aggiudicazione della gara) e che non è
stata specificamente contestata con l’appello incidentale.
3.3.16. Non
rileva a questo punto la circostanza della data di rilascio delle
attestazioni delle SOA che sarebbe successiva alla data di
aggiudicazione, poiché esse comprovano, a posteriori, il possesso del
requisito OS21 certificato nel modo analiticamente specificato con il
calcolo di cui al doc. n.15 (comprovato dagli allegati da 15.1 a 15.6),
con riferimento ai lavori sostanzialmente eseguiti (circostanze queste
non revocate in dubbio dall’appellante incidentale) e certificati
dalle singole stazioni appaltanti, in modo tale che avrebbe potuto
essere verificato direttamente dalla Satti s.p.a.. La circostanza poi
che alcuni di quei certificati (15.1., 15.2, 15.3) siano di data
successiva alla gara non ha pregio ai fini dell’accoglimento dell’appello
incidentale poiché la ATI INC ha dichiarato di possedere i requisiti
con la domanda di partecipazione alla gara ed i certificati si
riferiscono a lavori eseguiti ovviamente prima della certificazione ed
in periodo rilevante per la qualificazione alla gara.
3.3.17. Da
quanto esposto deriva il rigetto del primo motivo dell’appello
incidentale.
4. Si deve ora
passare all’esame del secondo motivo dell’appello incidentale
proposto dalla ATI Grassetto sempre volto a contestare la legittimazione
della ATI INC alla partecipazione alla gara.
4.1. Il secondo
motivo dell’appello incidentale deduce avverso la mancata esclusione
dell’ATI INC censure per eccesso di potere per difetto di istruttoria
con riferimento alla previsione di lavoro straordinario e/o di
turnazione da parte dell’ATI INC. Violazione dell’art. 5 bis r.d.l.
15/3/1923 n. 692, conv. in l. 17/4/1925 n. 473. Violazione degli accordi
collettivi di categoria.
4.2. L’offerta
presentata dall’ATI INC prevede due turni giornalieri da ore 10/GG
come si legge nell’analisi della voce 208. Ipotizzare due turni da 10
ore ciascuno al giorno comporterebbe, secondo le deduzioni della ATI
Grassetto, che in via ordinaria gli operai dovrebbero effettuare lavoro
straordinario per due ore al giorno. L’art. 5 bis aggiunto al r.d.l.
15/3/1923 n. 692 conv. in l. 17/4/1925 n. 473 modificato dall’art. 1
del d.l. 29/9/1998 n. 335 conv. in l. 27/11/1998 n. 409 recita: "1.
Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore
settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario,il datore di
lavoro informa, entro 24 ore dall’inizio di tali prestazioni, la
Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
competente per territorio,che vigila sull’osservanza delle norme di
cui al presente articolo. 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve
essere contenuto, in assenza di disciplina ad opera di contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore
di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e 80 ore
trimestrali.…" Poi la norma disciplina ulteriori casi di
ammissione del lavoro straordinario in cui per evenienze specificamente
nominate e previa una particolare procedura è consentito derogare ai
predetti tetti massimi.
4.3. Il
contratto collettivo applicabile nella specie – prodotto dalla
ATI Grassetto
per estratto al doc. 19 della propria produzione di primo grado -
conferma il divieto di superare le 250 ore per anno e le 80 ore per
trimestre. Secondo la voce 208 nella previsione dell’ATI INC ogni
lavoratore dovrebbe svolgere due ore di straordinario al giorno; il che
per un anno significa un ammontare di ore superiore a quello consentito
dalla legge (pari a 250 ore mentre con 2 ore al giorno tale ammontare
viene raggiunto in 125 giorni). Poiché la voce 208 dell’ATI INC
prevede, per la realizzazione dell’opera, 352 giorni di lavoro a
partire dal centoventiseiesimo giorno l’ATI INC sarebbe in violazione
di legge quanto ad entità degli straordinari.
4.4. L’offerta
dell’ATI INC si rivelerebbe incongrua od inattuabile.
4.1.1. L’argomentazione
è infondata in punto di fatto : in proposito si deve richiamare quanto
esposto dalla ATI INC nella memoria depositata in primo grado datata
16/10/2001 e si deve richiamare lo schema di turnazione del lavoro
prodotto dalla stessa ATI INC al doc. 14.2 della propria produzione
documentale di primo grado.
4.1.2. Lo
schema predetto – non contestato dalla ATI Grassetto - ipotizza una
turnazione del lavoro in tre sciolte complete che ruotano su due turni
di lavoro di 10 ore (per 20 ore al giorno), dimostrando il pieno
rispetto dei parametri legali, in quanto non viene mai superato il
limite delle quaranta ore settimanali e si evidenzia il valore solo
prudenziale dello straordinario dichiarato.
4.1.3. Non ha
rilievo la censura avanzata dalla ATI Grassetto, con memoria del
4/2/2002 relativa al superamento dell’orario normale giornaliero: si
tratta infatti di censura inammissibile poiché relativa alla supposta
violazione dell’art. 5 del r.d.l. n. 692/1923 (per cui il lavoro
straordinario non può superare il limite massimo di due ore giornaliere
e di dodici ore settimanali) non dedotta con il ricorso incidentale e
poi con l’appello incidentale e non riferibile alla disciplina,
prevista dall’art.5 bis del r.d.l. n. 629/1923 concernente il lavoro
nelle imprese industriali, ed altresì infondata se solo si consideri la
circostanza per cui, fra l’altro, l’unico limite rilevante per legge
in tema di straordinario delle imprese industriali è quello massimo
orario settimanale, trimestrale o annuale, a meno che vi sia una
specifica deroga da parte del CCNL (fatto che non sussiste nella specie
a tenore del CCNL esibito dall’ATI Grassetto per estratto). Ne
consegue il rigetto anche del secondo motivo dell’appello incidentale,
e, quindi, dell’appello incidentale nel suo complesso, con conseguente
ammissibilità del ricorso in appello degli appellanti principali.
5. Si deve
quindi passare all’esame del ricorso d’appello principale nel
merito.
5.1. Il primo
motivo dell’appello principale è volto a superare la ritenuta
tardività di gran parte dei motivi aggiunti presentati nel corso del
giudizio di primo grado e la parziale inammissibilità del ricorso di
primo grado per la ritenuta genericità delle censure presentate avverso
atti nei confronti dei quali si era avuta piena conoscenza.
5.2. Si rileva
che la declaratoria d’inammissibilità operata dal Tribunale
amministrativo regionale,con riguardo al ricorso di primo grado, per la
genericità delle doglianze ivi rappresentate, non tiene conto del reale
andamento dei fatti; che dal momento in cui è stata introdotta la legge
n.241/1990 si sarebbe dovuto tener conto di un principio assolutamente
opposto; che solo dopo il deposito della intera documentazione di gara
le società ricorrenti hanno potuto esaminare compiutamente la
fondatezza e la gravità delle censure originariamente formulate al
buio, in via di principio; che la sentenza non ha tenuto conto degli
ostacoli di fatto frapposti dalla Satti alle richieste dell’ATI
ricorrente di conoscere ciò che era realmente avvenuto nella gara; che
in origine era stata fornita copia incompleta dei verbali, mostrato un
fascicolo degli atti incompleto, impedito ai ricorrenti di estrarre
copia della documentazione.
5.3. Le
società devono – secondo gli appellanti - essere messe in grado di
valutare la documentazione di gara nel modo più completo e puntuale e
non secondo le modalità gradite alla stazione appellante; i ritardi
nell’iter conoscitivo non possono andare a detrimento delle
ricorrenti, la documentazione è stata messa a disposizione a ridosso
della scadenza del termine dell’impugnazione, è prassi in tali casi
proporre un’impugnazione al buio, non risponde al vero che l’esame
degli atti avvenuto il 7.3.2001 avrebbe consentito la proposizione dei
formali motivi di ricorso; e, in ultimo, non si dovevano salvare solo le
censure relative ai chiarimenti poiché gli atti di gara vanno valutati
unitariamente.
5.4. In punto
di fatto è pacifico che vi sono alcuni documenti che sono stati
conosciuti solo quando furono depositati in giudizio dalla difesa della
Satti in data 8.5.2001: si tratta della nota Satti 24.1.2001 n. SI/Ion.
358 Met 117; e della nota Grassetto 2.2.2001 prot. n.100/01/MR/Ip. E’
pacifico che gli altri atti di gara sono stati visionati in data
7.3.2001 (sul punto cfr. pag.7 ed 8 del ricorso in appello dell’ATI
INC). Gli atti conosciuti successivamente sono atti relativi ad una
richiesta di chiarimenti della Satti con riferimento alle voci 208
(realizzazione della galleria a foro cieco) 030 (fornitura di
calcestruzzo a resistenza caratteristica) 070 (micropali) 78 e 78°
(esecuzione di paratie) ed oneri generali ed alla relativa risposta
della Grassetto. Altra voce della quale si chiedeva giustificazione era
quella relativa agli ammortamenti dello scudo TBM, "tenuto conto
che non è posseduto dal concorrente, anche in relazione al fatto che
per esigenze dei tempi di esecuzione non è prevedibile l’utilizzazione
dello stesso su altri lotti della metropolitana". La nota del
2/2/2001 contiene la risposta della impresa Grassetto.
5.5. Ritiene il
Collegio che la valutazione effettuata dal Tribunale amministrativo
regionale in punto di tardività del ricorso sia esatta e debba essere
confermata. Il Tribunale ha rilevato che il presupposto necessario per
la formulazione dei motivi aggiunti, ai fini della deduzione dei vizi di
legittimità è costituito dall’ignoranza dei vizi di legittimità
dedotti al momento della proposizione del ricorso, mentre è pacifico,
per ammissione degli stessi ricorrenti, che essi hanno avuto accesso
alle giustificazioni presentate contestualmente all’offerta, sin dal
7/3/2001, con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti nella
parte in cui si riferiscono a censure proponibili avverso la
documentazione conosciuta in data 7/3/2001.
5.6. La
documentazione conosciuta successivamente riguardava solo il chiarimento
su alcune voci dell’offerta e quindi solo rispetto a dette voci era
impossibile la formulazione compiuta delle censure relative al giudizio
di non anomalia dell’offerta effettuato dall’amministrazione. Si
deve in proposito ricordare quale è la struttura del giudizio sull’anomalia
dell’offerta disegnata dalla legge Merloni, che recita all’art. 21
comma 1 bis "le offerte devono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate dal bando di gara o dalla lettera d’invito,
che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di
quello posto a base d’asta.
5.7. Occorre
ricordare che la disposizione in commento innova rispetto all’art.30.
4 della direttiva 93/37/CEE, anticipando il momento del contraddittorio
alla fase di formazione delle offerte, mentre la direttiva comunitaria
prevede un contraddittorio successivo, da instaurarsi dalla stazione
appaltante, in relazione alle offerte che appaiono anormalmente basse; l’art.30.4
della direttiva prevede che l’amministrazione aggiudicatrice, prima di
poterle rifiutare, richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene
utili in merito alla composizione dell’offerta e verifica detta
composizione in merito alle giustificazioni fornite.
5.8. La norma
nazionale ha finalità accelleratoria, in quanto attraverso la
presentazione preventiva delle giustificazioni relative alle offerte, l’amministrazione
dispone tempestivamente di tutti gli elementi utili per potere
verificare le offerte, tale disciplina è compatibile con quella
comunitaria poiché il diritto comunitario impone il principio dell’obbligatorietà
della verifica in contraddittorio (Corte di Giustizia Ce 28/571985 n.
274/83), non anche in ordine al momento in cui tale contraddittorio
viene instaurato, senza dire che la norma non introduce limiti alle
possibilità esplicative imposte dalla normativa comunitaria (nella
specie infatti si è avuto anche un contraddittorio successivo limitato
ad alcune voci cfr. sulla possibilità di contraddittorio successivo Csi
6/3/1998 n. 127 e, di recente, C. giust. CE 27.11.2001 in cause riunite
C-285/99 e 286/99).
5.9. La regola
non esclude un contraddittorio successivo, se la
convenienza
della proposta non risulti già convenientemente giustificata (o, all’opposto,
a prima vista inattendibile), per cui deve ritenersi che un giudizio,
per le componenti dell’offerta che non sono fatte oggetto della
verifica successiva sia formulabile alla luce delle giustificazioni
preventive.
5.10. Non
rileva l’unitarietà della valutazione di non anomalia, effettuata con
riferimento alle giustificazioni fornite dall’impresa aggiudicataria,
poiché da un lato era nota alle imprese ricorrenti l’aggiudicazione e
la sintetica valutazione del responsabile del procedimento sulla
congruità dell’offerta dell’ATI Grassetto (atti censurati per
difetto di motivazione e basata su un rinvio per relationem alle
giustificazioni dell’aggiudicataria); dall’altro lato le
giustificazioni dell’aggiudicataria sono essenzialmente quelle esposte
a corredo dell’offerta e quindi conosciute dalle imprese ricorrenti
sin dal 7/3/2001, mentre la conoscenza successivamente intervenuta della
documentazione relativa ai chiarimenti successivi, riguardanti alcune
voci, giustificano il "ricorso al buio" solo per le censure
dirette a contestare la legittimità della valutazione di quelle voci, e
quindi rendono legittimi ed ammissibili i motivi aggiunti solo
limitatamente a tali voci. In caso contrario sarebbero eluse le
disposizioni in tema di perentorietà del termine di impugnazione e di
decadenza ed inoppugnabilità degli atti amministrativi, poiché si
determinerebbero una generale riapertura del termine di impugnazione in
dipendenza della conoscenza di atti che evidenziano (astrattamente) solo
specifici ulteriori vizi di legittimità.
5.11. Appare
quindi corretta la valutazione della sentenza impugnata volta a ritenere
l’inammissibilità dei motivi aggiunti presentati in primo grado
aventi lo scopo di censurare il giudizio di non anomalia dell’offerta
dell’impresa aggiudicataria anche per le parti non fatte oggetto di
verifica successiva, tranne che nelle pagine 29-31 degli stessi motivi
aggiunti, ove si esaminano gli ulteriori chiarimenti resi dall’impresa
aggiudicataria, ad integrazione delle considerazioni già effettuate in
sede di presentazione dell’offerta.
6. Così
delimitato il thema decidendum, occorre passare all’esame del secondo
motivo di appello con il quale si censura il provvedimento impugnato di
aggiudicazione per illegittimità derivata e l’atto presupposto di
verifica della non anomalia dell’offerta aggiudicataria, per difetto
di motivazione (I motivo del ricorso di primo grado).
6.1. La
motivazione è stata fatta per relationem alle giustificazioni dell’impresa
aggiudicataria. Tale prassi amministrativa non è illegittima per quanto
già valutato da questa Sezione che ha ritenuto, in tema di
aggiudicazione di un appalto di servizi, che "la verifica delle
offerte anomale – da compiere in relazione a tutti gli elementi
costitutivi dell’offerta e delle giustificazioni fornite al riguardo
dal concorrente al fine di saggiarne la congruità rispetto alla
prestazione dovuta – è un sub-procedimento, che formalmente ha un
rilievo preciso e distinto rispetto al procedimento di evidenza pubblica
diretto all’aggiudicazione (anche se ad esso collegato) e va conclusa
con una determinazione espressa – motivata anche per relationem alle
giustificazioni validamente fornite dall’offerente – che contenga
una valutazione positiva dell’offerta controllata (CdS VI 3/4/2002 n.
1853).
6.2. Non ha
pregio l’argomento secondo il quale la motivazione per
relationem non
potrebbe avere ad oggetto che atti posti in essere dalla stessa
amministrazione, non essendovi traccia di questa limitazione nel dettato
normativo. Né si tratta di atti materiali o di condotte delle quali non
si è data alcuna contezza. Il rinvio è avvenuto con riferimento a
documentazione versata nel procedimento amministrativo di verifica dell’offerta
anomala, documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento
in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che
rende possibile la relatio, trattandosi, in definitiva di effettuare una
valutazione sulla congruità economica di un’offerta, formulata sin
dall’atto di partecipazione alla gara, e successivamente, se del caso,
fatta oggetto di chiarimenti, che, ove esaustivi, a giudizio dell’amministrazione
procedente ben possono essere assunti a base della motivazione del
giudizio di congruità. Ove si aderisse all’interpretazione contraria,
il responsabile del procedimento di verifica non potrebbe mai o quasi
mai effettuare alcuna motivazione per relationem, non essendovi, nel
sub-procedimento atti o provvedimenti ai quali fare riferimento e ciò
sarebbe contrario ai principi del procedimento amministrativo che
ammettono la relatio.
6.3. Ciò è
tanto più vero se si considera che il giudizio finale deve essere un
giudizio globale e sintetico sull’attendibilità dell’offerta nel
suo insieme (CdS VI 10/2/2000 n.707), dovendo poi potersi effettuare un
controllo sul processo logico che ha condotto l’amministrazione ad
effettuare la scelta operata, controllo che non è escluso o reso
impossibile dall’anzidetta relatio, che contenendo un giudizio
sintetico positivo e quindi la valutazione riservata all’amministrazione,
non espone nuovamente le ragioni già espresse negli atti di parte
illustrativi dell’offerta, ma rinvia ad essi ritenendoli sufficienti a
provare l’attendibilità dell’offerta. La riprova della sufficienza
della motivazione risiede nelle censure specifiche avanzate dalle
appellanti sul contenuto tecnico dell’offerta e sull’operato dell’amministrazione.
6.4. Il punto
quindi è l’eventuale insufficienza delle motivazioni e
giustificazioni espresse dalla ditta aggiudicataria, non certo della
mancanza formale della motivazione negli atti di gara, poiché il
giudizio del responsabile del procedimento deve ritenersi dal punto di
vista delle esigenze della motivazione formale del tutto legittimo.
6.5. Ne
consegue il rigetto del secondo motivo di appello.
7. Deve quindi
esaminarsi il terzo motivo di appello concernente la violazione e falsa
applicazione dei principi generali in materia di offerte anomale e di
violazione e falsa applicazione della legge n.109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni nonché il difetto assoluto di istruttoria per
avere la commissione, una volta ricevuto dal responsabile del
procedimento la lettera con la quale si comunicava che l’offerta della
ditta aggiudicataria poteva ritenersi congrua, elaborato la graduatoria
inserendovi la ditta seconda classificata, senza avere effettuato nei
suoi confronti alcuna valutazione sulla non anomalia dell’offerta.
7.1. Il punto
attiene la legittimità dell’operato di una commissione di gara che, a
fronte di due offerte di ribasso percentuale rispetto all’importo a
base d’asta ritenute anomale, verifichi quella anomala per maggior
ribasso e ritenga non anomala anche la seconda.
7.2. Come si è
detto il responsabile del procedimento valuta la congruità delle
offerte mediante l’esame delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della legge Merloni,
vale a dire delle giustificazioni preventive. Il regolamento attuativo
tace sulla possibilità di giustificazioni ulteriori ma esse devono
ritenersi ammissibili per effetto dell’interpretazione
comunitariamente compatibile della normativa prima accolta.
7.3. Il
responsabile del procedimento è un tecnico e si avvale degli organismi
tecnici della stazione appaltante, ossia anche, eventualmente, di
soggetti esterni alla commissione di gara che, per il tecnicismo di tale
fase possono affiancarsi alla commissione, ma, per esigenza di
economicità del procedimento, di efficienza ed efficacia dello stesso,
per soddisfare il divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art.1
della legge n.241/1990, la verifica delle offerte anomale non deve
riguardare tutte le offerte sospette, ma deve essere effettuata
progressivamente a partire dall’offerta di ribasso più alta. Tale
verifica termina quando si ritiene un’offerta non anomala, ovvero
quando sono state valutate tutte le offerte senza ritenerne alcuna non
anomala. Ciò significa che, se una delle offerte sospette risulti non
anomala, a questa va aggiudicato l’appalto, di talché è superfluo
verificare le altre offerte sospette che presentino minori ribassi.
7.4. In tal
senso vi è una determinazione dell’Autorità per i lavori pubblici
del 26/10/1999 alla quale sembra ispirata la condotta della stazione
appaltante per cui il Collegio ritiene che non meriti censure l’attività
amministrativa che, in caso di due offerte sospette di anomalia per
eccesso di ribasso, si concreti nell’approvazione della graduatoria
dopo il giudizio di congruità del maggiore ribasso, con l’inserzione
in graduatoria del minore ribasso come offerta seconda classificata.
Deve infatti osservarsi che se il ribasso maggiore della prima
classificata ha potuto superare il giudizio tecnico di non anomalia a
fortori deve ritenersi non anomalo un minore ribasso, in assenza di
censure specifiche sull’offerta tecnica.
7.5. Ciò non
esclude che, in casi particolari, ove emergano carenze tecniche
specifiche dell’offerta seconda classificata o sussistano specifiche
ragioni di cautela a salvaguardia dell’attività amministrativa, debba
condursi la verifica anche in relazione a questa, ma, di norma, è
rispondente al canone di buon andamento, di logicità, di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa che la stazione appaltante si
fermi nell’attività sub-procedimentale appena ritiene un’offerta
non anomala.
7.6. Ne
consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
8. Si devono
ora esaminare le doglianze, riproposte in sede di appello, aventi ad
oggetto il merito della verifica di congruità.
8.1. Come è
noto la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione ha
subito una parabola ascendente negli ultimi tempi, sotto il profilo del
crescente interesse che la giurisprudenza (a partire dalla nota
decisione CdS IV 9/4/1999 n. 601) e la dottrina hanno dedicato all’istituto,
in consonanza ai nuovi poteri istruttori e di accesso al fatto che
connotano la giurisdizione esclusiva ma anche, in parte (proprio sul
punto del sindacato sulla discrezionalità tecnica) la giurisdizione
generale di legittimità, dopo il d.lgs n. 80/1998 e la legge n.
205/2000.
8.2. E’ stato
giustamente sottolineato che all’origine del fenomeno è un problema
– di teoria generale – di rapporto fra fattispecie e realtà. Per
descrivere un fatto produttivo di effetti giuridici la norma può
utilizzare tecniche differenti, può descrivere il fatto in maniera
tassativa, fissandone direttamente tutti i termini,mediante concetti
giuridici determinati (età, cittadinanza, residenza) ovvero può
rinviare, per la sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, a
concetti giuridici indeterminati che vanno completati con elementi o
criteri extragiuridici: la buona fede, la non scarsa importanza dell’inadempimento,
la pericolosità, la salubrità, la buona condotta, le terre incolte, la
bellezza d’assieme ed altro.
8.3. Il
problema dell’amministrazione che, per la cura dell’interesse
pubblico, debba attuare un precetto legislativo contenente un concetto
giuridico indeterminato è la sua concretizzazione ed il successivo
controllo su detto procedimento di concretizzazione, da parte del
giudice amministrativo.
8.4. Il
fenomeno in diritto civile ed in diritto penale riguarda invece
direttamente il giudice e dà luogo ai tormenti applicativi sulle norme
elastiche, sulle clausole generali, sulle norme penali in bianco, sul
potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena ex art.
133 e ss. c.p..
8.5. In
ossequio al principio di divisione dei poteri come al giudice doveva
considerarsi rimessa dal legislatore, mediante l’uso di concetti
giuridici indeterminati, una discrezionalità nell’applicazione delle
regole tecniche sulle quali si forma il giudizio così le autorità
amministrative si riteneva avessero piena discrezionalità nell’applicare
le regole tecniche in base alle quali si forma il loro giudizio. L’amministrazione
era giudicato il perito dei periti nelle materie di interesse pubblico.
Se ne deduceva un’insindacabilità assoluta della discrezionalità
tecnica, salvo limiti di manifesta illogicità ed irragionevolezza.
8.6. In realtà
la dottrina ha, in tempi più recenti, seguito altre strade, escludendo
che l’apprezzamento tecnico possa consistere in ogni caso in una
autentica libertà di scelta. Ne derivava l’inesistenza di limiti
aprioristici nel sindacato sulla discrezionalità tecnica. Da ultimo la
giurisprudenza del Consiglio di Stato ha accolto tale prospettiva
teorica.
8.7. Si deve
rilevare sulla scorta di quest'ultimo orientamento, che la
discrezionalità tecnica non è altro che un momento dell’esercizio
del potere discrezionale amministrativo. La discrezionalità
amministrativa è ponderazione di interessi, valutazione dell’interesse
pubblico, ma presuppone l’accertamento del fatto e del rilievo del
fatto rispetto all’interesse da tutelare. La norma tecnica può essere
applicata per accertare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, per
ritenere soddisfacente o meno una certa motivazione che abbia fatto
riferimento ad una norma tecnica (in un provvedimento amministrativo)
rispetto all’interesse pubblico oppure per apprezzare direttamente
l’effettiva idoneità di una certo assetto di interessi a soddisfare l’interesse
pubblico. In questo
ultimo senso la norma tecnica è applicata in un ambito che appartiene
al puro merito amministrativo ed è l’ambito nel quale la rinnovazione
del giudizio tecnico nel processo amministrativo si risolverebbe in una
impropria sostituzione del giudice all’amministrazione.
8.8. Ciò che
si deve evidenziare è che la discrezionalità tecnica è divenuta
sindacabile poiché l’opinabilità è diversa dall’opportunità, ma
senza che il giudice possa sostituire il proprio apprezzamento (o quello
del consulente tecnico) all’apprezzamento opinabile dell’amministrazione:
il controllo dell’iter logico seguito dal provvedimento si può
spingere fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni
tecniche effettuate dall’amministrazione, non certo a sostituirsi all’apprezzamento
dell’amministrazione e, conseguentemente, ad ignorare che, nel campo
dell’applicazione delle norme tecniche, occorre permanentemente
distinguere – con rigore - fra legittimità e merito.
8.9. Ciò
premesso si può passare alla disamina delle censure avanzate dagli
appellanti nel merito tecnico del giudizio di non anomalia, ammissibili
in quanto riferite agli elementi ed alle voci dell’offerta fatte
oggetto di giustificazioni ulteriori rispetto a quelle formulate all’atto
di partecipazione alla gara, ossia si devono esaminare le stesse voci
prese in considerazione dal giudice di primo grado.
8.10. In primo
luogo rilevano le giustificazioni rese su alcune specifiche analisi
presentate in fase di offerta (artt. 30-70-78-78a-208). Le appellanti
ammettono che i chiarimenti forniti appaiono dettagliati ma sostengono
che lasciano irrisolte le obiezioni e le lacune già segnalate al
precedente punto B (pagina 29 dei motivi aggiunti di primo grado).
8.11. Sul punto
la sentenza di primo grado ha rilevato che le censure si risolvono in un
mero rinvio ai rilievi già formulati avverso le giustificazioni
originarie, con l’effetto di rimettere in discussione valutazioni
ormai consolidatesi perché non censurate nel termine decadenziale o
comunque di imputare ai chiarimenti sopraggiunti dei motivi di
illegittimità riconducibili alle giustificazioni iniziali solo
integrate – e non sostituite dalle successive precisazioni (sentenza
pag. 14) e le ha quindi ritenute inammissibili.
8.12. Sul punto
si deduce a pag. 67 dell’atto di appello: "si confida
che, per le
ragioni più sopra esposte, il Consiglio di Stato voglia correggere tale
errore di giudizio ed esaminare dunque nel merito le censure in parola
posto che l’esame della documentazione di gara consentito dalla Satti
in data 7/3/2001 non fece decorrere in realtà alcun termine di
impugnativa."
8.13. Il motivo
di appello è sul punto infondato per quanto già rilevato nei punti da
5 a 5.11. della motivazione sulla tardività delle censure avanzate con
i motivi aggiunti di primo grado ma formulabili già avverso gli atti di
gara ostesi durante il procedimento di accesso. A tale motivazione si fa
rinvio, osservando che la sentenza, sul punto, merita conferma.
8.14. Vi è poi
la questione dell’ammortamento dello scudo TBM.
8.15. La Satti,
attraverso il responsabile del procedimento, ha chiesto di
"chiarire come gli ammortamenti possono essere così contenuti
soprattutto relativamente allo scudo TBM che non è posseduto dal
concorrente, anche in relazione al fatto che per esigenze di tempi d’esecuzione
non è prevedibile l’utilizzazione dello stesso sugli altri lotti
della stessa tratta di metropolitana".
8.16. La
risposta fornita dal raggruppamento aggiudicatario è stata del seguente
tenore: "in relazione all’ammortamento dello scudo TBM che non è
posseduto dalla scrivente, si ritiene che l’acquisto, così come
previsto nelle analisi sottoanalisi presentate in sede di offerta, ed i
suoi relativi oneri debbano incidere per circa un terzo del valore a
nuovo, relativamente ai lavori in oggetto e per tutto il periodo di
impiego, in quanto rientra nelle ambizioni della scrivente acquisire
nuovi lavori nell’ambito delle metropolitane di Torino, Milano, Roma,
Bologna e nell’ambito ferroviario…ed altri in avanzata fase di
progettazione in Italia ed all’estero".
8.17. La
sentenza ha ritenuto che il chiarimento reso non appare manifestamente
illogico.
8.18. L’appello
lamenta l’eccessiva sinteticità ed apoditticità del giudizio del Tar
e rileva che non sono state prese in considerazione le osservazioni
della difesa sulla difficoltà di utilizzare lo scudo TBM in altri
lavori.
8.19. Si tratta
dei rilievi di pag. 65 e 66 dell’atto di appello, ove si ipotizza che
quella macchina (scudo TBM) non potrà essere utilizzata in altri lavori
se non a seguito di una fortunata serie di coincidenze (lavori
estremamente simili) e solo a seguito di ingentissimi investimenti per
il ricondizionamento dell’apparecchiatura.
8.20. Si tratta
di meri dubbi o rilievi critici che non riguardano l’erroneità delle
valutazioni tecniche effettuate dall’amministrazione, ma contestano la
loro opportunità (inopportunità di aggiudicare l’appalto sulla base
di un ammortamento contenuto per effetto di elementi aleatori) per cui
la censura appare impingere nel merito ove richiede un giudizio diretto
sulla non congruità dell’offerta in relazione alle circostanze
allegate dalla ditta aggiudicataria (acquisizione di appalti futuri o
ulteriori) ritenute plausibili dall’amministrazione con valutazione
discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo perché non
irragionevole o arbitraria, ma basata su possibili condotte delle
imprese sul mercato. Giova peraltro osservare che l’appalto appare
essere in corso di esecuzione senza che siano state dedotte difficoltà
inerenti il punto in esame (insufficienza degli ammortamenti).
8.21. Vi è poi
il punto relativo alla produttività nella realizzazione della galleria
a foro cieco del diam. di 6,80 m..
8.22. La
risposta a chiarimento ulteriore data dalla ATI aggiudicataria recita:
"abbiamo stimato una produzione media di 10,30 ml al giorno che
tiene conto dei fermi improduttivi dovuti allo spostamento del cantiere
da Stazione Fermi a Stazione Marche e delle traslazioni nelle stazioni
intermedie. Per effetto di ciò la produzione media giornaliera, nei
giorni di effettivo avanzamento, è pari a ml 12,50 al giorno e pertanto
in linea con quanto previsto nel programma lavori inserito negli
elaborati progettuali, così come anche risulta dai consuntivi di
cantiere che abbiamo visitato, similari per tipologia e lunghezza,
nonché dai dati risultanti dai cantieri che hanno utilizzato frese TBM
fornite dalla società Herrenknecht."
8.23. La
sentenza ha rilevato che l’indicazione di una produttività più
elevata, pur parzialmente discostandosi dai dati di progetto – sul
punto meramente indicativi – evidenzia un andamento dei lavori che la
stazione appaltante ha valutato attendibile, anche alla luce delle
esperienze maturate nel settore.
8.24. L’appello
rileva che le argomentazioni del Tar sono apodittiche e prive di ogni
ragionevole motivazione, richiamando la documentazione offerta volta a
sconfessare la previsione formulata dalla ditta aggiudicatrice.
8.25. I
documenti prodotti indicano alcune produzioni medie inferiori a quella
denunciata dall’ATI aggiudicataria (doc.13 della produzione INC di
primo grado) ma le raccolte di dati da cui sono tratte attestano anche
produzioni medie maggiori (doc. 27-30) (cfr. rilievo di pag.20 della
memoria Satti di primo grado del 4-6-2001 con schede allegate sulla
produttività media dei lavori di scavo delle metropolitane di Madrid,
Valencia, Moròn ed Argentinien). Ne deriva che si tratta di previsioni
opinabili sulle quali domina sovrano l’apprezzamento discrezionale
della stazione appaltante. Ne consegue il rigetto dell’appello sul
punto.
8.26. Le
ulteriori censure investono i c.d. "oneri generali", sul punto
l’appello rileva che non basta osservare, come fatto dal giudice di
primo grado,che la questione delle "polizze assicurative" e
del loro trattamento fiscale fosse oggettivamente perplessa e come
fossero incerti i parametri in base ai quali espletare la verifica di
congruità: il Tar avrebbe dovuto entrare nel merito e verificare se sul
quel punto l’offerta avesse i requisiti di serietà ed attendibilità
che con la verifica di congruità si sarebbero dovuti accertare.
8.27. La
censura è inammissibile poiché a fronte di un’incertezza relativa ai
parametri tecnici sui quali effettuare il giudizio il giudice
amministrativo non può scegliere il parametro – fra i molteplici
astrattamente ammissibili – in luogo della pubblica amministrazione se
non a pena di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione
così finendo per impingere nel merito amministrativo. Deve invece
ritenersi che il controllo intrinseco sulla discrezionalità tecnica
attenga alla correttezza del richiamo a regole tecniche o alla
correttezza delle modalità applicative di regole tecniche
indiscutibilmente applicabili alla fattispecie, quindi a casi nei quali
i parametri della scelta tecnica si presentano come indefettibili.
8.28. La
genericità dell’art. 31 dello schema di contratto sul quale si è
effettuato il controllo di congruità è evidente: "Satti
provvederà a stipulare una polizza assicurativa CAR e/o EAR…e l’appaltatore
si farà carico della quota di premio convenzionalmente determinata…entro
il limite dello 0,6 % del corrispettivo contrattuale". Secondo la
prospettazione degli appellanti (pag.36 dell’atto di appello) la
previsione contrattuale sottrae di fatto all’appaltatore la facoltà
di provvedere direttamente usufruendo di eventuali condizioni di miglior
favore alla stipulazione di determinate polizze e stabilisce un preciso
tasso di riferimento (lo 0,6% del corrispettivo contrattuale) che
sarebbe pari a circa 1,6 volte il costo esposto.
8.29. La ditta
aggiudicataria replica che la voce polizze assicurative è stata
costruita mediante riferimento ad un contratto normalmente offerto da un
broker, senza pretesa di sottrarre alla stazione appaltante il dovere di
stipulare direttamente le polizze, che nella voce relativa non erano
ricompresi gli oneri fiscali, che, nell’analisi dei prezzi unitari
sono stati previsti una serie di voci destinate a compensare eventuali
incrementi dei costi.
8.30. In
realtà nel merito si può anche osservare, a parte l’indeterminatezza
del parametro tecnico su cui effettuare il raffronto, che il limite
dello 0,6 può essere interpretato non solo come un costo da sostenere
necessariamente, come nella prospettazione dell’appellante (che fa
partire il suo calcolo dal valore della offerta Grassetto e sostiene che
il costo delle polizze si discosta dalla quota dello 0,6% di circa 1,6
volte), ma come un tetto massimo entro il quale contenere l’accollo
della quota di premio assicurativo a carico dell’appaltatore, con
conseguente maggiore discrezionalità della stazione appaltante nel
valutare la voce di costo in questione in relazione alle possibilità di
spuntare sul mercato polizze a costi più favorevoli e contenuti.
8.31. Vi sono
poi gli "oneri per fermi improduttivi" ma il punto relativo
della sentenza non è fatto oggetto di specifiche censure. Gli
appellanti hanno riproposto quanto esposto nel ricorso per motivi
aggiunti con riferimento alle giustificazioni ulteriori ossia hanno
rilevato che si "confondono gli oneri per fermo improduttivo
(accidentale sospensione dell’avanzamento di cui all’art. 16 dello
schema di contratto che recita: "in caso di ritrovamento di reperti
archeologici…il Direttore dei lavori potrà disporre la sospensione
dei lavori. Qualora la sospensione così disposta abbia durata non
superiore a giorni 30, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcuna
indennità) con alcune specifiche fasi di esecuzione imposte dal
programma dei lavori ed hanno esposto un presumibile maggior costo per
fermo improduttivo pari a 5 volte il costo esposto dalla ditta
aggiudicataria.
8.32. La
sentenza ha così motivato sul punto: "anche a ritenere che l’offerente
abbia indebitamente incluso in tale nozione fasi lavorative che sono
concettualmente estranee (spostamento cantiere da una stazione all’altra)
non risulta dimostrato che il costo preventivato sia comunque
inattendibile o manifestamente inidoneo allo scopo."
8.33. La
censura si basa sulla stima di un fermo improduttivo di trenta giorni,
ad essa la ditta aggiudicataria replica: "non si vede con quale
fondamento le appellanti indichino in trenta giorni il fermo
improduttivo si tratta di una mera opinione non suffragata da alcun
dato." La stazione appaltante ha rilevato che la stima effettuata
dalla ditta aggiudicataria è stata ritenuta congrua, rientrando fra le
valutazioni dei concorrenti da effettuarsi secondo la propria
organizzazione produttiva, che sul punto sono state fornite specifiche
ulteriori indicazioni oltre quelle dell’offerta originaria, che,
secondo l’opinione della Soprintendenza gli eventuali reperti
archeologici sarebbero ad una profondità di tre metri e non di quindici
(profondità della galleria metropolitana) sicché il rischio di tali
fermi sarebbe,per i lavori in Torino, contenuto.
8.34. Rileva il
Collegio che anche in questo caso non vi è un parametro certo, una
regola tecnica avente valore indefettibile, di cui si deve controllare
la correttezza dell’applicazione fattane dalla pubblica
amministrazione, ma vi sono valutazioni previsionali, che possono essere
condotte da diverse prospettive e punti di vista, nonché valorizzando
molteplici variabili. In queste condizioni si deve ritenere che il
giudice debba limitarsi a verificare la serietà e l’attendibilità
complessiva del giudizio tecnico operato dall’amministrazione non a
scegliere fra contrapposti modelli ricostruttivi del giudizio
previsionale, e, considerate le circostanze evidenziate dalla ditta
aggiudicataria e dalla stazione appaltante riportate supra al punto
8.33., nonché la serietà della verifica svolta dall’amministrazione
che si è spinta fino a chiedere ulteriori giustificazioni, si deve
ritenere che la valutazione di congruità sia nella specie immune da
censure.
8.35. Vi è poi
la voce "piano finanziario". Sul punto l’appello rileva:
"non si vede come il Tar possa seriamente ritenere che non è
illogico prevedere che la stazione appaltante possa provvedere ai
pagamenti prima della loro scadenza. Le dimensioni di quest’opera sono
tali che ipotizzare un’anticipazione anche modesta dei termini di
pagamento determina imponenti modificazioni in ordine al piano
finanziario e quindi sfalsa l’offerta in modo significativo."
8.36. In
replica la ditta aggiudicataria ha rilevato che il piano finanziario non
è affatto sottostimato, che nel calcolo degli ammortamenti dei mezzi di
opera e delle attrezzature è stato indicato un tasso d’interesse del
12% e che, nel piano finanziario allegato alle giustificazioni del
2/2/2001, l’interesse medio è del 6,2%. Sul termine cautelativo di
105 giorni previsto in contratto la stazione appaltante ha rilevato che
si tratta di un termine cautelativo, potendo invece farsi applicazione
dell’art.29 del D.P.R. n.145/2000 al fine di valutare la normalità
del termine di pagamento indicato dalla ditta aggiudicatrice, ipotizzati
in un termine di novanta giorni.
8.37. Anche in
questo caso la censura si basa su un assunto tendente ad irrigidire i
termini dell’offerta sotto il profilo finanziario, confondendo
situazioni limite (pagamenti all’ultimo giorno utile o successivi al
termine) con la normalità dei rapporti finanziari, che è stata
ragionevolmente individuata dal giudice, come dimostrato anche dall’art.
29 del d.p.r. n.145/2000 (qui rilevante solo al fine di dimostrare che
il pagamento dopo sessanta giorni dall’emissione del certificato di
pagamento non è ipotesi irrealistica o anomala).
8.38. L’ultimo
punto è quello relativo alla carente indicazione dei costi per la
formazione del personale specializzato. La doglianza, avanzata nei
motivi aggiunti e riproposta in appello, senza censura specifica avverso
la motivazione della sentenza, è relativa alla circostanza che viene
affermato che il personale specializzato da impiegare sulla TBM non fa
parte dell’organico dell’impresa, ma sarà assunto previo periodo di
formazione presso lo stabilimento di produzione della fresa. Si assume
che non vengono indicati i costi di formazione.
8.39. La
sentenza ha ritenuto l’infondatezza del motivo di gravame perché
"nella nota di chiarimenti del 2/2/2001 l’offerente ha previsto
il costo di un istruttore (c.d. TBM specialist) per il periodo di sei
mesi (voce a.10), ed ha poi contemplato tempi di impiego del personale
(ingegnere responsabile e capo cantiere) che si giustificano anche con l’effettuazione
del necessario
addestramento. La doglianza, quindi, è infondata."
8.40. La ditta
aggiudicataria ha chiarito che "gli oneri relativi alla formazione
del personale sono stati considerati direttamente all’interno delle
analisi nel calcolo della produzione media…Dalla sottoanalisi 46
(personale addetto alla fresa in fase di avanzamento) si evince che i
mesi di effettiva produzione sono 12,5 (la voce operaio 4 livello e
operaio specializzato indicano tale durata del rapporto ed il relativo
costo); ivi è previsto un TBM specialist (cioè un istruttore) per 6
mesi: dunque gli operai avranno un corso". La ditta aggiudicataria
ha quantificato il costo dell’istruttore in lit. 155.388.828 (voce
a.10 della sottoanalisi 46).
8.41. Va
rilevato che la censura, a differenza di quanto rilevato in sentenza si
riferisce ad una voce fatta oggetto di analitica sottoanalisi al momento
della presentazione dell’offerta, e che essa, basandosi sull’assenza
di quantificazione degli oneri per corsi di formazione, è infondata in
fatto poiché tali costi sono stati presi in considerazione ed
adeguatamente quantificati nella sottoanalisi 46 allegata all’offerta
(doc. 5 della documentazione Satti prodotta in primo grado). Ne deriva
comunque il rigetto della doglianza.
9. Vanno, in
conclusione, per tutto quanto espresso, assorbita ogni altra questione o
profilo della vicenda, rigettati gli appelli, con conseguente conferma
della sentenza di primo grado.
10. Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, rigetta l’appello
principale. Rigetta l’appello incidentale. Spese compensate.
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