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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2002 n. 4795
Espropriazione
per pubblica utilita'
L’atto
di approvazione di un progetto di opera pubblica equivale a
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e d’indifferibilità e
urgenza dei lavori e, pertanto, deve contenere, ai sensi dell’art.13
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e anche dopo l'entrata in vigore
della legge 3 gennaio 1978, n.1), i termini iniziali e finali delle
espropriazioni e dei lavori; tale indicazione è necessaria, in
particolare, in quanto svolge una funzione garantistica, nel senso che
costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che
si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo
progetto.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
F A T T O
1) - Con l’appello
in epigrafe è impugnata la sentenza con cui il TAR ha dichiarato
irricevibile per tardività il ricorso proposto dall’odierno
appellante per l’annullamento della delibera della Giunta Municipale
del Comune di Amato 13 maggio 1997, n.112, di approvazione del progetto
definitivo dei lavori di costruzione di attrezzature sportive e campi da
tennis.
2) - Per l’appellante
la sentenza sarebbe erronea in quanto il ricorso sarebbe stato
notificato nel termine di legge – ancorché dimidiato – decorrente
dalla data di effettiva conoscenza dell’atto impugnato.
Nel merito,
ribadisce le censure svolte in primo grado, non esaminate dal TAR,
insistendo, quindi, per l’accoglimento dell’appello e dell’originario
ricorso.
Non si è
costituito in giudizio il Comune appellato.
Con ordinanza
20 novembre 1998, n.2234, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di
sospensione della sentenza appellata.
Con ordinanza
28 dicembre 2001, n.6458, la Sezione ha disposto incombenti istruttori,
rimasti ineseguiti.
D I R I T T O
1) - L’appello
è fondato.
Per il TAR, il
termine per l’impugnazione ha iniziato a decorrere dalla notifica all’interessato
dell’avviso di deposito degli atti espropriativi; questa sarebbe
intervenuta entro il mese di aprile 1998, secondo quanto ammesso in
ricorso dallo stesso ricorrente, mentre la notificazione del gravame è
intervenuta il 26 giugno 1998 e, quindi, dopo la scadenza del termine
abbreviato di cui all’art. 19 del d.l. n.67/1997, convertito in legge
n.135/1997.
Senonché, il
predetto avviso di deposito degli atti espropriativi non solo risulta
notificato soltanto il 12 maggio 1998, ma in mani di persona (certa
Talascan Rosanna) che non risulta convivente del ricorrente, né,
comunque, legata al medesimo da rapporti di parentela, né addetta alla
casa o all’ufficio dello stesso (né è stato documentato il contrario
dal Comune che, pure, ha svolto l’eccezione e cui competeva, quindi, l’onere
di documentare la tardività stessa); donde l’assoluta incertezza
circa la data di effettiva conoscenza dell’atto medesimo.
Quanto all’espressione
usata nel ricorso di primo grado (secondo cui della delibera impugnata
il ricorrente avrebbe avuto "indiretta notizia nell’aprile
corrente"; espressione dalla quale i primi giudici hanno
principalmente dedotto la tardività del gravame), essa non conduce alla
conclusione di una effettiva conoscenza del provvedimento impugnato; la
generica "indiretta notizia" di cui parlava il ricorrente non
può, infatti, logicamente coincidere con l’effettiva conoscenza,
tantomeno degli elementi e termini qualificanti il provvedimemento
lesivo, conoscibile solo a seguito dell’avviso anzidetto, la cui
notificazione appare, peraltro, viziata per le ragioni dianzi indicate.
Difettando la
prova certa in merito alla data di conoscenza del provvedimento
impugnato, ne segue l’insussitenza dei requisiti per la declaratoria
di irricevibilità dell’originario ricorso; con la conseguenza che la
sentenza di primo grado, declaratoria della irricevibilità del ricorso
stesso per tardività, deve essere riformata.
2) - Nel
merito, il ricorso svolto in primo grado, le cui censure sono qui
ribadite, appare fondato.
A parte il
fatto che l’Amministrazione appellata è rimasta inadempiente rispetto
all’istruttoria disposta dalla Sezione, deve ritenersi, sulla base
della documentazione versata dalla parte appellante e in difetto di
diverse e documentate indicazioni da parte del Comune, che, in effetti,
la procedura espropriativa di cui si tratta è viziata per violazione
dell’art. 13 della legge 26 giugno 1865, n.2359 (legge applicabile,
nella specie, secondo il principio tempus regit actum,
trattandosi di progetto approvato e di dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità assunta nella piena vigenza del
regime antecedente l’entrata in vigore del T.U. 8 giugno 2001, n.327).
In particolare,
ai sensi dell’art. 13 ora detto: "nell’atto che si dichiara un’opera
di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno
cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori".
Nella specie,
la delibera approvativa del progetto (13 maggio 1997, n.112), recante
anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
delle opere, fissa i seguenti termini: "inizio lavori ed operazioni
di esproprio, entro tre anni dalla data della presente
deliberazione".
Tale
indicazione appare affatto insufficiente e non soddisfa la predetta
prescrizione normativa.
La
giurisprudenza di questo Consiglio è ferma, invero, nel ritenere che l’atto
di approvazione di un progetto di opera pubblica equivale a
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e d’indifferibilità e
urgenza dei lavori e, pertanto, deve contenere, ai sensi dell’art.13
della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e anche dopo l'entrata in vigore
della legge 3 gennaio 1978, n.1), i termini iniziali e finali delle
espropriazioni e dei lavori; tale indicazione è necessaria, in
particolare, in quanto svolge una funzione garantistica, nel senso che
costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che
si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo
progetto; (cfr. Sez. IV, 9 marzo 2000, n. 1235; 16 luglio 1999, n. 1269;
14 gennaio 1999, n. 22; Sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1758; 30 settembre
1998, n. 1360).
Poiché è
mancata, nel provvedimento impugnato in primo grado, l’indicazione dei
termini entro i quali dovevano "compiersi le espropriazioni ed i
lavori", ne consegue, per ciò solo, l’illegittimità del
provvedimento stesso.
3) - Per tali
assorbenti motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e,
per l’effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento
dell’originario ricorso, deve essere annullato il provvedimento
impugnato in primo grado.
Le spese dei
due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le
parti.
P.Q.M.
il Consiglio di
Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto,
in accoglimento dell’originario ricorso, annulla il provvedimento
impugnato in primo grado.
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