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Consiglio di
Stato, Sezione VI, Decisione 5 novembre 2002, n. 6027
Contratti della Pubblica Amministrazione -
Licitazione privata
La necessità dell’indicazione di ciascun prezzo
unitario e del prodotto di tale prezzo per i quantitativi previsti si
rivela immanente nel particolare sistema di gara- licitazione privata -
nel quale tale elemento assume valore, da un lato, di proposta
contrattuale vincolante per l’offerente, dall’altro, di parametro
essenziale non solo per la verifica dei conteggi (prescrivendosi
addirittura la doppia indicazione in cifre e in lettere e la prevalenza
della seconda, in caso di discordanza), ma, altresì, per fondare
l’impegno a quantificare eventuali varianti in corso d’opera sulla
base dei prezzi unitari offerti, senza margini di opinabilità circa
l’effettiva consistenza dell’impegno stesso.
Fonte:
Consiglio di Stato - La Giustizia Amministrativa
FATTO
Con ricorso
notificato il 17 aprile 1996, l’Impresa Ferulli Nicola impugnava,
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia:
a) il
provvedimento in data 5 marzo 1996, con il quale il Presidente della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto l’aveva
esclusa dalla licitazione privata, da esperire secondo le modalità di
cui all’art. 1, lett. a) e all’art. 5 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14, nonché all’art. 7 della legge 2 giugno 1995, n. 216, per l’affidamento
dei lavori di consolidamento del rilevato prospiciente l’area costiera
(2° lotto) e per la realizzazione del quartiere fieristico-espositivo
(3° lotto) del Centro Subfor;
b) le
risultanze della gara svoltasi il 19 febbraio 1996 e le determinazioni
della Commissione Giudicatrice di cui al verbale della medesima data;
c) ogni altro
atto presupposto, connesso o conseguente, tra i quali anche l’aggiudicazione
dei lavori all’Impresa Lies s.r.l..
Lamentava l’illegittimità
dell’esclusione della sua offerta, rivelatasi più favorevole, in
quanto la motivazione addotta (mancata indicazione del prezzo unitario e
di quello complessivo relativo ad una voce) non rientrerebbe in alcuna
delle cause di esclusione stabilite dalla lettera di invito, dovendosi
oltre tutto ritenere che l’omissione del prezzo unitario equivalesse
ad aver offerto il prezzo zero.
Il giudice
adito, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso, condividendo
l’assunto dell’istante, sul rilievo che, in presenza di una
concordanza tra la somma risultante dall’elenco dei prezzi e quella
formulata nella dichiarazione di offerta, l’omessa indicazione avrebbe
dovuto essere apprezzata come equivalente al prezzo zero, tenuto anche
conto della modesta incidenza della relativa voce sull’ammontare
complessivo della gara.
Avverso detta
decisione hanno proposto distinti appelli sia la CCIAA di Taranto sia l’Impresa
Lies, aggiudicataria della licitazione privata, lamentandone, con
argomentazioni sostanzialmente parallele, l’erroneità, atteso che l’omessa
indicazione del prezzo unitario concreterebbe una vera e propria mancata
proposta contrattuale e, quindi, una incompletezza dell’offerta non
integrabile dalla Commissione giudicatrice e idonea a determinare l’esclusione
in base alle clausole della lettera di invito.
Con successiva
memoria la CCIAA di Taranto, nel ribadire le proprie ragioni di
doglianza, ha dedotto anche la sopravvenuta improcedibilità del ricorso
originario dell’Impresa Ferulli, in quanto i lavori oggetto di gara
sono stati nel frattempo interamente realizzati e collaudati, onde non
residuerebbe alcun interesse nella ricorrente alla pronuncia giudiziale
sull’esclusione, tenuto anche conto della circostanza che un’eventuale
azione di risarcimento del danno (comunque, da ritenersi prescritta)
potrebbe essere proposta anche in via autonoma, attraverso una pronuncia
incidentale sull’illegittimità dell’atto di esclusione.
Si è
costituita, in entrambi gli appelli, l’Impresa Ferulli, deducendone l’infondatezza.
Con ordinanze
n. 1005 e n. 1006 del 30 maggio 1997, questa Sezione ha accolto la
domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
Alla pubblica
udienza del 8 ottobre 2002 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. La Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto nonché l’Impresa
Lies S.r.l., aggiudicataria della gara a licitazione privata, esperita
secondo le modalità di cui all’art. 1, lett. a) e all’art. 5 della
legge n. 14 del 1973 nonché all’art. 7 della legge n. 216 del 1995,
per l’esecuzione dei lavori di consolidamento del rilevato
prospiciente l’area costiera (2° lotto) e di realizzazione del
quartiere fieristico-espositivo (3° lotto) del Centro Subfor, con
distinti paralleli gravami (che vanno necessariamente riuniti ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ.) si dolgono della sentenza con il quale
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il
ricorso proposto dall’Impresa Ferulli contro l’esclusione dalla gara
medesima ed ha conseguentemente annullato l’atto di aggiudicazione.
Il primo
giudice ha ritenuto illegittima l’anzidetta esclusione – comminata
per la mancata indicazione, da parte dell’offerente, del prezzo
unitario e di quello complessivo relativo ad una delle voci - sul
rilievo che, in presenza di una concordanza tra la somma dei prezzi
risultante dall’elenco descrittivo e quella riportata nella
dichiarazione di offerta, l’omessa indicazione avrebbe dovuto essere
apprezzata come equivalente ad una offerta a prezzo zero, tenuto anche
conto della modesta incidenza della voce non compilata sull’ammontare
complessivo dell’appalto.
2. Nell’ordine
logico di apprezzamento delle argomentazioni svolte dalle appellanti, va
prioritariamente esaminata la deduzione di improcedibilità del ricorso
introduttivo dell’Impresa Ferulli, formulata dalla CCIAA di Taranto
sul presupposto dell’avvenuta completa realizzazione dei lavori
oggetto di appalto e della conseguente carenza attuale di ogni
interesse, anche morale, dell’originaria ricorrente ad ottenere l’annullamento
della gara, potendo, in ipotesi, ogni ulteriore questione di
risarcimento del danno sofferto essere proposta con autonoma azione,
tesa a far valere, in via meramente incidentale, l’illegittimità
della lamentata esclusione.
2.1. L’assunto
non può essere condiviso.
Va osservato,
innanzi tutto, che il completamento delle opere è avvenuto dopo la
pronuncia di primo grado di annullamento dell’esito della gara, in
virtù della sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza
disposta da questa Sezione, il che è già sufficiente ad escludere, in
radice, i presupposti per una dichiarazione di improcedibilità del
ricorso originario, stante il persistere dell’interesse, in capo alla
ricorrente vittoriosa in prime cure, a non subire la vanificazione,
attraverso una decisione di carattere meramente processuale, del
giudicato a lei favorevole.
D’altra
parte, non può disconoscersi all’Impresa Ferulli la titolarità di un
interesse concreto ed attuale alla definizione, in senso positivo, dell’appello,
atteso che, contrariamente a quel che assume la CCIAA di Taranto, l’accertamento,
in ipotesi, della illegittimità dell’atto di esclusione e il suo
conseguente annullamento costituiscono, ai sensi dell’art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, presupposto necessario (anche se non
sufficiente) per l’ammissibilità di una eventuale azione risarcitoria.
3. Gli appelli,
peraltro, sono, nel merito, fondati.
4. La lettera
di invito – che recepisce l'art. 5 della L. 2 febbraio 1973 n. 14,
quale norma speciale regolatrice della procedura – si rivela cogente
nell’indirizzare, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice
(che muove dal presupposto evidente della non riconducibilità della
fattispecie ad alcuna delle ipotesi di esclusione), verso l’inaccettabilità
delle offerte incomplete, specie se l'incompletezza riguardi l’indicazione
di uno dei prezzi unitari.
Ed invero, la
necessità dell’indicazione di ciascun prezzo unitario e del prodotto
di tale prezzo per i quantitativi previsti, oltre ad essere imposta
espressamente dalla lex specialis (che contempla, appunto, tra le
ipotesi di esclusione, quella di incompletezza o irregolarità dell’offerta),
si rivela immanente nel particolare sistema di gara, nel quale tale
elemento assume valore, da un lato, di proposta contrattuale vincolante
per l’offerente, dall’altro, di parametro essenziale non solo per la
verifica dei conteggi (prescrivendosi addirittura la doppia indicazione
in cifre e in lettere e la prevalenza della seconda, in caso di
discordanza), ma, altresì, per fondare l’impegno a quantificare
eventuali varianti in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari
offerti, senza margini di opinabilità circa l’effettiva consistenza
dell’impegno stesso.
5. Né era
consentito alla Commissione, come afferma il T.A.R., attribuire al dato
omesso un valore numerico pari a zero.
Una siffatta
asserzione muove, invero, da una inversione logica del procedimento,
giacché implica che la Commissione, invece, di condurre la verifica
dell’offerta sulla base dei prezzi unitari indicati dall’offerente,
inferisca un prezzo unitario come risultato della differenza tra l’importo
dell’offerta e la somma degli altri prezzi unitari (differenza, nella
specie, appunto, uguale a zero).
In realtà, ove
avesse operato nel senso ritenuto dal primo giudice, l’Organo
giudicante avrebbe inammissibilmente integrato una lacuna della
manifestazione di volontà del partecipante alla gara (equiparabile al
silenzio) con una manifestazione positiva di volontà.
5.1. Né può
condividersi la tesi secondo cui una tale integrazione avrebbe
costituito null’altro che una esplicazione coerente e razionale di una
volontà già risultante dal complesso delle clausole contrattuali,
stante la corrispondenza tra la somma finale offerta nell’elenco
descrittivo dei prodotti e l’importo riportato nella dichiarazione di
offerta.
Tale
corrispondenza, infatti, non assume affatto il significato univoco ad
essa attribuito dal T.A.R. circa l’intenzione di fare un’offerta a
prezzo zero relativamente alla voce in contestazione, potendo essere
anche, come posto in rilievo giustamente dalle appellanti, la
conseguenza dell’erronea considerazione, da parte dell’Impresa
Ferulli, della somma dei prezzi unitari come comprensiva di tutte le
voci dell’elenco e, in quanto tale, trascritta nella dichiarazione di
offerta, inficiata, quindi, dal medesimo errore.
5.2. E’, d’altra
parte, irrilevante che l’omissione sia avvenuta per una voce definita
trascurabile, posto che non può essere affidata alla discrezionalità
della Commissione giudicatrice l’individuazione di una soglia
quantitativa di scostamento da una previsione cogente del bando, sulla
quale fondare la neutralizzazione o no del meccanismo di gara, giacché
verrebbero, in tal modo, ad alterarsi sia la par condicio dei
partecipanti sia l’esigenza di trasparenza della procedura
concorsuale.
5.3. Val la
pena, infine, di considerare anche l'interesse pubblico all'assoluta
eliminazione di ogni futura controversia nascente dall'ambiguità delle
clausole contrattuali, tenuto conto che l’offerente avrebbe potuto, in
un momento successivo, contestare l’integrazione in parola, assumendo,
con fondatezza, di non aver mai espresso la volontà ad essa attribuita
ex officio dalla Commissione.
6. In
conclusione, risultando l’esclusione dell’Impresa Ferulli
legittimamente disposta dall’Amministrazione, gli appelli vanno
accolti e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il
ricorso di primo grado deve essere respinto.
Le spese del
doppio grado di giudizio, avuto riguardo a tutti gli elementi del caso
concreto, possono essere equamente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando
sugli appelli in epigrafe, previa riunione degli stessi, li accoglie e,
per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il
ricorso dell’Impresa Ferulli.
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