|
Consiglio di
stato - Sezione IV - Decisione 25 settembre 2002 n. 4912
Espropriazioni - Scelta dell'area
La
scelta dell’area da sottoporre al procedimento espropriativo
costituisce tipica espressione di valutazione tecnico-discrezionale,
insindacabile sul piano della legittimità se non sotto i profili della
manifesta illogicità e contraddittorietà. Deve, quindi, escludersi
che, in sede di sindacato di legittimità, il giudice sia tenuto a
verificare se la scelta dell’area sia pienamente condivisibile sotto
ogni possibile profilo di opportunità, dovendo, invece, limitarsi a
verificare se l’apprezzamento degli interessi operato
dall’Amministrazione non sia tanto manifestamente erroneo ed illogico
da risultare illegittimo. Da ciò consegue che gli elementi progettuali
direttamente incidenti sulla scelta delle aree, come, ad esempio, quelli
afferenti alla progettazione e alla concreta realizzazione di opere
viarie, ovvero pertinenti alla localizzazione e alla scelta del
tracciato, o, ancora, alla determinazione dell’andamento topografico
di un’opera stradale, o, in genere, alle soluzioni tecniche adottate,
sono, di regola, insindacabili, in quanto espressione di discrezionalità
tecnico-amministrativa, non altrimenti censurabile se non sotto il
profilo della illogicità ed irrazionalità manifesta.
E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la
legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con
riferimento alla situazione di fatto
e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non
potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di
eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (tempus regit
actum).
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Con ricorso al
TAR della Toscana notificato il 22-25 marzo 1997 la S.r.l.
"Immobiliare Pallereto", proprietaria di un appezzamento di
terreno, impugnava il decreto del Prefetto di Firenze 13 gennaio 1997
n.3001, con il quale la Soc. "Autostrade" S.p.a.,
concessionaria della costruzione e gestione dell’autostrada
Milano-Napoli (A1), era stata autorizzata ad occupare in via temporanea
e d’urgenza per cinque anni l’immobile di proprietà della società
ricorrente, ritenuto necessario per la realizzazione della viabilità
accessoria ai fini della costruzione della galleria per l’adeguamento
del tratto autostradale fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello,
nonché il provvedimento 29 settembre 1996 prot. n.2065 con cui l’Amministratore
dell’A.N.A.S. aveva approvato il progetto delle opere medesime.
Deduceva il
seguente articolato motivo di gravame:
- violazione dei principi
generali in tema di esproprio per pubblica utilità, in particolare
per quanto attiene al contenimento della spesa pubblica;
- eccesso di potere per
irragionevolezza assoluta, per difetto di istruttoria e per difetto
assoluto di motivazione, nonché per contraddittorietà.
Resistevano la
Prefettura di Firenze e l’A.N.A.S., a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato, nonché la soc. Autostrade.
Il Tribunale
adito con sentenza 17 marzo 1998 n.101, respingeva il ricorso per la
ritenuta infondatezza di tutti i motivi, compensando le spese di
giudizio.
Avverso tale
sentenza la S.r.l. "Immobiliare Pallereto", con ricorso
notificato il 28 aprile 1999, propone appello, affidato a tre motivi di
annullamento.
Resistono all’appello
la Prefettura di Firenze e l’A.N.A.S., a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura
Generale dello Stato, nonché la soc. Autostrade.
Con istanza
depositata il 13 marzo 2002 il difensore della società appellante e
quello della società Autostrade hanno chiesto congiuntamente la
cancellazione della causa dal ruolo, stante il fatto che tra di esse
starebbero per concludersi trattative stragiudiziali di bonaria
composizione della lite.
Il Collegio,
rilevata l’estraneità a tali trattative delle Amministrazioni
emananti gli atti impugnati in primo grado (Prefettura di Firenze ed
A.N.A.S.), alla pubblica udienza del 26 marzo 2002, sentiti i difensori
delle parti, ivi compreso l’Avvocato dello Stato, che ha confermato l’estraneità
delle Amministrazioni medesime, ha deciso di non aderire alla suddetta
richiesta e di trattenere la causa per la decisione del merito.
DIRITTO
Con atto
notificato il 28 aprile e depositato il 7 maggio 1999 la S.r.l.
"Immobiliare Pallereto" ha impugnato la sentenza del T.A.R.
per la Toscana indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso da essa
proposto avverso il decreto del Prefetto di Firenze n.3001/97 del 13
gennaio 1997, mediante il quale la società Autostrade, concessionaria
della costruzione e gestione dell’autostrada Milano-Napoli (A1), è
stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d’urgenza per cinque
anni taluni immobili di proprietà della società ricorrente ritenuti
necessari per la realizzazione della viabilità accessoria ai fini della
costruzione della galleria per l’adeguamento del tratto di
attraversamento appenninico fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello
dell’autostrada medesima, nonché avverso il provvedimento dell’A.N.A.S.
n.2065 del 29 settembre 1996, di approvazione del progetto delle opere
accessorie al nuovo tracciato autostradale.
L’appellante
ha formulato nei confronti della decisione di primo grado tre motivi,
incentrati sulla insufficienza e sulla contraddittorietà della
motivazione con cui il Tribunale ha respinto i motivi proposti nei
confronti dei suindicati provvedimenti.
L’appello in
esame, superata ogni questione pregiudiziale di rito, è infondato nel
merito e, pertanto, deve essere respinto.
Con il primo
motivo l’appellante ha dedotto l’insufficienza e la
contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale ha respinto il
primo profilo di censura, con il quale, sulla premessa che nella specie
l’occupazione sarebbe preordinata all’espropriazione, si lamentava
la violazione del principio fondamentale del contenimento della spesa in
materia di espropriazione, in base all’assunto che nella specie la
scelta progettuale del tracciato della strada di servizio e dell’ubicazione
del campo alloggi, andando ad incidere su un’area di proprietà della
stessa società, a distanza ravvicinata da un complesso destinato ad
albergo e residence di proprietà della medesima, avrebbe
comportato un danno enorme a carico dell’Amministrazione, con
conseguente minimo vantaggio col massimo possibile della spesa.
Il motivo è
infondato.
Come, infatti,
correttamente rilevato anche dal Tribunale, la scelta dell’area da
sottoporre al procedimento espropriativo costituisce tipica espressione
di valutazione tecnico-discrezionale, insindacabile sul piano della
legittimità se non sotto i profili della manifesta illogicità e
contraddittorietà (cfr. Cons. St., IV, 27 aprile 1984, n.292).
Deve, quindi,
escludersi che, in sede di sindacato di legittimità, il giudice sia
tenuto a verificare se la scelta dell’area sia pienamente
condivisibile sotto ogni possibile profilo di opportunità, dovendo,
invece, limitarsi a verificare se l’apprezzamento degli interessi
operato dall’Amministrazione non sia tanto manifestamente erroneo ed
illogico da risultare illegittimo (cfr. Cons. St., IV, 6 aprile 1982,
n.217).
Da ciò
consegue, ad avviso del Collegio, che gli elementi progettuali
direttamente incidenti sulla scelta delle aree, come, ad esempio, quelli
afferenti alla progettazione e alla concreta realizzazione di opere
viarie, ovvero pertinenti alla localizzazione e alla scelta del
tracciato, o, ancora, alla determinazione dell’andamento topografico
di un’opera stradale, o, in genere, alle soluzioni tecniche adottate,
sono, di regola, insindacabili, in quanto espressione di
discrezionalità tecnico-amministrativa, non altrimenti censurabile se
non sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità manifesta.
Nella specie,
come correttamente rilevato dal Tribunale, non è stato fornito alcun
elemento idoneo a dimostrare la manifesta illogicità della scelta
operata in concreto dall’Amministrazione, non essendo sufficiente a
dimostrare tale illogicità la asserita maggiore onerosità dell’indennizzo.
In primo luogo
perché, come pure rilevato dal T.A.R., l’occupazione in questione non
era preordinata all’espropriazione, ma soltanto alla realizzazione di
un’opera provvisoria (viabilità di servizio e campo alloggi),
destinata al termine dei lavori ad essere eliminata, con ripristino
della condizione preesistente, come risulta dalla "relazione
viabilità di servizio" allegata al progetto esecutivo (doc. n.8
depositato dalla soc. Autostrade in primo grado), con conseguente
notevole ridimensionamento della pretesa onerosità della scelta in
questione.
In secondo
luogo perché il costo di un’opera pubblica è determinato da varie
componenti rispetto alle quali il costo dell’occupazione temporanea
può non essere la più rilevante.
Con il secondo
motivo l’appellante deduce la insufficienza e la contraddittorietà
della motivazione di rigetto del secondo e del quarto profilo di
censura, con cui si lamentava il fatto che la localizzazione delle opere
non sarebbe stata supportata da un’istruttoria adeguata.
Anche tale
motivo è infondato.
Come, infatti,
congruamente evidenziato nella motivazione della decisione impugnata, la
viabilità di servizio, pur rientrando tra le opere meramente
propedeutiche alla realizzazione della c.d. "variante di
valico", è stata oggetto di analitica progettazione, che ha
comportato un approfondito studio del territorio, come risulta dal
contenuto della relazione sulla viabilità di servizio e dagli elaborati
grafici, depositati in primo grado.
Il Tribunale
ha, poi, correttamente escluso l’illogicità della scelta del percorso
sulla base della richiamata relazione, da cui emerge che il criterio
ispiratore della scelta è stato quello di utilizzare il più possibile
tratti viari già esistenti - come, appunto, quello di specie - già
perfettamente integrati nel paesaggio e di incidere il meno possibile
nel paesaggio stesso mediante l’adeguamento del tracciato all’orografia
dei terreni.
Tale criterio
non può certo ritenersi (manifestamente) illogico o irrazionale,
costituendo, invece, legittima esplicazione della potestà discrezionale
facente capo all’Amministrazione.
L’appellante,
in pratica, lamenta che la sentenza di primo grado non abbia
adeguatamente motivato circa la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione
della presenza, in prossimità dell’area di sua proprietà, del
complesso alberghiero pure di proprietà della medesima.
Anche tale
rilievo è infondato.
Come, infatti,
correttamente rilevato dal Tribunale, per quanto riguarda l’ubicazione
del cantiere (campo Pallereto) la scelta dell’area non può ritenersi
illogica, come è dato riscontrare nella relazione "campi e
cantieri interventi di recupero ambientale" (doc. n.8 depositato
dalla soc. Autostrade in primo grado), dalla quale risulta che tale
scelta è stata motivata dalla circostanza che si trattava di un
piazzale adibito a parcheggio abbandonato e, quindi, di un’area che
non richiedeva interventi modificativi del suolo, nel rispetto del
summenzionato criterio ispiratore del progetto.
Ne consegue che
dal confronto delle planimetrie e dalle relazioni a queste allegate è
possibile trovare riscontro della valutazione dell’area in questione.
Nel caso di
specie, dunque, non può dirsi dimostrato che l’Amministrazione sia
caduta in errore circa lo stato dei luoghi, errore questo, che pure può
condurre all’annullamento della scelta dell’area, salvi gli
ulteriori provvedimenti (cfr. Cons. St., IV, 13 giugno 1972, n.523:
nella fattispecie l’Amministrazione si era rappresentata l’esistenza,
sull’area de qua, di un semplice capannone, anziché di un
notevole edificio in cemento armato).
Infine, con il
terzo motivo l’appellante censura per insufficienza di motivazione la
sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il terzo profilo
di impugnazione, con cui si deduceva che il tracciato dell’opera
viaria non trovava riscontro negli strumenti urbanistici comunali e,
segnatamente, nel P.R.G. e nella variante al medesimo P.R.G., di
adeguamento di questo al P.R.A.E., approvata dal Comune di Barberino del
Mugello con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 6 marzo 1997.
Il motivo è
infondato.
Come, infatti,
correttamente rilevato dal Tribunale, non può ritenersi sussistente il
preteso parallelismo cronologico tra le due progettazioni, in quanto
quella del Comune è intervenuta alla data del 6 marzo 1997, quando il
progetto impugnato era stato già approvato con atto dell’A.N.A.S.
n.2065 del 26 settembre 1996 ed era già stata disposta l’occupazione
d’urgenza con l’impugnato decreto prefettizio del 13 gennaio 1997.
E’, invero,
principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la
legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con
riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento
della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di
invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua
emanazione (tempus regit actum: cfr. Cons. St., VI, 20 maggio
1995, n.428; C.G.A., 18 ottobre 1996, n.358; Cons. St., V, 30 ottobre
1997, n.1209).
Per tali
assorbenti considerazioni l’appello in esame deve, dunque, ritenersi
infondato in ordine a tutti i motivi dedotti e deve, di conseguenza,
essere rigettato.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese
e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - respinge l'appello.
|