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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione V - Decisione 20 settembre 2002 n. 4795

Espropriazione per pubblica utilita'

L’atto di approvazione di un progetto di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e d’indifferibilità e urgenza dei lavori e, pertanto, deve contenere, ai sensi dell’art.13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n.1), i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori; tale indicazione è necessaria, in particolare, in quanto svolge una funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto.

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

F A T T O

1) - Con l’appello in epigrafe è impugnata la sentenza con cui il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento della delibera della Giunta Municipale del Comune di Amato 13 maggio 1997, n.112, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione di attrezzature sportive e campi da tennis.

2) - Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto il ricorso sarebbe stato notificato nel termine di legge – ancorché dimidiato – decorrente dalla data di effettiva conoscenza dell’atto impugnato.

Nel merito, ribadisce le censure svolte in primo grado, non esaminate dal TAR, insistendo, quindi, per l’accoglimento dell’appello e dell’originario ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Comune appellato.

Con ordinanza 20 novembre 1998, n.2234, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata.

Con ordinanza 28 dicembre 2001, n.6458, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, rimasti ineseguiti.

D I R I T T O

1) - L’appello è fondato.

Per il TAR, il termine per l’impugnazione ha iniziato a decorrere dalla notifica all’interessato dell’avviso di deposito degli atti espropriativi; questa sarebbe intervenuta entro il mese di aprile 1998, secondo quanto ammesso in ricorso dallo stesso ricorrente, mentre la notificazione del gravame è intervenuta il 26 giugno 1998 e, quindi, dopo la scadenza del termine abbreviato di cui all’art. 19 del d.l. n.67/1997, convertito in legge n.135/1997.

Senonché, il predetto avviso di deposito degli atti espropriativi non solo risulta notificato soltanto il 12 maggio 1998, ma in mani di persona (certa Talascan Rosanna) che non risulta convivente del ricorrente, né, comunque, legata al medesimo da rapporti di parentela, né addetta alla casa o all’ufficio dello stesso (né è stato documentato il contrario dal Comune che, pure, ha svolto l’eccezione e cui competeva, quindi, l’onere di documentare la tardività stessa); donde l’assoluta incertezza circa la data di effettiva conoscenza dell’atto medesimo.

Quanto all’espressione usata nel ricorso di primo grado (secondo cui della delibera impugnata il ricorrente avrebbe avuto "indiretta notizia nell’aprile corrente"; espressione dalla quale i primi giudici hanno principalmente dedotto la tardività del gravame), essa non conduce alla conclusione di una effettiva conoscenza del provvedimento impugnato; la generica "indiretta notizia" di cui parlava il ricorrente non può, infatti, logicamente coincidere con l’effettiva conoscenza, tantomeno degli elementi e termini qualificanti il provvedimemento lesivo, conoscibile solo a seguito dell’avviso anzidetto, la cui notificazione appare, peraltro, viziata per le ragioni dianzi indicate.

Difettando la prova certa in merito alla data di conoscenza del provvedimento impugnato, ne segue l’insussitenza dei requisiti per la declaratoria di irricevibilità dell’originario ricorso; con la conseguenza che la sentenza di primo grado, declaratoria della irricevibilità del ricorso stesso per tardività, deve essere riformata.

2) - Nel merito, il ricorso svolto in primo grado, le cui censure sono qui ribadite, appare fondato.

A parte il fatto che l’Amministrazione appellata è rimasta inadempiente rispetto all’istruttoria disposta dalla Sezione, deve ritenersi, sulla base della documentazione versata dalla parte appellante e in difetto di diverse e documentate indicazioni da parte del Comune, che, in effetti, la procedura espropriativa di cui si tratta è viziata per violazione dell’art. 13 della legge 26 giugno 1865, n.2359 (legge applicabile, nella specie, secondo il principio tempus regit actum, trattandosi di progetto approvato e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità assunta nella piena vigenza del regime antecedente l’entrata in vigore del T.U. 8 giugno 2001, n.327).

In particolare, ai sensi dell’art. 13 ora detto: "nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori".

Nella specie, la delibera approvativa del progetto (13 maggio 1997, n.112), recante anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, fissa i seguenti termini: "inizio lavori ed operazioni di esproprio, entro tre anni dalla data della presente deliberazione".

Tale indicazione appare affatto insufficiente e non soddisfa la predetta prescrizione normativa.

La giurisprudenza di questo Consiglio è ferma, invero, nel ritenere che l’atto di approvazione di un progetto di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e d’indifferibilità e urgenza dei lavori e, pertanto, deve contenere, ai sensi dell’art.13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (e anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n.1), i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori; tale indicazione è necessaria, in particolare, in quanto svolge una funzione garantistica, nel senso che costituisce la riprova dell’attualità dell’interesse pubblico che si vuole soddisfare e della serietà ed effettività del relativo progetto; (cfr. Sez. IV, 9 marzo 2000, n. 1235; 16 luglio 1999, n. 1269; 14 gennaio 1999, n. 22; Sez. V, 11 gennaio 1999, n. 1758; 30 settembre 1998, n. 1360).

Poiché è mancata, nel provvedimento impugnato in primo grado, l’indicazione dei termini entro i quali dovevano "compiersi le espropriazioni ed i lavori", ne consegue, per ciò solo, l’illegittimità del provvedimento stesso.

3) - Per tali assorbenti motivi l’appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell’originario ricorso, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in accoglimento dell’originario ricorso, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.

 

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