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   Giurisprudenza  

Consiglio di stato - Sezione IV - Decisione 25 settembre 2002 n. 4912

Espropriazioni - Scelta dell'area

La scelta dell’area da sottoporre al procedimento espropriativo costituisce tipica espressione di valutazione tecnico-discrezionale, insindacabile sul piano della legittimità se non sotto i profili della manifesta illogicità e contraddittorietà. Deve, quindi, escludersi che, in sede di sindacato di legittimità, il giudice sia tenuto a verificare se la scelta dell’area sia pienamente condivisibile sotto ogni possibile profilo di opportunità, dovendo, invece, limitarsi a verificare se l’apprezzamento degli interessi operato dall’Amministrazione non sia tanto manifestamente erroneo ed illogico da risultare illegittimo. Da ciò consegue che gli elementi progettuali direttamente incidenti sulla scelta delle aree, come, ad esempio, quelli afferenti alla progettazione e alla concreta realizzazione di opere viarie, ovvero pertinenti alla localizzazione e alla scelta del tracciato, o, ancora, alla determinazione dell’andamento topografico di un’opera stradale, o, in genere, alle soluzioni tecniche adottate, sono, di regola, insindacabili, in quanto espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, non altrimenti censurabile se non sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità manifesta.
E’ principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto  e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (tempus regit actum).

Fonte: Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa

FATTO

Con ricorso al TAR della Toscana notificato il 22-25 marzo 1997 la S.r.l. "Immobiliare Pallereto", proprietaria di un appezzamento di terreno, impugnava il decreto del Prefetto di Firenze 13 gennaio 1997 n.3001, con il quale la Soc. "Autostrade" S.p.a., concessionaria della costruzione e gestione dell’autostrada Milano-Napoli (A1), era stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d’urgenza per cinque anni l’immobile di proprietà della società ricorrente, ritenuto necessario per la realizzazione della viabilità accessoria ai fini della costruzione della galleria per l’adeguamento del tratto autostradale fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, nonché il provvedimento 29 settembre 1996 prot. n.2065 con cui l’Amministratore dell’A.N.A.S. aveva approvato il progetto delle opere medesime.

Deduceva il seguente articolato motivo di gravame:

  • violazione dei principi generali in tema di esproprio per pubblica utilità, in particolare per quanto attiene al contenimento della spesa pubblica;
  • eccesso di potere per irragionevolezza assoluta, per difetto di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione, nonché per contraddittorietà.

Resistevano la Prefettura di Firenze e l’A.N.A.S., a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nonché la soc. Autostrade.

Il Tribunale adito con sentenza 17 marzo 1998 n.101, respingeva il ricorso per la ritenuta infondatezza di tutti i motivi, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza la S.r.l. "Immobiliare Pallereto", con ricorso notificato il 28 aprile 1999, propone appello, affidato a tre motivi di annullamento.

Resistono all’appello la Prefettura di Firenze e l’A.N.A.S., a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, nonché la soc. Autostrade.

Con istanza depositata il 13 marzo 2002 il difensore della società appellante e quello della società Autostrade hanno chiesto congiuntamente la cancellazione della causa dal ruolo, stante il fatto che tra di esse starebbero per concludersi trattative stragiudiziali di bonaria composizione della lite.

Il Collegio, rilevata l’estraneità a tali trattative delle Amministrazioni emananti gli atti impugnati in primo grado (Prefettura di Firenze ed A.N.A.S.), alla pubblica udienza del 26 marzo 2002, sentiti i difensori delle parti, ivi compreso l’Avvocato dello Stato, che ha confermato l’estraneità delle Amministrazioni medesime, ha deciso di non aderire alla suddetta richiesta e di trattenere la causa per la decisione del merito.

DIRITTO

Con atto notificato il 28 aprile e depositato il 7 maggio 1999 la S.r.l. "Immobiliare Pallereto" ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Toscana indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso da essa proposto avverso il decreto del Prefetto di Firenze n.3001/97 del 13 gennaio 1997, mediante il quale la società Autostrade, concessionaria della costruzione e gestione dell’autostrada Milano-Napoli (A1), è stata autorizzata ad occupare in via temporanea e d’urgenza per cinque anni taluni immobili di proprietà della società ricorrente ritenuti necessari per la realizzazione della viabilità accessoria ai fini della costruzione della galleria per l’adeguamento del tratto di attraversamento appenninico fra Sasso Marconi e Barberino del Mugello dell’autostrada medesima, nonché avverso il provvedimento dell’A.N.A.S. n.2065 del 29 settembre 1996, di approvazione del progetto delle opere accessorie al nuovo tracciato autostradale.

L’appellante ha formulato nei confronti della decisione di primo grado tre motivi, incentrati sulla insufficienza e sulla contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale ha respinto i motivi proposti nei confronti dei suindicati provvedimenti.

L’appello in esame, superata ogni questione pregiudiziale di rito, è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale ha respinto il primo profilo di censura, con il quale, sulla premessa che nella specie l’occupazione sarebbe preordinata all’espropriazione, si lamentava la violazione del principio fondamentale del contenimento della spesa in materia di espropriazione, in base all’assunto che nella specie la scelta progettuale del tracciato della strada di servizio e dell’ubicazione del campo alloggi, andando ad incidere su un’area di proprietà della stessa società, a distanza ravvicinata da un complesso destinato ad albergo e residence di proprietà della medesima, avrebbe comportato un danno enorme a carico dell’Amministrazione, con conseguente minimo vantaggio col massimo possibile della spesa.

Il motivo è infondato.

Come, infatti, correttamente rilevato anche dal Tribunale, la scelta dell’area da sottoporre al procedimento espropriativo costituisce tipica espressione di valutazione tecnico-discrezionale, insindacabile sul piano della legittimità se non sotto i profili della manifesta illogicità e contraddittorietà (cfr. Cons. St., IV, 27 aprile 1984, n.292).

Deve, quindi, escludersi che, in sede di sindacato di legittimità, il giudice sia tenuto a verificare se la scelta dell’area sia pienamente condivisibile sotto ogni possibile profilo di opportunità, dovendo, invece, limitarsi a verificare se l’apprezzamento degli interessi operato dall’Amministrazione non sia tanto manifestamente erroneo ed illogico da risultare illegittimo (cfr. Cons. St., IV, 6 aprile 1982, n.217).

Da ciò consegue, ad avviso del Collegio, che gli elementi progettuali direttamente incidenti sulla scelta delle aree, come, ad esempio, quelli afferenti alla progettazione e alla concreta realizzazione di opere viarie, ovvero pertinenti alla localizzazione e alla scelta del tracciato, o, ancora, alla determinazione dell’andamento topografico di un’opera stradale, o, in genere, alle soluzioni tecniche adottate, sono, di regola, insindacabili, in quanto espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, non altrimenti censurabile se non sotto il profilo della illogicità ed irrazionalità manifesta.

Nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la manifesta illogicità della scelta operata in concreto dall’Amministrazione, non essendo sufficiente a dimostrare tale illogicità la asserita maggiore onerosità dell’indennizzo.

In primo luogo perché, come pure rilevato dal T.A.R., l’occupazione in questione non era preordinata all’espropriazione, ma soltanto alla realizzazione di un’opera provvisoria (viabilità di servizio e campo alloggi), destinata al termine dei lavori ad essere eliminata, con ripristino della condizione preesistente, come risulta dalla "relazione viabilità di servizio" allegata al progetto esecutivo (doc. n.8 depositato dalla soc. Autostrade in primo grado), con conseguente notevole ridimensionamento della pretesa onerosità della scelta in questione.

In secondo luogo perché il costo di un’opera pubblica è determinato da varie componenti rispetto alle quali il costo dell’occupazione temporanea può non essere la più rilevante.

Con il secondo motivo l’appellante deduce la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione di rigetto del secondo e del quarto profilo di censura, con cui si lamentava il fatto che la localizzazione delle opere non sarebbe stata supportata da un’istruttoria adeguata.

Anche tale motivo è infondato.

Come, infatti, congruamente evidenziato nella motivazione della decisione impugnata, la viabilità di servizio, pur rientrando tra le opere meramente propedeutiche alla realizzazione della c.d. "variante di valico", è stata oggetto di analitica progettazione, che ha comportato un approfondito studio del territorio, come risulta dal contenuto della relazione sulla viabilità di servizio e dagli elaborati grafici, depositati in primo grado.

Il Tribunale ha, poi, correttamente escluso l’illogicità della scelta del percorso sulla base della richiamata relazione, da cui emerge che il criterio ispiratore della scelta è stato quello di utilizzare il più possibile tratti viari già esistenti - come, appunto, quello di specie - già perfettamente integrati nel paesaggio e di incidere il meno possibile nel paesaggio stesso mediante l’adeguamento del tracciato all’orografia dei terreni.

Tale criterio non può certo ritenersi (manifestamente) illogico o irrazionale, costituendo, invece, legittima esplicazione della potestà discrezionale facente capo all’Amministrazione.

L’appellante, in pratica, lamenta che la sentenza di primo grado non abbia adeguatamente motivato circa la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione della presenza, in prossimità dell’area di sua proprietà, del complesso alberghiero pure di proprietà della medesima.

Anche tale rilievo è infondato.

Come, infatti, correttamente rilevato dal Tribunale, per quanto riguarda l’ubicazione del cantiere (campo Pallereto) la scelta dell’area non può ritenersi illogica, come è dato riscontrare nella relazione "campi e cantieri interventi di recupero ambientale" (doc. n.8 depositato dalla soc. Autostrade in primo grado), dalla quale risulta che tale scelta è stata motivata dalla circostanza che si trattava di un piazzale adibito a parcheggio abbandonato e, quindi, di un’area che non richiedeva interventi modificativi del suolo, nel rispetto del summenzionato criterio ispiratore del progetto.

Ne consegue che dal confronto delle planimetrie e dalle relazioni a queste allegate è possibile trovare riscontro della valutazione dell’area in questione.

Nel caso di specie, dunque, non può dirsi dimostrato che l’Amministrazione sia caduta in errore circa lo stato dei luoghi, errore questo, che pure può condurre all’annullamento della scelta dell’area, salvi gli ulteriori provvedimenti (cfr. Cons. St., IV, 13 giugno 1972, n.523: nella fattispecie l’Amministrazione si era rappresentata l’esistenza, sull’area de qua, di un semplice capannone, anziché di un notevole edificio in cemento armato).

Infine, con il terzo motivo l’appellante censura per insufficienza di motivazione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il terzo profilo di impugnazione, con cui si deduceva che il tracciato dell’opera viaria non trovava riscontro negli strumenti urbanistici comunali e, segnatamente, nel P.R.G. e nella variante al medesimo P.R.G., di adeguamento di questo al P.R.A.E., approvata dal Comune di Barberino del Mugello con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 6 marzo 1997.

Il motivo è infondato.

Come, infatti, correttamente rilevato dal Tribunale, non può ritenersi sussistente il preteso parallelismo cronologico tra le due progettazioni, in quanto quella del Comune è intervenuta alla data del 6 marzo 1997, quando il progetto impugnato era stato già approvato con atto dell’A.N.A.S. n.2065 del 26 settembre 1996 ed era già stata disposta l’occupazione d’urgenza con l’impugnato decreto prefettizio del 13 gennaio 1997.

E’, invero, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, non potendo quest’ultimo acquisire una causa di invalidità per effetto di eventi verificatisi successivamente alla sua emanazione (tempus regit actum: cfr. Cons. St., VI, 20 maggio 1995, n.428; C.G.A., 18 ottobre 1996, n.358; Cons. St., V, 30 ottobre 1997, n.1209).

Per tali assorbenti considerazioni l’appello in esame deve, dunque, ritenersi infondato in ordine a tutti i motivi dedotti e deve, di conseguenza, essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - respinge l'appello.

 

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