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Consiglio di
stato - Sezione VI - Decisione 22 ottobre 2002 n. 5818
Accesso
ai documenti
Il
rimedio giurisdizionale offerto dall'art.25 l. 7 agosto 1990 n.241, è
caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a prescindere
dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente
e quindi, a fortiori, della sua attualità, ferma la necessità della
sussistenza, in capo al ricorrente, di quella «situazione
giuridicamente rilevante» che l'art.22 della stessa legge richiede per
l'accesso ai documenti (C. Stato, sez.V, 9.12.1997, n.1489).
Per
avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla
documentazione amministrativa è necessario 1) trovarsi in una posizione
differenziata ed avere 2) una titolarità di posizione giuridicamente
rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di
un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e
fondate) ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche
meramente potenziale (come è quella del soggetto escluso da una
procedura di gara alla quale avrebbe interesse a partecipare, o del
soggetto che si vede escluso da una trattativa privata dopo alcuni
iniziali contatti avuti con l’amministrazione e ciò indipendentemente
dalla legittimità del mancato invito alla gara o della piena liceità
della decisione di non proseguire oltre nei contatti finalizzati alla
trattativa privata o dall’effettivo svolgimento di detti contatti e
dagli affidamenti creati). Il limite è dato dalla necessità di evitare
che l’accesso si trasformi in azione popolare: per questo C. Stato,
sez.VI, 1.3.2000, n.1122, ha ritenuto che il diritto di accesso ai
documenti della p.a. non può essere trasformato in uno strumento di «ispezione
popolare» sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi
dell'art.22 l. 7 agosto 1990 n.241, per esercitare tale diritto occorre
una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve
necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di
interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata non
potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni
cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (nella specie,
è stato riconosciuto legittimo il provvedimento che aveva negato al
Codacons l'accesso a tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione
postale con riguardo allo smarrimento degli oggetti inviati a mezzo
posta).
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
La ditta
YogiTech con ricorso di primo grado ha narrato di aver ricevuto da parte
dell’Istituto di Fisica Nucleare di Bologna l’incarico di attuare
uno studio di fattibilità diretto ad aumentare la qualità della
proposta da presentare per la partecipazione ad un bando di gara per la
realizzazione di un progetto denominato ASIC per l’elettronica
front-end del Time of Flight di Alice.
Ha sostenuto la
ricorrente di aver iniziato immediatamente lo studio di fattibilità e
di essere stata informata in data 24/1/2001 di alcune modifiche
apportate al progetto ASIC in modo da poterne tenere conto nell’attuazione
di detto studio.
La ricorrente
in primo grado ha dedotto inoltre di aver preso nota di tale
comunicazione, e di aver continuato nello studio di fattibilità.
Di seguito,
secondo la ricorrente, l’istituto, senza plausibili ragioni, non le ha
fornito alcuna informazione circa tale studio, nonostante un sollecito
formulato dal proprio
legale di
fiducia.
La ricorrente,
perciò, ha presentato una domanda di accesso ai documenti che è stata
respinta con provvedimento impugnato.
Con tale
provvedimento l’Amministrazione fa presente che, a seguito di un
riesame della questione, è sopravvenuta la propria mancanza di
interesse a proseguire nella progettazione o nella realizzazione di un
prototipo.
La ricorrente
sostiene che a causa di ciò ha subito un grave danno avendo investito
consistenti risorse.
Ha quindi
proposto un ricorso avverso il diniego di accesso ai documenti.
A questo scopo,
con una prima censura, ha sostenuto che oltre a sussistere il proprio
interesse all’accesso, non ricorrono le ipotesi che possono
giustificare il diniego all’accesso da parte della pubblica
amministrazione.
Con un secondo
motivo, la ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è
carente di motivazione perché, in violazione dell’art.7 della d.p.r.
27/4/1992 n.352 nella parte in cui afferma che il rifiuto dell’accesso
deve essere motivato con riferimento specifico alla normativa vigente,
all’individuazione delle categorie di cui all’art.24 comma 4, della
legge n.241/1990, alle circostanze di fatto che non consentono l’accoglimento
della richiesta così come proposta.
L’istituto di
fisica nucleare si è costituito in giudizio
depositando
documentazione concernente la realizzazione del progetto in relazione al
quale è insorta la controversia.
Il Tar del
Lazio con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso.
Con l’appello
odierno l’amministrazione ripropone l’eccezione di difetto delle
condizioni di legge ai fini dell’accesso agli atti in questione,
muovendo da erronei presupposti di fatto e trascurando del tutto l’esame
della documentazione prodotta e delle argomentazioni difensive svolte
nella camera di consiglio.
Sostiene l’amministrazione
di non aver conferito alla YogiTech alcun incarico e tanto meno un
incarico per uno studio di fattibilità diretto ad aumentare la qualità
della proposta da presentare per la partecipazione ad un bando di gara,
incarico mai conferibile da un istituto pubblico, assoggettato in
materia contrattuale ai principi di imparzialità e trasparenza e, in
particolare, ai sensi dell’art.50 del regolamento di amministrazione,
finanza e contabilità, alle procedure di gara previste dalle
disposizioni comunitarie recepite dall’ordinamento ovvero in esso
direttamente applicabili, nonché delle disposizioni nazionali
espressamente applicabili agli enti di ricerca.
In nessun caso
poi potrebbe parlarsi di impegni negoziali o anche solo prenegoziali
assunti dall’amministrazione in assenza delle necessarie forme
procedimentali che coinvolgano i competenti organi dell’istituto; in
conseguenza di ciò si sostiene l’assoluta irrilevanza dei contatti
intervenuti tra il titolare della ditta ed il prof. Masetti (professore
ordinario all’Università di Bologna ed associato alle attività di
ricerca dell’istituto) sia perché quest’ultimo non aveva veste per
rappresentare l’istituto, sia perché, secondo quanto narrato dallo
stesso legale rappresentante della ditta (nota dello studio legale
Baldini Benedetti in atti del 9/5/2001) tali contatti erano unicamente
preordinati a verificare le competenze della ditta ed eventualmente l’interesse
per inserirla in una lista di potenziali candidati cui estendere l’invito
per la gara di appalto dello sviluppo dell’ASIC.
Le iniziative
adottate – peraltro mai comprovate – esulerebbero da qualsiasi
riferibilità all’amministrazione per rimanere confinate nell’ambito
della sua libera ed autonoma iniziativa imprenditoriale.
Difetterebbe
quindi l’interesse della ditta YogiTech ad accedere agli atti relativi
allo studio di fattibilità effettuato dalla ditta YogiTech ed a quelli
relativi ai destinatari del bando che doveva essere indetto e ai
nominativi dei componenti la Commissione esaminatrice del bando stesso.
Per quanto
concerne poi gli atti di gara, la Commissione istituita presso la
Sezione di Bologna dell’Istituto ha predisposto una lettera d’invito
per l’affidamento dello studio di fattibilità ed il progetto VLSI per
la realizzazione dei primi prototipi dell’ASIC analogico, lettera
trasmessa alle ditte ritenute più idonee per competenza, requisiti
tecnici ed esperienza nel settore.
La ditta
YogiTech non è stata compresa tra i destinatari dell’invito, come da
nota del 11/4/2001 del Direttore della Sezione di Bologna, confermata
dal Presidente dell’Istituto con nota del 30/5/2001.
Successivamente
in data 13/7/2001 il Direttore della Sezione di Bologna comunicò al
Presidente dell’Istituto la sopravvenienza di circostanze
tecnico-scientifiche che comportavano il venir meno dell’interesse
alla progettazione e realizzazione dei prototipi dell’ASIC analogico,
e quindi alla prosecuzione della procedura di scelta del contraente
intrapresa dalla Commissione.
Sulla base di
tali circostanze il Presidente dell’INFN motivò, in data 6/9/2001, il
diniego di accesso agli atti per difetto di interesse attuale e concreto
che consentisse l’accoglimento della formulata istanza.
In effetti
difetterebbe, secondo l’amministrazione appellante, qualsiasi
situazione giuridicamente rilevante per giustificare l’interesse ad
accedere agli atti in questione, posto che, il venir meno dell’interesse
alla progettazione aveva indotto l’amministrazione a soprassedere
definitivamente dal portare a conclusione il procedimento contrattuale
de quo.
DIRITTO
L’appello è
infondato e merita il rigetto.
Il rimedio
giurisdizionale offerto dall'art.25 l. 7 agosto 1990 n.241, è
caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell'azione
amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a prescindere
dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente
e quindi, a fortiori, della sua attualità, ferma la necessità della
sussistenza, in capo al ricorrente, di quella "situazione
giuridicamente rilevante" che l'art.22 della stessa legge richiede
per l'accesso ai documenti (C. Stato, sez.V, 9.12.1997, n.1489).
In particolare
l'impugnata nota di diniego afferma che è venuto meno, in occasione di
un riesame tecnico-scientifico del progetto, l’interesse alla
progettazione e realizzazione dei prototipi dell’ASIC analogico.
Aggiunge poi l’impugnata
nota che si è deciso pertanto di non proseguire ulteriormente nella
trattativa privata per l’affidamento del relativo studio di
fattibilità, e che pertanto non sussisterebbe in capo alla ditta
appellata un interesse attuale e concreto che consenta l’accoglimento
della formulata istanza di accesso.
L’istanza ha
ad oggetto poi "tutte le informazioni detenute ed i relativi
documenti per conoscere i nominativi dei componenti la commissione e
prendere visione degli atti relativi allo studio di fattibilità, ai
destinatari del bando ed ogni informazione inerente tale studio."
Orbene, dall’interpretazione
dell’istanza secondo legge, l’accesso deve intendersi relativo ai
documenti (non potendo l’accesso prevedere alcun obbligo informativo
relativo a circostanze non documentate) ed in particolare deve
intendersi avere ad oggetto i documenti e gli atti relativi allo studio
di fattibilità, ai destinatari del bando ed ai componenti della
commissione.
Così
delimitato l’interesse dell’istante e definito l’oggetto dell’accesso
è evidente l’interesse concreto ed attuale della ditta YogiTech,
quale ditta coinvolta, per quanto affermato dalla stessa amministrazione
nell’atto di diniego, in una trattativa privata per l’affidamento
del servizio poi messo a gara.
Infatti proprio
il venir meno dell’interesse dell’amministrazione alla realizzazione
del prototipo tramite l’opera della ditta appellata così come l’indizione
di una gara per l’affidamento dell’incarico relativo allo studio di
fattibilità fa sorgere l’interesse della ditta fino a qual momento
coinvolta in "contatti" con esponenti dell’amministrazione
(documentati dalla corrispondenza e non smentiti dall’amministrazione,
salva la verifica della loro valenza giuridica e liceità) all’accesso
alla documentazione indicata (progetto messo a gara, ditte invitate,
componenti la
commissione).
Ciò per quanto
affermato nello stesso atto di diniego dell’accesso che comunica la
decisione di non proseguire ulteriormente nella trattativa privata per l’affidamento
del relativo studio di fattibilità.
E’
necessario, infatti, per avere un interesse qualificato ed una
legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa, 1)
trovarsi in una posizione differenziata - come avviene nel caso di un
soggetto, operatore del settore, prima contattato per un'eventuale
trattativa privata e poi non invitato alla procedura di gara – ed
avere 2) una titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che
significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse
legittimo (ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate) ma di
una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale
(come è quella del soggetto escluso da una procedura di gara alla quale
avrebbe interesse a partecipare, o del soggetto che si vede escluso da
una trattativa privata dopo alcuni iniziali contatti avuti con l’amministrazione
e ciò indipendentemente dalla legittimità del mancato invito alla gara
o della piena liceità della decisione di non proseguire oltre nei
contatti finalizzati alla trattativa privata o dall’effettivo
svolgimento di detti contatti e dagli affidamenti creati).
Il limite è
dato dalla necessità di evitare che l’accesso si
trasformi in
azione popolare: per questo C. Stato, sez.VI, 1.3.2000, n.1122, ha
ritenuto che il diritto di accesso ai documenti della p.a. non può
essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare"
sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi dell'art.22
l. 7 agosto 1990 n.241, per esercitare tale diritto occorre una
situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve
necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di
interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata non
potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni
cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (nella specie,
è stato riconosciuto legittimo il provvedimento che aveva negato al
Codacons l'accesso a tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione
postale con riguardo allo smarrimento degli oggetti inviati a mezzo
posta).
Nel caso di
specie è evidente che sono intercorsi contatti che radicano nella
YogiTech tale posizione differenziata e che sussiste, astrattamente, una
situazione giuridicamente rilevante.
L’accesso poi
non essendo strumentale all’esercizio di un’azione giurisdizionale
prescinde dalla possibilità di proporla e ciò comporta che, nella
specie, è indifferente se la ditta appellata abbia intenzione di
proporre un’impugnativa degli atti di gara, un’azione per tutelare
il lavoro svolto, una richiesta di danni per responsabilità
precontrattuale o altra
forma di tutela
amministrativa o giurisdizionale.
In ultimo
occorre ricordare che non sussistono ragioni specifiche per negare l’accesso
relative alla tutela dei beni protetti dall’art.24 della legge
n.241/1990.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in
appello indicato in epigrafe.
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