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Consiglio di
stato - Sezione V - Decisione 18 ottobre 2002 n. 5767
Contratti
P.A. - Bando di gara
Il
bando non può considerarsi l’unica ed esclusiva fonte per la
previsione e la disciplina dei requisiti di partecipazione ad un
concorso: esso non può prescindere, per la precisa individuazione della
fattispecie, dalle fonti “esterne”, le quali, rispetto al bando
stesso, in quanto disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti
o, comunque, integrative (IV Sez. n. 380 del 6 marzo 1998). E, perciò,
l’omessa precisazione, nel bando, dei modi di sottoscrizione, non
esime dall’obbligo di osservare, relativamente alla firma delle varie
dichiarazioni o attestazioni da presentare, le norme di legge che, in
via generale, regolano la materia, sicché la dichiarazione circa
l’inesistenza di uno stato di insolvenza o delle altre procedure
contemplate dall’art. 2, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 358 del 1992,
deve essere sottoscritta con autenticazione o con il sistema sostitutivo
dell’esibizione di fotocopia del documento di identità.
Il
principio posto dall’art. 16 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, - che
prescrive l’invito ai concorrenti a completare o fornire chiarimenti
in ordine al contenuto di certificati, documenti o dichiarazioni
presentate - riguarda il contenuto dei documenti, non già la loro forma
e, in particolare, non la possibilità di far autenticare la firma su di
essi, violando, così, con riguardo alle prescrizioni valevoli per tutti
gli altri concorrenti, il termine perentorio stabilito per la produzione
delle offerte e delle dichiarazioni a loro corredo.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Il ricorso n.
5146 del 2001 è proposto dalla s.r.l. Astro System di Pianoro. È stato
notificato il 7 maggio 2001 e depositato il 18 maggio.
È chiesta la
riforma della sentenza n. 116/2001 del T.A.R. della Campania, sede di
Napoli, Sezione I, di reiezione del ricorso per l’annullamento del
provvedimento del dirigente del Comune di Afragola, n. 329 del 7
dicembre 1999, che dispone l’aggiudicazione del servizio di gestione
dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica per l’illuminazione
votiva nel cimitero del Comune.
In particolare,
in primo grado, è stato censurato il provvedimento di esclusione,
stabilito dalla commissione di gara (3 dicembre 1999), per omessa
autenticazione della firma nella domanda di partecipazione e nelle
relative dichiarazioni.
Sono proposte
varie censure, relative all’assenza, nel bando, di una prescrizione di
autenticazione delle firme, all’assenza di un regime generale che
sancisca tale obbligo per le dichiarazioni da rendere, all’ammissibilità,
in ogni caso, della regolarizzazione.
Con memoria del
30 aprile 2002, sono state ulteriormente illustrate le tesi dell’appello.
La società
controinteressata, costituitasi in giudizio il 25 maggio 2001, confuta
analiticamente i motivi dell’appello.
Richiama anche
il ricorso incidentale, proposto in primo grado ed assorbito, con il
quale si chiedeva l’annullamento in parte qua del bando, se andava
interpretato nel senso che non fosse prescritto "il rispetto della
forma stabilita dal combinato disposto dell’art. 2, commi 10 e 11
della l. 191/98 e dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 403/98".
Il Comune di
Afragola, costituitosi in giudizio il 1° giugno 2001, confuta, anch’esso,
con memoria del 26 aprile 2002, le tesi dell’appello.
All’udienza
del 7 maggio 2002, il ricorso è stato chiamato per la discussione ed è
stato, poi, introitato in decisione.
DIRITTO
1. Con bando
approvato l’undici ottobre 1999, il Comune di Afragola ha indetto una
gara per l’affidamento della gestione dell’impianto di distribuzione
dell’energia elettrica per l’illuminazione votiva nel cimitero. Era
previsto anche il ripristino ed adeguamento della rete.
Era prescritta
la presentazione, insieme all’offerta economica, di due dichiarazioni,
riguardanti la presa di conoscenza e l’accettazione di varie
situazioni ed atti, nonché il possesso di taluni requisiti ( n.ri 2 e 3
del bando).
Di ciascuna
dichiarazione è stata prevista la sottoscrizione, senza ulteriori
specificazioni.
2. Uno dei
requisiti di partecipazione (n. 2 f del bando), per le imprese
concorrenti, era quello di non trovarsi "in nessuna delle
condizioni che costituiscono causa di esclusione dagli appalti, previste
dall’art. 11, 1° comma, lettere a), b), c) ed f)" del d. lgs. 24
luglio 1992, n. 358 (T.U. delle disposizioni in materia di appalti
pubblici di forniture). La prescrizione relativa alla predetta lettera
a) – inesistenza di stato di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata, concordato preventivo – è stata poi ripetuta, come
situazione soggettiva da dichiarare, anche nel successivo n. 3 del
bando, lett. f) e g).
La società
appellante è stata esclusa, perché la sua istanza di partecipazione
alla gara non era autenticata "nei modi di legge".
La norma
violata è stata indicata nell’art. 2, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, che ha sostituito l’art. 3, comma 11, della legge 15
maggio 1997, n. 127. La disposizione stabiliva (le relative disposizioni
sono state poi trasfuse nel T.U. 28 dicembre 2000, n. 445) che, per la
firma di "istanze", da produrre ad amministrazioni pubbliche,
non occorreva autenticazione, se, fra l’altro, l’istanza fosse stata
presentata insieme "a copia fotostatica, ancorché non autenticata,
di un documento di identità" di colui che l’aveva sottoscritta.
È giustificato
ritenere, e sul punto non vi è controversia fra parti, che l’omissione
dell’autenticazione va, più esattamente, riferita alla dichiarazione,
della quale si è fatto cenno e che il Comune ha esibito in primo grado.
È il documento del 10 novembre 1999, con il quale la società ha dato
attestazione (n.ri 6 e 7) di non essere stata dichiarata fallita, né di
essere stata sottoposta alle altre procedure sopra indicate, negli
ultimi cinque anni, e di non essere oggetto di procedimenti volti alla
dichiarazione di una delle situazioni stesse.
3. Si tratta,
in sintesi, delle situazioni descritte sopra ai n.ri 2 f) e 3 f) e g)
del bando.
3.1. Con
riguardo a tali stati, era stabilito che era sufficiente la produzione
di un certificato oppure di una dichiarazione rilasciata "con le
forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15" (art. 11, comma 2,
del d. lgs. 358 del 1992, modificato dall’art. 9 del d. lgs. 20
ottobre 1998, n. 402).
Le forme della
legge n. 15 del 1968 erano stabilite nell’art. 2 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e nell’art. 4 (dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà). La dichiarazione relativa all’inesistenza
dello stato di fallimento e delle altre procedure sopra descritte non
rientra fra quelle specificamente elencate nell’art. 2 (data e luogo
di nascita, residenza, ed altre ancora). È riconducibile, invece, fra
quelle contemplate dall’art. 4, che hanno per oggetto "fatti,
stati o qualità personali", e dunque esigeva l’autenticazione
della sottoscrizione.
Per effetto del
già menzionato art. 3, comma 11, della l. 127 del 1997, l’autenticazione
poteva essere, perciò, sostituita dalla semplice sottoscrizione,
accompagnata dalla presentazione della copia fotostatica del documento
di identità (v. ora l’art. 38, comma 3, del citato T.U. n. 445 del
2000).
3.2. Dalle
precisazioni fin qui esposte, deriva che non sono fondate le censure
proposte con l’atto d’appello e consistenti nell’ininfluenza delle
norme richiamate dal T.A.R., ma anche dall’Amministrazione resistente,
perché il bando non ha previsto l’autenticazione della firma; nel
diniego di esistenza di una disciplina generale che fissa l’obbligo di
autenticazione della firma per le dichiarazioni di scienza e negoziali,
alle quali si è riferito il primo giudice; nell’inesistenza di un
obbligo, ex l. n. 15 del 1968, di autenticare le dichiarazioni previste
dal bando.
Invero, non è
condivisibile la tesi che, ove il bando non contenga la relativa
prescrizione circa il tipo di sottoscrizione da apporre ai documenti
prodotti dalle imprese concorrenti, non si possa far ricorso alle norme
di legge che, in via generale, recano la disciplina dei tipi di
dichiarazioni che sono ammesse e delle sottoscrizioni che ad esse si
devono apporre. Questo Consiglio, infatti, ha già rilevato che il bando
non può considerarsi l’unica ed esclusiva fonte per la previsione e
la disciplina dei requisiti di partecipazione ad un concorso: esso non
può prescindere, per la precisa individuazione della fattispecie, dalle
fonti "esterne", le quali, rispetto al bando stesso, in quanto
disposizioni di legge, devono considerarsi prevalenti o, comunque,
integrative (IV Sez. n. 380 del 6 marzo 1998).
Anche con
riguardo al bando di gara in esame, si deve far applicazione del
medesimo principio. E, perciò, l’omessa precisazione, nel bando, dei
modi di sottoscrizione, non esimeva dall’obbligo di osservare,
relativamente alla firma delle varie dichiarazioni o attestazioni da
presentare, le norme di legge che, in via generale, regolavano la
materia. Tali erano le norme sopra esaminate, sicché la dichiarazione
circa l’inesistenza di uno stato di insolvenza o delle altre procedure
contemplate dall’art. 2, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 358 del 1992,
doveva essere sottoscritta con autenticazione o con il sistema
sostitutivo dell’esibizione di fotocopia del documento di identità,
del quale si è sopra detto.
3.3. Nei sensi
sopra esposti, va corretta la motivazione della sentenza impugnata,
rimanendo ferma la reiezione della diversa tesi della parte appellante.
4. Con l’ultimo
motivo, la società insiste nella censura, secondo la quale l’Amministrazione
poteva ammettere la regolarizzazione dell’offerta.
4.1. In primo
grado, sul punto, erano state esposte varie critiche all’operato del
Comune. In questa sede, la società si sofferma sulla critica della
motivazione data dal T.A.R. e che si è sopra emendata. Essa quindi
contesta la natura sostanziale della forma della dichiarazione
rilasciata e anche la tesi della violazione della par condicio, che il
primo giudice ha opposto alla possibilità di ammettere la
regolarizzazione.
Le osservazioni
del T.A.R., alla luce delle considerazioni fatte, non possono essere
condivise. Risolvendosi, però, l’omessa autenticazione nella mancanza
di una regolare attestazione della sussistenza di un requisito di
partecipazione, non si può che esaminare, in questa sede, se l’esclusione
possa considerarsi illegittima alla luce dell’insieme delle censure,
proposte col ricorso introduttivo, in ordine alla dedotta possibilità
di regolarizzazione.
Esse si
appalesano però non fondate.
4.2. Col
secondo motivo, la società aveva lamentato che la facoltà di ammettere
la regolarizzazione diviene un vero e proprio obbligo, nell’ipotesi di
clausole del bando lacunose, generiche o equivoche.
Si può, però,
osservare, in contrario, che non è individuabile, nella clausola che
semplicemente prescriveva la sottoscrizione, uno dei caratteri siffatti.
È, invero, dalla legge, come si è visto, che era prescritta la forma
di autenticazione in discussione ed il bando non può ritenersi equivoco
o generico o lacunoso sol perché non richiama tutte le norme di legge
delle quali deve farsi applicazione da parte dei concorrenti.
4.3. Col terzo
motivo, era stato dedotto che non era stato illegittimamente applicato l’art.
16 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, che prescrive l’invito ai
concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di
certificati, documenti o dichiarazioni presentate.
Anche questa
tesi non ha pregio. Invero, anche a trascurare l’indicazione della
norma applicabile alla specifica gara, il principio che essa pone
riguarda il contenuto dei documenti, non già la loro forma e, in
particolare, non la possibilità di far autenticare la firma su di essi,
violando, così, con riguardo alle prescrizioni valevoli per tutti gli
altri concorrenti, il termine perentorio stabilito per la produzione
delle offerte e delle dichiarazioni a loro corredo.
4.4. Con il
quarto motivo, si è lamentato che non si è proceduto, come invece si
è praticato nei riguardi delle altre imprese concorrenti. Per esse è
stata effettuata la verifica della veridicità delle dichiarazioni
prodotte in sede di gara, mediante acquisizione d’ufficio della
certificazione della Camera di commercio.
Ma tale
accertamento, condotto dall’Amministrazione, riguardava il possesso di
un requisito, non la forma della dichiarazione prodotta per attestarlo.
Esso concerneva espressamente l’iscrizione per l’attività oggetto
della concessione. Non si tratta, quindi, di situazioni eguali a quella
della società ricorrente, sicché non ne è desumibile disparità di
trattamento.
4.5. Quest’ultima
censura è stata anche avanzata con riguardo ad altra impresa, che, si
afferma, sarebbe stata ammessa a partecipare, pur avendo presentato
dichiarazione non autenticata, come la ricorrente.
Va però
smentita, in punto di fatto, l’affermazione. L’omessa autenticazione
non risulta, invero, né accertata nel verbale di gara, né, in
particolare, dalla copia del documento, esibita in giudizio, contenente
le varie dichiarazioni ed al quale sono allegate, in fotocopia, le copie
di tre documenti di identità.
4.6. In
conclusione, in difetto di censure fondate circa il mancato ed
illegittimo esercizio del potere discrezionale di consentire la
regolarizzazione, anche per questa parte l’appello, con correzione
della motivazione della sentenza impugnata, non merita accoglimento.
Alla reiezione
dell’appello può farsi seguire, ricorrendo giusti motivi, la
compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.
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